... - è pacifico che il rapporto di lavoro del sig. S. con R. sia cessato il 15 aprile 2018 a seguito della perdita da parte della resistente dell'appalto del servizio di vigilanza delle c.d. "T.T. di P. nell'ambito del quale il ricorrente prestava servizio a tempo pieno in qualità di Guardia Particolare Giurata (cfr. teste G.);
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al n. 1642/2019 R.G., promossa da
V.S. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CARNIELLO EMANUELE
contro
R. SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO ROBERTO e dell'avv. BOSSETTO GUIDO
OGGETTO: Opposizione L. n. 92 del 2012.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso che:
- parte opponente domanda: "In via principale: 1. accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente ricorso, la nullità e/o illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente da R. S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. C.B., con sede legale a V., Via L. della R. n. 25, CF (...), con missiva notificata il 17.4.2018; 2. in considerazione di quanto richiesto al punto 1., e per quanto esposto in narrativa, accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità del licenziamento comunicato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori primo e secondo comma, ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannare R. S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. C., con sede legale a V., Via L. della R. n. 25, CF (...), al risarcimento del danno subito dal lavoratore, commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di dover applicare l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori primo e secondo comma, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento comunicato dal datore di lavoro per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 18 quarto comma dello Statuto dei Lavoratori, annullare il licenziamento, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare R. S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. C.B., con sede legale a V., Via L. della R. n. 25, CF (...), al risarcimento del danno subito dal lavoratore, commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 4. in via di ulteriore subordine, per quanto esposto in narrativa, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento comunicato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, quinto comma, dello Statuto dei Lavoratori, condannare R. S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. C.B., con sede legale a V., Via L. della R. n. 25, CF (...), al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In ogni caso, condannarsi R. S.r.l., in persona del procuratore speciale Dott. C.B., con sede legale a V., Via L. della R. n. 25, CF (...), alla rifusione delle spese anche forfettarie nella misura del 15%, e delle competenze professionali di causa, con richiesta di distrazione a favore dello scrivente avvocato;
- si costituisce parte resistente contestando tutto quanto dedotto in fatto in diritto; rilevato che:
- il giudice di prime cure, con ordinanza del 27 maggio 2019, ha correttamente ed esaurientemente ricostruito tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione del caso di specie, per aver tenuto puntualmente conto sia delle risultanze emergenti dai documenti acquisiti in giudizio, sia degli elementi di prova assunti nell'espletamento dell'istruttoria testimoniale;
- nel ricorso in opposizione non sono fatti valere argomenti di fatto ovvero di diritto in grado di sovvertire le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto, in quanto già tutti presi in esame e approfonditamente ponderati nell'ordinanza del 27 maggio 2019;
- il resistente è stato dipendente della R. s.r.l. con contratto a tempo indeterminato, quale operaio di IV livello, mansione di Guardia Particolare Giurata dall'8.5.14 al 15.4.18 (cfr. doc. 1 parte ricorrente, busta paga aprile 2018). Egli svolgeva l'attività lavorativa full time come addetto alla vigilanza impiegato nell'appalto della filiale di P.T. s.p.a., da ultimo presso la Torre A, servizio di vigilanza affidato in appalto da T. S.p.A. a R. S.r.l. L'appalto aveva ad oggetto il servizio di vigilanza fissa, oltre che del sito T. di P., anche di quelli di M. e V. (teste G.);
- in data 27 marzo 2018 la stazione appaltante rendeva noto a R. srl che, a far data dal 16 aprile 2018, sarebbe cessato il servizio svolto presso T. spa a M., V. e P.. È stato confermato che il nuovo appalto del servizio di vigilanza affidato da T. s.p.a. a S. prevedeva, con riferimento ai siti di P. e V., l'effettuazione di un numero di ore di vigilanza fissa inferiore rispetto a quelle che venivano effettuate da R., ragione per cui S. si impegnò ad assumere 28 GPG a fronte delle 31 complessivamente impiegate da R. in tale appalto (teste G.). Il teste sig. G. ha confermato tali circostanze fattuali all'udienza del 12 febbraio 2019. Anche il teste sig. Z., passato alle dipendenze di S. per effetto del cambio d'appalto in questione ha riferito di aver continuato "a fare lo stesso lavoro presso T." ed ha confermato il taglio delle ore e la rimozione di un turno notturno da parte del nuovo appaltatore del servizio di vigilanza;
- in data 30.3.18 R. inviava la richiesta di apertura della procedura di cambio di appalto ex art. 24 CCNL Istituti di Vigilanza Privata, in conseguenza dell'aggiudicazione dell'appalto T. s.p.a. alla società subentrante S. s.p.a. In particolare, con la lettera del 30 marzo 2018 - indirizzata a S., nonché alle OO.SS.LL. ed agli enti pubblici interessati (ITL, Questure e Prefetture territorialmente competenti) - R. richiese l'attivazione della procedura di cambio d'appalto ex artt. 24 e ss. del CCNL Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, "anche al fine di adottare tutte le misure necessarie a favorire la salvaguardia occupazionale" (docc. 3 e 4 convenuta);
- in data 10.4.18 veniva sottoscritto un verbale di accordo tra R., filiale di P., e l'aggiudicataria S. s.p.a. in base al quale il signor S. ed altri cinque lavoratori sarebbero stati coinvolti nel cambio di appalto. L'accordo prevedeva infatti l'assunzione da parte di S., a partire dal 16 aprile 2018, di 28 GPG già impiegate nei servizi in questione da R., "senza alcuna discontinuità di tempo e senza periodo di prova, mantenendo le condizioni economiche e normative ai sensi degli artt. 24 e ss. vigente CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - sez. Vigilanza Privata";
- con missiva del 11.4.18, nel rendere noto al ricorrente il suddetto accordo, veniva comunicato al signor S. la possibilità di rifiutare il passaggio diretto ed immediato alle dipendenze della società subentrante, con la specificazione che, in tal caso, il rapporto di lavoro con R. srl si sarebbe risolto, stante l'impossibilità di destinarlo ad altre mansioni (doc. 4 parte ricorrente);
- nella missiva del 12 aprile 2018, R. S.r.l. comunicava all'odierno ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro a partire dal 15 aprile 2018, in forza della cessazione del contratto di appalto relativo a "T. S.p.A." (cfr. doc. 05 del fascicolo n. 2902/2018 R.G.);
- in data 20.4.18 il ricorrente ha impugnato il licenziamento (doc. 6 parte ricorrente);
- è pacifico che il rapporto di lavoro del sig. S. con R. sia cessato il 15 aprile 2018 a seguito della perdita da parte della resistente dell'appalto del servizio di vigilanza delle c.d. "T.T. di P. nell'ambito del quale il ricorrente prestava servizio a tempo pieno in qualità di Guardia Particolare Giurata (cfr. teste G.);
- tanto chiarito in punto di fatto, il giudice di prime cure ha condivisibilmente rilevato come R. abbia correttamente esperito la procedura sindacale di cambio d'appalto, che si è conclusa con un accordo in forza del quale S. S.p.A., nuova appaltatrice del predetto servizio di vigilanza, si impegnava ad assumere, secondo i criteri fissati dal CCNL, i lavoratori impiegati da R. nell'appalto in questione, tra i quali figurava anche il sig. S. (doc. 5 parte convenuta). In base al suddetto accordo sindacale i sei lavoratori di Padova, tra cui il ricorrente, coinvolti nel cambio di appalto, "sono stati individuati secondo il criterio della maggior presenza nell'appalto negli ultimi 6 mesi, così come meglio previsto e disciplinato e disciplinato dall'art. 25 punto 1 del vigente CCNL...", come confermato anche dal teste G., rimanendo alle dipendenze di R. soltanto i signori S.S., A.Z. e M.E.. Il signor Z. in particolare non fu interessato dal cambio di appalto in ragione del ridotto numero di ore di servizio svolte presso il sito T. di P., come confermato dal teste G.;
- nell'elenco delle GPG che sarebbero state assunte da S., allegato al predetto accordo, figurava anche, con riferimento al sito di P., il sig. S. (unitamente ai colleghi sigg. S.S., G.M., G.Z., D.T. e M.P.. Gli altri cinque lavoratori siano stati assunti dalla nuova appaltatrice S. s.p.a (cfr. anche teste Z., secondo cui "i colleghi addetti al sito T. sono rimasti gli stessi"). Soltanto il signor S. ha rifiutato l'assunzione presso S., che provò a contattarlo per formalizzare l'assunzione (cfr. teste G., responsabile delle risorse umane di R. s.r.l.);
- il teste G. ha inoltre confermato che alla data del 15 aprile 2018 l'organico di R. - con riferimento sia alla filiale di P., sia alle altre sedi operative dislocate sul territorio nazionale - era al completo, pertanto, non vi era possibilità di ricollocare il ricorrente, a fronte del suo rifiuto al passaggio alle dipendenze di S., in altri servizi e/o mansioni, anche di livello inferiore. A conferma di tale circostanza si precisa che dall'aprile 2018 ad oggi R. ha effettuato esclusivamente sette assunzioni a tempo indeterminato di GPG con orario di lavoro a tempo pieno, nessuna delle quali presso la filiale di P.. Si tratta dei sigg. M.F., N.M., A.M., S.C., D.L., C.P. (tutti inquadrati come GPG di IV livello) e G.R. (GPG di V livello), assunti il 1 ottobre 2018 presso la filiale R. di M. a seguito del subentro della resistente nell'appalto del servizio di vigilanza del sito W. di T. (M.), in precedenza gestito dall'impresa di vigilanza U. S.r.l.;
- il teste G. ha confermato tale circostanza, affermando che "sono tutti cambi di appalto. Non assumiamo mai direttamente a tempo indeterminato se non in occasione di cambi di appalto. Anche S. era stato assunto in occasione di cambio di appalto da Ikea";
- il teste ha anche confermato che il 1 luglio 2018 fu assunto a tempo indeterminato presso la filiale R. di C. il sig. R.P., inquadrato nel VI livello del CCNL, per lo svolgimento in prevalenza di attività commerciale sul territorio. Per il resto R. dall'aprile 2018 ad oggi ha effettuato esclusivamente assunzioni a tempo determinato, oppure conversioni a tempo indeterminato di contratti a termine in scadenza;
- le buste paga prodotte dal ricorrente - che attestano successive assunzioni da parte della R. srl (cfr. docc. 9 parte ricorrente) - appaiono del tutto coerenti alle allegazioni della convenuta. Ciò emerge dalle stesse allegazioni difensive contenute a pagina 9 del ricorso in opposizione, ove parte ricorrente menziona per le filiali con sede a P., il signor G.M., assunto con contratto a tempo determinato dall'8.8.2018 al 31.1.2019 come operaio di VI livello, con mansione di GPG; per le filiali con sede a V., i signori M.F. e M.B.C., assunti con contratto a tempo determinato dal 18.4.2018 al 10.10.2018 come operai di VI livello, con mansione di GPG; per le filiali con sede a T., il signor V.S., assunto con contratto a tempo determinato dal 16.8.2018 al 31.1.2019 come operaio di VI livello, con mansione di GPG; per le filiali con sede a V., i signori F.F. e P.E., assunti con contratto a tempo determinato dal 16.5.2018 al 15.11.2018 come operai di VI livello, con mansione di GPG;
- quanto poi alle posizioni di F.M. e C.R., costoro sono stati assunti da R. rispettivamente il 1 febbraio 2018 ed il 1 marzo 2018, ossia prima del licenziamento del sig. S. e prima della comunicazione da parte di T. della cessazione d'appalto, avvenuta il 27 marzo 2018, passando alle dipendenze della convenuta a seguito del subentro di quest'ultima in appalti gestiti precedentemente da altre imprese;
- quanto ai motivi di illegittimità del licenziamento impugnato fatti valere nel ricorso in opposizione, essi costituiscono sostanziale reiterazione di quanto già fatto valere nel ricorso introduttivo della fase urgente del procedimento;
- quanto alla doglianza relativa alla lamentata mancata applicazione dell'art. 24 L. n. 223 del 1991, deve esserne ribadita l'infondatezza, già ampiamente motivata dal giudice di prime cure;
- a tale riguardo, il ricorrente lamenta che "i licenziamenti intimati siano stati più di cinque e che gli stessi siano stati erroneamente considerati come licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo, pur sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione dell'art. 24 della L. n. 223 del 1191", sostiene che ciò dimostrerebbe "in modo inequivocabile la violazione da parte della società convenuta dell'art. 4 della L. n. 223 del 1991: infatti non risulta che R. S.r.l. abbia attivato alcuna procedura di consultazione sindacale" (cfr. doc. 2, p. 6);
- tuttavia, come già condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, l'art. 4 bis del D.Lgs. n. 248 del 2007 (convertito dalla L. n. 31 del 2008) ha espressamente escluso - nel caso di acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore - l'applicazione dell'art. 24 della L. n. 223 del 1991 "nei confronti dei lavoratori riassunti nell'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacale comparativamente più rappresentative", come avvenuto nel caso di specie;
- in particolare, l'art. 7, comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008, n. 31), dispone: "4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative";
- coerentemente, l'art. 27 del CCNL Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari prevede, in specifica nota a verbale, che: "Le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cui al presente Art. il presupposto richiesto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del C.C.N.L., le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate in ragione dei cambi di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del luglio 1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi" (cfr. doc. 4 parte convenuta);
- secondo la Cassazione "La disposizione (vale a dire l'art. 7, comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248) ha quindi aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni dall'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24, comma 4, per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dalla L. n. 223 del 1991, art. 24. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di "favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad individuare l'ambito dell'esonero dal rispetto della procedura collettiva" (Cass. 2.11. 2016, n. 22121; Cass. 17.8.18, n. 20772; Cass. 29.5.18, n. 13438);
- pertanto, nel caso di specie legittimamente R. non ha attivato la procedura di consultazione sindacale ex art. 4, L. n. 223 del 1991, perché sia la legge sia il CCNL escludevano espressamente che fosse tenuta a farlo;
- il passaggio dei lavoratori operanti presso il sito T. di P. dalle dipendenze di R. a quello di S. ha comportato il mantenimento delle medesime condizioni economiche e normative ed è avvenuto in forza di un accordo sottoscritto anche dalle OO.SS.LL. maggiormente rappresentative (Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs Lombardia) (cfr. doc. 5 parte convenuta, oltre alle deposizioni rese da G. e Z.). Risulta pertanto integrato il presupposto della piena tutela per il dipendente interessato al cambio di appalto, situazione che esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del luglio 1991;
- quanto alle lamentate violazioni dell'obbligo di repechage e dei criteri di scelta ex art. 5 L. n. 223 del 1991, va innanzitutto tenuto conto della circostanza che il licenziamento del S. è seguito alla perdita dell'appalto T. in cui il S. era inserito, e dunque alla incontestabile soppressione del posto di lavoro dallo stesso già occupato, ed al rifiuto del lavoratore all'assunzione in capo alla nuova appaltatrice S.. Il teste G. ha confermato che "soltanto il sig. S. rifiutò l'assunzione da parte di S.. A quanto risulta alla convenuta, l'ufficio del personale di S., in concomitanza del cambio di appalto, provò più volte a contattare il ricorrente per la formalizzazione dell'assunzione, ricevendo, però, il rifiuto del sig. S.", precisando, altresì: "è vero, mai nessuno aveva rifiutato. Il direttore del personale di S. mi ha riferito di questo tentativo di contatto";
- la circostanza da ultimo valorizzata non risulta comunque specificamente contestata nel ricorso introduttivo della fase sommaria. A tale riguardo deve ritenersi, in punto di diritto, che se effettivamente la pratica giurisdizionale tende a ritenere che la fase sommaria del cosiddetto "rito Fornero" non conosce preclusioni istruttorie, altrettanto non può dirsi con riferimento all'onere di allegare tempestivamente i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato in giudizio, pena la irrimediabile violazione sia del principio della domanda, il quale è di ordine pubblico processuale e quindi indisponibile, sia del diritto di difesa di controparte, il quale presuppone che siano compiutamente enunciati i fatti rispetto ai quali costei è tenuta a difendersi;
- come già sopra puntualizzato, l'istruttoria testimoniale ha dimostrato che alla data del 15 aprile 2018 l'organico R. era al completo e che le successive assunzioni a tempo pieno sono state necessitate da subentri in nuovi appalti (teste G.). A tale proposito, come già sopra esplicitato, le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla convenuta riguardano figure professionali non comparabili, in quanto sostanzialmente divergenti rispetto all'esigenza di occupazione stabile propria del lavoro a tempo indeterminato, e le assunzioni a tempo indeterminato sono tutte state determinate dall'obbligo di adempiere gli obblighi inerenti alla procedura di cambio appalto;
- a fronte di tali stringenti risultanze, il ricorrente non ha allegato l'esistenza di altri posti di lavoro disponibili nei quali poteva essere utilmente ricollocato, precludendo al giudice la verifica di qualsivoglia ulteriore ipotetico profilo di inadempimento dell'obbligo di repechage da parte da società convenuta;
- nemmeno è condivisibile la prospettata illegittimità del recesso per asserita mancata applicazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 della L. n. 223 del 1991. In occasione della cessazione dell'appalto T. S.p.A., R. ha individuato i lavoratori in esubero secondo il criterio "della maggior presenza nell'appalto negli ultimi 6 mesi", e cioè un criterio oggettivo, condiviso anche dalle OO.SS.LL. firmatarie dell'Acc. del 10 aprile 2018 ed in linea con le previsioni dell'art. 25 del CCNL;
- va peraltro rilevato, in punto di diritto, che nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo i criteri di scelta previsti dall'art. 5 della L. n. 223 del 1991 non sono immediatamente applicabili, bensì rilevano in senso meno stringente alla stregua di parametri di riferimento utili alla definizione del contenuto degli obblighi di correttezza e buona fede al quale datore di lavoro è pur tenuto nella scelta del lavoratore da licenziare in forma individuale (vedi Cass. n. 16144 del 2001; n. 6667 del 2002; n. 7046 del 2011);
- il ricorso in opposizione è pertanto rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, rigettata ogni ulteriore e diversa istanza,
- rigetta ogni domanda;
- condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi
Conclusione
Così deciso in Padova, il 27 novembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2019.
