Tribunale Perugia, Sez. lavoro, Sent., 05/05/2022, n. 151 aveva lavorato alle dipendenze della M.T. S.r.l. dall'1.1.2002 al 4.3.2014 come guardia giurata, con qualifica di Operaio ed inquadramento al 1 Livello CCNL di settore

Giovedì, 05 Maggio 2022 06:03

aveva lavorato alle dipendenze della M.T. S.r.l. dall'1.1.2002 al 4.3.2014 come guardia giurata, con qualifica di Operaio ed inquadramento al 1 Livello CCNL di settore;

... - la mancata attivazione della procedura prevista dalla contrattazione collettiva per l'ipotesi di cambio d'appalto e/o affidamento di servizio doveva presumersi nota al ricorrente, dato il rapporto coniugale con la Sig.ra G.R., legale rappresentante della M.T. S.r.l. e considerata la residenza del ricorrente, fissata nello stesso indirizzo e civico in cui aveva sempre avuto sede anche la M.T. S.r.l.;

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Antonella Colaiacovo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 865/2017 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

C.G. (Avv.ti Massimo Minciarelli e Andrea Massi)

- ricorrente -

contro

V.U. S.p.A. (Avv.ti Roberta Maria Gialdini e Eliana De Martinis)

- resistente -

Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.7.2017 (ad esito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Terni con ordinanza del 6.6.2017), C.G. si è rivolto all'intestato Tribunale affinché − previo accertamento della violazione, da parte di V.U. S.p.a., di quanto prescritto dall'art. 25 del CCNL di categoria in relazione all'ipotesi del "cambio di appalto e/o affidamento di servizio" e, in particolare, dell'obbligo, ivi previsto, di "reimpiego del personale già formato ed istruito a livello di mansioni" − la società convenuta fosse condannata alla sua riassunzione nel posto di lavoro e/o al pagamento in suo favore di un indennizzo, quantificato nella somma complessiva di €. 27.317,58, quale importo corrispondente ad un'annualità di retribuzione e relativo TFR decorrenti dal momento della mancata riassunzione (sulla scorta dell'ultimo prospetto paga di marzo 2014, relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze della M.T. S.r.l.), ovvero nella somma "maggiore o minore ritenuta di giustizia", oltre spese e competenze di lite.

Il ricorrente, a fondamento dell'azione, ha dedotto in fatto che:

- aveva lavorato alle dipendenze della M.T. S.r.l. dall'1.1.2002 al 4.3.2014 come guardia giurata, con qualifica di Operaio ed inquadramento al 1 Livello CCNL di settore;

- successivamente affidato da P.I. S.p.a. alla M.T. S.r.l. il servizio di trasporto, scorta, custodia e contazione di denaro e/o valori da effettuarsi presso la Filiale di T. e, in seguito, subentrata nel rapporto (tra M.T. S.r.l. e P.I. S.p.a.) V.U. S.p.a. non era stato riassunto dalla società convenuta, in violazione di quanto prescritto dagli artt. 25, 27 e 27 bis CCNL di categoria "in relazione all'ipotesi del cambio di appalto e/o cessione di attività e relativo reimpiego del personale già formato e istruito a livello di mansioni";

- in occasione della riunione dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, tenutasi il 18.2.2013, la società resistente aveva platealmente ammesso tale violazione dichiarando "di non essere nelle condizioni di poter utilizzare il personale 10 U.L. impegnato dalla Soc. M. nell'appalto con le P.I. nell'ambito della Provincia di Terni…" e che "le società subentranti non sono nelle condizioni di poter adempiere alla clausola sociale contenuta nel contratto d categoria";

- la CIGL, preso atto della posizione espressa da V.U. s.p.a. nella predetta riunione, con Racc. a/r del 25.2.2013, aveva chiesto la revoca dell'appalto mentre, per effetto della modifica del contratto di categoria decorrente dal 1.2.2013 al 31.12.2015, era stata stata introdotta una regolamentazione del cambio di appalto ancor più stringente, in ossequio alla finalità della normativa di settore di "salvaguardia dell'occupazione delle guardie giurate, per mantenere i livelli di occupazione e evitare la dispersione delle professionalità acquisite";

- la mancata riassunzione si era tradotta in un danno di "di notevolissime proporzioni, sostanzialmente equivalente ad un illegittimo licenziamento."

V.U. S.p.a., ritualmente evocata in giudizio, si è costituita con memoria difensiva e di costituzione depositata in data 19.2.2018, chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente ovvero per il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso, oltre alla condanna del C. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In particolare, la società resistente ha negato la sussistenza, a suo carico, di un obbligo di assunzione desumibile dall'art. 25 CCNL di categoria e, quindi, la titolarità, da parte del ricorrente, di un diritto alla riassunzione e/o ad indennizzo, evidenziando a tal proposito che:

- diversamente dalla ricostruzione dei fatti avversaria non era subentrata alla M.T. S.r.l., nell'appalto affidato a quest'ultima da P.I. S.p.a. con riferimento alle Filiali della Provincia di Terni, avendo invece fornito i servizi di vigilanza oggetto dell'appalto unitamente alla prima (in regime di ATI), a partire dal 1.1.2011, dopo l'incorporazione per fusione dell'ulteriore società appaltatrice "S.S.S. S.r.l.";

- successivamente, a ridosso della scadenza del predetto contratto, P.I. S.p.a. aveva indetto nuova gara d'appalto ex art. 163/2006, all'esito della quale, in data 26.7.2012, le era stato affidato, insieme alla C.G.S. S.r.l. (costituite in RTI), il servizio di trasporto, scorta, custodia e contazione denaro e/o valori, presso gli uffici di Terni e Provincia, Perugia e Foligno, concretamente erogato dalle predette società a partire dal 16.2.2013;

- non poteva ravvisarsi nel caso di specie un'ipotesi di "cambio di appalto e/o affidamento di servizio", implicante "esatta coincidenza tra l'appalto precedente e quello successivo", sia con riguardo al contenuto che ai luoghi di esecuzione delle prestazioni: per contro, con il primo appalto, si era affidato alla M.T. S.r.l. - in ATI con la S.S.S. S.r.l., poi incorporata da V.U. S.p.a. - il servizio di vigilanza presso le filiali P.I. S.p.a. della sola provincia di Terni, mentre il secondo appalto prevedeva l'esecuzione del servizio anche a Perugia e Foligno. Peraltro, considerato che, rispetto al nuovo appalto, risultava sia impresa uscente (avendo fornito servizi anche nel precedente appalto) che subentrante, "un vero e proprio cambio di appalto" poteva ritenersi configurabile solo tra M.T. S.r.l. e l'impresa C.G.S. S.r.l.;

- l'art. 25, di cui il ricorrente aveva assunto la violazione, non poteva trovare applicazione nei confronti della società - essendo tratto (non dal CCNL di settore, bensì) da un’"ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di Istituti di vigilanza privata", non sottoscritta dall'associazione sindacale alla quale essa società è affiliata (Ass. Vigilanza), senza prevedere, comunque, alcun obbligo di riassunzione a carico dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto e/o affidamento di servizio, nemmeno previsto dagli artt. 25, 26 e 27 CCNL per i dipendenti degli Istituti di vigilanza 2004-2008, vigente in regime di prorogatio al momento della successione degli appalti, atteso che i predetti articoli prevedono degli obblighi procedurali - posti, comunque, "essenzialmente a carico dell'impresa uscente" - "solo in presenza di tassative condizioni";

- la M.T. S.r.l. non ha, tuttavia, attivato la procedura prevista dall'art. 27 CCNL cit., come si evince "dall'irrituale convocazione, formulata direttamente dalla DTL … per un incontro datenersi il 18.2.2013, addirittura, ad appalto iniziato", nonché dal verbale del predetto incontro, dal quale emergeva che, in tale occasione - non solo la società uscente non aveva nemmeno segnalato i nominativi dei dipendenti addetti al reparto - ma che la Direzione Territoriale del Lavoro neppure aveva emanato alcuna determinazione vincolante per le imprese partecipanti;

- la mancata attivazione della procedura prevista dalla contrattazione collettiva per l'ipotesi di cambio d'appalto e/o affidamento di servizio doveva presumersi nota al ricorrente, dato il rapporto coniugale con la Sig.ra G.R., legale rappresentante della M.T. S.r.l. e considerata la residenza del ricorrente, fissata nello stesso indirizzo e civico in cui aveva sempre avuto sede anche la M.T. S.r.l.;

- l'insussistenza delle violazioni contestate dal ricorrente poteva desumersi, altresì, dall'esito negativo della richiesta di revoca dell'appalto inoltrata da alcune O.O.S.S., presenti alla riunione del 18.2.2013, alla Prefettura di Terni e di Perugia;

- il ricorrente aveva omesso di dedurre, allegare e dimostrare di essere stato impiegato nell'appalto ed eventualmente in quale periodo, limitandosi ad indicare soltanto la durata del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della M.T. S.r.l. sicchè dall'affermazione seguente, per cui "successivamente, la M.T. S.r.l. sottoscriveva con la soc. P.I. un conferimento di incarico", poteva desumersi che il C. non aveva mai svolto attività lavorativa nell'ambito del servizio appaltato;

- il ricorrente aveva omesso di dedurre, allegare e dimostrare i motivi della cessazione, in data 4.3.2014, del suo rapporto di lavoro con la M.T. S.r.l., ad oltre un anno di distanza dalla cessazione dell'appalto (15.2.2013), desumendosi da tale circostanza, per un verso, "l'assoluta estraneità e l'assenza di collegamento tra i due fatti" e, per altro verso, la permanenza del rapporto di lavoro dopo la cessazione dell'appalto, a sua volta comprovante il diverso utilizzo che la società uscente aveva potuto fare del personale già impiegato, senza porsi, quindi, la necessità di ricollocarlo (presupposto per l'attivazione della procedura di cui all'art. 27);

- non trovava applicazione nei suoi confronti (al pari dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL), la "recente modifica del contratto di categoria con decorrenza dal 1.2.2015 al 31.12.2015", non aderendo alle organizzazioni di categoria firmatarie della modifica;

- in ogni caso, doveva ritenersi del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell'eventuale risarcimento spettante, il documento prodotto dal ricorrente, trattandosi della busta paga "presumibilmente" ricevuta al termine del rapporto di lavoro con la M.T. S.r.l., nella quale "non vi è traccia della richiamata retribuzione annuale".

Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa, istruita sulla base dei documenti allegati agli atti introduttivi - stante l'inammissibilità delle istanze di interrogatorio formale e di prova testimoniale formulate da parte ricorrente - è stata discussa e decisa a sensi dell'art. 429 c.p.c.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

In via pregiudiziale, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente atteso che dalle argomentazioni svolte in ordine alla carenza di legittimazione attiva (in capo al ricorrente) e passiva (della società), si evince che la questione sollevata dalla società resistente non attiene propriamente alla legitimatio ad causam (attiva e passiva), bensì all'effettiva titolarità del rapporto controverso: questione, dunque, relativa alla fondatezza della domanda e, pertanto, al merito della lite.

A tal proposito, è utile richiamare la sentenza n. 2951/2016 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tracciano con estrema chiarezza la linea di demarcazione tra i concetti di legittimazione ad agire ed effettiva titolarità del rapporto.

Muovendo dall'art. 81 c.p.c. (a norma del quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"), la Corte chiarisce che la legittimazione ad agire "spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare". Ne consegue che "oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio)."

Pertanto, "l'azione sarà inammissibile" - e il giudizio dovrà definirsi con una pronuncia di rigetto in rito - solo "nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva" (Cass. Civ. SS. UU. n. 2951/2016).

Cionondimeno, precisa ancora la Corte, "ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla."

Orbene, è proprio questa l'ipotesi configurabile nel caso di specie: difatti, se, in applicazione della predetta regola di giudizio, è preclusa una pronuncia di inammissibilità dell'azione proposta - stante la prospettazione del C. come titolare del diritto invocato e della società V.U. S.p.a. come titolare del correlato obbligo - il ricorso deve comunque rigettarsi nel merito, in assenza di dimostrazione dell'effettiva titolarità del diritto sostanziale vantato in giudizio.

Invero, come specificato dalle Sezioni Unite nella stessa sentenza surrichiamata, la parte che promuove un giudizio, dopo aver prospettato "di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire)", deve "provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte."

Per contro, le complessive emergenze processuali non consentono alcuna dimostrazione dei requisiti integrativi delle pretese azionate dal ricorrente.

A riguardo, va in primo luogo confermata la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal C., ritenendosi necessario precisare che i rilievi riferiti al legale rappresentante della società resistente - afferenti, in particolare, alla sua diretta conoscenza del ricorrente, in virtù del ruolo di amministratore delegato della M.T. S.r.l. da lui rivestito a partire dal 26.2.2002 - non valgono a superare il giudizio di ontologica incompatibilità del suo interrogatorio formale con le finalità di una confessione giudiziale cui il mezzo di prova è destinato, essendo demandato a questo Giudice accertamento dell'eventuale violazione da parte della società resistente (V.U. S.p.a.) di norme di legge e/o contrattuali, rispetto al quale non presenta alcuna specifica rilevanza la conoscenza del ricorrente da parte del legale rappresentante della società resistente (laddove, al contrario, sarebbe stato utile allegare una sua diretta partecipazione e conoscenza degli accadimenti posti a fondamento della domanda, tuttavia da escludersi, in assenza di deduzioni sul punto da parte del ricorrente e considerate le dimensioni della società).

Tanto premesso, si devono evidenziare le carenze assertive, argomentative e probatorie del ricorso introduttivo del presente giudizio, rilevando, anzitutto, l'approssimazione con cui il ricorrente descrive i fatti posti a fondamento della propria domanda, di cui solo i documenti prodotti dalla società resistente hanno consentito sufficiente ricostruzione.

Orbene, alla luce di tali documenti (ed in particolare dell’"estratto della visura V.U. S.p.a.", del "contratto d'appalto P.I. S.p.a./ M.T. + S.S.S.", dell’"atto di ATI M.T. S.r.l./S.S.S.", del "contratto appalto P.I. S.p.a./V.U. + C.G.S."), risulta pienamente comprovata la rispondenza al vero delle deduzioni della V.U. S.p.a. in merito alla dinamica dei rapporti di appalto con la società P.I.: in particolare, dall'esame dei predetti documenti, è emerso che:

− con riguardo al primo appalto (tra P.I. ed il Raggruppamento Temporaneo costituito da M.T. S.r.l. e S.S.S.), la società resistente non è subentrata alla M.T. S.r.l. nel rapporto di appalto da quest'ultima stipulato con P.I. S.p.a. - come il ricorrente sostiene - ma, più esattamente, a partire dal 1.1.11, per effetto dell'incorporazione per fusione dell'altra società aggiudicatrice dell'appalto (S.S.S. S.r.l.), ha iniziato a fornire, unitamente ad essa M.T. S.r.l., i servizi di vigilanza presso le filiali della Provincia di Terni;

− alla scadenza del predetto contratto di appalto, V.U. S.p.a. si è aggiudicata (unitamente alla C.G.S. S.r.l.) la nuova gara di appalto per la fornitura di servizi di vigilanza nelle filiali di T. e provincia, P. e F..

Alla genericità che connota la descrizione del fatto posto a fondamento della domanda, si aggiunga l'erroneo riferimento alla normativa contrattuale applicabile: il ricorrente, infatti, nel contestare alla società resistente la violazione della clausola sociale contenuta nella contrattazione collettiva, produce, in luogo della copia del CCNL applicabile ratione temporis, un estratto dell'ipotesi di Acc. del 22 gennaio 2013 (come si evince dalla data riportata nel documento stesso), invocando, per l'effetto, la violazione degli articoli ivi dedicati alla disciplina del cambio di appalto e/o affidamento di servizio.

A riguardo, giova rammentare che nel rito del lavoro, in caso di omessa o errata indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., rientrando nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. Lav. Cass. n. 6610/2017; n. 19009/2018).

Si precisa pertanto che - come osservato dalla società resistente e non contestato dal ricorrente - deve ritenersi applicabile ai fatti di causa il CCNL del 2004-2008, vigente, all'epoca dei fatti, in regime di prorogatio.

Individuato il quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che alla luce delle deduzioni del C. e della documentazione allegata, non è configurabile in capo alla società resistente alcun obbligo di riassunzione del ricorrente.

Si deve infatti notare che alla stregua delle disposizioni del CCNL recanti la disciplina del cambio d'appalto, obbligo di riassunzione può sorgere in capo all'Istituto subentrante esclusivamente per effetto di una determinazione della Direzione Territoriale del Lavoro, eventualmente assunta in caso di esito negativo del confronto sollecitato dall'impresa uscente secondo la procedura all'uopo prevista e, in ogni caso, potrà riguardare il solo personale "in attività nel servizio appaltato e/o affidato" (cfr. art. 26 CCNL).

Il ricorrente, tuttavia, non fornisce alcuna dimostrazione né del suo impiego nell'appalto affidato alla M.T. S.r.l. da P.I. S.p.a., né dell'espletamento della procedura appositamente prevista per consentire il riassorbimento dell'eventuale esubero occupazionale.

Sotto il primo profilo, C. si è limitato ad asserire di aver lavorato come guardia giurata alle dipendenze della M.T. S.r.l. dall'1.1.2002 al 4.3.2014, senza alcuna ulteriore precisazione in ordine al servizio prestato nel corso del rapporto e, in particolare, alla sede di lavoro.

Dal punto di vista procedimentale, non è neppure dimostrata (né allegata) la preliminare iniziativa assunta dall'Impresa uscente, vale a dire l'invio della comunicazione finalizzata a richiedere l'attivazione di un tavolo di confronto tra la parti imprenditoriali interessate, con contestuale indicazione dei dati prescritti dall'art. 27 CCNL; del pari, restano del tutto indimostrati l'eventuale incontro successivo, il suo esito negativo ed il conseguente inoltro alla DTL della richiesta di incontro e mediazione.

A tale ultimo riguardo, giova evidenziare che rimane privo di pregio il verbale della riunione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Terni, stante l'impossibilità di ricondurre tale incontro allo specifico iter procedimentale approntato dalla contrattazione collettiva: dal verbale, infatti, non risulta alcuna determinazione emanata dalla DTL al fine di stabilire "il numero delle guardie giurateinteressate al passaggio, le modalità per il trasferimento, le condizioni economiche e normative con cui saranno assunte e i criteri di individuazione delle unità interessate" (come previsto dall'art. 27 CCNL) e, quindi, in definitiva un obbligo di riassunzione in capo a V.U. S.p.a.

Altro dato decisivo alla delibazione di infondatezza della domanda del ricorrente, è la mancata esplicitazione dei motivi specifici della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di M.T. S.r.l.

A fronte di questa ulteriore carenza assertiva, neppure è possibile ipotizzare la sussistenza un nesso di causalità tra la successione nell'appalto e la perdita di occupazione da parte del ricorrente (da quest'ultimo implicitamente dedotta), soprattutto ove si consideri il notevole lasso di tempo intercorso tra i due eventi (16.2.2013 - 4.3.2014).

Invero, il fatto che la chiusura del rapporto con la M.T. S.r.l. sia avvenuta a distanza di oltre un anno dalla successione dell'appalto, se, per un verso, dimostra che la società uscente, nonostante la perdita dell'appalto, è stata in grado di continuare ad impiegare diversamente il ricorrente, per altro verso, fa ragionevolmente presumere che l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a ragioni del tutto estranee alla successione nell'appalto ed esclusivamente afferenti al rapporto del ricorrente con la M.T. S.r.l.

Nel contesto assertivo e probatorio evidenziato si impone il rigetto della domanda di riassunzione o di indennizzo formulata dal C..

Va esclusa altresì la sussistenza dei presupposti integrativi del danno da lite temeraria atteso che, la semplice prospettazione di tesi non condivise dal giudicante, in assenza di ulteriori riscontri in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi (dolo o colpa grave della parte soccombente) ed oggettivi (concreto pregiudizio subito dalla parte vittoriosa) imposti dalla fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c., non costituisce di per sé prova di un comportamento sleale o fraudolento ovvero della violazione del dovere di lealtà e probità.

Visto l'art. 92 c.p.c., avuto riguardo alla diversa posizione delle parti ed all'aspettativa di favorevole valutazione giudiziale della pretesa che il verbale dell'incontro 18.2.2013 - contenente esplicitazione, da parte della società resistente, dell'impossibilità di dare applicazione alla clausola sociale del CCNL - può aver ingenerato nel ricorrente, si ritengono sussistenti ragioni idonee a consentire, in applicazione dei criteri ermeneutici forniti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà.

La residua metà di tali spese, in applicazione del principio di soccombenza, va posta a carico del ricorrente e viene liquidata come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. Giustizia n. 55 del 2014, tenendo altresì conto dell'entità degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario consente di attribuire ai riferiti parametri valore meramente orientativo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- respinge la domanda di risarcimento danni formulata ex art. 96 c.p.c. da parte ricorrente;

- compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà e pone a carico della parte ricorrente la residua metà di tali spese, liquidate pro quota in €. 1.600 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, IVA e CPA come per legge.

Conclusione
Così deciso Perugia, il 5 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.

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