REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa
da
M.G. (...), con l'Avv.to ZACCARIA ELISABETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
contro
C. SPA (...), con l'Avv.to RIZZO PIERLUIGI, elettivamente domiciliata in CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/8 80143 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa e differenze retributive.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4/3/2021, il ricorrente M.G. conveniva in giudizio la società C. s.p.a., premettendo di essere stato assunto quale dipendente della convenuta, a seguito di cambio di appalto, dal 27/6/2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operaio, mansioni di guardia giurata, inquadramento al 4^ livello del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e servizi fiduciari e sede di lavoro in Milano, di aver svolto alle dipendenze della convenuta servizi di pattugliamento in auto e piantonamento fisso solo ed esclusivamente presso l'appalto F.M., che il rapporto era stato caratterizzato da soprusi ed angherie da parte del datore di lavoro, regolarmente denunciate dal lavoratore, che il lavoratore era stato destinatario di infondate contestazioni disciplinari. Allegava che dal 2/8/2020 al 7/8/2020 il ricorrente era stato comandato a prestare servizio presso l'utenza F.M., che tale giorno la convenuta, nella persona di A.C., sul posto di lavoro segnalava verbalmente al ricorrente l'eventualità che la direzione aziendale lo comandasse in servizio presso altro cliente, e che il ricorrente evidenziava al sig. C. che, in mancanza di un ordine di servizio scritto, avrebbe continuato ad effettuare il servizio presso il medesimo cliente, per il quale era stato assunto (cambio appalto F.M.) e per il quale aveva sempre lavorato, che i giorni 8 e 9/8 usufruiva di riposo e permesso programmati, che con successive lettere raccomandate del 10/8, 11/8, 13/8 e 14/8 la società contestava al ricorrente le assenze ingiustificate nelle predette giornate, che il successivo 7/9/2020 la società aveva licenziato per giusta causa il ricorrente. Deduceva, infine, di non aver percepito dalla convenuta la retribuzione del mese di settembre 2020, i ratei di 13.ma mensilità 2020, il trattamento di fine rapporto, nell'importo complessivo di Euro 4.405,66. Deduceva l'illegittimità del licenziamento per vizi di natura formale, in relazione alla contestazione disciplinare del 10 e 11/8, per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per insussistenza dei fatti contestati e per esorbitanza della sanzione disciplinare rispetto ai fatti contestati, posto che l'assenza ingiustificata prevista dal CCNL di settore quale causa di licenziamento (cfr. art. 101 lett. D) è ravvisabile in presenza di un periodo di assenza ingiustificata di almeno cinque giorni consecutivi o sette giorni complessivi nell'arco dell'anno.
Tanto allegato e dedotto così concludeva:
Voglia il Tribunale di Milano così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1) previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge,
ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o annullamento e/o inesistenza e/o inefficacia del licenziamento comunicato al ricorrente con lettera raccomandata a mano Protocollo 2893/2020 del 07.9.2020 per tutti i motivi sopra esposti
e, per l'effetto:
2) ORDINARE alla convenuta C. S.p.A. di R. il ricorrente nel posto di lavoro, nonché CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per il licenziamento, per cui è causa, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con un importo, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.385,66 mensili, o dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'anzianità convenzionale di settore del ricorrente risalente al 10.7.1996 e riconosciuta dal datore di lavoro, nonché condannare la convenuta a VERSARE al ricorrente i contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
IN VIA SUBORDINATA: 1) previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o annullamento e/o inesistenza e/o inefficacia del licenziamento comunicato al ricorrente con lettera raccomandata a mano Protocollo 2893/2020 del 07.9.2020 ed impugnato per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (10.9.2020) e, conseguentemente:
2) DICHIARARE TENUTA E, CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 23 del 2015 C. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in A. (A.) Contrada S. - Z. I. P. (cod. fisc./P.Iva (...)) al pagamento in favore del ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.385,66 mensili o dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ritenuta di giustizia, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, tenuto conto dell'anzianità convenzionale di settore del ricorrente risalente al 10.7.1996 e riconosciuta dal datore di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE che il licenziamento per cui è causa è stato intimato con violazione della procedura di cui all'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 e con violazione del requisito di motivazione e per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, DICHIARARE estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (10.9.2020) e CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.385,66 mensili o dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ritenuta di giustizia, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due mensilità, tenuto conto dell'anzianità convenzionale di settore del ricorrente risalente al 10.7.1996 e riconosciuta dal datore di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
SEMPRE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1) previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertato e dichiarato per tutti i motivi sopra esposti che la retribuzione mensile del ricorrente per il periodo di causa deve essere maggiorata con l'aggiunta della voce A.F.A.C. pari ad Euro 20,00 e che, quindi, la voce AFAC di cui all'art. 109 ccnl di settore deve essere inserita tra gli elementi fissi della retribuzione e deve incidere su tutti gli istituti contrattali, diretti e differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire per le causali di cui in premessa e per i titoli sopra specificati, come da conteggi in atti, l'importo complessivo di Euro 4.405,66 (di cui Euro 432,51 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di settembre 2020, Euro 937,11 a titolo di 13.ma mensilità 2020, Euro 10,00 a titolo di incidenza AFAC sulla 13.ma mensilità 2018, Euro 20,00 a titolo di incidenza AFAC sulla 13.ma mensilità 2019, Euro 41,75 a titolo di incidenza AFAC sulla 14.ma mensilità degli anni 2018- 2019-2020 ed Euro 2.964,29 a titolo di trattamento di fine rapporto), importi già maggiorati delle incidenze AFAC e, per l'effetto,
2) DICHIARARE TENUTA C. S.P.A. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 4.405,66 (di cui Euro 432,51 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di settembre 2020, Euro 937,11 a titolo di 13.ma mensilità 2020, Euro 10,00 a titolo di incidenza AFAC sulla 13.ma mensilità 2018, Euro 20,00 a titolo di incidenza AFAC sulla 13.ma mensilità 2019, Euro 41,75 a titolo di incidenza AFAC sulla 14.ma mensilità degli anni 2018-2019-2020 ed Euro 2.964,29 a titolo di trattamento di fine rapporto), importi già maggiorati delle incidenze AFAC e, conseguentemente, CONDANNARE C. S.P.A al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo di Euro 4.405,66 (di cui Euro 432,51 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di settembre 2020, Euro 937,11 a titolo di 13.ma mensilità 2020, Euro 10,00 a titolo di incidenza AFAC sulla 13.ma mensilità 2018, Euro 20,00 a titolo di incidenza AFAC sulla 13.ma mensilità 2019, Euro 41,75 a titolo di incidenza AFAC sulla 14.ma mensilità degli anni 2018- 2019-2020 ed Euro 2.964,29 a titolo di trattamento di fine rapporto), importi già maggiorati delle incidenze AFAC o del diverso, maggiore o minore, importo, che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) ORDINARE alla convenuta C. S.PA. di provvedere all'immediata consegna al ricorrente della busta-paga del mese di settembre 2020, comprensiva della relativa retribuzione, dei ratei di 13.ma mensilità 2020 e del trattamento di fine rapporto.
4) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali su tutte le differenze retributive di cui sopra e, per l'effetto, condannare la convenuta, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle differenze retributive di cui sopra.
Il ricorso proposto da M.G. appare fondato e meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, per le motivazioni di seguito enunciate ed esposte.
Occorre principiare la disamina dalla domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento comminato al M. con lettera raccomandata a mano prot. (...) datata 07/9/2020, che trova origine e fondamento in plurime e ravvicinate contestazioni disciplinari degli addebiti, notificate al ricorrente nelle date del 10/8, 11/8, 13/8 e 14/8, il cui contenuto si riporta di seguito integralmente:
Con lettera raccomandata del 10/8/2020 - Prot. n. (...) la convenuta procedeva alla seguente contestazione: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, Le contestiamo quanto segue: In data 08/08/2020, questo Istituto di Vigilanza Le ha comandato una variazione della turnazione di servizio, per la giornata del 10/08/2020, che prevedeva la Sua prestazione presso il primario cliente Agenzia delle Entrate, sede di Via L. T. n.1, con turno dalle ore 8,15 fino alle ore 14,15. Tale turnazione, anche in conseguenza delle Sue lagnanze, Le è stata confermata a più riprese dal personale preposto. Cionondimeno, in data 10/08/2020 Lei, pur avendo cognizione certa del turno comandato con inizio alle ore 08 e 15, non si è presentato presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di Via L. T. n. 1, risultando assente ingiustificato e creando un notevole danno alla organizzazione dell'intera unità operativa cui è assegnato. A norma del 2^ e del 5^ comma del suddetto art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300, Lei potrà presentare le Sue giustificazioni entro cinque giorni dalla ricezione della presente...".
Con lettera raccomandata del 11/8/2020 - Prot. n. (...) la convenuta contestava in via integrativa al ricorrente quanto segue "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, Le contestiamo quanto segue: In data 10/08/2020, con contestazione di cui al protocollo (...), questo Istituto ha contestato l'assenza dalla postazione assegnataLe presso il primario cliente Agenzia delle Entrate, sede di Via L. T. n. 1, con turno dalle ore 8,15 alle ore 14,15 del 10/08/2020. Avendo successivamente avuto contezza di fatti ulteriori e ad integrazione della contestazione richiamata, Le contestiamo, Le contestiamo che, sempre in data 10/08/2020, alle ore 15,00 Lei si è arbitrariamente presentato presso il Comando istituito presso i locali F.M.C., sostando all'esterno dello stesso sino alle ore 23,00, nonostante Le sia stato in tale sede ulteriormente ribadito che il turno comandatoLe per il giorno 10/08/2020 fosse quello in Via L. T. n.1, presso il primario cliente Agenzia delle Entrate, con inizio alle ore 8,15 e fine alle ore 14,15, disattendendo volontariamente ed integralmente le disposizioni ricevute. Inoltre, in data 11/08/2020, Lei, pur avendo cognizione certa del turno comandato con inizio alle ore 8 e 15, non si è presentato presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di Via L. T. n. 1, ma si è nuovamente ed arbitrariamente presentato alle ore 15,00 presso il Comando istituito presso i locali F.M.C., sostando all'esterno dello stesso fino alle ore 23,00, nonostante Le sia stato ulteriormente ribadito che il turno comandatoLe per il giorno 11/08/2020 fosse quello in Via L. T. n..1. In data 11/08/2020 Lei si è pertanto ulteriormente assentato dal turno comandato presso l'Agenzia delle Entrate di Via L. n.12, disattendendo volontariamente ed integralmente le disposizioni ricevute. A norma del 2 e del 5 comma del suddetto art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300, Lei potrà presentare le Sue giustificazioni entro cinque giorni dalla ricezione della presente."
Con lettera raccomandata datata 13.8.2020 - Prot. (...) la convenuta contestava ulteriormente al ricorrente quanto segue "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300, Le contestiamo quanto segue: In data 12/08/2020, Lei, pur essendo pienamente edotto di essere comandato a prestare servizio presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di Via L. T. n. 1 dalle ore 8 e 15, non si è portato presso la postazione a Lei assegnata, ma si è arbitrariamente presentato alle ore 15,00 presso il Comando del nostro Istituto presso i locali F.M.C., e ha sostato all'esterno dello stesso fino alle ore 23,00. In data 12/08/2020 Lei si è ancora una volta assentato dal turno comandato presso l'Agenzia delle Entrate di Via L. T. n. 1, disattendendo volontariamente ed integralmente le disposizioni ricevute. A norma del 2 e del 5 comma del suddetto art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300, Lei potrà presentare le Sue giustificazioni entro cinque giorni dalla ricezione della presente.".
Infine, con lettera raccomandata del 14/8/2020 - Prot. (...) la convenuta procedeva alla ulteriore contestazione al ricorrente dal seguente tenore: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300, Le contestiamo quanto segue: In data 13/08/2020 Lei, comandato di servizio presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di Via L. T. n.1, con turno lavorativo dalle ore 08:15 alle ore 14:45 non si è portato in postazione, risultando dunque assente ingiustificato. Tale circostanza creava notevole disagio e disservizio alla scrivente in quanto doveva provvedere a copertura immediata della postazione da Lei lasciata scoperta. A norma del 2 e del 5 comma del suddetto art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300, Lei potrà presentare le Sue giustificazioni entro cinque giorni dalla ricezione della presente".
Per il principio della ragione liquida appare opportuno prender le mosse dai censurati vizi sostanziali del licenziamento, ed in particolare dalla lamentata insussistenza del fatto e sproporzione della sanzione irrogata.
Come evidenziato, le contestazioni disciplinari a base del licenziamento attengono a presunte assenze ingiustificate ed insubordinazioni, realizzate disattendendo volontariamente le disposizioni di servizio ricevute, nelle giornate del 10, 11, 12 e 13 agosto 2020. Allega, in particolare, il ricorrente, che egli sarebbe stato tenuto a recarsi sulla postazione di lavoro solo ed esclusivamente in forza di un ordine di servizio redatto in forma scritta, contenente la precisa indicazione dell'orario di lavoro, del luogo e del tipo di servizio da svolgere e che la convenuta, quantomeno sino al 13/8/2020, non avrebbe mai comunicato al ricorrente alcuna variazione del servizio da svolgersi né munito lo stesso di tutti quei dispostivi di protezione individuale indispensabili per l'espletamento di quel servizio.
Al fine di valutare la legittimità o meno del licenziamento disciplinato irrogato al M., ed in questa sede contestato, appare opportuno delineare sommariamente i contorni dei reciproci doveri ed obblighi del datore di lavoro e del lavoratore subordinato, che si attagliano alla fattispecie di cui è causa.
Da un canto appare corretta l'impostazione della difesa di parte ricorrente, secondo cui l'osservanza di una pletora di disposizioni, quali il D.M. n. 269 del 2010 (c.d. "Decreto Maroni"), il Regolamento di servizio del Questore di Milano del 2005 ed il Contratto Integrativo Provinciale di Milano e Monza Brianza 2010, avrebbe comportato, in capo al datore di lavoro, il dovere di consegnare per iscritto, eventualmente su supporto digitale non modificabile, i turni di servizio, nonché le disposizioni inerenti compiti e modalità di esecuzione dei servizi da espletare, per altro con il preavviso, con riferimento alla programmazione dei turni, di cui all'art. 11 CIP che, come evidenziato nella sentenza prodotta agli atti di causa (sub doc. 3 note conclusive parte ricorrente), appare essere stato reiteratamente violato dal datore di lavoro nel corso del rapporto.
D'altro canto, grava in capo al lavoratore, quale promanazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), un generale onere di leale collaborazione con il datore di lavoro, che impone al prestatore di lavoro di evitare, nei limiti dell'esigibilità del comportamento, condotte disfunzionali che possano condurre ad interruzioni del servizio svolto o, semplicemente, a serie problematiche di natura organizzativa.
Quale ulteriore corollario di tale impostazione, deve osservarsi come l'inadempimento di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive, quali il contratto di lavoro subordinato, consente la frapposizione dell'eccezione inadimpleti non est adimplendum, ed il rifiuto della propria prestazione, soltanto a condizione che, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto non sia contrario a buona fede (art. 1460 cpv. c.c.).
Applicando tali principi all'odierna fattispecie, emerge innanzitutto l'inadempimento datoriale nella misura in cui, a fronte della variazione della sede e della turnistica del M., adibito nelle due settimane ricomprese tra il 10/8/2020 ed il 23/8/2020 al servizio presso l'appalto Agenzia delle Entrate, in luogo dell'appalto F.M.C., di precedente adibizione, abbia provveduto alla comunicazione di tale variazione mediante messaggio Whatsapp, inviato alle ore 17.18 del 8/8/2020, dal sig. C., in luogo di una corretta, completa e tempestiva comunicazione, avente ad oggetto i nuovi turni di servizio, corredati dalle disposizioni inerenti compiti e modalità di esecuzione dei servizi da espletare, non provvedendo a ciò, dinanzi al palese rifiuto del M. di prendere servizio presso la nuova sede, quantomeno sino al pomeriggio del 13/8, dopo aver provveduto all'invio al lavoratore delle contestazioni disciplinari del 10, 11 e 13 agosto.
Al contempo, il contegno del M. non può dirsi scevro, alla luce del complessivo contesto emerso, da profili di inadempimento e, pertanto, appare caratterizzato da rilievo disciplinare, sub specie di volontaria inosservanza di disposizioni, sia pure comunicate con modalità e mezzi non tempestivi né rituali, e di protratto ostruzionismo che, alla luce della tipologia di servizio svolto, ha prodotto disfunzioni organizzative in capo al datore di lavoro, che per i giorni di assenza dal servizio ha dovuto organizzare una sostituzione ad horas del M..
Risulta, difatti, che il ricorrente sia stato pienamente a conoscenza della nuova turnistica di lavoro quantomeno a partire dal 8/8/2020, avendo ricevuto e dato riscontro al menzionato messaggio Whatsapp del C., con il quale egli veniva notiziato dello spostamento, per il periodo dal 10 al 23/8, presso la nuova sede Agenzia delle Entrate, di via T. 1, con orario dalle 8:15 alle 14:15, con invito a presentarsi presso quella sede il 10/8 per la consegna del "cartaceo", del giubbotto antiproiettile e del mansionario del servizio da espletare.
A fronte di tale comunicazione, dal tenore inequivoco, contenente altresì la disponibilità alla consegna dell'ODS cartaceo e dei DPI all'atto della presa di servizio, il M. replicava con un messaggio vocale sul medesimo applicativo, nel quale manifestava chiaramente il proprio intento di non prendere servizio presso la nuova sede in assenza di un ODS "firmato, timbrato dall'azienda con la motivazione" e, coerentemente con quanto preannunciato, nei giorni successivi continuava a presentarsi presso la sede di precedente adibizione. Dal canto suo, la società protraeva nella condotta omissiva, quantomeno sino al 13/8, allorquando provvedeva alla consegna di un ODS scritto e della dotazione di protezione individuale ma il ricorrente, caduto in malattia dal giorno successivo, non prendeva mai servizio presso la nuova sede.
È evidente, nel contesto del genere, la sussistenza di reciproci inadempimenti delle parti.
Da un lato la violazione, da parte del datore di lavoro, di consegna di un tempestivo e completo ODS per iscritto, con le modalità previste dalla normativa sinteticamente riassunta, quantomeno per le giornate del 10, 11, 12 e 13 ed il preavviso di cui all'art. CPI. Dall'altro, un comportamento ingiustificatamente ostruzionistico da parte del M. il quale, pur a conoscenza della nuova sede di lavoro, invitato a prendere ivi servizio con la promessa di regolarizzazione della situazione concernente ODS e DPI, rifiutava di farlo, concretando un inadempimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, non appare giustificabile ai sensi dell'art. 1460 c.c., così sgombrando il campo dalla tesi della insussistenza del fatto, sotto il profilo dell'assenza di rilievo disciplinare della condotta dello stesso.
La fattispecie appare, dunque, più propriamente inquadrabile nell'alveo della congruità della sanzione comminata, dovendosi ascrivere al lavoratore la condotta dell'assenza ingiustificata per la giornata del 10/8 ravvisandosi, per i giorni successivi, l'assenza di cooperazione e collaborazione, pur dinanzi ad una situazione di irregolarità, al fine di evitare disguidi e problematiche organizzative nella sfera datoriale.
Appare, pertanto, ragionevole concludere nel senso della illegittimità per sproporzione del licenziamento senza preavviso, irrogato al M., ai sensi dell'art. 101 CCNL Vigilanza Privata, che impone al datore di lavoro di assumere provvedimenti disciplinari "in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano" e che annette la sanzione del licenziamento, a titolo indicativo, alle seguenti condotte:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- l'abuso di autorità;
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio;
- l'ubriacarsi in servizio;
- l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
- l'abbandono del posto;
l'insubordinazione verso i superiori;
- l'assunzione diretta di servizi di vigilanza"
nessuna delle quali, per quanto osservato, ricorrente nel caso di specie.
Appare, dunque, applicabile il disposto normativo di cui all'art. 3 1 co. D.Lgs. n. 23 del 2015, secondo cui:
"nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".
In merito alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, non può che tenersi in prioritaria considerazione la considerevole anzianità convenzionale riconosciuta al M. all'atto dell'assunzione (10/7/1996, cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente), con conseguente determinazione dell'indennità risarcitoria, che la C. s.p.a. sarà tenuta a versare al M., nella misura di 12 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, incontestatamente quantificata nella misura di Euro 1.385,66 mensili, cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In merito alle ulteriori rivendicazioni del ricorrente, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, asserisce di essere creditore dell'ulteriore importo di Euro 4.405,66, (di cui Euro 432,51 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di settembre 2020, Euro 967,11 a titolo di 13.ma mensilità 2020 ed incidenze AFAC sulla 13.ma mensilità 2018 e 2019, Euro 41,75 a titolo di incidenza AFAC sulla 14.ma mensilità degli anni 2018-2019 - 2020 ed Euro 2.964,29 a titolo di TFR), importi già maggiorati delle incidenze AFAC. Richiesto di precisare il credito in sede di discussione finale, in relazione alla possibile duplicazione di voci, stante le rivendicazioni avanzate dal ricorrente a titolo di incidenze AFAC nella controversia tra le medesime parti intervenuta, conclusasi con sentenza in data 4/10/2021, n. 2268, il ricorrente ha così concluso a verbale del 30/12/2021:
"il ricorrente rinuncia alle voci retributive AFAC sulla 13ma 2018, per Euro 10 e sulle incidenze AFAC sulla 14ma 2018 e fino a novembre 2019, per l'importo di 28,39, per cui si ridetermina la domanda a titolo di differenze retributive nella minor somma di Euro 4.367,27 in luogo di Euro 4.405,66, essendo le somme corrisposte dalla controparte".
Tale importo andrà corrisposto, risultando fondate le rivendicazioni del M. anche sotto tale profilo.
Non contestata appare la mancata erogazione della retribuzione per i giorni lavorati nel mese di settembre 2020, i ratei di 13ma mensilità 2020, ed il TFR. In merito alle rivendicazioni relative all'incidenza dell'AFAC erogato al ricorrente, appare utile richiamare un brano motivazionale, facente parte del granitico orientamento giurisprudenziale di questo distretto, favorevole alle rivendicazioni dei lavoratori.
L'art. 109 C.C.N.L.Vigilanza Privata 2013/15, rubricato "Copertura economica", dispone che: "le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi";
L'art. 106 che, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla L. 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'Acc. 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (...)".
L'art. 142 che, con rubrica "Una tantum" prevede che "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.
In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (...) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (...)".
La questione nodale riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, per traslato, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
Secondo quanto argomentato nella pronuncia richiamata, e qui condiviso,
"è sufficiente leggere tale norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto conosciuto come "indennità di vacanza contrattuale", essendo specificato che è corrisposta "al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo".
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, già specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti "dai futuri incrementi retributivi".
D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142.
Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale", a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme).
Dall'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale "Una tantum" non sia da includersi nel "salario unico" e nella "retribuzione normale" (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.
Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del C.C.N.L. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'articolo 142.
Pertanto, non può essere accolta la difesa proposta nella discussione orale dalla resistente per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'articolo 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013 in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall'articolo 142.
Infatti, qualora si addivenisse alla proposta ermeneutica della convenuta, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), nell'articolo 106, con una sua "inclusione" nella retribuzione normale e nell'articolo 142, con una sua "esclusione" dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142. L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico).
Sicchè, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., artt. 34, 59, 81, 82).
In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. Sentenza n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto".
Ne deriva, pertanto, stante la natura di retribuzione normale di tale indennità, il riconoscimento dell'incidenza della stessa sulle mensilità differite (tredicesima e quattordicesima) e sulle ulteriori voci retributive dovute al ricorrente (ferie, permessi, lavoro straordinario, indennità di malattia, indennità economiche aggiuntive, TFR).
La domanda merita, pertanto, accoglimento nella misura indicata, con regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da M.G. e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 7/9/2020, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna C. s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, di indennità pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nella misura di Euro 1.385,66 mensili, oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna, per le causali di cui in narrativa, C. s.p.a., al pagamento, in favore del ricorrente, della ulteriore somma di Euro 4.367,27, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condanna C. s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
riserva il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 29 dicembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2022.
