Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sent., 14/04/2022, n. 3474 considerando, con ragionamento per assurdo, che pur a seguito del ricevimento della missiva de qua, il lavoratore avrebbe ben potuto decidere di rifiutare l'assunzione presso la società subentra

Giovedì, 14 Aprile 2022 04:48

Questa ricostruzione appare inoltre dovuta anche considerando, con ragionamento per assurdo, che pur a seguito del ricevimento della missiva de qua, il lavoratore avrebbe ben potuto decidere di rifiutare l'assunzione presso la società subentrante e restare a lavorare presso la Italpol.

... Ma, come detto, tale atto non esiste e la continuità del rapporto con la Italpol si è interrotta per una causa sorpassante, prima ed indipendentemente dall'intimazione di un ipotetico e del tutto eventuale licenziamento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 14 aprile 2022 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3254/2022 R.G.A.C., vertente

TRA

B.S., R.D. e S.C. - Avv. M. Cingari

- ricorrenti in opposizione -

E

I.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. A. M. Martucci

- resistente opposto -

Svolgimento del processo
Con ricorso in opposizione ex art. 1 comma 51 L. n. 92 del 2012 ritualmente depositato e notificato i nominati in epigrafe, già dipendenti della società resistente in epigrafe indicata, chiedevano la reintegra nel posto di lavoro previa declaratoria di illegittimità del licenziamento asseritamente loro intimato, conformemente a quanto chiesto con distinti ricorsi ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. n. 92 del 2012, riuniti e respinti da questo Tribunale con ordinanza comunicata in data 7/1/2022.

La società resistente si costituiva chiedendo la conferma dell'ordinanza di rigetto emessa dal giudice di prime cure.

Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.

Motivi della decisione
Questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni del giudice di prime cure per le ragioni di seguito esposte.

Ai fini della decisione della causa, deve prima di tutto essere rigettata ogni doglianza attorea riferita all'asserita esistenza di un licenziamento, atto in realtà inesistente in fatto ed in diritto.

Invero, può essere qualificato come licenziamento solo l'atto unilaterale proveniente dal datore di lavoro espressivo della attuale e definitiva volontà risolutoria del rapporto di lavoro in corso.

Il nomen iuris del licenziamento può, dunque, essere correttamente assegnato solo ad un negozio unilaterale recettizio contenente la dichiarazione datoriale indirizzata al lavoratore di voler risolvere il rapporto. Anche se la legge non prevede specifiche formule sacramentali ai fini della formalizzazione del licenziamento, è certo che la volontà datoriale risolutoria debba essere espressa, nei termini indicati, in maniera non equivoca, cioè con ragionevole certezza.

Ebbene, tanto chiarito, deve convenirsi con la società convenuta circa l'inesistenza, nel caso di specie, di un negozio giuridico qualificabile come licenziamento, come tale assoggettabile alla correlata disciplina limitativa.

Invero, l'atto impugnato dalla difesa attorea sub specie di licenziamento è, in realtà, la missiva datata 17.2.2021, trasmessa dalla società resistente, avente ad oggetto "comunicazione (preavviso) cambio appalto", dal seguente contenuto testuale:

"Il servizio attualmente prestato presso la committente A.-Lotto 1-3, ove lei è prevalentemente impiegata, verrà a cessare il prossimo 28.02.2021 salvo proroghe; - tale servizio, a seguito di nuovo affidamento, è stato assegnato alla R.U.S. SRL, società subentrante nell'appalto;

- per tali motivi la I.V. Srl, al fine di salvaguardare e favorire l'immediato reimpiego dei lavoratori già impiegati presso la committenza, ha provveduto ad effettuare la procedura di cambio appalto che, ai sensi della disciplina del vigente CCNL di categoria, ha proprio lo scopo di disciplinare il transito delle unità lavorative dalle società uscente presso la società subentrante nell'appalto;

- alla conclusione di tale procedura la R.U.S. SRL subentrante si è impegnato ad assumere presso di sé il personale I.V. srl già impiegato presso l'appalto A.-Lotto 1-3.

Tanto premesso, la informiamo che a breve verrà contattata dalla suddetta società per formalizzare la sua assunzione alle loro dipendenze.

Le rappresentiamo la necessità di acconsentire, nel suo interesse, a tale nuova assunzione poiché in caso di suo rifiuto, avendo la I.V. Srl perso la commessa ove lei era impiegata, si troverebbe costretta a risolvere il rapporto di lavoro in essere non potendola collocare altrove.

Certi della sua fattiva collaborazione inviamo i distinti saluti."

La missiva è di medesimo contenuto ma riferita alla subentrante S.S. s.r.l. per i ricorrenti R. e B..

Orbene, appare chiaro che tale atto non contiene la manifestazione inequivocabile della volontà attuale del datore di lavoro di porre fine al rapporto negoziale, tale non essendo l'oggetto concettuale espresso dalla missiva, che non ha un contenuto dispositivo negoziale di tipo risolutorio, avendo valenza solo informativa e comunicativa. In particolare, la nota intende comunicare ed avvertire il dipendente della fine dell'appalto e degli esiti della procedura intrapresa, in uno all'espressione di un mero suggerimento ad acconsentire alla nuova assunzione, essendo preventivabile, in caso di rifiuto, l'eventuale successivo licenziamento, per prevedibile impossibilità di ricollocamento.

Tale atto non costituisce un licenziamento.

Deve invero escludersi che nel caso di specie esista giuridicamente e materialmente un atto di licenziamento, nemmeno ipoteticamente espresso in forma orale. Infatti, nemmeno i ricorrenti prospettano alcuna circostanza storica atta a far ritenere espressa in forma verbale la volontà risolutoria da parte del soggetto datoriale, attraverso suo rappresentante o soggetto legittimato ad esprimerla.

Questa ricostruzione appare inoltre dovuta anche considerando, con ragionamento per assurdo, che pur a seguito del ricevimento della missiva de qua, il lavoratore avrebbe ben potuto decidere di rifiutare l'assunzione presso la società subentrante e restare a lavorare presso la Italpol.

In tal caso, il rapporto con la convenuta sarebbe regolarmente continuato (non essendo intervenuto alcun atto risolutorio) e, ai fini della eventuale successiva cessazione del rapporto, ci sarebbe stato sicuramente bisogno di un atto ulteriore, in teoria un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, questo sì sottoposto come tale alla disciplina limitativa propria della categoria giuridica di appartenenza.

Ma, come detto, tale atto non esiste e la continuità del rapporto con la Italpol si è interrotta per una causa sorpassante, prima ed indipendentemente dall'intimazione di un ipotetico e del tutto eventuale licenziamento. Il rapporto tra le parti è, invero, venuto a cessare a seguito dell'attivazione della procedura di cambio appalto per cessazione del medesimo (vedasi Cass. n. 16692/2018) e su determinazione del lavoratore di accettare l'assunzione presso altra società, scelta collocata ovviamente e ragionevolmente nella cornice della disciplina pattizia di cui si dirà.

Per tale schema negoziale, la giurisprudenza si è espressa in termini di risoluzione consensuale ("ove sussista una clausola sociale, l'atto di cessazione del rapporto di lavoro da parte dell'imprenditore uscente con contestuale assunzione presso il nuovo appaltatore alle medesime condizioni in precedenza applicate viene comunemente qualificato come risoluzione consensuale del rapporto", sent. Corte Appello Roma n. 1418/2019) ma è ben possibile anche ritenere configurato un atto di dimissioni per facta concludentia (vedasi Cass. n. 25583/2019); quel che è certo è che un licenziamento come tale non è davvero ravvisabile.

Peraltro, la giurisprudenza ha già avuto modo di sostenere come "la norma collettiva, invero, non subordina affatto il diritto del lavoratore a conservare il suo posto di lavoro presso l'appalto alla circostanza che l'impresa uscente lo licenzi. L'intimazione preventiva di licenziamento, seppur usualmente adottata nei casi di cambio appalto, non si pone come fatto costitutivo del diritto del lavoratore al passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore" (Corte App. Milano, n. 1295/2021; n. 72/2019 e Cass. n. 13179/2017).

Alla luce di tale basilare conclusione, devono, dunque, essere respinte tutte le censure avanzate in ricorso, fondate sull'assunto che nel caso di specie esista un atto di licenziamento e ciò sia per le censure di tipo formale (es. vizi di motivazione), sia per quelle di tipo causale e giustificativo sostanziale (es. possibilità di repechage, nuove assunzioni). Appare, invero, quasi pleonastico osservare che le tutele assegnate per la contestazione del licenziamento non possono operare in mancanza di un atto tecnicamente qualificabile come tale.

Proseguendo oltre nella disamina delle doglianze attoree, occorre soffermarsi sulla verifica di regolarità della procedura di cambio appalto come gestita dalla I.V. s.r.l..

Anche su questo fronte, l'assunto attoreo risulta sguarnito di fondamento.

A tale fine, è bene porre in luce i contenuti essenziali della disciplina contrattuale qui rilevante.

Nel CCNL applicabile, acquisito agli atti, è inserito l'art. 24, nel quale si prevede appunto: "le parti contrattuali hanno al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli".

Il contratto collettivo di settore contiene una procedura speciale e cogente volta a regolare le fattispecie correlate al fenomeno dei cambi di appalto, in evidente coerenza con la previsione dell'art. 2112 c.c., il quale sancisce un obbligo alla continuazione del rapporto di lavoro con l'imprenditore subentrante.

A tal fine, l'art. 25 dispone che in ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi, l'Istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell' appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo:

1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;

2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;

3) il monte ore di servizio previste dall'appalto.

Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative. L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro sette giorni e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi.

L'art. 26 precisa poi che, per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare, il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane.

Il successivo art. 27 dispone, quindi, che l'Istituto subentrante procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso.

Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.

Ai lavoratori assunti verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli assegni ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma, del CCNL, e gli stessi saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.

Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.

L'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. n. 223 del 1991.

L'Istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’ art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente CCNL, con l'Istituto cessante, le OO.SS. territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione.

In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative.

Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori di cui al precedente comma verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 411 c.p.c..

Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui al precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.

L'omessa attivazione dell'incontro predetto da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.

Va sottolineato che la disciplina di cui al presente articolo, e ricostruita dalla dottrina in termini di contratto a favore di terzo, è espressamente qualificata come vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza.

Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c..

Si consideri, infine, che, nella Nota a verbale, le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cui al presente articolo il presupposto richiesto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del CCNL, le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate in ragione dei cambi di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall' applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del luglio 1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi.

Una volta ricostruita esattamente la disciplina contrattuale applicabile, se ne desume agilmente la correttezza dell'operato seguito dalla convenuta.

In particolare, la società resistente ha attivato la procedura di cui all'art. 25, in quanto il servizio presso la committente A. s.p.a. sarebbe cessato in data 28.2.2021, essendo lo stesso stato affidato, a seguito di nuova gara, alle società subentranti, adottando così le dovute e previste iniziative al fine di salvaguardare e favorire l'immediato reimpiego dei lavoratori già impiegati presso la committenza e consentirne il transito alla società subentrante nell'appalto.

Alla conclusione di tale regolare procedura di cambio d'appalto, ciascuna subentrante si è impegnata ad assumere, presso di sé, tutto il personale I.V. s.r.l. già impiegato presso l'appalto A. - Lotto 1 - 3, formalizzando tempestivamente i contratti di lavoro.

In tale contesto regolativo, i lavoratori hanno spontaneamente e volontariamente aderito alla nuova proposta assunzionale, sottoscrivendo il contratto di lavoro con le società subentranti.

Ciò è avvenuto in piena coerenza e linearità con la disciplina pattizia, che come richiamato, è espressamente qualificata come vincolante anche per i lavoratori, i quali, peraltro, in sede sindacale non hanno espresso alcuna riserva in ordine all'eventuale possibilità di impugnare il cambio di appalto.

Secondo tale linea logica, non risulta peraltro motivo di irregolarità o sintomo di abusività dell'uso dello strumento, la circostanza lamentata dai ricorrenti per cui i ricorrenti hanno ricevuto la lettera di preavviso di cambio appalto e passaggio ad altre società di vigilanza (S. alla R.U.S. s.r.l., R. alla S.S. s.r.l. e B.A.S.S. s.r.l.) in data 17 febbraio 2021 ossia 6 giorni prima che fosse raggiunto e siglato l'accordo in sede Ebitev tra le predette società, incontro tenutosi in data 23 febbraio 2021.

Infatti, la missiva datoriale intende solo diligentemente segnalare l'avvenuta cessazione dell'appalto e l'intervenuta attivazione della procedura pattizia, con un presumibile esito assunzionale da parte delle subentranti, esito probabilmente e legittimamente già verificato attraverso consultazioni informali tra le parti interessate; tuttavia non si rileva un vizio formale tale da inficiare in alcun modo la procedura correttamente seguita e pervenuta ad esito finale positivo, recepito in verbale valevole ex art. 411 c.p.c..

La correttezza e ragionevolezza della posizione assunta dalla convenuta, rispetto ai coefficienti di calcolo espressi e alle unità di GPG coinvolte, trova peraltro ulteriore conferma nel raffronto tra i diversi contratti succedutisi nel tempo. Invero, nel contratto decorrente dal 1/3/2016 al 28/2/2019, il lotto 1 ha sviluppato, nel triennio, un monte ore complessivo pari a 2.082.373,50 ore mentre il successivo contratto decorrente dal 1/3/2021 al 29/2/2024 è previsto che svilupperà, nel triennio, per il lotto 1 un monte ore complessivo pari a 1.597.803 ore e per il lotto 3 un monte ore complessivo pari a 556.137 ore.

Naturalmente, l'intera disciplina pattizia postula che a monte degli obblighi assunzionali gravanti dall'Istituto subentrante si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro pregresso, passaggio storico giuridico quest'ultimo indispensabile per la costituzione del nuovo rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, come già ampiamente chiarito, tale presupposto non risulta concretizzato da un atto formale unilaterale del datore di lavoro, ma per fatti concludenti, a seguito dell'intervenuta stipula da parte dei ricorrenti del nuovo contratto di lavoro con la subentrante R.U.S. s.r.l. per S. e con la S.S. s.r.l. per R. e B..

Alla luce di quanto sopra chiarito, emerge altresì l'infondatezza delle deduzioni attoree circa l'irregolarità della procedura per difetto di esubero e per mancato svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei ricorrenti nelle postazioni oggetto dei servizi passati alla nuova appaltatrice.

Infatti, la documentazione prodotta in giudizio dimostra la correttezza dei presupposti fattuali posti a monte della procedura, peraltro rimasti esenti da qualsiasi tipo di osservazioni, rilievi e riserve durante tutta la procedura, da parte di tutte le parti coinvolte, compresa quella rappresentativa dei lavoratori.

I ricorrenti sono stati collocati nella lista de qua in quanto assegnati da almeno sei mesi alle postazioni relative ai servizi dei lotti oggetto di cambio di appalto e nulla di diverso avrebbe potuto essere fatto alla luce della disciplina pattizia.

Deve altresì essere sottolineata l'inconsistenza delle doglianze attoree riferite alla pretesa violazione dei criteri di scelta dei dipendenti da considerare in esubero.

Invero, come già chiarito, la disciplina pattizia che costituisce la lex specialis regolatrice, in via esclusiva, della fattispecie per cui è causa, non contiene alcuna predeterminazione dei criteri di priorità e di scelta dei lavoratori da coinvolgere nella procedura. In tal senso, costituisce un'operazione ermeneutica priva di base giuridica il tentativo di estensione per analogia della disciplina propria dei licenziamenti collettivi, trattandosi qui di una fattispecie del tutto autonoma, regolata da disciplina ad hoc.

Di contro, deve ritenersi che il datore di lavoro, nei limiti oggettivi imposti dal CCNL, possa esercitare proprie prerogative col solo rigoroso rispetto dei limiti interni ed esterni del potere assegnato, cioè la coerenza rispetto allo scopo e alla funzione dell'istituto ed il rispetto degli obblighi generali di correttezza e buona fede.

Ebbene, nella fattispecie concreta non solo emerge la piena coerenza della scelta effettuata, che ha riguardato coloro che erano da sei mesi assegnati a postazioni di lavoro facenti parte dei servizi passati ad altra appaltatrice, ma, comunque, non risulta nemmeno sufficientemente prospettata una condotta datoriale concretamente lesiva di tali limiti, non essendo prospettato - con asserzioni in fatto ed in diritto adeguate - né un comportamento discriminatorio, né ritorsivo, né alimentato da un motivo illecito, né specificamente abusivo o fraudolento o anche solo atipico.

In tale ultima direzione, a fronte dell'accertata conformità del comportamento datoriale alle speciali regole di fonte pattizia, risultano giuridicamente ininfluenti ed inconsistenti le censure attoree riferite alla lesione dei diritti dei ricorrenti, secondo cui essi vedranno persi nella società subentrante i diritti e le tutele di cui all'art. 18 L. n. 300 del 1970, stante l'attuale tipologia contrattuale introdotta dal D.Lgs. n. 23 del 2015 ossia i contratti a tutele crescenti.

Invero, intanto, ai sensi dell'art. 24 e successivi del CCNL di categoria, in caso di cambio di appalto, i lavoratori impegnati sull'appalto transitano all'azienda subentrante senza soluzione di continuità conservando l'anzianità di servizio maturata presso la ditta uscente e, pertanto, trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970 e non le tutele crescenti previste dal D.Lgs. n. 23 del 2015 del 4 marzo 2015 in attuazione della L. n. 183 del 10 dicembre 2014 per le assunzioni ex novo successive al 7/3/2015.

In ogni caso, mette conto rilevare che tali censure investono un ambito che sopravanza e precede lo spazio proprio dei singoli rapporti lavorativi, attenendo ad aspetti che esulano dalle posizioni giuridiche soggettive dei singoli lavoratori. I ricorrenti intenderebbero cioè sindacare scelte gestionali strategiche degli operatori imprenditoriali e dei soggetti appaltanti, che si collocano nello spazio macrogestionale del mercato dei servizi e delle relazioni industriali, non di diretta pertinenza dei lavoratori, una volta dato atto della piena legittimità degli schemi giuridici utilizzati, in presenza di assetti del tutto regolari e conformi alla disciplina di legge.

Non si trascuri del resto, sul tema generale delle clausole sociali, che la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato il carattere elastico e duttile di tale strumento (Consiglio di Stato, n. 6761 del 2/11/2020) che, alla luce dei principi costituzionali e del diritto dell'Unione europea, non comporta "alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo" (vedasi Cons. Stato, sentenza n. 6148 del 2019).

L'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico e per tali ragioni va escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria conservazione dell'inquadramento e dell'anzianità del lavoratore assorbito dall'impresa aggiudicataria.

In tale prospettiva, la sentenza del Tar del Lazio n. 8816/2021 richiamata da parte ricorrente non rileva ai fini della presente controversia, in quanto la stessa è stata pronunciata a seguito di una procedura sanzionatoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al di fuori dell'ambito di operatività della clausola sociale di cui agli artt. 24 e ss. qui in rilievo. La sentenza fornisce certamente conferma dell'esistenza di un grave illecito antitrust, ma non comporta conseguenze dirette rispetto alla fattispecie concreta, sia perché non ha implicazioni giuslavoristiche dirette, ma solo concorrenziali, sia perché si riferisce a gare per l'aggiudicazione di appalti diversi da quello qui in rilievo.

Sulla specifica posizione del ricorrente B., occorre aggiungere che, pur se il medesimo dal 18.9.2020 sino al 16.1.2021 si è assentato per malattia, risulta correttamente inserito nell'elenco dei dipendenti interessati. Infatti, poiché l'art. 25 del CCNL richiede l'inserimento nella lista dei dipendenti interessati di chi sia "impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione", evidentemente la norma fa riferimento a tutti i lavoratori formalmente assegnati al servizio interessato dall'appalto da almeno sei mesi, non rilevando, all'interno di questo range, il dato variabile e contingente correlato alla presenza effettiva dei singoli. In tal senso, la circostanza dedotta per cui il B., nei sei mesi antecedenti a quello della comunicazione di cambio appalto, non aveva maturato il monte ore nella commessa A. non ha rilevanza, posto che comunque, essendo pacificamente assegnato con anzianità semestrale ad un servizio oggetto di cambio appalto, ai sensi dell'art. 25 "Condizioni per attivare la procedura" punto 1 del CCNL, lo stesso è stato correttamente inserito nella lista dei lavoratori coinvolti. Peraltro, il coefficiente previsto dall'art. 26 CCNL secondo cui la consistenza numerica del personale da impiegare nell'appalto deve essere determinato "adottando un coefficiente annuo di riferimento … di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane" è semplicemente correlato al monte ore complessivo e generale del servizio dedotto in appalto e non alle posizioni contingenti ed individuali dei singoli.

Pertanto, lo stato di malattia del singolo ricorrente non incide sull'applicazione (in suo favore) della clausola sociale. Ove le parti sociali avessero voluto attribuire una specifica rilevanza a tale stato, ai fini qui pretesi, avrebbero dovuto farlo espressamente, come del resto è stato fatto, ad altri fini, nella Nota a verbale, in cui è stato previsto che per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio ha effetto alla cessazione della causa giustificativa dell'assenza.

Ancora, per completezza, vanno condivisi gli argomenti spesi dalla convenuta con riguardo all'assoluta legittimità degli intervenuti passaggi, per il tramite di contratti di subappalto, di alcuni ricorrenti presso altri Istituti di Vigilanza.

In merito, sia sufficiente ricordare che il D.L. n. 32 del 2018 ha previsto fino al 31.12.2020, che il subappalto "non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture", consentendo, quindi, alle società aggiudicatrici, di poter assegnare in subappalto, per esigenze tecnico-operative, una quota del complessivo monte ore in una percentuale sino al 40%, aumentata poi per alcune fattispecie al 50% dal D.L. n. 77 del 2021.

Dal 1 novembre 2021 è stato altresì eliminato per il subappalto il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture previsto ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 50 del 2016.

In tale cornice, l'individuazione del singolo dipendente facente parte del subappalto dello specifico servizio particolare scaturisce evidentemente proprio dalla singola postazione ceduta. D'altronde giova ribadire che l'affermazione attorea per cui l'intera operazione sarebbe il frutto di un intento collusivo a danno dei lavoratori, alla luce di quanto sopra, resta una mera congettura di parte ricorrente non supportata da alcun elemento di prova.

Per completezza, deve altresì essere sottolineata l'ininfluenza, ai fini del thema decidendi, della questione posta dai ricorrenti circa l'asserita nuova assunzione di risorse da parte della convenuta da impiegare proprio nell'appalto A., e circa la dedotta mancata prova dell'impossibilità di impiegare i lavoratori altrove in seno al proprio organigramma aziendale.

Ed infatti, come più volte chiarito, la presente fattispecie non può e non deve essere giudicata con lo strumentario giuridico ed interpretativo proprio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, posto che, è bene ripeterlo ancora, nel caso di specie non esiste un atto qualificabile come tale.

Di contro, la vicenda per cui è causa si pone al di fuori e prima dell'area propria della disciplina dei licenziamenti, trattandosi di vicenda prevista e disciplinata in maniera speciale dal CCNL in maniera autonoma e specifica, e dunque esaustiva.

Peraltro, nel caso di specie, non viene in esame la situazione di dipendenti in esubero non assunti dalla subentrante e dunque perdenti il posto di lavoro, ma la diversa posizione di soggetti direttamente e correttamente assunti a tempo indeterminato, con tutte le garanzie pattizie, dalla società subentrante.

Il pieno rispetto da parte della società datrice degli obblighi imposti dagli artt. 25 e ss., all'interno di una procedura partecipata, conclusasi con un accordo recepito in verbale, avente la natura e l'efficacia prevista dall'art. 411 c.p.c., rende ad ogni buon conto inconcludente ed assorbita ogni altra censura avanzata in ricorso.

D'altra parte, in difetto di allegazione di qualsiasi vizio del consenso, i ricorrenti hanno liberamente accettato l'assunzione da parte della società, firmando i contratti di lavoro alle condizioni conservative dello status quo ante, come delineate dalla disciplina pattizia, posta esclusivamente a favore delle forze lavoro. Pertanto, anche sotto questo profilo, non emergono profili di doglianza meritevoli di considerazione.

Per tali ragioni anche il ricorso in opposizione deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

DISPOSITIVO

respinge il ricorso in opposizione e pone a carico dei ricorrenti in solido le spese di lite di questa fase del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.650,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.

Conclusione
Così deciso in Roma il 14 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.

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