Cass. civ., Sez. lavoro, (data ud. 24/10/2000) 24/10/2000, n. 13986 Con ricorso al Pretore di Roma il signor S. G., già dipendente della Italpol Inchieste Speciali s.r.l. con mansioni di guardia particolare

Martedì, 24 Ottobre 2000 04:32

Con ricorso al Pretore di Roma il signor S. G., già dipendente della Italpol Inchieste Speciali s.r.l. con mansioni di guardia particolare ... Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la s.r.l. Italpol Inchieste Speciali.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alberto SPANÒ - Presidente -

Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -

Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -

Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -

Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ITALPOL S.R.L. - INCHIESTE SPECIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio

dell'avvocato EMANUELE RICCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GANCI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SANSONI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ONESTI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19776/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/10/99, R.G.N. 20137/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato RICCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e il rigetto dei primi due motivi.

Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Roma il signor Salvatore Ganci, già dipendente della Italpol Inchieste Speciali s.r.l. con mansioni di guardia particolare giurata, chiedeva dichiararsi illegittimo il licenziamento intimatogli con lettera 5.7.91 per giusta causa (individuata dal datore di lavoro nell'esercizio di attività concorrenziale durante il periodo feriale, con uso improprio dello stesso) o, in subordine, per giustificato motivo oggettivo, specificato nella impossibilità della prestazione a causa della revoca della nomina a guardia giurata e del ritiro del porto d'armi, disposti con distinti provvedimenti amministrativi del 2.7.91.

La società Italpol, costituitasi, si opponeva alla domanda.

All'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza del 4 luglio 1996, rigettava la domanda.

L'appello del lavoratore, cui resisteva la Italpol, veniva accolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 10 giugno/20 ottobre 1999.

I giudici di secondo grado ritenevano che nel comportamento del Ganci - che aveva chiesto ed ottenuto le ferie per lavorare in un condominio di Ostia, dove, oltre alla vigilanza, svolgeva, in collaborazione con altra persona, altri compiti, complessivamente riconducibili, secondo il Tribunale, all'attività di un portiere o custode - non poteva ravvisarsi né uno scorretto uso del periodo feriale, ostativo al recupero delle energie psicofisiche, né attività concorrenziale a quella della Italpol, atteso che la vigilanza era svolta senza segni distintivi e senza uso di armi, nonché esercitata promiscuamente con altri compiti.

Quanto al subordinato giustificato motivo oggettivo, costituito dalla revoca della nomina a guardia giurata e dal ritiro del porto d'armi, i giudici di appello rilevavano che la società non aveva provato di non potere utilizzare il lavoratore in altre mansioni, compatibili con quelle precedenti e non richiedenti il titolo di guardia giurata e il porto d'armi.

Ritenevano irrilevante che i provvedimenti di revoca fossero stati originati dal comportamento del Ganci, sottolineando che si trattava comunque di atti discrezionali dell'autorità amministrativa; rilevavano che le deduzioni della Italpol, sulla prevalenza del ruolo tecnico e sul fatto che il "ristrettissimo" ruolo amministrativo era coperto da tempo da personale qualificato, mentre il Ganci sarebbe stato privo della necessaria professionalità, non erano state accompagnate da alcuna prova documentale o richiesta di prova testimoniale.

Il Tribunale dichiarava pertanto illegittimo il licenziamento e condannava la Italpol alla reintegrazione del lavoratore, al risarcimento del danno, quantificato in un'indennità pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione, e alla regolarizzazione della posizione previdenziale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la s.r.l. Italpol Inchieste Speciali.

Salvatore Ganci resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa della ricorrente denuncia vizio della motivazione, nonché violazione degli artt. 2104 e 2109 c.c., riguardo alla ritenuta insussistenza della giusta causa di licenziamento per uso illegittimo del periodo feriale.

Ricordato che era contestato al Ganci, oltre alla attività concorrenziale, il fatto di aver usato del periodo feriale non per ritemprarsi fisicamente e psichicamente, ma per svolgere un lavoro uguale e più pesante, così usurandosi, la difesa della società lamenta che il Tribunale ha escluso l'illiceità di tale condotta senza motivare su una serie di fatti incontestabilmente accertati in istruttoria: che il Ganci era stato conosciuto dagli utenti del condominio di via delle Azzorre 352 in quanto era "vigilans", per conto della Italpol, in un complesso confinante; che i condomini del suddetto condominio gli avevano chiesto di fare vigilanza 24 ore su 24 in quanto preoccupati della presenza in zona di tossicodipendenti; che il Ganci, ottenuto un mese di ferie dopo l'inutile richiesta di un'aspettativa di due mesi, cominciò subito a lavorare nel condominio, facendo giri di ispezione all'interno e all'esterno dello stesso nell'intero arco delle 24 ore, come da lui dichiarato ai carabinieri di Ostia Lido.

Si deduce, quindi, che il Tribunale ha erroneamente escluso che tale uso delle ferie fosse avvenuto in violazione dell'obbligo di diligenza che impone al lavoratore di usare il periodo di riposo annuale per ritemprarsi, nell'interesse sia del lavoratore stesso che del datore di lavoro, particolarmente in un settore, come quello della vigilanza privata, in cui è molto stretto il rapporto tra piena efficienza psicofisica e prestazione adeguata agli standard di utilità e sicurezza giustamente pretesi sia dal datore di lavoro che dalla clientela.

A tale errata conclusione il Tribunale sarebbe pervenuto con una serie di errori logico-giuridici:

a) valorizzando la possibilità del Ganci di organizzare autonomamente l'attività, senza considerare che questi, pur con l'ausilio di tal Bonomo, effettuava turni di sorveglianza quanto meno di 12 ore, e quindi più pesanti di quelli che ordinariamente si praticano nel settore della vigilanza privata;

b) ritenendo che il non portare un'arma durante il lavoro per il condominio rendesse questo meno stressante, nel mentre è vero il contrario, dovendo il vigilante disarmato contare, di fronte ad evenienze negative, solo sulla sua prontezza e destrezza fisica;

c) dando rilievo ad attività secondarie (innaffiatura dei giardini e consegna della posta) e meramente accessorie all'obbligo principale della vigilanza, tanto è vero che di esse il Ganci non aveva parlato nelle spontanee dichiarazioni rese ai carabinieri, ma solo nelle giustificazioni ex art. 7 della(*) statuto dei lavoratori.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2105 c.c., attraverso la previa violazione degli artt. 2735 c.c. e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione sul contestato elemento della "concorrenzialità" dell'attività svolta dal lavoratore durante le ferie, la difesa della società deduce che il Tribunale ha privato di valenza decisoria (e senza che vi fosse contrasto con altre prove) la chiarissima confessione del Ganci ai carabinieri: "... Mi è stato proposto dai condomini dello stabile sito in Ostia Lido via delle Azzorre n. 325 ... di effettuare la vigilanza come guardiano poiché a loro dire ultimamente quella zona era diventata molto frequentata dai tossicodipendenti. A ricezione di tale richiesta di lavoro accettavo l'incarico che consisteva nel fare dei giri all'interno e all'esterno dello stabile per 24 ore al giorno ...".

Deduce che le isolate dichiarazioni del teste Ricciotti, di scarso rilievo per la ammessa brevità della osservazione del lavoro del Ganci, non potevano portare il Tribunale a parificare l'attività di vigilanza del Ganci ad un'attività di portierato.

Lamenta che il Tribunale non ha valutato l'entità dei compensi pretesi ed ottenuti dal Ganci, pari a 6 milioni al mese, in ragione di 150.000 lire a condomino, che si assume sproporzionata rispetto alle mansioni tipiche di un portiere di stabile. Assume che l'attività di vigilanza, diurna e notturna, era quella principale, mentre la cura del giardino e la consegna della posta erano del tutto accessorie.

Rileva, quindi, che l'attività svolta dal Ganci fu concretamente (e non solo potenzialmente) concorrenziale, atteso che questi era stato conosciuto dai condomini nell'esercizio dell'attività di guardia giurata presso il confinante complesso, e che lo stesso non solo non avrebbe dovuto accettare in proprio il lavoro offertogli, ma avrebbe dovuto invitare chi glielo proponeva a rivolgersi alla Italpol.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 1463 c.c., la difesa della Italpol deduce, in subordine, che la sentenza è errata in diritto anche nella parte in cui, riconosciuta la totale e giuridica impossibilità sopravvenuta del Ganci di rendere la prestazione lavorativa a seguito della perdita (disposta con provvedimenti dell'autorità amministrativa emessi in relazione all'attività svolta dal Ganci presso il condominio di Ostia) della qualifica di guardia particolare giurata e del porto d'armi, ha comunque ritenuto illegittimo il licenziamento.

Rileva che il T.A.R. del Lazio, con ordinanze del 7.12.91 tempestivamente prodotte, aveva rigettato le istanze di sospensiva dei provvedimenti di revoca, e che il Ganci non ha mai presentato istanza di fissazione dei giudizi di merito.

Richiama giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto situazioni simili come causa di risoluzione contrattuale ex art. 1463 c.c. e di giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 (Cass., 3904/94, 5/86, 5076/88, 2727/89).

Censura il mancato riconoscimento della esclusione dell'obbligo di "ripescaggio" in considerazione del fatto che la perdita dei titoli di polizia non era stata involontaria e incolpevole, ma determinata dalla condotta del Ganci in violazione degli obblighi di probità e buona condotta, tanto che, secondo il provvedimento di revoca, egli non offriva più "... il necessario affidamento nell'espletamento delle delicate mansioni di guardia particolare giurata"

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento di fatto, che l'attività svolta dal Ganci durante il periodo feriale non fosse incompatibile con la finalità delle ferie.

Ha rilevato che la possibilità di un'autonoma organizzazione della propria attività, la collaborazione di altra persona, lo svolgimento anche di compiti estranei alla vigilanza (quali l'annaffiatura dei giardini e la consegna della posta), il non uso di armi, escludessero che si trattasse di attività incompatibile con l'uso delle ferie, sottolineando la diversità di tale attività da quella abitualmente svolta, implicante maggiore tensione e attenzione.

A tale valutazione del Tribunale la società ricorrente contrappone una propria diversa valutazione, ponendo l'accento sulla lunghezza dei turni di lavoro e sulla attività di vigilanza, da ritenersi quella principale, ed esprimendo opposte considerazioni sulla tensione richiesta a chi opera la vigilanza disarmato rispetto a colui che ha con sé un'arma.

Si tratta di valutazioni di merito che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; in questa sede, infatti, non si può far valere un errore riguardante direttamente la quaestio facti", bensì il vizio della motivazione con cui il giudice di merito ha dato conto del perché ha valutato un fatto in un certo modo anziché in un altro.

Nella fattispecie in esame la motivazione c'é, è sufficiente, non é contraddittoria; ed è irrilevante che possa esservi un'altra possibile valutazione degli stessi fatti. Valutazione che non è proponibile come censura nel giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un giudizio di merito di terza istanza.

Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo.

Il Tribunale ha ricondotto la prestazione lavorativa effettuata dal signor Ganci durante le ferie ai compiti propri di un portiere o custode. La mancanza di segni distintivi e dell'uso di armi, durante l'attività di vigilanza, unitamente agli altri compiti del tutto estranei alla sicurezza (riferibili alla cura del giardino e alla comodità dei condomini), ha fatto ritenere al giudice di appello che si trattasse di un'attività non contraria agli interessi del datore di lavoro e non concorrenziale per lo stesso.

Si tratta di una motivazione congrua, che dà conto della ritenuta insussistenza della violazione dei doveri di cui all'art. 2105 c.c.

Le dichiarazioni rese ai carabinieri dal signor Ganci non sono state trascurate, e la stessa ricorrente ammette la presenza, tra il materiale probatorio, delle dichiarazioni (evidentemente complementari) del teste Ricciotti, alle quali nega rilievo ai fini della parificazione dell'attività svolta dal lavoratore a quella di portierato o custodia.

Non vi è, quindi, violazione degli artt. 2735 c.c. e 116 c.p.c.; quanto a tale ultima norma, va ricordato che il giudice del merito non è tenuto ad esaminare singolarmente tutto il materiale probatorio acquisito, potendo fondare il proprio convincimento su quelle prove e su quelle risultanze di prova che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione di esso convincimento (v., fra le tante, Cass., 26 marzo 1997 n. 2700).

La società ricorrente non può quindi proporre in questa sede quello che ritiene un migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (dalle circostanze in cui il Ganci era stato conosciuto dai condomini alla entità del compenso), atteso che tali aspetti del giudizio sono interni all'ambito della discrezionalità di valutazione delle prove e dell'apprezzamento dei fatti; attengono, in altri termini, al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi di tale convincimento rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., 22 dicembre 1997 n. 12960).

Anche il terzo motivo è infondato.

La Italpol assume che nella lettera di licenziamento dedusse, oltre alla giusta causa di recesso illustrata con i primi due motivi, anche il giustificato motivo oggettivo di licenziamento costituito dalla perdita del titolo abilitante allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata.

Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ha rilevato che la società non aveva provato di non poter utilizzare il lavoratore in mansioni diverse; e che era irrilevante che la revoca della licenza fosse stata originata dal comportamento del Ganci, sottolineando la natura di atto discrezionale del provvedimento amministrativo, peraltro adottato in relazione ad una configurazione della fattispecie (esercizio abusivo di attività di vigilanza) diversa da quella poi sanzionata in sede penale (esercizio dell'attività di portiere senza l'iscrizione nell'apposito registro).

La società sostiene, denunciando violazione dell'art. 3 della legge n. 604/66 e dell'art. 1463 c.c., che la prova della impossibilità di "repechage" non è necessaria quando la perdita del titolo abilitante allo svolgimento dell'attività di guardia giurata sia dovuta a colpa del lavoratore.

La censura è infondata, e si fonda su una errata lettura di alcune decisioni di questa Corte, evidentemente limitata alle sole massime (che non sempre riescono a concentrare in poche righe la complessità di una argomentazione giuridica).

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per evento esulante dal rapporto di lavoro - come, nella fattispecie in esame, il ritiro da parte dell'autorità amministrativa del titolo di guardia particolare giurata - deve essere valutata nel coordinamento degli artt. 1463 e 1464 c.c. con la legge 15 luglio 1966 n. 604, che nell'art. 1 dispone che il recesso datoriale dal rapporto a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo.

Occorre pertanto che il datore di lavoro dimostri o che la prestazione è divenuta totalmente impossibile - occupando egli, nella fattispecie esaminata, solo lavoratori addetti all'attività di guardia particolare giurata - oppure, ove occupi anche personale svolgente mansioni diverse, non richiedenti alcun titolo di polizia, che egli non abbia un "interesse apprezzabile" alla prosecuzione del rapporto; dove questo "apprezzamento" va interpretato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, alla stregua delle "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (cfr. Cass., 14 aprile 1981 n. 2256; 28 febbraio 1992 n. 2461).

Di conseguenza, nel secondo caso, il datore di lavoro deve dimostrare di non poter impiegare il lavoratore in altre mansioni non richiedenti quel titolo revocato dall'autorità amministrativa.

Il problema della rilevanza o meno di una "colpa" del lavoratore in relazione alla emanazione del provvedimento amministrativo di revoca del titolo, agli effetti della sussistenza o meno di un obbligo di repechage, va risolto in base a quella che è stata la motivazione del licenziamento (e la contestazione dei fatti, così come accertata dal giudice del merito).

Se è stato addotto il giustificato motivo oggettivo, costituito dal factum principis, allora diviene irrilevante la condotta (colpevole) del lavoratore che abbia determinato quel provvedimento.

Diverso è il caso in cui il licenziamento si fondi, più che sulle conseguenze del comportamento del lavoratore (il provvedimento di revoca), sul comportamento stesso, di modo che il motivo del recesso é costituito in realtà da un giustificato motivo soggettivo, rientrante nella prima parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966: "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro".

É evidente che in questo caso, una volta accertato dal giudice del merito l'inadempimento posto alla base della revoca del titolo di polizia, il datore di lavoro non è tenuto a "rinvenire nell'ambito dell'azienda, per il lavoratore colpevole, un posto di lavoro con mutamento di mansioni" (così Cass., 27 giugno 1986 n. 4294, in motivazione).

Nel caso in esame il Tribunale di Roma ha escluso la sussistenza di un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del Ganci, ed ha quindi esaminato quello che era, come ammette la stessa società, un subordinato motivo di recesso, fondato esclusivamente sul fatto oggettivo della revoca del titolo di polizia, e quindi integrante un giustificato motivo oggettivo di recesso.

Correttamente, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità del recesso in mancanza di prova della impossibilità di utilizzare il Ganci in mansioni equivalenti non richiedenti alcun titolo di polizia.

Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al rimborso delle spese di questo giudizio in favore del resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del resistente, spese che liquida in lire 22.600 oltre lire sei milioni per onorario di avvocato.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 OTT. 2000.

(*) ndr: così nel testo.

Pubblicato in Sentenze Guardie