Sul ricorso numero di registro generale 976 del 2021, proposto da -OMISSIS- contro Questura di Roma, per l'annullamento del decreto DIV.III^- Cat 16B/6G del 17.9.2020, notificato il 11.11.2020, con il quale la Questura di Roma ha respinto l'istanza avanzata per il rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.
Sul ricorso numero di registro generale 4938 del 2020, proposto da -OMISSIS- contro U.T.G. - Prefettura di Napoli, non costituito in giudizio Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica per l'annullamento: del provvedimento - trasmesso con la comunicazione della Prefettura della Provincia di Napoli datata 09 ottobre 2020 il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata.
Sul ricorso numero di registro generale 2682 del 2021, proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 88/2021
sul ricorso numero di registro generale 15111 del 2015, proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno e Questura di Roma per l'annullamento del Decreto del 14. 9.2015, nr. DIV. III . Cat. 16^/B - 6^/G notificato in data 19.9.2015, con il quale il Questore della Provincia di Roma ha revocato il Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola
Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Novità introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Ricorrente C.A. contro FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA SOCIETA' (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e contro INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.
ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA S.R.L. avverso la sentenza n. 435/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/11/2018 con sentenza n. 1435 del 23.11.2018 - respinto la domanda di annullamento del licenziamento, per giusta causa intimato con lettera del 20.10.2015 dall'Istituto di Vigilanza La Vedetta s.r.l. à S.M., addetto a mansioni di guardia giurata, per aver adottato un comportamento aggressivo nei confronti della Direttrice amministrativa del Tribunale di Sorveglianza di Ancona (presso cui il lavoratore svolgeva il proprio turno di servizio di vigilanza) chi, in data 30.9.2015, aveva invitato il lavoratore a spostare la propria automobile parcheggiata, senza autorizzazione, nello spazio riservato ai mezzi utilizzati dalla Polizia Penitenziaria per il trasporto dei detenuti.
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 347/2017, pubblicata il 18.8.2017, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di S.S., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 223/2016, resa in data 23.6.2016, con la quale - in accoglimento della domanda dello S., impiegato con mansioni di tecnico esterno (on field), impegnato in attività di manutenzione straordinaria degli apparati in tutta la provincia di Ancona - era stata dichiarata la nullità dell'Accordo collettivo aziendale del 27.2.2013, nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, con condanna della società datrice a corrispondere al ricorrente le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, oltre accessori, come per legge.