al merito del provvedimento adottato dal datore di lavoro e segnatamente alla scelta del lavoratore da trasferire, a meno che la contrattazione collettiva applicabile non disponga diversamente. L'art. 2103 c.c., stabilendo che il trasferimento del lavoratore non può essere disposto se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, non esige che tali ragioni siano indicate nello stesso provvedimento di trasferimento (che, a differenza del licenziamento, non necessita neppure della forma scritta), sicché esse debbono essere enunciate (e dimostrate) solo in caso di contestazione da parte del dipendente. Né il potere dispositivo del datore di lavoro in ordine al luogo di adempimento della prestazione lavorativa è sindacabile dal giudice sotto il profilo dell'opportunità, potendo anche estrinsecarsi nella scelta tra più soluzioni organizzative che siano tutte egualmente ragionevoli, senza che l'inevitabilità del trasferimento del lavoratore, determinata dalla inutilizzabilità della sua prestazione lavorativa nel posto di provenienza perché soppresso e dalla vacanza del posto ove lo stesso sia trasferito, costituisca requisito di legittimità del suo provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'8 giugno 2021, svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 28326/2020, vertente
TRA
G.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale Città d'Europa n. 623, presso lo studio dell'avv. Fortunato Capellupo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
Ricorrente
E
C.G.S. srl , in persona del legale rappresentante p.t. W.C., elettivamente domiciliata in Roma, viale America n. 11, presso lo studio dell'avv. Patrizia Ghiani, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione.
Resistente
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 19.10.2020 G.G. ha adito questo Tribunale, esponendo che:
-dal 24 settembre 2014 era stato assunto dalla C.G.S. srl con la qualifica di operatore di servizi fiduciari ed inquadramento nel livello D del sistema di classificazione previsto nella parte relativa ai Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, prestando servizio sino 15 luglio 2020 presso la sede della committente Agenzia delle Entrate- Riscossione (ex Equitalia) sita in via Giuseppe Grezar n.14 in Roma, dal lunedì al venerdì con orario nella fascia dalle 7 alle 18 e riposo al sabato e alla domenica;
-in tale periodo aveva svolto mansioni di operatore di centralino, che sebbene avrebbero dovuto rappresentare una delle principali mansioni da svolgere, erano estremamente residuali, essendo impiegato, oltre che nella sporadica sostituzione del personale della committente nel servizio di portineria, principalmente in mansioni: a) di controllo degli accessi dei dipendenti mediante telecamere, attraverso cui si accertava che fossero effettivamente dipendenti dell'Agenzia, consentendone l'accesso al parcheggio interno aprendo i cancelli; b) di controllo della posta in arrivo con apertura e verifica del contenuto, dopo che essa era stata controllata da altro operatore, al fine di constatare de visu che non vi fossero polveri nocive; c) di addetto alla videosorveglianza, alla telesorveglianza ed alla sala operativa, con controllo in remoto degli allarmi ricevuti presso le sedi di Agenzia delle Entrate- Riscossione ubicate anche in altre regioni e correlativo potere decisionale di contattare gli istituti di vigilanza preposti o forze dell'ordine per verificare l'allarme ed attenderne il responso;
-in data 15 luglio 2020, unitamente alla collega di lavoro M.D., era stato assegnato ad altro incarico, con trasferimento presso l'appalto ubicato in F., via C. Aviazione Civile, e le mansioni sino ad allora ricoperte presso l'appalto di via G. n. 14 erano state assegnate a dipendenti con la qualifica di Guardia Particolare Giurata;
-tuttavia, mentre era in ferie, la C. srl aveva invitato la M. a predisporre tutti i documenti necessari ad acquisire il porto d'armi, onde poter essere successivamente inquadrata come guardia giurata, sicchè esso ricorrente dal 31.8.2020 veniva definitivamente assegnato ad altre mansioni e la M., sebbene con anzianità di servizio inferiore, era stata invece promossa a GPG e riassegnata alla sede di via G. n. 14
Tanto premesso, ha dedotto che le mansioni svolte in via prevalente e continuativa presso l'appalto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione esulavano da quelle previste per il livello di inquadramento assegnatogli ed erano in realtà proprie del livello 4 previsto dall'art. 31 del CCNL, profilo di operatore del ruolo del personale tecnico-operativo, avendo svolto le attività indicate nell'art. 3 del D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, tra cui erano incluse la vigilanza fissa, la telesorveglianza, la televigilanza, l'intervento sugli allarmi; che il trasferimento disposto nei suoi confronti era illegittimo in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 2113 c.c. e contrario ai principi di correttezza e bona fede, poiché: a)il posto da lui precedentemente occupato era stato assegnato ad altra operatrice, che era stata appositamente spostata dal Servizio Fiduciario a quello di Guardia Giurata, b)la sede in cui era stato assegnato attualmente non necessitava di speciali competenze e avrebbe potuto essere svolta da qualsiasi altro operatore di Servizio Fiduciario, c)i criteri con cui era stato scelto per il trasferimento erano sconosciuti e comunque, de facto, non potevano che essere puramente discriminatori.
Ha, quindi, concluso chiedendo: a) l'inquadramento nella qualifica di operatore del ruolo del personale tecnico-operativo di 4 livello CCNL dipendenti Istituti ed Imprese di Vigilanza, con conseguente diritto all'applicazione del relativo trattamento economico e previdenziale e conseguente condanna della C. srl al pagamento delle differenze retributive maturate, pari sino all'agosto 2020, ad Euro 25.443,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; b) la declaratoria di illegittimità del trasferimento e del conseguente diritto ad essere riassegnato presso la sede di via G. n. 14.
2.Costituitasi, la C.G.S. srl ha contestato diffusamente, in fatto ed in diritto, la fondatezza delle domande, deducendo, in particolare, che:
-a seguito dell'aggiudicazione della gara indetta dal Gruppo Equitalia, aveva ottenuto l'affidamento dei servizi di vigilanza fissa, controllo posta tramite apparato radiogeno e reception presso le sedi di Roma, sicchè aveva impiegato presso detto appalto Guardie Particolari Giurate ed Operatori Fiduciari, le prime per l'esecuzione dei servizi di vigilanza fissa, ispettiva, telesorveglianza e tenuta chiavi, pronto intervento su allarme, apertura e chiusura sedi, controllo posta tramite radiogeno, i secondi per i servizi di reception;
-il ricorrente era stato assegnato presso la sede di Equitalia di Via Grezar per lo svolgimento delle mansioni di operatore fiduciario a fianco alle GPG dipendenti della stessa C. e, pertanto, aveva svolto esclusivamente mansioni di addetto all'attività di controllo accessi, per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti dell'immobile, sicchè rispondeva al centralino, registrava le persone in entrata ed in uscita, rilasciava badge, gestiva controllo accessi tramite videocitofono/monitor, allertava tempestivamente la GPG di turno o gli assistenti operativi di Equitalia in caso di eventuale intrusione o tentativo di intrusione di persone non identificate, allertava in caso di anomalie o malfunzionamento di impianti;
- era la GPG -presente, contemporaneamente al ricorrente, dentro la sala, sita in Via G. 14- a svolgere il servizio di telesorveglianza, televigilanza e gestione degli allarmi, i quali, peraltro, pervenivano alla sala controllo durante l'orario di chiusura degli Uffici di Equitalia (essendo attivati durante la notte, sabato domenica e festivi) quando erano in servizio esclusivamente le GPG;
-era la GPG ad occuparsi del controllo mediante apparecchio radiogeno della posta in arrivo, essendo impossibile adibire un operatore fiduciario a tale attività, che doveva essere espletata da guardia particolare giurata certificata all'utilizzo di apparati radiogeni;
-la domanda di superiore e diverso inquadramento non poteva comunque trovare accoglimento poiché le mansioni individuate nell'art. 31 del CCNL applicabile alle GPG non potevano essere espletate da soggetti privi dei prescritti titoli abilitativi e di porto d'armi;
-il trasferimento del ricorrente era del tutto legittimo, in quanto il nuovo contratto di appalto, stipulato a seguito di gara bandita l'8.6.2018, non prevedeva più l'espletamento del servizio di reception, sicchè i due operatori fiduciari che prestavano all'epoca servizio presso la sede di via G. necessariamente erano stati impiegati in diverse postazioni disponibili;
-la M., venuta a conoscenza dello spostamento e non volendo prestare servizio altrove, si era dimessa in data 15.7.2018 e successivamente aveva manifestato all'Ufficio del Personale la volontà di richiedere il decreto di nomina a GPG ed il porto d'armi per poter riprendere a prestare servizio in tale veste presso la sede di via G., ove ormai lavoravano solo dipendenti muniti di tale qualifica, sicchè era stato riassunta il 26.8.2020 subordinatamente al perfezionamento dell'iter presso gli Uffici di Prefettura e Questura.
3.Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi degli artt. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, 23, comma 1, D.L. n. 137 del 2020 e 1, comma 1, lett. a) D.L. n. 44 del 2021; acquisite note, all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale ex art. 429, comma 1, c.p.c.
4.L'attività di guardia particolare giurata può, come è noto, avvenire solo previo provvedimento autorizzatorio di competenza del Prefetto.
L'art. 134 del T.U.L.P.S. , nel testo risultante dalla modifiche apportate dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, nonché dalla L. 28 novembre 2005, n. 246., dispone , infatti, che "senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati".
Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 138, il quale dispone, altresì, che "il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto.
Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata"
L'art. 140 sanziona i contravventori alle disposizioni anzidette con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da Euro 206 a Euro 619.
4.1.Il nesso inscindibile tra possesso dei prescritti titoli abilitativi ( decreto prefettizio e porto d'armi) e lecito esercizio dell'attività di GPG è ribadito anche dall'art. 120 del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata, il quale dispone che "nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore. Trascorso un periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore dia tornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso".
4.2.Poiché il divieto di svolgere attività di guardia particolare giurata in assenza del decreto prefettizio è presidiato da sanzione penale, ove si verificasse tale ipotesi ricorrerebbe una prestazione di fatto con violazione di legge, disciplinata dall'art. 2126 c.c., in forza del quale l'esecuzione di fatto della prestazione lavorativa esplica, sempre che la nullità non derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa, una efficacia giuridica limitata essenzialmente al trattamento economico e previdenziale, sicché non costituisce elemento idoneo a radicare i presupposti di ulteriori sviluppi di carriera, anche basati sulla sola anzianità, ovvero i presupposti per l'acquisizione di una qualifica diversa e superiore ( v. Cass. 12/5/90 n. 4081; Cons. Stato 15/5/2000 n. 2735; Cass., 25/7.2014, n. 17008), essendo, d'altro canto, consolidato il principio secondo cui la mancanza di una licenza, abilitazione o autorizzazione amministrativa prescritta per lo svolgimento di determinate attività lavorative non comporta l'illiceità dell'oggetto o della causa del contratto di lavoro, con la conseguenza che, ai sensi del primo comma dell'art. 2126 cod. civ., la nullità del contratto stesso, per contrarietà a norme imperative, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ( v. Cass., 26.1.1984, n. 618 e Cass., 12.5.2019, n. 2177).
4.3.Poiché il diverso inquadramento rivendicato dal ricorrente ha ad oggetto l'attribuzione di qualifica che, in base al sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL ( v. art. 31), appartiene al ruolo del personale tecnico-operativo, il quale deve essere in possesso dei titoli abilitativi anzidetti, essendo "fatto salvo il principio della polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui abilita il relativo decreto di nomina", ritiene il Tribunale che il dedotto espletamento in via di fatto delle corrispondenti mansioni, in quanto avvenuto in violazione di norma imperativa, ove pure accertato, non potrebbe costituire in ogni caso presupposto per la definita acquisizione di tale qualifica, ma solo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost., del diritto al riconoscimento del corrispondente trattamento economico per il periodo in cui tale espletamento via sia stato.
5.Ritiene il Tribunale che, anche sotto tale limitato profilo, la domanda è, tuttavia, infondata.
Dal testimoniale assunto, complessivamente valutato, emerge che nel periodo in cui il ricorrente prestò servizio presso la sede dell'Agenzia Entrate-Riscossione, sita in via Grezar n.14, svolse prevalentemente attività di addetto al centralino e addetto al controllo dell'accesso alla sede anzidetta mediante apposito monitor, azionando, poi, il pulsante per aprire la sbarra di accesso, in tale senso deponendo le concordi testimonianze rese da D.C., L.G. e U.C..
5.1.Quest'ultimo teste, indotto dal ricorrente e particolarmente attendibile per aver svolto presso la sede mansioni di GPG e per non avere più rapporti di lavoro con la C. srl da cui possano discende forme di condizionamento, dopo aver riferito che "quando stava nella sala controllo, il ricorrente rispondeva al telefono e verificava gli accessi del personale", ha, poi, aggiunto che "anche il ricorrente si occupava della gestione degli allarmi, quando la guardia giurata si era allontanata o stava facendo altro" e che " a fronte di un allarme, poteva chiamare la sede Equitalia per verificare se tutto fosse a posto", ma "se si trattava di assumere iniziative più importanti, ad es. mandare una pattuglia, doveva essere interpellata la GPG".
5.2.Dalle concordi deposizioni dei testi D. e L., G.P.G. in servizio presso la sede, il secondo con il ruolo di coordinatore, emerge, inoltre, che nell'arco temporale 7.30-21.00, in cui erano in gran parte collocati i turni di lavoro degli addetti ai servizi fiduciari, che andavano dalle 7 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, gli allarmi ubicati presso le sedi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, i cui segnali confluivano nella sala controllo ubicata in via G. n. 14, erano disattivati, sicchè "era possibile che anche in tale arco temporale arrivassero allarmi- ad es. perchè gli addetti alle pulizie aprivano una porta senza preventivamente avvertire o perché fosse stato inavvertitamente azionato il pulsante allarme posto sotto una scrivania", ma "la vera gestione operativa degli allarmi era dopo le 21, perché durante il giorno si trattava di falsi allarmi dovuti ad aventi del tipo che ho detto" ( v. teste L.).
Il teste anzidetto ha, quindi aggiunto, con ciò dimostrando equidistanza dalle parti e, quindi, attendibilità, che " c'era un programma ove tali allarmi venivano registrati e si indicava anche l'esito tramite appositi codici, ad es, falso allarme dovuto a imperizia o a pulizia"; che a tale programma poteva accedere anche il ricorrente attraverso apposito account aziendale, il cui utilizzo era stato spiegato da un dipendenze dell'Agenzia in occasione di un corso durato un'ora; che nel programma in questione, poteva essere inserito anche il nome dell'addetto ai servizi fiduciari se era stato lui " a prendere la telefonata con cui una struttura o un ufficio comunicava l'apertura di una porta o altro evento " e in tal caso era il fiduciario a "inserire il codice che serviva ad individuare il tipo di allarme e l'esito".
5.3.Anche tale deposizione conferma, dunque, che: a) l'attività di gestione degli allarmi che pervenivano alla sala di controllo nel periodo in cui vi prestavano servizio gli addetti ai servizi fiduciari, che erano due, era circoscritta ai cd. allarmi tecnologici o falsi allarmi; b) di regola anche tali allarmi erano gestiti dalla GPG che era addetto in turno alla sala; c) solo quando quest'ultima era diversamente impegnata, poteva accadere che uno degli addetti ai servizi fiduciari -che, pertanto, non doveva essere necessariamente il ricorrente- rilevasse il falso allarme e attivasse la procedura per esitarlo, essendo comunque riservata alla GPG ogni decisione al riguardo su iniziative che esulassero dalla mera chiamata telefonica alla sede da cui l'allarme proveniva.
5.4.Per quanto concerne l'attività di verifica del contenuto delle buste contenenti corrispondenza e plichi, provenienti da mittenti esterni, rileva il Tribunale che dal testimoniale assunto, complessivamente valutato, emerge che tali buste venivano prima sottoposte a controllo mediante apposita macchina radiogena, che veniva azionata e manovrata esclusivamente dalla GPG in possesso di apposita abilitazione; quindi, se le buste erano numerose, poteva accadere che la GPG chiedesse ad uno degli addetti al centralino di dare una mano nelle seconda operazione cui erano sottoposte tali buste, consistenti nel taglio dell'angolo; altrimenti, se le buste erano poche, anche tale operazione veniva fatta dalla GPG addetta alla macchina ( v. , in particolare, deposizione teste L., la quale trova riscontro in quanto riferito dal teste T.I., indotto dal ricorrente, secondo cui nella stanza ove veniva eseguito il controllo in questione "operavano una o due unità, dipendeva anche dalla posta da controllare" e mai gli era capitato di vedere il ricorrente operare da solo).
5.5.Pertanto, tenuto conto anche delle deposizione del teste D., il quale, premesso che presso la sede di via Grezar aveva prevalentemente operato alla macchina controllo radiogeno, ha escluso che nel suo turno avesse mai operato il ricorrente o altri incaricati di servizi fiduciari per eseguire operazioni di verifica del contenuto delle buste, ritiene il Tribunale che anche l'attività di controllo, peraltro limitata al taglio di un angolo della busta, è stata svolta dal ricorrente in maniera del tutto occasionale e sporadica.
5.6.Ritiene il Tribunale che, poiché l'inquadramento spettante al lavoratore deve essere determinato in base alle mansioni che possono considerarsi prevalenti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, come, tra l'altro, ribadito dall'art.32 del CCNL, deve escludersi che le attività sporadicamente svolte dal ricorrente per la gestione allarmi ed il controllo delle buste in arrivo possano considerarsi rilevanti ai fini che qui interessano, tenuto, altresì, conto del contenuto tutt'altro che complesso di tali attività, della natura degli allarmi che potevano pervenire alla sala controllo nel periodo in cui era in servizio il ricorrente, della riserva alla GPS in servizio sia della manovra della macchina radiogena che dell'adozione di qualsiasi decisione in merito agli allarmi che andasse al di là della mera chiamata telefonica alla filiale o alla sede da cui essi provenivano.
5.7.Ciò tanto più ove si consideri che, secondo le previsioni del CCNL, le attività di telesorveglianza, ed interventi sugli allarmi, cui l'operatore di IV livello del ruolo del personale tecnico-operativo può essere adibito, sono così, rispettivamente, definiti: "servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata; servizio di vigilanza ispettivo non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile o immobile".
5.8.Orbene, rileva il Tribunale che il ricorrente non svolgeva né il menzionato servizio di vigilanza ispettivo non programmato, né un servizio di gestione a distanza dei segnali finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata, attesa la natura degli allarmi che potevano verificarsi nel corso dell'arco temporale in cui era in servizio e l'assenza di qualsiasi potere decisionale in merito all'intervento diretto della guardia giurata.
6.Rileva, altresì, il Tribunale che neppure possono considerarsi attività che esulino da quelle suscettibili di essere affidate all'incaricato di servizi fiduciari quelle prevalentemente svolte dal ricorrente, ove si consideri che la sezione del CCNL dedicata ai Servizi Fiduciari contempla, tra le altre, attività di portierato per la custodia, la sorveglianza , la fruizione di immobili e le relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone, dove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.M. n. 269 del 2010, attività di segreteria e di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di fronte desk, attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio.
6.1.Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alle previsioni contenute nell'allegato D, sez. III, al D.M. n. 269 del 2010, secondo cui "devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:
- siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumita' e l'operativita' (ad esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
- siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso e' riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS...);
- siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
- siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).
6.2.Rileva, invero, il Tribunale che non risulta né tempestivamente dedotto né provato che presso la sede di via Grezar dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione vi fossero banche date sensibili, né che l'accesso fosse subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o alla identificazione del personale o riservato solo a persone munite di particolare autorizzazione.
6.3.Nel senso che non ricorressero le speciali esigenze di sicurezza menzionate, depongono anche le previsioni del capitolato tecnico del bando di gara relativo all'appalto aggiudicatosi dalla convenuta per il periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio presso la sede di via G., le quali, con riferimento agli specifici servizi appaltati, al contenuto ed alle modalità degli stessi, prevedono se essi devono essere svolti da personale dell'appaltatore con qualifica di G.P.G. ( come nel caso della vigilanza fissa, della vigilanza ispettiva, della telesorveglianza, del pronto intervento su allarme, dell'apertura e chiusura sedi, del servizio di controllo posta mediante apparato radiogeno) o anche da personale non in possesso di tale qualifica, come nel caso del servizio di reception, comprensivo delle seguenti attività: a) identificare e annotare le generalità, nel registro indicato, delle persone in entrate e in uscita dalla sede di Equitalia spa, rilasciando il badge autorizzativo; b) rilasciare il badge provvisorio ai dipendenti di Equitalia spa che ne risultino sprovvisti; c) gestire gli accessi dall'esterno tramite videocitofono; d) identificare e rilasciare i badge ai fornitori sulla base dell'elenco fornito dal DEC o dagli Assistenti Operativi; e) segnalare tempestivamente alla GPG di turno al DEC oppure agli Assistenti Operativi intrusioni o tentativi di intrusione di persone non identificate; f) verificare l'uscita di oggetti, apparecchiature, colli voluminosi e quant'altro possa essere riconducibile ad una sottrazione di beni segnalando il fatto e la persona alla GPG ed al DEC oppure agli Assistenti Operativi; g) controllare dai monitor le immagini trasmesse dalle telecamere installate all'esterno e all'interno dell'edificio; d) allertare, in caso di anomalie o malfunzionamenti di impianti e macchinari, la GPG di turno ed il DEC oppure gli Assistenti Operativi;....l) invitare gli estranei a compilare la modulistica predisposta per l'accesso. Eventuali deroghe, purchè non in violazione delle vigenti disposizioni, saranno applicabili solo su indicazione del DEC oppure degli Assistenti Opetrativi; m) assicurarsi che gli estrani che richiedano l'accesso abbiano realmente appuntamento con il dipendente Equitalia spa di cui hanno fatto il nome, chiedendo conferma al dipendente medesimo. In caso di difficoltà o di comportamento sospetto devono avvertire la GPG in servizio affinchè la persona si accompagnata sino all'ufficio del dipendente".
6.4.Rileva il Tribunale che da tale ultima previsione contrattuale si evince, inoltre, che il personale dipendente non entrava in sede previa identificazione ma previo utilizzo del badge, come, tra l'altro, confermato anche dal teste L., il quale ha precisato che sino alle 9.30 l'accesso "era aperto per consentire l'ingresso dei dipendenti".
6.5.Che i servizi di reception in precedenza indicati non siano prerogativa esclusiva di lavoratori inquadrati quali GPG è confermato anche dalla Det. ANAC n. 9 del 2015, intervenuta su segnalazione della Prefettura di Roma, per fornire linee guida, tra l'altro, in relazione alla distinzione tra servizio di vigilanza privata e servizi di guardiania e custodia, ove, dopo un'ampia ricostruzione della normativa di riferimento, si evidenzia che "mentre la vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi; regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi; monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione e nell'obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi; etc.).
7.Infondata è anche la domanda avente ad oggetto il trasferimento.
7.1.In punto di diritto, deve ricordarsi che in materia la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
a)l'accertamento da parte del giudice in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano lo spostamento da un' unità produttiva ad un altra non può estendersi (in violazione del principio costituzionale di libertà della iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost.) al merito del provvedimento adottato dal datore di lavoro e segnatamente alla scelta del lavoratore da trasferire, a meno che la contrattazione collettiva applicabile non disponga diversamente ( v. Cass., 5.5.1992 n. 5345; Cass., 2.8.2002, n. 11624);
b) l'art. 2103 cod. civ., stabilendo che il trasferimento del lavoratore non può essere disposto se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, non esige che tali ragioni siano indicate nello stesso provvedimento di trasferimento (che, a differenza del licenziamento, non necessita neppure della forma scritta), sicché esse debbono essere enunciate (e dimostrate) solo in caso di contestazione da parte del dipendente. Nè il potere dispositivo del datore di lavoro in ordine al luogo di adempimento della prestazione lavorativa è sindacabile dal giudice sotto il profilo dell'opportunità, potendo anche estrinsecarsi nella scelta tra più soluzioni organizzative che siano tutte egualmente ragionevoli, senza che l'inevitabilità del trasferimento del lavoratore, determinata dalla inutilizzabilità della sua prestazione lavorativa nel posto di provenienza perché soppresso e dalla vacanza del posto ove lo stesso sia trasferito, costituisca requisito di legittimità del suo provvedimento ( v. Cass., 21.8.1991, n. 9011; Cass., 28.4.2009, n. 9921 e Cass., 30.5.2016, n. 11126).
7.2.Alla stregua dei principi anzidetti, il trasferimento del ricorrente risulta del tutto legittimo, ove si consideri che:
a)come da lui stesso ammesso in sede di interrogatorio libero e come evincibile dal capitolato tecnico del bando di gara relativo all'appalto dei servizi, successivo a quello in forza del quale il ricorrente prestò servizio presso la sede di via G., il nuovo appalto non comprendeva più il servizio di reception, che era l'unico che legittimamente poteva essere espletato da soggetti non in possesso della qualifica di GPG, tant'è che due colleghe del ricorrente furono licenziate ( v. dichiarazioni resa dal ricorrente in sede di interrogatorio libero);
b) non sussisteva alcun obbligo, né il ricorrente né indica la fonte legale o contrattuale, da parte della società convenuta di attivare la procedure necessarie affinchè il medesimo potesse acquisire, eventualmente a preferenza di altri colleghi, il decreto di nomina a GPG e il porto d'armi, per poterlo continuare ad impiegare presso l'appalto di via G., ove si consideri che anche in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove viene in rilievo un interesse ben più pregnante del lavoratore rispetto a quello costituito dalla conservazione della sede di lavoro, non è previsto "un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro" ( v. Cass., 3.12.2019, n. 31520; Cass., 11.3.2013, n. 5963, in motivazione);
c) il ricorrente, infine, non ha neppure dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per ottenere il decreto di nomina a GPG ed il porto d'armi.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
8. Ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, da ravvisarsi. nelle " oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti" ( v. Cass., Sez.un., 30.7.2008, n. 20598), che sicuramente sussistevano nel caso di specie, attesa l'utilizzazione del ricorrente, sia pure sporadica e marginale, in mansioni che esulavano da quelle proprie dell'inquadramento riconosciutogli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2021.
