Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 19/05/2010) 18/08/2010, n. 32000. Il malfattore si fosse introdotto nell'immobile grazie alla disponibilità del badge del cancello d'ingresso (risultato essere quello in uso all'Istituto vigilanza 133)

Mercoledì, 18 Agosto 2010 21:04

O.L.F. è stato attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia in data 2.11.2009, perchè imputato del reato di furto aggravato in concorso con altri della somma di circa cinque milioni di Euro,

sottratta da una delle casseforti della società NP service s.r.l. e destinata agli Uffici Postali di Foggia. ... Emergeva, infatti, come il malfattore si fosse introdotto nell'immobile grazie alla disponibilità del badge del cancello d'ingresso (risultato essere quello in uso all'Istituto vigilanza 133) nonchè delle chiavi della porta blindata, del caveau e delle casseforti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) O.L.F. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1380/2009 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 30/11/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. de SANDRELLI Gian Giacomo che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. De Minicis Francesco del Foro di Fermo, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

O.L.F. è stato attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia in data 2.11.2009, perchè imputato del reato di furto aggravato in concorso con altri della somma di circa cinque milioni di Euro, sottratta da una delle casseforti della società NP service s.r.l. e destinata agli Uffici Postali di Foggia.

La dinamica del colpo è stata ricostruita attraverso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza che ha consentito di comprendere come l'esecutore materiale (allo stato ancora ignoto) in tanto è potuto penetrare all'interno del caveau in quanto è riuscito ad eludere tutta una serie di ostacoli legati ai sofisticati sistemi di difesa.

Emergeva, infatti, come il malfattore si fosse introdotto nell'immobile grazie alla disponibilità del badge del cancello d'ingresso (risultato essere quello in uso all'Istituto vigilanza 133) nonchè delle chiavi della porta blindata, del caveau e delle casseforti. Aveva manomesso, altresì, una cassaforte temporizzata collegata ad un sistema di allarme GPS (che non ha inviato alcun sms) ed utilizzato un apparecchio del tipo jammer al fine di disturbare le frequenze radio del sistema di video sorveglianza.

Al coinvolgimento dell' O. nell'impresa criminosa si perveniva attraverso i contenuti delle dette conversazioni intercettate con espliciti riferimenti da parte dell' O. e del coindagato B. (a seguito di attività di captazione disposta dalle Procure di Genova e Fermo che nell'indagare su un gruppo organizzato e specializzato nella commissione di rapine, avevano posto sotto intercettazione proprio l'utenza in uso al B.) a codici e ad altro strumentario tecnico necessario per superare sofisticati sistemi di difesa; nonchè il controllo del B., assieme all' O., di ritorno dalla Germania, mentre erano nella disponibilità di un apparecchio del tipo jammer.

Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza emessa in data 30.11.2009, ha confermato l'impugnato provvedimento cautelare di cui in premessa.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di O.L.F. deducendo la violazione ed errata interpretazione degli artt. 116, 270, e 271 c.p.p. ed in particolare contestando la correttezza delle argomentazioni opposte dal Tribunale all'eccepito vizio di inutilizzabilità delle intercettazioni (estrapolate dal procedimento a quo) e riversate in quello in itinere presso la procura di Foggia, a causa della mancata trasmissione integrale dei decreti autorizzativi di quelli di Fermo e la motivazione di quelli provenienti da Genova solo per relationem ad atti di P.G. non trasmessi al Giudice ad quem.

Si contesta, a tal riguardo, l'assunto della sentenza di questa Corte a Sez. Un. del 23.11.2004 n. 45189 citata nell'ordinanza impugnata (secondo cui la parte che eccepisca l'illegittimità della motivazione dei decreti autorizzativi, deve anche provare il fatto dal quale dipenda l'inutilizzabilità eccepita e ciò sulla base di quanto stabilito dall'art. 116 c.p.p.), assumendo che non risponde ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma ed essendo precluso nel caso di specie l'acquisizione da parte dell' O. dei decreti autorizzativi del procedimento su Fermo e delle informative di PG che sostanziano i decreti di proroga del procedimento su Genova in quanto ancora coperti dal segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p..

In caso di persistenza nel predetto orientamento ermeneutico del 2004, questa Corte dovrebbe prendere atto dell'inesistenza di un diritto all'estrazione di copie di procedimenti in fase di indagine e, dunque dell'impossibilità di esercitare un potere di controllo tipico del diritto di difesa e della sottrazione al giudice del merito del potere dovere di verificare la legittimità degli atti posti a fondamento della prona decisione: ne consegue, alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, la manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 15, 24, 101 e 111 Cost..

Eccepisce anche la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Rileva, in particolare, che l'ordinanza impugnata non aveva risposto alla "lettura alternativa" degli indizi riferibili all' O. e al B., offerta dalla difesa, evidenziando talune contraddizioni, come il riferimento al badge donato ai primi di marzo che il Tribunale ritiene colleghi il B. al furto, nulla dicendo, al riguardo, dell' O.; l'irrilevanza di tale indizio, non essendo stato adoperato il badge come da dichiarazioni del coindagato T., con omissione di qualsiasi analisi o confutazione del Tribunale sul punto; la ricerca dei "ganci hobbs" (strumenti atti ad aprire le casseforti, in mancanza di chiavi) e la ricostruzione logica offerta dalla difesa con "lettura alternativa", rimasta senza riscontro.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Giova premettere che anche nel procedimento "de liberiate", come appunto ha fatto il Tribunale di Bari, è legittima la motivazione "per relationem" che faccia riferimento alle ragioni esposte in altri provvedimenti, purchè noti all'interessato, definitivi o ancora soggetti a impugnazione (cfr. Sez. 2^, 7.5.1999 n. 2218 Rv. 215088, Sez. Un. 21.6.2000, n. 17, rv. 216664).

Quanto alla prima censura, è stato sufficientemente spiegato che, ai fini dell'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni legittimamente eseguite in altro procedimento, non è richiesto il deposito dei decreti autorizzativi di esse nel procedimento originario, ma solo quello dei relativi verbali e registrazioni (Sez. Un. 17.11.2004 n. 45189, Rv. 229245; Sez. F, n. 38291 del 31.7.2003, Rv. 226166) e che non emergono dall'esame dei decreti autorizzativi (e conseguentemente anche dei decreti di proroga, che, sebbene stilati su modulo predisposto, non valgono ad inficiare l'attestata sussistenza del preventivo vaglio critico del giudice) profili patologici invalidanti quali evidenziati dalla difesa e che le parti "omissate" non valgono ad incidere sul vaglio di particolare serietà e specificità delle esigenze investigative e sulla enucleabilità degli indizi coinvolgente un gruppo organizzato la cui captazione ha consentito di allargare il giro dei soggetti implicati sino a giungere al B..

Nel caso di specie, per giunta, il Tribunale ha fornito un'ampia ed esauriente giustificazione del rigetto della tesi difensiva, sicchè le argomentazioni oggi addotte dal ricorrente si pongono come ulteriore contestazione della ricostruzione del fatto operata dal Giudice del riesame: ma l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

E' principio non controverso, inoltre, che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non è tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: e a tanto ha ampiamente soddisfatto l'ordinanza impugnata. Il fatto che i decreti di proroga provenienti da Genova siano stati motivati per relationem ad atti di polizia giudiziaria del procedimento da cui fu operato lo stralcio, tuttora coperti dal vincolo del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., comma 1, al pari di quelli autorizzativi provenienti da Fermo, non implica l'inapplicabilità nel caso di specie del principio di diritto enunciato dalle SS.UU. del 2004. Non risulta, infatti, nemmeno accennato da parte dell'interessato e della sua difesa alcun tentativo concreto di ottenere copia degli atti di P.G. o i decreti autorizzativi in questione, il cui rilascio con le eventuali limitazioni del caso doveva comunque essere valutato dall'A.G. competente: sicchè in questa sede si espongono solo ipotesi accademiche non dimostrate da concrete ed effettive violazioni del diritto di difesa.

Consegue l'irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale sollevata sub condicione.

Si deve poi rimarcare, con specifico riferimento alla seconda censura prospettata, relativa all'omessa valutazione della lettura alternativa degli indizi, che non è necessario che nella motivazione il giudice di merito debba compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette (cfr.

Cass. pen. Sez. 4^, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187).

Del resto, come sopra già osservato, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. pen. sez. 6^ 25.5.1995, n. 2146, Rv 201839).

Ne consegue che, sebbene il Tribunale stesso abbia rilevato che la condotta di clonazione del badge ricolleghi la commissione del furto al B., non possa da ciò trarsi l'esclusione dell' O. dalla vicenda criminosa: il Tribunale, infatti, ha anche valutato il tenore delle conversazioni telefoniche intercorse tra il B. e l' O., giungendo ad apprezzare, attraverso il contenuto delle stesse, che richiamava codici, sistemi di allarme, schede e simili concetti, il pieno coinvolgimento dell' O.. Non meno adeguata s'appalesa la motivazione addotta in ordine ai ganci hobbs che, essendo stati procurati grazie all'intermediazione dell' O., adoperati o meno, di certo valgono a suffragare ulteriormente il pieno coinvolgimento dell'odierno ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si deve disporre, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che la cancelleria trasmetta copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario competente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2010

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