Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24/09/2020) 03/11/2020, n. 30653 Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di travisamento della prova sostenendo, in particolare, l'incompatibilità

Giovedì, 24 Settembre 2020 08:37

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di travisamento della prova sostenendo, in particolare, l'incompatibilità, sulla base di quanto narrato dagli agenti della Securpol,

dell'orario in cui fu dato l'allarme telefonico dall'agente M., con quanto riferito dal testimone oculare R.. Infatti, secondo il ricorrente, a prescindere dall'anomala circostanza dell'intervenuto rimborso da parte della Securpol in favore dell'istituto bancario, della somma rapinata (Euro 584.000,00) dell'altrettanto anomalo caricamento della stessa nel furgone portavalori la sera prima della rapina e del comportamento anomalo della guardia giurata D. che precedeva e non seguiva il furgone portavalori, particolarmente significativi sarebbero una serie di elementi di fatto in ordine all'orario della rapina ed alla liberazione dei agenti, che dimostrerebbero la falsità del racconto da questi reso. ... e M. circa le modalità della loro liberazione, il comportamento tenuto dalla terza guardia giurata D. il quale inspiegabilmente si allontanò dal blindato che doveva scortare, così come non sarebbero state considerate le dichiarazioni del teste R. intervenuto sul posto e gli orari da questi riferiti che, secondo la difesa, non sarebbero compatibili con quanto dichiarato dalle guardie giurate. ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. AIELLI Lucia - rel. Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nato (OMISSIS);

P.G., nato a (OMISSIS);

M.A., nato a (OMISSIS);

T.S., nato (OMISSIS);

D.C.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27/11/2018;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Lucia Aielli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CENICCOLA Elisabetta, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al reato di cui al capo E), rideterminazione della pena e inammissibilità, nel resto, dei ricorsi di C., P. e M. e rigetto nel resto, dei ricorsi di T. e D.C..

Udito il difensore avv. Daniele Tuffali in sostituzione dell'avv. Tuticci per la parte civile M.T. che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

uditi i difensori avv.ti Agostino De Caro e Giuseppe Annunziata per P.G., avv.ti Vincenzo Strazzullo e Michele Basile per D.C.S., avv.to Alessandro Jazzetti in sostituzione dell'avv. Salvatore Pane per T.S., avv.ti Francesco Saverio Fortuna e Annarosa Francini per C.G., avv.ti Giuseppe Annunziata e Giuseppe Gianzi per M.A. i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 27/11/2018, la Corte d'appello di Firenze parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Livorno del 12/4/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.G., P.G., M.A., T.S. e D.C.S., in relazione ai delitti di cui agli artt. 605, 624, 625 e 648 c.p. (capi B, C, D) perchè estinti per prescrizione e, in accoglimento del ricorso del P.G., riconosceva a carico di C.G. la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 6 rideterminando complessivamente la pena a lui inflitta in ordine ai delitti di cui all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 2, e L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 (capi A ed E) in anni 11 di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa e in anni 10 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa quella inflitta a P., M., T. e D.C..

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i predetti C., P., M., T. e D.C. deducendo comuni, seppure diversamente articolati, motivi di ricorso.

2.1. C.G. nel corposo atto di ricorso, al quale sono uniti 31 allegati, nelle prime 20 pagine riproduce per sommi capi, la sentenza di primo grado e riassume le censure avanzate avverso detta sentenza in grado di appello, per poi dedurre, nel primo motivo, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione sub specie di travisamento della prova (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alle dichiarazioni confessorie del C. (e degli altri due concorrenti P. e M.) i quali, in sede di appello, dichiaravano di avere agito per la consumazione del delitto in accordo con le guardie giurate. Tali dichiarazioni, secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, arricchivano il materiale probatorio e dovevano essere positivamente apprezzate alla luce di una serie di circostanze di fatto già evidenziate nell'atto di appello (mancata acquisizione dei tabulati telefonici delle guardie giurate, composizione della squadra di guardie giurate, modalità di trasporto del carico, comportamento di D.C., modalità di liberazione della guardie giurate prima immobilizzate, condizioni delle fascette bloccanti) e che insieme a quelle, deponevano per la veridicità del loro narrato smentendo la ritenuta inverosimiglianza delle dichiarazioni confessorie posto che il previo accordo con dette guardie giurate, non avrebbe affatto esonerato gli imputati, come ritenuto in sentenza, dallo svolgimento di una scrupolosa attività di preparazione del colpo, necessaria proprio per creare "una credibile messa in scena".

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di travisamento della prova sostenendo, in particolare, l'incompatibilità, sulla base di quanto narrato dagli agenti della Securpol, dell'orario in cui fu dato l'allarme telefonico dall'agente M., con quanto riferito dal testimone oculare R.. Infatti, secondo il ricorrente, a prescindere dall'anomala circostanza dell'intervenuto rimborso da parte della Securpol in favore dell'istituto bancario, della somma rapinata (Euro 584.000,00) dell'altrettanto anomalo caricamento della stessa nel furgone portavalori la sera prima della rapina e del comportamento anomalo della guardia giurata D. che precedeva e non seguiva il furgone portavalori, particolarmente significativi sarebbero una serie di elementi di fatto in ordine all'orario della rapina ed alla liberazione dei agenti, che dimostrerebbero la falsità del racconto da questi reso.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b)) non avendo la Corte d'appello rilevato l'intervenuta estinzione dei reati di cui al capo E) (L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7) avuto riguardo alla pena edittale prevista per detti reati, tenendo conto del fatto che il delitto di porto di arma è aggravato da una circostanza comune ad effetto ordinario e non ad effetto speciale, in quanto la norma (L. n. 895 del 1967, art. 4, comma 2) è stata modificata successivamente al fatto.

Deduce infine, con il quarto motivo, la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuati generiche tenuto conto anche del comportamento collaborativo del ricorrente.

Il ricorrente ha poi tempestivamente depositato una memoria con motivi nuovi nei quali riproduce le censure in ordine al travisamento del fatto e della prova evidenziando i punti della sentenza a suo avviso affetti da motivazione manifestamente illogica o carente.

3. M. e P. per mezzo dei rispettivi difensori, deducono nei ricorsi, tra loro perfettamente sovrapponibili, il vizio violazione di legge (art. 606 lett. b) in relazione all'art. 589 c.p.p., comma 2 e art. 571 c.p.p., comma 4).

3.1. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che per effetto della dichiarazione confessoria effettuata dai ricorrenti il 27/11/2018, nel corso del giudizio di appello, essi avessero anche rinunciato al motivo di gravame riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, omettendo così di rispondere su tale punto.

3.2. Con il secondo motivo deducono il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla censura difensiva consistente nella diversa qualificazione giuridica del fatto ex art. 624 c.p., non avendo la Corte di merito tenuto in considerazione una pluralità di dati fattuali emergenti dagli atti ed afferenti l'utilizzo delle fascette, il numero e la repertazione delle stesse il contenuto della denunzia - memoria depositata dai ricorrenti all'udienza del 27/11/2018 e ancora, non sarebbero state debitamente considerate le dichiarazioni delle guardie giurate Ma. e M. circa le modalità della loro liberazione, il comportamento tenuto dalla terza guardia giurata D. il quale inspiegabilmente si allontanò dal blindato che doveva scortare, così come non sarebbero state considerate le dichiarazioni del teste R. intervenuto sul posto e gli orari da questi riferiti che, secondo la difesa, non sarebbero compatibili con quanto dichiarato dalle guardie giurate. La Corte d'appello replicando l'errore del primo giudice il quale, invero, aveva ravvisato l'esigenza di un approfondimento istruttorio, disponendo una perizia, non avrebbe tenuto conto dell'esito di detta perizia sulle fascette bloccanti utilizzate per immobilizzare le guardie giurate e non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza relativa alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze delle guardie giurate che avrebbero potuto chiarire i loro contatti ed i loro spostamenti posto che, secondo l'assunto difensivo, le guardie giurate e gli imputati si erano accordati per porre in essere il delitto che andava qualificato come furto e non come rapina.

3.3. Anche i difensori di P. e M. hanno depositato motivi aggiunti con i quali hanno reiterato la richiesta di annullamento della sentenza impugnata ed eccepito l'intervenuta prescrizione in ordine ai delitti di cui al capo E).

4. D.C.S. lamenta i vizi di violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione all'individuazione del ricorrente quale concorrente nel reato poichè la Corte d'appello avrebbe ricavato la prova della penale responsabilità dello stesso in ordine ai delitti di furto del 29/6/2002 e rapina del 26/7/2002, dalla rilevata frequentazione dello stesso con i coimputati in data 30/10/2002. Non potendosi attribuire rilievo probatorio, ai fini della affermazione di responsabilità per il furto dell'autovettura Fiat Ulysse utilizzata dai rapinatori per darsi alla fuga, al riconoscimento fotografico effettuato dal teste B. che riconobbe il D.C. con una percentuale di certezza pari all'80 %, indicandolo, tra l'altro, non come autore del furto, ma come colui che era entrato nel suo negozio e poi si era seduto al tavolo di un locale posto sul marciapiede in concomitanza con il furto dell'auto; nè sarebbe certa l'attribuzione della scheda telefonica (OMISSIS) al ricorrente posto che per D.C. a differenza che per gli altri imputati, non è stato rivenuto l'apparecchio telefonico associato a detta scheda.

5. T.S. articola sei motivi di ricorso nei quali contesta, sostanzialmente, l'affermazione di penale responsabilità in ordine alla rapina ed al collegato reato di detenzione e porto di armi.

5.1. In particolare nel primo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione non essendo certa la riconducibilità delle tre schede telefoniche indicate in sentenza (che hanno consentito di localizzare l'utilizzatore delle stesse nel luogo della rapina), a se stesso ed in ogni caso anche ad ammettere tale attribuzione, la Corte non avrebbe chiarito ruolo ed il contributo apportato dal T. all'esecuzione dei reati contestati.

5.2. Tale argomento è ulteriormente specificato nel secondo motivo di ricorso laddove si evidenzia che la motivazione in ordine alla partecipazione del T. al sodalizio criminoso ex art. 416 c.p., reato dichiarato estinto per prescrizione, non poteva essere considerato argomento utile a sostenere anche la sua partecipazione al singolo delitto di rapina e detenzione e porto di arma.

5.3. Con il terzo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine a specifiche doglianze difensive riguardanti elementi di fatto, ad avviso del ricorrente trascurati dalla Corte di merito.

5.4. Il quarto motivo attiene al vizio di violazione di legge processuale (art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 3). La sentenza sarebbe nulla per genericità e indeterminatezza della imputazione, non sarebbe specificato infatti il ruolo di ciascuno dei concorrenti, nè sarebbe possibile individuare la condotta partecipativa del T. posto che secondo quanto riferito dalle guardie giurate, i rapinatori erano solo tre: C., M. e P., rei confessi seppure di altro reato.

5.5. Il quinto motivo (art. 606 c.p.p., lett. e)), si riallaccia al terzo e riguarda la mancata valorizzazione della circostanza relativa alla rilevata assenza del T., presso il camper considerato la base logistica del gruppo.

5.6. Il sesto motivo attiene alla mancata applicazione, in favore del T. della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., avuto riguardo al ruolo marginale da lui svolto.

Motivi della decisione
1.1 ricorsi sono in parte inammissibili per essere i motivi proposti generici e in parte fondati, avuto riguardo alla eccepita prescrizione dei reati di cui al capo E). Va ricordato il principio per il quale il ricorso per cassazione è inammissibile qualora sia fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, e sia per la genericità dei motivi di ricorso che, in tal modo, solo apparentemente ma non specificamente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, 44882/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377/2009, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933/2005, Rv. 231708).

2. Nel caso di specie, poi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova (per l'utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per l'omessa valutazione di una prova decisiva), può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636; Cass., Sez. 2, n. 5223/2007, Rv. 236130).

L'eccezione a tale principio, infatti, deve ritenersi operante, nel caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (v. Cass., Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636, cit.) e quando, entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito rispetto alle basi probatorie emerse nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336/2018, Rv. 272018).

3. E però nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie poichè il dato probatorio non esaminato dal primo giudice ed asseritamente trascurato dal giudice di appello e cioè le dichiarazioni spontanee rese dai ricorrenti C., P. e M., i quali, in sede di appello prima della discussione, hanno ammesso di avere partecipato all'azione delittuosa ponendo in essere un furto e non una rapina in forza di un preventivo accordo con le guardie giurate, non possono essere considerate idonee ad alterare il quadro probatorio complessivamente considerato e correttamente sono state valutate con sfavore da parte del giudice di merito, in ragione della loro genericità e della modalità di loro acquisizione in quanto rese da soggetti sottrattisi ad ogni possibilità di contraddittorio (Sez. 1, Sentenza n. 25239/2001, Rv. 219432).

La facoltà dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni in ogni stato del dibattimento è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 494 c.p.p., tale facoltà, espressione del diritto di difesa, è stata accordata agli imputati dal giudice di appello il quale, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha affatto omesso di valutare le dichiarazioni ed esaminare il memoriale depositato all'udienza del 27/11/2018, ma li ha ritenuti inidonei a confutare l'ipotesi d'accusa non solo per la tardività delle dichiarazioni stesse, essendo intervenute solo in sede di appello, prima della discussione, rispetto ad un'istruttoria di primo grado molto articolata svoltasi alla presenza degli imputati e durata oltre quattro anni, ma anche perchè tali dichiarazioni, sono risultate assolutamente generiche e contraddette dal reale dispiegarsi dei fatti posto che: 1) l'assenza di contatti telefonici tra gli imputati ed i presunti complici, è stata oggettivamente riscontrata dai testi di P.G. I. e Mi., le guardie giurate Ma. e M. risultano essere state effettivamente legate e immobilizzate con fascette bloccanti rinvenute sul posto che apparivano "forzate" (pag. 47 della sentenza di primo grado), l'orario della rapina, il tempo di percorrenza impiegato dalle guardie giurate per dare l'allarme e l'orario di loro prelevamento sulla variante (OMISSIS) dopo la rapina, sono apparsi compatibili tra loro, tenuto conto di quanto riferito dal teste D. (pag. 46 della sentenza di primo grado), senza considerare poi che la versione difensiva, secondo giudizio di merito non contestabile in questa sede, è contraddetta da una serie di argomenti logici esposti dal Tribunale ed espressamente condivisi dalla Corte d'appello cioè che, come per prassi, la composizione della scorta portavalori era sconosciuta sino alla sera prima del servizio, il che non poteva far pensare ad un preventivo accordo, il comportamento "anomalo" del D. poteva anche ascriversi a mero inadempimento contrattuale e che se vi fosse stato concorso delle guardie giurate, non sarebbe stato necessario programmare per lungo il delitto procedendo ad attività di pedinamento e controllo del furgone (pag. 50 e della sentenza del Tribunale e pag. 26 della sentenza di appello). D'altra parte il giudice di merito, non ha affatto negato, come sostenuto dai ricorrenti, che l'azione delittuosa potesse avere avuto un basista all'interno della Securpol, e tuttavia ciò non esclude che possa esservi stata la rapina contestata con riguardo (almeno) agli altri due componenti la scorta, vittime di violenza e minaccia, ipotesi non contraddetta dalle dichiarazioni difensive che in assenza di riferimenti precisi e circostanziati circa i termini, le modalità ed i soggetti specificamente coinvolti all'accordo, appaiono assolutamente generiche e non in grado di disarticolare il ragionamento dei giudici di merito logicamente strutturato e fondato su elementi probatori concordemente valutati in primo e secondo grado. Appare pertanto evidente rispetto alla molteplicità e decisività degli elementi di prova concordemente valutati dai giudici di merito, la limitata e pressochè irrilevante portata etero accusatoria delle dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 494 c.p.p., dagli imputati C., P. e M. posto che dette dichiarazioni, per giurisprudenza consolidata, non possono essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame nel contraddittorio tra le parti, nè utilizzate come prove a carico di terzi (Sez. 1, n. 25239/2001, Rv. 219432; Sez. 6, n. 13682/1998, Rv. 212088; Sez. 1 23/11/1993; Sez. 1 n. 1708/1993, Rv. 196402). Esse costituiscono semplicemente una forma autodifesa, espressione dello ius dicendi e dello ius postulandi riconosciuto all'imputato personalmente (Sez. 5, n. 4384/1998, Rv. 213105, vedi anche Sez.5 12603/2017, Rv.269518; Sez. 2, n. 33666/2014, Rv.260049).

Ed allora deve convenirsi che le doglianze dei suddetti ricorrenti circa la prova e l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di rapina aggravata, sono manifestamente infondate, sollecitando esse, in realtà, il riesame nel merito della decisione impugnata, non consentito in questa sede di legittimità.

La Corte territoriale ha esplicitamente motivato circa tutti i punti del gravame facendo corretta applicazione dei principi che presidiano l'acquisizione della prova esprimendo una valutazione sorretta da motivazione adeguata e puntuale, estesa a tutti gli elementi fattuali offerti dal processo (dei quali si è già sopra riferito), dando conto con motivazione adeguata e puntuale, delle scelte operate ed in particolare della non decisività delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati a fronte della assoluta preponderanza ed univoca convergenza delle prove d'accusa.

In conclusione tutte le doglianze difensive seppure formalmente denunciano vizi deducibili in cassazione (omissione di un dato rilevante o travisamento della prova) introducono, in realtà, una diversa ed a sè favorevole ricostruzione del fatto, attraverso una puntigliosa quanto reiterata contestazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità.

4. Quanto alla mancata rilevazione della prescrizione, eccezione sollevata dal ricorrente C. nel ricorso principale e da P. e M., nei motivi aggiunti, essa appare fondata tenuto conto del tempo necessario a prescrivere in anni 10 per il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 e in anni 12 e mesi 6 per il delitto aggravato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4, rispetto a fatti del 2002 essendo la norma in parola, stata modificata in peius quanto alla natura della circostanza aggravante, successivamente al fatto.

Trattandosi poi di motivo non strettamente personale, esso giova anche agli altri imputati la sentenza va, pertanto, annullata sul punto.

5. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contestato da C., la Corte d'appello ha implicitamente motivato il diniego evidenziando la gravità della condotta e la mancanza di elementi positivi di giudizio, escludendo che le "dichiarazioni confessorie" rese dal ricorrente potessero ascriversi a leale collaborazione processuale dovendosi qui ricordare che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato (Sez. 3, 9836/2015, Rv. 266460), mentre nel caso di specie le dichiarazioni degli imputati sono state valutate negativamente, perchè, come detto, tardive, parziali e non fedeli al reale sviluppo causale degli accadimenti.

6. Generica, poi, la richiesta formulata dai ricorrenti M. e P. al riguardo, in sede di appello, dovendosi qui riaffermare che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorchè sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (Sez. 1, n. 12624/2019, Rv. 275057).

7. Per quanto attiene alle posizioni di D.C. e T. è opportuno fare riferimento non solo alla sentenza di appello ma anche a quella di primo grado, e comunque al percorso argomentativo tracciato in quella sede, alla luce del consolidato principio della reciproca integrazione delle sentenze di merito (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, secondo cui "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Ebbene fatta questa premessa rileva il collegio che nessun vizio emerge dalla lettura della sentenza dei giudici di merito circa l'affermazione di penale responsabilità di D.C. essendo stato congruamente valorizzato il riconoscimento fotografico effettuato dal teste B., circa l'autore del furto della Fiat Ulysse utilizzata dai rapinatori, i tabulati telefonici che attestavano che il numero (OMISSIS) era riferibile al ricorrente, il traffico telefonico delle cinque schede riferibili agli imputati, tutti presenti nel luogo, all'ora della rapina. (cfr. pag. 20 della sentenza di primo grado).

8. Analogamente per T. la Corte d'appello ha dato conto del perchè dovesse ritenersi a lui univocamente riconducibile l'utilizzo della scheda relativa all'utenza (OMISSIS) (cfr. anche pag. 20 della sentenza di primo grado), risultata agganciare, al pari di quelle dei complici, i ripetitori posti in località limitrofe rispetto al luogo della rapina ciò, unitamente alla monitorata frequentazione con il coimputato C., del quale favoriva la latitanza, alle modalità stessa della rapina che vedeva alcuni dei rapinatori a bordo del Fiorino, un altro a bordo dell'Ulysse e verosimilmente un quinto a bordo dell'autovettura con la quale i rapinatori si diedero definitivamente alla fuga, ha consentito di ritenere raggiunta la prova della sua partecipazione non solo al delitto di associazione a delinquere, dichiarato estinto per prescrizione, ma anche alla rapina contestata al capo a) alla cui realizzazione il T. concorreva non solo nella fase esecutiva essendo stata rilevata (come detto attraverso la disamina dei tabulati telefonici) la sua presenza sul luogo del delitto, ma anche la l'attività ideativa e di programmazione avendo il T. insieme ai complici, svolto nei mesi precedenti la rapina, una capillare attività di sopralluogo e di pedinamento del furgone portavalori che, con modalità analoghe, si protraeva anche successivamente all'arresto del C. (pag. 9 della sentenza di primo grado). Questi dati, valorizzati in primo grado, unitamente alla gravità della condotta alla intensità del dolo ed alla pregiudicata personalità del ricorrente, hanno condotto i giudici di merito non solo a ritenere fondata l'ipotesi del concorso pieno del T., nei delitti contestati, ma anche a ritenere adeguata la pena irrogata (pag. 56 della sentenza di primo grado). A fronte di tale apparato motivazionale le censure formulate con l'atto di appello appaiono generiche in quanto non spiegano le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, ne deriva che non è ravvisabile il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, poichè i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709/2014, dep. 13/03/2015, Rv. 262700).

9. Alla luce di quanto premesso deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione limitatamente ai reati di cui al capo E) e dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo E) ed elimina la relativa pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile M.T. che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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