Tribunale Tivoli, Sez. lavoro, Sent., 25/06/2020, n. 398 antirapina nell'agosto 2017, alla prospettabile procedura di cambio appalto, con subentro di S. quale subappaltatrice

Giovedì, 25 Giugno 2020 06:44

antirapina nell'agosto 2017, alla prospettabile procedura di cambio appalto, con subentro di S. quale subappaltatrice, azienda già "aggiudicataria in prima battuta...

si è radicato il contraddittorio con S. srl che ha eccepito la nullità del ricorso, la carenza di legittimazione rispetto alla domanda, l'applicabilità del rito F. in luogo di quello ordinario, e nel merito l'assegnazione del ricorrente ad un servizio di fatto cessato, l'insussistenza di postazioni alternative di "guardia giurata" e comunque di provate differenze retributive;

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. sa Irene Sandulli a seguito della disposta trattazione cartolare e del deposito autorizzato di memorie conclusive ex art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18 del 2020, ha emesso fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella causa n. r.g. 1277/2018, pendente

tra

G.S. col patrocinio dell'avv. CASTALDI ROBERTA presso cui domicilia elettivamente giusta delega in atti,

ricorrente

e

S. SRL in persona del l.r.p.t. col patrocinio dell'avv. D'ANIELLO MICHELA presso cui domicilia elettivamente giusta delega in atti,

resistente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
S.G., premesso di aver lavorato alle dipendenze di S. srl inquadrato come guardia particolare giurata di IV liv. (CCnl di categoria) con sede di servizio in "Roma e provincia" segnatamente presso l'unità ivp di viale A. in R. (controlli antintrusione e sorveglianza presso una filiale bancaria) dal 20.2.2017 al 14.8.2017, data dell'impugnato licenziamento, ripercorrendo le vicende del recesso datoriale (dalla comunicazione della committenza di non proseguire nel subappalto inerente la sede di lavoro, con cessazione dei servizi antirapina nell'agosto 2017, alla prospettabile procedura di cambio appalto, con subentro di S. quale subappaltatrice, azienda già "aggiudicataria in prima battuta della commessa") ha impugnato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in assenza di alcuna concreta iniziativa della datrice volta alla ricollocazione del dipendente (anche in un livello, in ipotesi, inferiore) e di qualsiasi tentativo di salvaguardia del posto di lavoro fra gli interlocutori (committenza, appaltatori) convocati in sede sindacale, lamentando quindi la violazione dell'obbligo di repechage datoriale ed insistendo, alla stregua della normativa vigente (D.Lgs. n. 23 del 2015) e del requisito dimensionale dell'azienda, per la relativa condanna alla tutela risarcitoria (ovvero nella diversa misura di giustizia: segnatamente "accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato a.. S.G. in data 14 agosto 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015 compresa tra un minimo di quattro mensilità ( Euro 1258,88 x4 = 5.035,52) ed un massimo di 24 mensilità (Euro 1.258,88 x 24= 30.213,12), oppure alla diversa somma ritenuta di giustizia"); si è radicato il contraddittorio con S. srl che ha eccepito la nullità del ricorso, la carenza di legittimazione rispetto alla domanda, l'applicabilità del rito F. in luogo di quello ordinario, e nel merito l'assegnazione del ricorrente ad un servizio di fatto cessato, l'insussistenza di postazioni alternative di "guardia giurata" e comunque di provate differenze retributive; la causa, in difetto di margini conciliativi fra le parti, giunta in decisione con trattazione cartolare e scambio di note telematiche conclusive, ex art. 83 co. 7 lett. h), D.L. n. 18 del 2020, si definisce fuori udienza con la presente sentenza.

In forza degli atti di causa, degli istituti applicabili e del riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti circa i temi in contesa, la domanda appare fondata nei termini e per i motivi appresso esposti.

Anzitutto vanno disattese le eccezioni preliminari della convenuta: l'obiezione sul rito è palesemente infondata alla stregua della normativa vigente all'epoca del rapporto di lavoro, le cui tempistiche sono interamente racchiuse nella disciplina del D.Lgs. n. 23 del 2015 (escludente l'applicazione del rito ex L. n. 92 del 2012, come peraltro chiaramente rimarcato dallo stesso Ispettorato del lavoro in riposta alla comunicazione sul recesso datoriale, vd. doc. 3 resistente).

Né si comprende l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva, essendo la resistente pacifica titolare del rapporto di lavoro per la sua intera durata tanto da attivare la procedura di licenziamento intimato al ricorrente: non si dubita quindi che, pur esplicandosi la prestazione nell'ambito di un subappalto di servizi fra S. e S. (per attività di vigilanza commissionata da I.F.S., su talune filiali di D.B.), la vicenda lavorativa sia intercorsa esclusivamente e direttamente con l'odierna convenuta, che assumeva il G. e ne gestiva il rapporto fino al recesso del 14.8.2017.

Va disattesa infine l'eccezione di nullità del ricorso, essendo chiaramente delineate e comprensibili le ragioni e l'oggetto della domanda, tanto da consentirsi alla resistente una piena comprensione dei termini della controversia (incentrata sul licenziamento irrogato), con implicito rispetto delle finalità difensive cui sottende la regolarità dell'editio actionis, ex art. 414 c.p.c.. Deve peraltro aggiungersi come del tutto divaganti siano le obiezioni su pretese differenze retributive o per straordinario, mai dedotte in giudizio né costituenti oggetto di causa, inerente la sola impugnativa del licenziamento e le consequenziali tutele.

Esula quindi dalla presente disamina qualsiasi verifica sugli aspetti economici/corrispettivi della prestazione lavorativa.

Ciò posto, il ricorrente lamenta rispetto al licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo la mancanza di qualsiasi tentativo di riallocazione dell'azienda in altra postazione (equivalente e non, sia rispetto a mansioni equipollenti alla qualifica di gpg in seno al IV livello, sia rispetto ad un livello inferiore) e comunque la mancata prova di un'impossibilità nel "repechage" del lavoratore, contestando come pretestuose la tesi avversaria circa la non riassegnabilità su altri appalti, per via del vincolo fiduciario con le committenti ed eccependo che l'azienda, oltre a proporre al dipendente altri ruoli compatibili col proprio inquadramento, avrebbe- pur di salvaguardarne il posto- potuto anche sforzarsi nella ricerca di mansioni sotto-inquadrate ai fini del vigente art. 2103 c.c.; l'azienda datrice, dal canto suo, ha dedotto il collegamento esclusivo e continuativo dell'assunzione e prestazione lavorativa del G. con l'appalto ivp di R. (via A.): postazione cessata stante l'improvvisa revoca di servizi, da parte di S., fra cui la vigilanza sulla filiale bancaria di adibizione del ricorrente e, in relazione a ciò, ha obiettato l'attivazione di un "licenziamento plurimo" per giustificativo motivo oggettivo e l'insussistenza di "altre postazioni di guardia giurata ove assegnare il dipendente". Null'altro.

Tali assunti appaiono apodittici e indimostrati, non avendo la parte datrice in alcun modo ovviato all'onere (sulla medesima gravante, cfr. art. 5 L. n. 604 del 1966) di dimostrare l'impossibilità obiettiva di un ricollocamento utile del lavoratore in altri spazi, anche alternativi, sia fungibili con la qualifica di originario inquadramento (o come guardia giurata o con mansioni fungibili, nell'ambito del Iv liv.) sia, in ipotesi, inferiori, in una logica di estrema salvaguardia del posto di lavoro.

Vertendosi di licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo, va rammentato in via sistematica come in tale ambito il giudice, pur non potendo scrutinare i parametri gestionali dell'impresa (quale espressione di libera iniziativa economica, ex art. 41 Cost.) o censurare la congruità delle scelte aziendali, è chiamato a vagliare la non pretestuosità di un determinato riassetto organizzativo e il nesso causale, con esso, della soppressione di un dato posto di lavoro (ex multis, da Cass. 6559-2010, 8237/2010); sempre in linea di principio, la validità di un simile motivo di recesso deve correlarsi con esigenze tecnico-organizzative o produttive dal carattere oggettivamente riscontrabile, pur se intangibile nel merito, nonché con l'effettiva impossibilità di ri-assorbire il dipendente in altri settori o postazioni (c.d. onere di repechage) ovvero con l'insussistenza di adeguati spazi di reimpiego.

In particolare, ai fini della legittimità del recesso individuale intimato per gmo legato alla chiusura o soppressione di un posto/reparto, ovvero dell'attività di precedente adibizione del dipendente, il datore di lavoro è tenuto, oltre all'evidenza dell'oggettiva verificazione di tale situazione, alla prova della non riutilizzabilità del medesimo dipendente in mansioni equivalenti, in virtù di indici inequivoci della insussistenza, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, all'epoca del licenziamento, di altri posti tali da evitare la risoluzione del rapporto; tale impossibilità deve inoltre misurarsi con circostanze di fatto specifiche e con la concreta professionalità vantata del lavoratore, in termini tali da impedirne qualsiasi, obiettiva (compatibilmente con residue postazioni aziendali e con l'operata rimodulazione degli assetti operativi/gestionali, all'origine del licenziamento).

Deve poi ritenersi che alla stregua della nuova disciplina sulle mansioni lavorative, laddove una sottoqualificazione costituisca l'unica alternativa al recesso datoriale, debba egualmente prospettarsi al lavoratore nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza attuativa, quale soluzione idonea a salvaguardare (in una logica di "extrema ratio") l'occupazione del dipendente.

Ne deriva che il principio di identità del livello di inquadramento resta derogabile in presenza di processi di ristrutturazione aziendale ovvero di "crisi" (arg. anche analogicamente dai criteri invalsi ex art. 4 L. n. 223 del 1991) con possibile modifica unilaterale delle mansioni del lavoratore in un'ottica primaria di tutela dei livelli occupazionali; con riguardo, invece, alla possibilità di adibire il lavoratore, sempre in logica "conservativa" del posto, a mansioni diverse dalla propria qualifica ma comunque compatibili col livello di appartenenza, va rammentato che il concetto di equivalenza delle mansioni s'impronta non solo a un dato formale (ossia l'identità d'inquadramento) ma anche al dato materiale dell'aderenza ovvero "fungibilità" dei compiti riassegnabili con la competenza già vantata dal lavoratore, nell'ambito di una sostanziale equipollenza delle mansioni proprie del suo profilo: circostanza questa in cui ben può realizzarsi un mutamento anche unilaterale della qualifica, senza che ne risulti violato il divieto di variazione in pejus di cui all'art. 2103 c.c. (vd. altresì Cass. civ. 17624/14 sul carattere non dirimente del mero inquadramento formale del dipendente).

Dai superiori principi emerge con chiarezza come il datore di lavoro resti onerato della rigorosa prova non solo della indisponibilità di altre postazioni o ruoli idonei su cui dirottare il dipendente (il cui posto sia stato soppresso), dai contenuti anche equipollenti, ma anche della impraticabilità - sia pure in via residuale-, di qualsiasi demansionamento, rispetto al relativo bagaglio professionale.

Va infine chiarito come, in ossequio ai più recenti indirizzi di legittimità, non grava sul lavoratore, ai fini del c.d. repechage, l'onere di individuare ed allegare i teorici posti riassegnabili (vd. SS. UU. Civ. 5592/16) gravando invece sul datore l'evidenza dell'insussistenza in nuce di spazi ove riassegnare il dipendente, per un basilare principio di vicinanza della prova.

Ciò posto, nel caso di specie non si discute che sia cessato il servizio nel cui ambito si espletava, in quel periodo, il lavoro del ricorrente (servizio di vigilanza in subappalto preso da S.); ciò di cui si discute è se l'azienda abbia esperito e dato prova di utili iniziative per ricollocare al suo interno il dipendente e mantenerne così il rapporto di lavoro, ovvero per riassegnarlo - nell'evidenziata logica conservativa- a mansioni diverse ma fungibili col suo ruolo di "Iv livello", o in subordine tentato di reperire mansioni pur inferiori (come extrema ratio) o se - al contrario - non residuasse la minima possibilità di repechage, per indisponibilità di qualsiasi spazio alternativo (pur in ipotesi dequalificante), occupabile dal ricorrente.

Ebbene, se è pacifico che il servizio inerente il subappalto sia stato revocato, con formale soppressione dell'originaria postazione del ricorrente (presso la filiale assegnatagli), e apparentemente è riscontrato il motivo dell'addetto taglio del posto di lavoro, l'azienda non ha fornito alcuna prova - come suo onere - di non poter riallocare il dipendente in altri posti compatibili, per insussistenza di qualsiasi alternativa utile a "conservare" il sinallagma di lavoro.

La stessa si è limitata all'assunto, generico, assertivo e sfornito di qualsiasi principio probatorio (anche documentale) che non sussistessero altre "postazioni di guardia giurata"; assunto peraltro incon-ferente ove si consideri, alla luce di tutto quanto esposto, che il repechage non necessariamente era praticabile con l'assegnazione a profili identici a quello d'inquadramento (come gpg) essendo coltivabile anche in relazione a mansioni diverse, e residualmente con l'eventuale offerta di mansioni inferiori; d'altro canto, l'azienda neppure ha allegato la consistenza della propria pianta organica all'epoca del recesso né documentato la situazione contingente delle proprie commesse (ad es per numero di appalti gestiti, logistica e numero di dipendenti ivi assegnabili, operatori già impiegati, etc) né ha dedotto e chiesto di provare l'entità delle postazioni lavorative e la natura dei compiti affidati nei vari reparti/settori aziendali, al fine di evidenziarne l'obiettiva incompatibilità con altre occasioni lavorative per il ricorrente.

La stessa, infine, nulla ha addotto in ordine ad eventuali tentativi di proficua riallocazione né provato proposte in tal senso (se del caso in ruoli diversi da quello di gpg, o in mansioni comparabili a quelle del IV livello, o in subordine in ruoli inferiori ove integranti l'unica via di salvataggio del rapporto di lavoro); anche dalla sequenza sugli incontri in sede sindacale (vd. atti) risulta al più una partecipazione formale della convenuta, non corredata da iniziative concrete su possibili soluzioni di reimpiego del ricorrente né comunque da consultazioni fattive con altri interlocutori in vista della salvaguardia del posto di lavoro (ad es. con soggetti coinvolti nella revoca del servizio).

L'azienda non risulta cioè aver dato alcun impulso (neppure eccepito in concreto, in giudizio), volto ad una sistemazione alternativa del ricorrente né caldeggiato scenari idonei (sia pure in termini peggiorativi del pregresso inquadramento; deve appena soggiungersi come alcuno spunto utile giunga dalla documentazione fornita, inerente al più il rapporto negoziale col lavoratore o gli sviluppi in sede sindacale della procedura di licenziamento, e come alcuna circostanza concreta sul repechage sia stata allegata - tantomeno articolata in coerenti capitoli di prova - risultando perciò del tutto inammisibile la richiesta istruttoria orale (peraltro genericamente dedotta in via contraria).

Quanto alla reiterata istanza di "comparizione personale" delle parti, si rileva come alcun esito abbia dato l'audizione libera delle stesse in prima udienza salvo prospettazioni del tutto astratte a possibilità transattive, mai concretizzatesi con eventuali proposte in corso di giudizio pur nella diretta disponibilità della parte, ove realmente interessata, prevalendo obiettive esigenze di celerità ed efficienza procedurale in una causa in materia di licenziamento.

Risulta quindi troncata dal contegno concludente (difensivo e processuale) della resistente ogni altra questione, anche di natura istruttoria.

Privi di pregio sono anche i rilievi svolti nella lettera datoriale di attivazione del recesso, circa la presenza di "altro personale con qualifica di GPG impiegato su altri servizi che, per medesime ragioni ovvero stante la particolare natura dei servizi che necessitano di un consolidato rapporto fiduciario con il cliente ed approfondita conoscenza delle abitudini e delle prassi, nonché conoscenze tecniche del cliente da assistere, non può di per sé spostato o sostituito senza il concreto rischio già più volte manifestato che si abbia a perderlo per disappunto del cliente affidatario". Al di là del fatto che ciò nulla spiegherebbe sull'insussistenza in nuce di altre postazioni equipollenti al IV liv. (pur se non come guardia giurata), o in ipotesi dai contenuti inferiori, la non avrebbe in alcun modo dettagliato la composizione di tali, ulteriori servizi né la consistenza del personale dedicatovi, né dunque illustrato, a monte, quali e quanti posti fossero già impiegati e per quale motivo non potesse esservi re-investita la figura del ricorrente. Non essendovi dunque elementi obiettivi per ritenere "saturi" altri reparti o servizi e non riassegnabile in tale ambito il ricorrente, tale preclusione appare del tutto tautologica perché fondata sulla generica opportunità di non turbare le aspettative della committenza (in termini di gradimento o conoscenza del personale già adibito come gpg in una data sede), o di non modificare equilibri preesistenti, prima ancora di mettere alla "prova" un dipendente in altro reparto operativo e di testarne in concreto l'adeguatezza alla nuova postazione.

Il che, ovviamente, non vale a provare l'impossibilità di un repechage né a giustificare la risoluzione del rapporto.

Per i superiori rilievi, neppure coglie nel segno l'associazione del rapporto lavorativo del ricorrente all'"appalto"- filiale ivp di via dell'A. in R.- oggetto di interruzione da parte della committenza: in primis non risulta in alcun modo che l'assunzione e in generale la figura lavorativa del G. si legasse a filo unico con tale postazione, cioè che per espressa pattuizione la durata e oggetto del sinallagma dipendessero dal sub-appalto inerente la prima sede di servizio, risultando piuttosto che il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato (quindi senza limitazioni o condizionamenti insiti nelle vicende di una specifica commessa aziendale) e con potenziale assegnazione su "Roma e provincia", senza correlazione univoca con la sede di un singolo appalto (tantomeno in termini vincolanti con la commessa D./I.F.M. e, di riflesso, con specifiche relazioni fra l'appaltatrice S. e la subappaltatrice S.).

In ogni caso, l'assunzione e adibizione del G. in una data sede di servizio non tolgono che, in nuce, la resistente dovesse tentare (e darne prova) di reperire una sistemazione alternativa ovvero dimostrarne l'assoluta impossibilità in difetto di qualsiasi postazione utilizzabile in sua vece.

Non dirimenti appaiono infine le vicende ulteriori sul servizio interrotto presso le filiali D. e su un ipotetico iter di cambio-appalto per imprecisate motivazioni della committenza: oggetto del giudizio è invero l'impugnativa del licenziamento irrogato dall'azienda datrice di lavoro e non l'omessa attivazione di tutele "collaterali" prospettabili per l'ipotesi di subentro di altre aziende nella stessa commessa, tanto da non essere evocati in giudizio altri soggetti; né la società convenuta ha ritenuto di dedurre e coltivare eventuali doglianze contro potenziali affidatari/subentranti nell'appalto o lamentato responsabilità di terzi soggetti nelle dinamiche risolutive del rapporto di lavoro col ricorrente, nei cui confronti è dunque tenuta in via esclusiva a prescindere dalle vicende negoziali intrattenute da S. con la committenza e dalle causali dell'interruzione dell'appalto (in quanto inopponibili al lavoratore).

Alla luce di tutto quanto esposto, la resistente non ha dimostrato, come suo onere, la ricerca o attivazione di strumenti di salvezza del rapporto, né l'impraticabilità di diverse soluzioni non risultando neppure (in difetto della minima allegazione in tal senso, e di conformi riscontri) che il dipendente, ove destinatario di una simile proposta (ricadente nello stesso liv. o, in ipotesi inferiore), l'avrebbe rifiutata.

Non essendo verificata la non ulteriore sfruttabilità della figura del ricorrente in ambito aziendale, il licenziamento deve dichiararsi illegittimo, e non discutendosi del requisito dimensionale dell'azienda (vd. media addetti nel 2017, pari a 24 in base all'incontestata visura camerale tale da escludere le tutele mitigate di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 23 del 2015), in applicazione della normativa temporalmente vigente ex art. 3 co. 1 D.Lgs. n. 23 del 2015, deve dichiararsi estinto il rapporto alla data del licenziamento e condannarsi la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria (non soggetta a contribuzione previdenziale) congruamente stimabile nella misura minima ex lege di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto utile al calcolo del tfr (essendosi la vicenda esplicata per meno di un anno, nel corso del 2017), da ragguagliarsi all'importo mensile puntualmente allegato in ricorso - e in alcun modo contestato - di Euro 1258,88 (oltre accessori di legge dal dì del recesso al soddisfo, in quanto debito di valuta).

Ulteriori istanze o eccezioni devono ritenersi assorbite.

Le spese si liquidano secondo soccombenza, al netto di fase istruttoria (mancata) e con ulteriore riduzione della fase decisoria (con trattazione scritta e taglio meramente riepilogativo), tenuto conto della non particolare complessità dei temi dedotti e degli snodi risolutivi, agevolati da indirizzi consolidati nella materia controversa e della linearità delle reciproche prospettazioni, prive di aggravi procedurali o difensivi assumendo lo scaglione determinabile dall'entità dell'accoglimento, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa deduzione, eccezione o istanza, così provvede:

1. In parziale accoglimento della domanda, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al ricorrente con efficacia dal 14.8.2017, dichiara estinto da tale data il rapporto di lavoro fra le parti, e condanna la resistente a pagare in favore di G.S. un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, per un totale di Euro 7.553,28 oltre interessi e rivalutazione di legge dal dì del recesso al soddisfo,

2. Condanna la resistente a rifondere alla difesa antistataria del ricorrente le spese di giudizio liquidate Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso di iva, cpa e spese forfettarie,

3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Conclusione
Così deciso in Tivoli, il 25 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2020.

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