Anche il teste sig. Z., passato alle dipendenze di S. per effetto del cambio d'appalto in questione ha riferito di aver continuato "a fare lo stesso lavoro presso T." ed ha confermato il taglio delle ore e la rimozione di un turno notturno da parte del nuovo appaltatore del servizio di vigilanza;

antirapina nell'agosto 2017, alla prospettabile procedura di cambio appalto, con subentro di S. quale subappaltatrice, azienda già "aggiudicataria in prima battuta...

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operaio, mansioni di guardia giurata, inquadramento al 4^ livello ... servizio presso il medesimo cliente, per il quale era stato assunto (cambio appalto F.M.) e per il quale aveva sempre lavorato

aveva lavorato alle dipendenze della M.T. S.r.l. dall'1.1.2002 al 4.3.2014 come guardia giurata, con qualifica di Operaio ed inquadramento al 1 Livello CCNL di settore;

Questa ricostruzione appare inoltre dovuta anche considerando, con ragionamento per assurdo, che pur a seguito del ricevimento della missiva de qua, il lavoratore avrebbe ben potuto decidere di rifiutare l'assunzione presso la società subentrante e restare a lavorare presso la Italpol.

Con ricorso al Pretore di Roma il signor S. G., già dipendente della Italpol Inchieste Speciali s.r.l. con mansioni di guardia particolare ... Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la s.r.l. Italpol Inchieste Speciali.

Con sentenza 16 ottobre-10 dicembre 2001, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello proposto dalla s.r.l. ITALPOL Inchieste ...

La sentenza attualmente impugnata (depositata il 2 luglio 2007) respinge la domanda proposta in primo grado dalla ITALPOL-INCHIESTE SPECIALI ... - Il ricorso di ITALPOL-INCHIESTE SPECIALI s.r.l. in liquidazione, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18056-2008 proposto da:

ITALPOL - INCHIESTE SPECIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 211 INT. 12, presso lo studio dell'avvocato RICCI EMANUELE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8222/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2007 R.G.N. 4501/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato RICCI EMANUELE;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per: in via principale rigetto, in subordine rimessione alla Corte di Giustizia.

Svolgimento del processo
1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 2 luglio 2007) respinge la domanda proposta in primo grado dalla ITALPOL-INCHIESTE SPECIALI s.r.l. (d'ora in poi: ITALPOL), consequenzialmente riforma la sentenza n. 7630/2002 del Tribunale di Roma, con la quale era stato dichiarato il diritto della suddetta società all'esenzione totale dal pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, per i primi 36 mesi dall'assunzione dei lavoratori, anche relativamente ai contratti a tempo indeterminato ordinari stipulati per il periodo successivo all'1 dicembre 1997 e fino alla permanenza del requisito della operatività della società in un territorio con tensione occupazionale superiore alla media nazionale.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) oggetto del contendere è l'interpretazione della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 9, in base al quale la società ITALPOL ha proposto la domanda giudiziale di accertamento del proprio diritto all'esenzione totale dal pagamento dei contributi per un periodo di 36 mesi come detto sopra, che il giudice di primo grado ha accolto nei suddetti termini;

b) ad avviso della società tra le beneficiane della disciplina dettata dalla menzionata disposizione devono essere comprese, in applicazione della L. n. 488 del 1999, art. 38, commi 5 e 6, anche le imprese individuate dal D.M. 25 luglio 1997, tra le quali rientrano quelle operanti nel comune di Roma, ove ha sede la ITALPOL;

c) è da ritenere fondato l'assunto dell'INPS appellante secondo cui tale tesi, condivisa dal primo Giudice, è erronea perchè fondata sull'attribuzione di una portata estensiva alla normativa richiamata, che le è estranea;

d) invero, il dato normativo univoco porta a ritenere che l'art. 8, comma 9, cit. preveda l'esenzione contributiva totale esclusivamente in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. n. 218 del 1978 e non anche di quelle che operano nelle zone con una tensione occupazionale superiore alla media nazionale;

e) nè si può attribuire alla L. n. 488 del 1999, art. 38 la intenzione di equiparare le due situazioni poste a confronto perchè la norma si è limitata ad estendere il diritto allo sgravio contributivo ivi previsto per le aziende operanti nel Mezzogiorno anche nell'ipotesi di assunzione di lavoratori non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei territori individuati dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59;

f) a tale ultimo riguardo va, per completezza, precisato che il suddetto art. 59 include tra le aree destinatarie dei benefici anche quella dei "Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina", ma tale area non riguarda ITALPOL;

g) ne consegue che deve escludersi che a tale società spetti la pretesa esenzione contributiva totale, spettandole soltanto - quale impresa operante in territori con tensione occupazionale superiore alla media nazionale - lo sgravio parziale del 50% per un periodo di 36 mesi, come richiesto dall'INPS. 2.- Il ricorso di ITALPOL-INCHIESTE SPECIALI s.r.l. in liquidazione, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, l'INPS.

Motivi della decisione
1 - Sintesi dei motivi di ricorso 1.- Il ricorso è articolato in due motivi, formulati in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 366-6is cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, "violazione per falsa applicazione" della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 9,.

Si sostiene che l'interpretazione della suddetta norma logico- sistematica, conforme alla normativa comunitaria, alla Costituzione e alla giurisprudenza di legittimità - che si lamenta che non sia effettuata dalla Corte d'appello nella "succinta" motivazione della sentenza impugnata - porta a ritenere che l'esenzione contributiva totale per un triennio dall'assunzione di soggetti lungo - disoccupati debba applicarsi non soltanto alle imprese del Mezzogiorno, cui si riferisce il D.P.R. n. 218 del 1978 ma anche a quelle che operano in territori ad elevata tensione occupazionale, quali sono Roma e provincia, ove opera la ricorrente. Infatti:

1) tali ultime aziende si trovano in una situazione equiparata a quella delle aziende del Mezzogiorno dalla stessa L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 2 per i contratti di formazione e lavoro, condividendone le condizioni di disagio dovute alla tensione occupazionale esistente nella zona ove operano;

2) escludere le suddette aziende dall'applicabilità dell'esenzione totale le discriminerebbe ingiustificatamente rispetto alle aziende operanti, con gli stessi lavoratori svantaggiati, nelle aree del Mezzogiorno e, del pari irragionevolmente, le equiparerebbe, per i contratti a tempo indeterminato, alle aziende che operano in zone presuntivamente forti dal punto di vista economico-finanziario;

3) dall'art. 87 del TCE (oggi sostituito dall'art. 107 del TFUE n.d.r.) si desume che, ai fini della possibile compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, sono equiparati gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso e quelli ove si abbia una grave forma di sottoccupazione. Conseguentemente, in applicazione del principio affermato dalla Corte di giustizia UE, secondo cui le norme nazionali vanno lette dal Giudice nazionale in senso conforme alle norme comunitarie, l'ultima parte dell'art. 8, comma 9, in oggetto, deve essere intesa nel senso di equiparare il trattamento delle imprese del Mezzogiorno a quello delle imprese operanti in zone depresse del Centro e del Nord;

4) inoltre, la lettura strettamente letterale della norma in questione la porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sia a causa dell'ingiustificata disparità di trattamento tra imprese del Mezzogiorno e imprese delle zone depresse del Centro-Nord sia per l'irragionevolezza derivante dall'applicazione, nei confronti delle imprese operanti nelle aree ad alta tensione occupazionale, di un regime contributivo più favorevole nel caso di assunzione con contratti di formazione e lavoro (d'ora in poi: CFL) rispetto a quello stabilito in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti a rischio di emarginazione sociale.

A tale ultimo riguardo si prospetta, in via subordinata rispetto all'accoglimento delle censure, un questione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto per contrasto con l'art. 3 Cost., per gli indicati profili.

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 38, commi 5 e 6.

Si sostiene che il diritto in contestazione avrebbe dovuto essere riconosciuto all'attuale ricorrente anche in applicazione dello jus superveniens rappresentato dalle su richiamate disposizioni che avrebbero equiparato - con efficacia temporale anche per i periodi contributivi antecedenti l'1 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) - il trattamento contributivo delle imprese del Mezzogiorno a quello delle imprese operanti in zone a tensione occupazionale anomala rispetto alla media nazionale, come affermato nella sentenza di primo grado del presente giudizio, con statuizione non condivisa dalla Corte romana, senza alcuna motivazione.

Si sottolinea, in particolare, che poichè l'art. 38, comma 5, cit.

per la individuazione delle imprese beneficiane della disciplina ivi prevista fa riferimento al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 "e successive modificazioni e integrazioni", tra queste ultime dovrebbe farsi rientrare anche il D.M. 25 luglio 1997, che ha incluso "Roma e provincia" tra le aree occupazionali svantaggiate del Centro-Nord. 2 - Esame delle censure.

2.- I motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3.- In base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, in linea generale, le norme che prevedono sgravi contributivi, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, in quanto a fronte della disciplina ordinaria che prevede l'obbligo del pagamento dei contributi, le suindicate norme hanno carattere eccezionale, visto che, in presenza di determinate condizioni, esonerano specifici soggetti dal suddetto generale obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione anche in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione UE (vedi, per tutte: Cass. 26 giugno 2013, n. 16092;

Cass. 6 agosto 2013. n. 28710; Cass. 22 agosto 2013, n. 19420).

4.- E' muovendo da tale principio che va esaminato il quadro di riferimento nel quale si colloca la vicenda de qua, che si ritiene opportuno premettere all'esame delle censure.

4.1.- La L. n. 407 del 1990, art. 8 (rubricato: "Norme in materia di contratti di formazione e lavoro) stabilisce ai commi 1, 2, 3 e 9 (quest'ultimo nel testo antecedente le modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, vigenti dal 3 luglio 2012), che sono quelli che qui interessano:

"1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1 gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.

2. Per le imprese artigiane nonchè per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.

3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.

9. A decorrere dall'1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".

4.2.- In base all'art. 1 dell'indicato D.P.R., intitolato "Sfera territoriale di applicazione":

"Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonchè agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del Testo Unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".

4.3.- Il successivo art. 59 (intitolato: "Sgravio degli oneri sociali", di cui più volte è stata prorogata l'efficacia) stabilisce, per quel che qui interessa:

"A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è connesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende industriali, che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente TU. Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

(omissis).

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980 alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima ancorchè lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorchè distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

A decorrere dall'1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al comma 5 del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971 dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

(omissis).

Per i nuovi assunti dall'1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

4.4.- La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 38 ai commi 5 e 6, stabilisce:

"5. A decorrere dall'1 gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti all'l gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato".

4.5.- Il suddetto quadro normativo, per quanto qui interessa, va completato con i D.M. 25 luglio 1997, con il quale, al pari di quanto disposto in analoghi successivi decreti aventi cadenza annuale, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha proceduto alla "Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord", "costituite dagli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale indicato, per l'anno 1997, nella misura del 16,3%" e comprendenti anche la città di Roma, stabilendo che, per le imprese operanti in tali circoscrizioni, ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 2, "la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni".

5.- L'insieme delle indicate disposizioni rende del tutto evidente come l'opzione ermeneutica proposta dalla società ricorrente sia destituita di fondamento, come ha esattamente affermato la Corte romana con esauriente motivazione, corretta dal punto di vista logico- giuridico.

Del resto, al riguardo, è determinante sottolineare che gli principali argomenti su cui si basa tale tesi sono i seguenti:

a) la L. n. 488 del 1999, art. 38, comma 5, avrebbe equiparato, ai fini degli sgravi contributivi, le imprese operanti nel Mezzogiorno a quelle operanti nelle zone a tensione occupazionale anomala rispetto alla media nazionale - fra le quali rientra anche il comune di Roma ove opera la ITALPOL - perchè avendo fatto riferimento per la determinazione delle imprese beneficiarie della disciplina ivi prevista al D.P.R. n. 218 del 1978, n. 218, art. 59 "e successive modificazioni e integrazioni", avrebbe ricompreso tra queste ultime anche il D.M. 25 luglio 1997, che ha incluso "Roma e provincia" tra le aree occupazionali svantaggiate del Centro-Nord;

b) la suddetta disposizione dovrebbe valere anche per i periodi contributivi antecedenti l'l gennaio 2000 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), ai sensi dello stesso art. 38, comma 6.

Ebbene, è del tutto evidente che una simile argomentazione non ha alcun riscontro nel testo e nella ratio dell'art. 38, che è una norma diretta esclusivamente a consentire alle imprese del Mezzogiorno di fruire degli sgravi per esse previsti pure in caso di assunzione di lavoratori "non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori", consentendo l'applicazione di tale agevolazione "anche ai periodi contributivi antecedenti all'1 gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data", con salvezza delle maggiori contribuzioni già versate", oltre che delle situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

D'altra parte, anche la proposta inclusione del D.M. 25 luglio 1997 tra le norme modificative e integrative del D.P.R. n. 218 del 1978, n. 218 è del tutto carente di riscontri normativi, visto che, come si è detto, il suddetto decreto, così come gli altri analoghi, si è limitato ad integrare la disciplina della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 2, con riferimento alla determinazione della quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese operanti nelle aree svantaggiate del Centro-Nord, ivi specificate.

6.- Altrettanto priva di riscontri normativi e/o giurisprudenziali è l'argomentazione riferita all'art. 87 del TCE (oggi sostituito dall'art. 107 del TFUE n.d.r.), in base alla quale, in applicazione del principio affermato dalla Corte di giustizia UE secondo cui le norme interne vanno lette dal Giudice nazionale in senso conforme alle norme comunitarie, l'ultima parte dell'art. 8, comma 9, in oggetto, dovrebbe essere intesa nel senso di equiparare il trattamento delle imprese del Mezzogiorno a quello delle imprese operanti in zone depresse del Centro e del Nord, perchè ai fini della possibile compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, sono da equiparare gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso e quelli ove si abbia una grave forma di sottoccupazione.

Al riguardo è sufficiente osservare che, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, la Commissione UE (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999) ha ritenuto "compatibili con il mercato comune in applicazione delle deroghe di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c) del trattato CE e dell'art. 61, paragrafo 3, lett. a) e c) e dell'accordo SEE" il regime di aiuto di Stato di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, (analogo a quello che viene in considerazione nel presente giudizio), specialmente perchè limitato alle regioni italiane ammissibili a una deroga regionale e precisamente alle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia e per un periodo più limitato anche alle regioni Molise e Abruzzo.

7.- Pure l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. è manifestamente priva di fondamento per le seguenti ragioni:

a) le norme di cui si tratta, come si è detto, sono norme di carattere eccezionale, nelle quali è da riconoscere un'ampia discrezionalità legislativa, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenze n. 320 del 1995; n. 18 del 1998; n. 337 del 2001; n. 36 del 2012);

b) le situazioni rispetto alle quali si prospetta una ingiustificata disparità di trattamento non sono tra loro comparabili, nè in se considerate nè tanto meno ai fini di una eventuale omologazione del regime degli sgravi;

c) infatti, non solo è evidente che la situazione delle imprese del Mezzogiorno e di quelle delle zone depresse del Centro-Nord sia differente e, come tale, sia ragionevolmente disciplinata in modo differenziato anche per gli sgravi contributivi, ma è altrettanto evidente che la specificità del contratto di formazione e lavoro (fino a quando utilizzabile) - caratterizzato da una causa complessa, comprensiva di una finalità di formazione per consentire al lavoratore l'acquisizione della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro, la cui realizzazione richiede uno specifico impegno dell'imprenditore (vedi, per tutte: Cass. 8 ottobre 2013, n. 22866) - rende altrettanto ragionevole l'applicazione, nei Confronti delle imprese operanti nelle aree ad alta tensione occupazionale, di un regime contributivo più favorevole nel caso di assunzione con contralti di formazione e lavoro rispetto a quello stabilito in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti a rischio di emarginazione sociale.

3 - Conclusioni.

8.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

Data la novità delle questioni trattate si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1 enunciare il seguente principio di diritto:

"in tema di sgravi contributivi, la L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 9, ultima parte, ove stabilisce che non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi "nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218" - essendo una norma di stretta interpretazione, al pari di tutte le norme che prevedono regimi contributivi agevolati - non può essere inteso nel senso di essere applicabile anche alle imprese operanti nelle aree svantaggiate del Centro-Nord, come individuate, anno per anno, con decreto del Ministero del Lavoro, fra le quali il D.M. 25 luglio 1997 ha compreso anche Roma, mentre è sicuramente applicabile alle imprese operanti nei "comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina", espressamente contemplati dal suddetto D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1".

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 1 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2014

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento da parte del giudice in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano lo spostamento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra non può estendersi (in violazione del principio costituzionale di libertà della iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost.)

O.L.F. è stato attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia in data 2.11.2009, perchè imputato del reato di furto aggravato in concorso con altri della somma di circa cinque milioni di Euro,

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