Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 27/10/2020) 25/11/2020, n. 33080 alla preparazione delle rapine da attuare in Campania che, come guardia giurata della Cosmopol, poteva rendere più agevole l'individuazione degli obiettivi.

Mercoledì, 25 Novembre 2020 20:15

Rilevano, in proposito, il costante coinvolgimento del C. nei sopralluoghi finalizzati alla preparazione delle rapine da attuare in Campania, l'attività svolta dall'imputato per l'individuazione e la messa a disposizione delle basi logistiche,

le iniziative attuate con il C. per ottenere l'aggregazione al sodalizio di D.F.C., che, come guardia giurata della Cosmopol, poteva rendere più agevole l'individuazione degli obiettivi da colpire... e, da ultimo, il rilevante contributo apportato dal soggetto all'organizzazione della programmata rapina in Germania... ": elementi di fatto che mal si conciliano con la tesi che vorrebbe il ricorrente in una posizione del tutto subordinata, addetto a mere funzioni esecutive e, conseguentemente, da qualificarsi - a detta del ricorrente - come un partecipe. ...

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di:

C.D., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. Silverio Sica, e dall'avv. Teresa Sorrentino, di fiducia;

Ca.An., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. Carlo Alberto Mari, di fiducia;

D.S.A., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. Massimo Garruto, di fiducia;

P.A., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. Rosario Marino, di fiducia;

D.R.S., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. Saverio Campana, di fiducia;

B.C., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. Cecilia D'Alessandro, di fiducia;

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale, n. 4378/2019, in data 02/07/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;

letti i motivi aggiunti in data 05/10/2020 nell'interesse di Ca.An., a firma avv. Carlo Alberto Mari;

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo di disporsi: l'annullamento con rinvio in punto confisca del bene e rigetto nel ricorso con riferimento al ricorso di C.D.; il rigetto del ricorso di Ca.An.; la rideterminazione della pena per esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10 ed inammissibilità nel resto con riferimento al ricorso di D.S.A.; l'inammissibilità dei ricorsi di P.A. e di B.C.; la rideterminazione della pena nei confronti di D.R.S.;

udita la discussione dei difensori, avv. Saverio Campana per D.R.S., avv. Stelvio Del Frate, in sostituzione dell'avv. Carlo Alberto Mari per Ca.An., avv. Teresa Sorrentino per C.D., avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell'avv. Silverio Sica per C.D., che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 11/06/2019, la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 22/06/2018, ed appellata dagli imputati C.D., Ca.An., D.S.A., P.A., D.R.S. e B.C., rideterminava le pene inflitte agli imputati in relazione al reato di associazione a delinquere e reati fine nelle seguenti misure:

- a C.D., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, in anni quattordici e mesi dieci di reclusione;

- a Ca.An., in anni diciassette e mesi sei di reclusione;

- a D.S.A., in anni cinque, mesi otto di reclusione ed Euro 4.000 di multa;

-a P.A., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e recidiva, in anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 2.000 di multa, con revoca dell'interdizione legale e rideterminazione in anni cinque della durata dell'interdizione dai pubblici uffici;

-a D.R.S., in anni uno e mesi otto di reclusione, come concordato ex art. 599 bis c.p.p.;

-a B.C., anni uno e mesi otto di reclusione, come concordato ex art. 599 bis c.p.p..

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di C.D., Ca.An., D.S.A., P.A., D.R.S. e B.C., vengono proposti distinti ricorsi per cassazione.

3. Ricorso di C.D. a firma avv. Sica.

Lamenta il ricorrente:

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonchè erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 110, 575 c.p. di cui ai capi C) e G) d'imputazione (primo motivo). Il C. non ha mai preso parte al "gruppo di fuoco" e, dunque, alla materiale esecuzione delle rapine, avendo contribuito al solo recupero con la propria auto dei soggetti esecutori dell'azione criminale. Se si analizzano le argomentazioni della Corte territoriale, può notarsi che tutte (ad eccezione di una) le circostanze che sarebbero indicative del dolo diretto non risultano attribuibili al C., e segnatamente: l'utilizzo di armi dotate di micidiale potenzialità offensiva, l'esplosione di innumerevoli colpi di arma da fuoco verso i veicoli occupati dalle vittime, la direzione presa di mira (altezza abitacolo), l'ingaggio del conflitto a fuoco dopo la reazione delle vittime. Ad eccezione della prima circostanza, evidentemente conosciuta dal C., tutte le altre non possono essere attribuite nè alla condotta nè alla sfera psicologica dell'imputato. Nella fattispecie, il dolo diretto caratterizza la condotta del C. solo rispetto al reato di rapina; al contrario, in relazione al tentato omicidio, non può che parlarsi di dolo eventuale.

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla qualifica di organizzatore ai sensi dell'art. 416 c.p. (secondo motivo). Nessuno degli elementi vagliati dal giudice di secondo grado è sufficiente a fondare un giudizio circa l'autonomia decisionale del C. all'interno dell'associazione. Del resto, appare evidente che il nerbo della questione circa il discrimen tra la qualifica di organizzatore e quella di partecipe all'associazione non può risiedere nell'importanza causale del contributo offerto dall'agente bensì nell'indispensabilità dello stesso che, evidentemente, non può che dipendere dalla completa o quasi autonomia decisionale. La semplice custodia della somma rivela sì una particolare fiducia risposta nel C. ma non comprova ancora il ruolo di organizzatore che sarebbe potuto conseguire alla possibilità - non dimostrata - di amministrare in autonomia la citata somma.

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonchè erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento ai reati di cui ai capi C) e G) d'imputazione (terzo motivo). Per i reati in parola è stata determinata la pena complessiva di anni dodici di reclusione (anni dieci per il capo C, aumentata di anni due a titolo di continuazione per il capo G). La pena si profila incongrua per eccesso essendosi accomunata la posizione del C. (che non ha mai preso parte ai conflitti a fuoco) con chi - come il coimputato C. - avrebbe svolto un ruolo attivo nell'azione omicidiaria.

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca dell'autovettura Audi Q3 ex art. 240 c.p., comma 1 (quarto motivo). L'auto di proprietà della moglie del ricorrente è stata confiscata sul presupposto dello stretto legame familiare che renderebbe inverosimile la non conoscenza, da parte della proprietaria, dell'impiego del bene nella realizzazione delle rapine: si tratta di affermazione del tutto apodittica e contraria alla logica.

3 bis. Ricorso di C.D. a firma avv. Sorrentino.

Lamenta il ricorrente:

- vizio di motivazione in relazione alla qualifica di promotore del sodalizio di cui al capo A (primo motivo). Si censura la motivazione resa nella misura in cui confonde il ruolo di "organizzatore" con quelle necessità proprie di chi intende mettere a segno un reato: pianificare e/o organizzare un reato è cosa differente dall'organizzazione per assicurare la funzionalità del sodalizio.

- erronea applicazione di legge, difetto di motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo dei delitti di tentato omicidio di cui ai capi C) e G) d'imputazione (secondo motivo). In nessuna delle due rapine contestate (quella di (OMISSIS) e quella di (OMISSIS)) il C. si era trovato all'interno della Fiat Doblò per far parte del commando armato, trovandosi invece a bordo dell'autovettura Audi Q3 con il ruolo di recuperare successivamente i malviventi lungo una strada sterrata. La Corte territoriale solo apparentemente motiva in ordine all'attribuzione della condotta omicida nei confronti del C., quasi attribuendo al nominato una sorta di responsabilità oggettiva per il collocarsi il fatto lesivo quale sviluppo logico, prevedibile ed inevitabile della rapina. Il C. poteva al più rispondere con dolo eventuale, potendo solo rappresentarsi il remoto rischio che un evento ulteriore e più grave potesse verificarsi. Se le circostanze relative all'effettiva modalità di svolgimento dei fatti non potevano dar atto di alcun contributo "attivo" del C. rispetto all'aggressione dell'auto portavalori ed alla reazione delle guardie giurate, alcun rilievo poteva avere l'intercettazione citata più volte in sentenza, dal momento che la stessa, sia per il contenuto della conversazione che per la distanza temporale rispetto ai fatti delittuosi, non offriva alcun quadro rassicurante circa l'attribuzione al C. del reato in questione. Il mancato accoglimento della tesi difensiva del dolo eventuale obbligava la Corte territoriale a confrontarsi con il c.d. concorso ex art. 116 c.p., attesa l'esistenza di un reato concordato quale la rapina ed un evento più grave.

- vizio di motivazione in ordine al praticato trattamento sanzionatorio da ritenersi eccessivo in relazione ai capi C) e G) così come il riconosciuto diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (terzo motivo). La specificità del ruolo del C. avrebbe imposto una difforme valutazione rispetto a quella di altri correi anche alla luce della differente intensità del dolo, dell'incensuratezza e dell'atteggiamento processuale tenuto; inoltre alcuna motivazione reale era stata spesa circa il respinto giudizio di bilanciamento tra circostanze.

- violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'operata confisca dell'autovettura Audi Q3 di proprietà della moglie del C. (quarto motivo). Non sono state spiegate le ragioni per le quali la donna dovesse conoscere dell'utilizzo illecito del proprio bene ad opera del marito, che il criterio dello stretto legame familiare non appariva idoneo a giustificare.

4. Ricorso di Ca.An..

Lamenta il ricorrente:

- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, 110, 416 e 628 c.p. in ordine alla configurabilità dell'associazione a delinquere di cui al capo A) e relativa mancanza di motivazione (primo motivo). La Corte territoriale ha ingiustificatamente valorizzato, ai fini della configurabilità del reato associativo, il ristretto arco temporale di commissione dei fatti ((OMISSIS)) che, nella prospettazione dell'imputato, costituiva solo uno degli elementi richiamati in sede di gravame per evidenziare l'assenza del requisito dell'indeterminatezza del programma criminoso. In realtà, gli imputati, solo al verificarsi di tutte le condizioni favorevoli (evento ovviamente non programmabile e, quindi, inidoneo a costituire l'oggetto di uno stabile programma associativo) concorrevano alla realizzazione del delitto di rapina.

- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 c.p. in ordine alla configurabilità del dolo diretto dei reati di cui ai capi C) e G) e relativa mancanza di motivazione (secondo motivo). Si evidenzia la contraddizione in cui è incorsa la Corte territoriale che, da un lato, ha affermato che le notevoli capacità balistiche del C. comprovavano l'intenzione omicidiaria e, dall'altro, ha concluso evidenziando come, nonostante gli innumerevoli colpi esplosi con armi dotate di notevole potenzialità offensiva, le guardie giurate sarebbero rimaste illese per un caso fortuito accidentale, non ascrivibile all'inidoneità dell'azione o alla volontà dei correi: si tratta di affermazioni inconciliabili che rivelano il vizio motivazionale.

- mancanza di motivazione in ordine alla prova della responsabilità in relazione ai delitti di cui ai capi l), m), n) ed o) della rubrica (terzo motivo). Il fondamento della colpevolezza viene basato sulla presenza dell'imputato nei luoghi e nei momenti in cui sono stati commessi i reati ovvero su elementi meramente indiziari (come i riscontri dei tabulati telefonici relativi ai contatti asseritamente intercorsi tra i presunti sodali in prossimità del luogo in cui è stata commessa l'azione delittuosa) del tutto inidonei a legittimare una pronuncia di condanna.

4 bis. Motivi aggiunti di Ca.An..

Si denuncia:

- violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 445 c.p.p. ed erronea contestazione della recidiva (primo motivo). Si osserva come l'applicata recidiva specifica si fondi su una precedente (ed unica) condanna irrogata con sentenza ex art. 444 c.p.p. del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 23/02/2011, divenuta irrevocabile in data 23/03/2011: i reati oggetto del presente procedimento sarebbero stati commessi a partire dal (OMISSIS), ben oltre il periodo di durata quinquennale, il cui decorso senza che siano stati commessi altri delitti da parte del condannato produce, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, l'estinzione del delitto e di ogni altro effetto penale della condanna.

- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 63 c.p.p., comma 4 (secondo motivo). Si evidenzia come, nei confronti dell'imputato, la pena base (anni dieci) veniva irrogata per il tentativo di omicidio aggravato, pena su cui veniva applicato dapprima l'aumento per la recidiva specifica nonchè l'ulteriore aumento di anni uno per la seconda aggravante ad effetto comune. Applicando sia l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale che l'aumento per l'aggravante ad effetto comune, il giudice non solo è obbligato a rispettare i limiti di cui all'art. 63 c.p., comma 4 ma anche ad indicare le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione - cosa non verificatasi nella fattispecie - al fine di rendere possibile il controllo della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264904).

5. Ricorso di D.S.A..

Lamenta il ricorrente:

- violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione in riferimento al capo O) della rubrica (primo motivo). Le risultanze delle indagini tecniche che svelano i contatti tra gli autori del furto e l'ubicazione delle schede in prossimità del luogo del delitto in orari compatibili con quello di commissione del reato, rappresentano senza dubbio elementi indiziari dotati dei requisiti prescritti dall'art. 192 c.p.p., comma 2: si tratta, però, di verificare se tali elementi indiziari, potenzialmente idonei a suffragare un giudizio di colpevolezza, attingano anche il D.S., il cui coinvolgimento viene desunto, tra l'altro, dalla presenza della sim card n. (OMISSIS), asseritamente a lui in uso, in luoghi ed orari ritenuti compatibili con la realizzazione della condotta illecita. Il possesso di tale sim card da parte del D.S. non si può affermare con sufficiente certezza. Anche la pretesa disattivazione dell'utenza è affermazione apodittica che appare smentita da comuni regole di buon senso: gli autori del fatto, utilizzando sim card "dedicate" agivano con la convinzione di non essere individuati, per cui non v'era ragione che spegnessero il telefono, mezzo necessario per stabilire i necessari contatti tra i medesimi. Di nessuna rilevanza indiziante è poi la captazione ambientale del 1 agosto 2017 ore 11.13 all'interno del chiosco del D.S., come evincibile dall'esame degli atti.

-violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10 in relazione al capo O) della rubrica (secondo motivo). La Corte territoriale, dopo aver individuato la violazione più grave nella rapina aggravata consumata di cui al capo J) commessa in danno della filiale Unicredit di (OMISSIS), applicando per tale reato la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 3.000 di multa, ha poi aumentato la pena di ulteriori anni uno di reclusione ed Euro 1.000 di multa per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, in aggiunta agli ulteriori successivi aumenti ex art. 81 c.p. Trattasi di un calcolo erroneo di pena, in quanto l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10 non poteva disporsi non essendo stata la stessa contestata in relazione al capo J, bensì in relazione al solo capo O). Da qui la necessità di rideterminazione della pena, con elisione dell'ingiustificato aumento di pena di anni uno di reclusione ed Euro 1.000 di multa.

6. Ricorso di P.A..

Lamenta il ricorrente:

-carenza di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva (motivo unico). La Corte territoriale ha valutato positivamente il comportamento processuale del P., rideterminando la pena inflitta al medesimo omettendo tuttavia di pronunciarsi sulle argomentazioni difensive a sostegno dell'esclusione della recidiva che, alla luce dei precedenti non particolarmente gravi e recenti dell'imputato, poteva non essere considerata.

7. Ricorso di D.R.S..

Lamenta il ricorrente l'applicazione di pena illegale con violazione degli artt. 99, 132 e 133 c.p. (motivo unico). La Corte territoriale rideterminava la pena come concordato tra le parti in anni uno e mesi otto di reclusione, così determinata: pena base per il reato di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 3 e 5, anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata ad anni due, mesi sei di reclusione per la contestata recidiva reiterata, ridotta come sopra per il rito abbreviato. Pena da ritenersi illegale essendosi operato l'aumento di pena per la recidiva nella misura di due terzi anzichè della metà.

8. Ricorso di B.C..

Lamenta il ricorrente mancanza o manifesta illogicità della motivazione (motivo unico). In particolare si censura l'operato della Corte territoriale che, quantomeno, avrebbe dovuto fare generico riferimento a tutte le circostanze che hanno influito sulla deliberazione compiuta, non potendosi la funzione giurisdizionale risolversi in un mero scrutinio matematico di determinazioni (con riferimento al quantum della pena) assunte tra le parti.
Motivi della decisione

1. I ricorsi di C.D. e di D.R.S. sono infondati e, come tali, vanno rigettati; i ricorsi di Ca.An., di D.S.A., di P.A. e di B.C. sono invece inammissibili.

2. Preliminarmente va disattesa la richiesta dell'avv. Massimo Garruto, difensore di D.S.A., di concessione di congruo termine a difesa, non inferiore a sette giorni, avanzata con atto inoltrato alla cancelleria in data 14/10/2020, unitamente alla propria nomina come unico difensore di fiducia e revoca dei precedenti difensori, tramite messaggio di posta certificata.

Secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte e altro, Rv. 263459), la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p. - che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 c.p.p.), mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall'art. 611 c.p.p., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del Procuratore generale presso la Suprema Corte che del difensore del ricorrente.

Fermo quanto precede, evidenzia in ogni caso il Collegio come nella fattispecie, l'istante, officiato dell'incarico in data certamente precedente al 14/10/2020, abbia avuto tutto il termine (pari ad almeno giorni tredici, vista la data d'udienza pubblica fissata per la discussione) per preparare la propria difesa: da qui il rigetto della richiesta.

3. Ricorso di C.D. a firma avv. Sica.

3.1. Manifestamente infondato in parte e del tutto aspecifico in altra parte, è il primo motivo.

3.1.1. Rileva preliminarmente il Collegio come il ricorrente abbia denunciato il vizio motivazionale evocandolo indistintamente in riferimento a tutte le tipologie previste dal legislatore (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri), l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), "se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità...".

Orbene, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa del vizio motivazionale, va evidenziato come nella fattispecie, il ricorrente si sia limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute ai giudici di secondo grado e dagli stessi puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e priva di vizi logico-giuridici.

3.1.2. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo n. m.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

3.1.3. Il ricorrente insiste nel proporre la ricorrenza di un'ipotesi di dolo eventuale, peraltro di scarso rilievo pratico ai fini del giudizio di colpevolezza e della misura della sanzione, non essendo rimasto dubbio sia l'elemento volitivo che quello rappresentativo alla base dell'agire del reo.

La Corte territoriale, dopo aver proceduto ad una corretta analisi distintiva tra le autonome categorie di dolo (intenzionale diretto ed eventuale) e chiarito la portata del dolo indeterminato e del dolo alternativo, conclude riconoscendo come "le concrete caratteristiche degli episodi per cui si procede orientano, con ragionevole certezza, verso l'ipotesi che i correi (ndr., tutti i correi) abbiano agito con dolo diretto di omicidio, vale a dire con piena coscienza e volontà di porre in essere un'azione criminosa che, per quanto finalizzata in via principale alla realizzazione delle rapine, aveva come conseguenza altamente probabile quella di provocare la morte di una o più delle guardie giurate presenti nei veicoli presi di mira...;... i malviventi utilizzarono armi dotate di micidiale potenzialità offensiva (fucili mitragliatori Kalashnikov AK 47), esplosero innumerevoli colpi verso i veicoli occupati dalle vittime, indirizzarono i proiettili direttamente all'altezza degli abitacoli... e proseguirono nell'azione criminosa anche quando taluni dei vigilanti reagirono con le armi in dotazione, ingaggiando un conflitto a fuoco il cui esito più probabile, a quel punto addirittura intenzionale, non poteva essere che quello di colpire gli antagonisti, evento non verificatosi per un fortuito accidente, certamente non ascrivibile all'inidoneità dell'azione o alla volontà dei correi...".

Su queste basi, il Collegio presta piena adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui la partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per il tentativo di omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che abbia materialmente colpito la vittima (Sez. 1, n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175).

Avverso queste argomentate conclusioni che non integrano alcuna violazione di legge, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo insistere nella "strada" della sostanziale reiterazione del motivo d'appello, conducente - per le ragioni sopra dette all'inammissibilità.

3.2. Anche il secondo motivo è affetto da manifesta infondatezza.

Con riferimento al primo profilo attinente il denunciato - in modo alternativo - vizio motivazionale, si ripetono le considerazioni sopra svolte al paragrafo 3.1.1. del considerato in diritto.

Anche in questo caso, la sentenza impugnata distingue le diverse qualifiche di capo, promotore, costitutore ed organizzatore previste dall'art. 416 c.p., commi 1 e 3, a ciascuna delle quali corrispondono ruoli e funzioni diverse, ognuna caratterizzata da una propria specificità che rappresenta l'elemento differenziale rispetto alla posizione del semplice partecipe. E così:

- capo, è colui che rappresenta non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (cfr., Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, P. e altri, Rv. 267464; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua e altri, Rv. 255915): lo stesso viene riconosciuto come tale dai sodali cui impartisce ordini e disposizioni in merito alla concreta gestione ed alla realizzazione dei reati scopo;

- costitutore, è il soggetto che, pur senza svolgere funzioni di comando, partecipa alla nascita dell'associazione, contribuendo alla sua formazione iniziale, all'affiliazione dei correi ed alla predisposizione del programma (cfr., Sez. 6, n. 52590 del 14/10/2016, Baronchelli e altri);

- promotore, è non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e i consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma (cfr., Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268962) e che sovraintenda alla complessiva attività di gestione contribuendo all'incremento ed allo sviluppo del sodalizio o assumendo funzioni decisionali;

- organizzatore, è, infine, colui che riveste il ruolo - anche non dall'inizio dell'associazione ed anche in unione ad altri - di coordinare ed assicurare la funzionalità delle strutture di cui il sodalizio si compone, senza necessità che detto ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, essendo sufficiente, nel caso di ramificazioni territoriali della stessa, che sia esercitato in relazione anche ad una sola di tali ramificazioni (cfr., Sez. 1, n. 47741 del 29/11/2017, dep. 2018, Mohamed Abdel, Rv. 274369).

Fermo quanto precede, la Corte territoriale ha chiarito - non incorrendo nella violazione di legge denunciata - come risultasse provato che "all'imputato fossero affidati, non soltanto in territorio campano, compiti di primario rilievo nella preparazione delle attività criminose, tali da giustificare l'attribuzione della qualifica di organizzatore che... non richiede l'assunzione di funzioni di comando, da parte dell'agente, nè che l'attività sia svolta con riferimento all'associazione nella sua interezza, piuttosto che nell'ambito di una singola ramificazione territoriale. Rilevano, in proposito, il costante coinvolgimento del C. nei sopralluoghi finalizzati alla preparazione delle rapine da attuare in Campania, l'attività svolta dall'imputato per l'individuazione e la messa a disposizione delle basi logistiche, le iniziative attuate con il C. per ottenere l'aggregazione al sodalizio di D.F.C., che, come guardia giurata della Cosmopol, poteva rendere più agevole l'individuazione degli obiettivi da colpire... e, da ultimo, il rilevante contributo apportato dal soggetto all'organizzazione della programmata rapina in Germania... ": elementi di fatto che mal si conciliano con la tesi che vorrebbe il ricorrente in una posizione del tutto subordinata, addetto a mere funzioni esecutive e, conseguentemente, da qualificarsi - a detta del ricorrente - come un partecipe. Anche in questo caso, il ricorrente, con queste argomentate conclusioni, ha omesso di confrontarsi.

3.3. Anche il terzo motivo è affetto da manifesta infondatezza.

Con riferimento al primo profilo attinente il denunciato - in modo alternativo - vizio motivazionale, si ripetono le considerazioni sopra svolte al paragrafo 3.1.1. del considerato in diritto.

Nonostante il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio in appello, il ricorrente censura la misura della pena inflitta, a suo dire, ancora incongrua per eccesso.

Nella rideterminazione della pena, la Corte territoriale ha tenuto conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. e segnatamente dell'oggettiva gravità delle condotte da un lato, e del buon comportamento processuale, dell'assenza di precedenti penali e di gravi danni fisici alle persone nonchè della durata limitata delle attività delinquenziali dall'altro.

Invero, la determinazione della pena costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora - come nella fattispecie - sia immune da vizi logici di ragionamento (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). Va, infine, evidenziato come non possa essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso si fondi su asserzioni - qui non ricorrenti irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020).

3.4. Infondato è il quarto motivo.

Pur volendo - ancora una volta - superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita) censura cumulativa del vizio motivazionale, va evidenziato come nella fattispecie, il provvedimento ablativo del bene - che la Corte territoriale giustifica col fatto che fosse destinato ad essere abitualmente impiegato per la realizzazione delle rapine - appare del tutto legittimo. Invero, ferma la relazione di asservimento tra cosa e reato, nella specie dimostrata dal collegamento della prima con il secondo non in termini di occasionalità bensì da uno stretto nesso strumentale rivelatore della probabilità (in concreto realizzatasi) del ripetersi dell'attività punibile con l'utilizzo del medesimo bene (cfr., Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro e altro, Rv. 263111) che consente la confisca facoltativa prevista dall'art. 240 c.p., comma 1, nella specie il provvedimento non è impedito dalla titolarità formale del bene in capo ad una terza persona. Quest'ultima, infatti, è la moglie del ricorrente che non poteva certo essere all'oscuro non tanto della "destinazione finale" del bene quanto, prima ancora, del fatto che dello stesso mezzo il marito ne fosse il possessore esclusivo o che comunque ne avesse la disponibilità in fatto, comportandosi uti dominus. In ogni caso, si afferma condivisibilmente in giurisprudenza che, in tema di confisca facoltativa, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui - come nella fattispecie - abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene (Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2007, dep. 2008, Familio, Rv. 238590).

3 bis. Ricorso di C.D. a firma avv. Sorrentino.

3 bis. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo che reitera sostanzialmente il secondo motivo di gravame del ricorso sottoscritto dall'avv. Sica, oggetto di trattazione nel precedente paragrafo 3.2. del considerato in diritto a cui si rimanda.

3 bis. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo che reitera sostanzialmente il primo motivo di gravame del ricorso sottoscritto dall'avv. Sica, oggetto di trattazione nel precedente paragrafo 3.1.3. del considerato in diritto a cui si rimanda.

3 bis. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo che, con riferimento al profilo del trattamento sanzionatorio, reitera sostanzialmente il terzo motivo di gravame del ricorso sottoscritto dall'avv. Sica, oggetto di trattazione nel precedente paragrafo 3.3. del considerato in diritto a cui si rimanda.

In relazione al diverso profilo del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, evidenzia il Collegio come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ritenuto, in termini del tutto congrui e logici, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze non potesse spingersi oltre l'equivalenza, tenuto conto della rilevata gravità degli illeciti, oltre che del numero e della consistenza dei fattori di aggravamento.

3 bis. 4. Infondato è il quarto motivo che reitera sostanzialmente il quarto motivo di gravame del ricorso sottoscritto dall'avv. Sica, oggetto di trattazione nel precedente paragrafo 3.4. del considerato in diritto a cui si rimanda.

4. Ricorso di Ca.An..

4.1. In parte aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Il ricorrente reitera le proprie censure fatte valere in appello in ordine alla configurabilità del reato associativo.

La Corte territoriale ha già chiarito come l'esistenza dell'associazione a delinquere sia stata ampiamente palesata dalla valutata ricorrenza di tutti gli elementi tipici del reato di cui all'art. 416 c.p., e segnatamente: vincolo tra tre o più persone consapevolmente teso a commettere una serie indeterminata di delitti; predisposizione di mezzi occorrenti per la realizzazione del comune programma di delinquenza; consapevolezza da parte di ciascun compartecipe di agire nel contesto di una struttura associativa in vista del perseguimento dello scopo condiviso; accordo ispirato da un medesimo disegno iniziale la cui realizzazione fa esaurire lo stesso e cessare ogni motivo di allarme sociale.

4.1.1. Nella fattispecie, la ricorrenza dell'associazione, viene tratta dall'accertata costanza delle relazioni intercorse tra i principali imputati, come si desume dai colloqui intercettati ed aventi per lo più ad oggetto l'attuazione di iniziative criminose già condivise in anticipo che non richiedevano ogni volta la conclusione di nuovi accordi, dall'esistenza di una struttura organizzativa che si occupava di selezionare gli obiettivi da colpire e di predisporre gli strumenti necessari allo scopo, molti dei quali stabilmente in uso ai correi (armi, veicoli, documenti, schede telefoniche, apparecchiature tecniche idonee a depistare le indagini e perfino maschere in silicone), dalle iniziative attuate per aggregare soggetti che avrebbero potuto fornire un contributo perdurante e non estemporaneo alla realizzazione del piano di delinquenza, dalla sistematica attuazione di una serie di reati scopo caratterizzati da analoghe modalità operative, dalla precisa ripartizione dei compiti tra i sodali, dall'esistenza di luoghi di abituale ritrovo tra gli stessi e, infine, dall'impiego di strumenti di collegamento dedicati ed esclusivi.

Su questi presupposti, la Corte territoriale riconosce come, "a fronte di un quadro indiziario così delineato, non pare che possa essere assegnato rilievo dirimente alla circostanza che le indagini abbiano consentito di ricostruire un limitato periodo di operatività dell'associazione, compreso tra (OMISSIS). Occorre infatti considerare che il momento iniziale coincide con quello in cui furono avviate le indagini, mentre l'interruzione dipese soltanto dall'esecuzione delle misure cautelari - che inevitabilmente comportò la disgregazione del sodalizio - non certo da una scelta volontaria dei sodali, nè dalla caratteristiche intrinseche del programma di delinquenza, non essendo in alcun modo emerso che l'accordo avesse una durata predeterminata e che gli imputati intendessero quindi portare a compimento soltanto un numero definito di reati scopo".

4.1.2. Con specifico riferimento al dato temporale, la giurisprudenza insegna che l'associazione può essere progettata per operare per un tempo determinato (cfr., Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P.) nè, tantomeno, ai fini della sua configurabilità, occorre un notevole protrarsi del rapporto nel tempo (cfr., Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco).

La durata limitata dell'associazione non va, dunque, in contrasto con il divieto di una programmazione circoscritta alla consumazione di uno o più reati predeterminati, ben potendo il programma criminoso rimanere "indeterminato" in ordine a quanti e quali reati commettere ma ciò non esclude automaticamente - al contrario, appare del tutto compatibile - che vi possa essere un termine di durata dell'attività in cui gli stessi vadano a collocarsi, con la conseguenza che non vi è ragione per la quale un'associazione per delinquere non possa essere progettata per operare, per scelta o per necessità sopravvenuta, a tempo determinato.

4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Quanto al dolo dei delitti di tentato omicidio di cui ai capi C) e G), evidenzia la Corte territoriale come "il rinvenimento di numerosi fori di proiettile in corrispondenza della posizione occupata dalle guardie giurate all'interno dei veicoli orienta in senso diametralmente opposto a quello prospettato dall'appellante attraverso il richiamo alle pregresse esperienze criminali del C.; la circostanza che l'imputato avesse una buona competenza nel maneggio delle armi induce infatti a ritenere che l'indicata direzione dei colpi fosse intenzionale e non casuale, ciò che vale per ovvie ragioni a confermare la sussistenza del dolo diretto di omicidio, non ad escluderla. Senza dire che C. era l'interlocutore del C. nella... conversazione del 2/6/17 che... rappresenta un eloquente elemento di prova dell'intenzione omicida dei correi...".

Trattasi di lettura giuridicamente corretta, giacchè l'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare, per l'autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso; se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. In relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come "eventuale" nel caso di accettazione del rischio, e come "diretto" negli altri casi, con l'ulteriore precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo "intenzionale" (cfr., Sez. 6, n. 6880 del 15/04/1998, Pilato, Rv. 211082; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li e altri, Rv. 240275). Quanto alla idoneità degli elementi da cui è stata tratta la prova della volontà omicida, va qui ribadito il costante orientamento di legittimità, secondo cui in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delranimus necandi", assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post", con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208). Pertanto, anche la mancata esplosione di ulteriori colpi di arma da fuoco non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (in questo senso si è già espressa, in un caso del tutto sovrapponibile, Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257882).

In conclusione, la motivazione con la quale si è affermata la sussistenza della volontà omicida è tutt'altro che manifestamente illogica - o scorretta - ed a questa Corte non è consentito un intervento in sovrapposizione ricostruttiva.

4.3. Evocativo di non consentite censure in fatto e, comunque, manifestamente infondato è il terzo motivo.

Lo stesso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

4 bis. Motivi aggiunti di Ca.An..

Entrambi i motivi - costituenti motivi nuovi e non aggiunti - sono inscrutinabili, essendo stati proposti per la prima volta nella presente sede di legittimità.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola generale ricavabile dal combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2, - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perchè non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, deo. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Ne consegue che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono necessariamente avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) (cfr., Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D'Antino, Rv. 240367).

Va, in proposito, ribadito (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301) il seguente principio di diritto: "In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione".

5. Ricorso di D.S.A..

5.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Con riferimento al primo profilo attinente il denunciato - in modo alternativo e/o cumulativo - vizio motivazionale, si ripetono le considerazioni sopra svolte al paragrafo 3.1.1. del considerato in diritto.

Pur volendo prescindere dalle conclusioni ivi assunte, evidenzia il Collegio come si sia in ogni caso in presenza di censure prive di specificità in tutte le loro articolazioni (si reiterano sostanzialmente doglianze già dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione: cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate.

La Corte territoriale, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchè esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha incensurabilmente motivato l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, valorizzando come non via sia "ragione per dubitare, in linea generale, dell'esattezza delle conclusioni cui è pervenuta la polizia giudiziaria in merito all'abbinamento delle schede telefoniche progressivamente sottoposte a controllo, atteso che l'operazione è stata effettuata sulla base di un'accurata analisi delle informazioni desumibili dal traffico telefonico, dalla localizzazione delle celle attivate, dai servizi di controllo e pedinamento e, da ultimo, dalle attività di intercettazione. L'argomento vale anche per l'utenza n. (OMISSIS), attribuita al D.S., se si considera che il predetto imputato è stato sottoposto ad una prolungata attività di monitoraggio, anche mediante l'intercettazione ambientale dei colloqui avvenuti nel chiosco di sua proprietà, in Foggia, ciò che senz'altro consentito agli inquirenti di acquisire piena consapevolezza del timbro vocale del soggetto, in termini tali da renderne agevole il riconoscimento anche nel corso delle intercettazioni telefoniche, attivate, tra l'altro, proprio sull'utenza n. (OMISSIS)... Assume un rilievo indiziario tutt'altro che trascurabile l'individuazione delle celle telefoniche agganciate dalla predetta utenza nell'arco di tempo in cui fu commessa la tentata rapina presso il Banco di Napoli di (OMISSIS) (ndr., capo O). Risulta, in particolare, che la sera del 27/07, dopo avere attivato la cella di (OMISSIS) l'utenza in questione, attraverso vari passaggi intermedi, entrò nell'area di copertura della cella di (OMISSIS)... comune limitrofo a quello di (OMISSIS), ove risiedeva il C., certamente coinvolto, per sua stessa ammissione, nell'episodio criminoso di cui si discute; la mattina successiva, poco dopo la commissione del reato, la medesima utenza agganciò la cella di (OMISSIS), comune immediatamente adiacente a quello di (OMISSIS), ove erra situato l'istituto di credito preso di mira, per poi entrare nuovamente nella zona di (OMISSIS)... Se ne desume, con sufficiente certezza, che l'imputato si allontanò da (OMISSIS), la sera prima della rapina, per raggiungere il territorio di residenza del C., e rimase in Campania fino alla mattina successiva, spostandosi, nell'orario di interesse, proprio nella zona ove fu perpetrato il reato. Orbene, se è vero, come ormai accertato, che l'azione criminosa fu portata a compimento, tra gli altri, da C. e C., i quali facevano parte del sodalizio criminoso di cui anche il D.S. era un esponente di spicco, si comprende come la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti ed i contatti telefonici in quel frangente intercorsi con il C.... non possono essere in alcun modo attribuiti ad una semplice coincidenza, tanto più che neppure il diretto interessato ha saputo fornire una plausibile spiegazione alternativa dei suoi spostamenti. D'altra parte, il diretto coinvolgimento dell'inquisito nel reato in esame emerge anche dal contenuto dell'intercettazione ambientale dell'1/8... che l'appellante ritiene non attinente ai fatti e che, a parere della Corte, è invece effettivamente riconducibile alla tentata rapina di (OMISSIS)..." (v. pagg. 50 e ss. della sentenza impugnata).

Con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie, fondata su indimostrate ricostruzioni alternative e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova.

5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Si afferma costantemente in giurisprudenza che, ai fini della contestazione di un'aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto " della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473). Ancora più esplicitamente si afferma che al giudizio di ammissibilità della c.d. "contestazione in fatto" può giungersi quando la circostanza aggravante valorizzi comportamenti individuati nella loro materialità ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335).

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come in relazione al capo 3, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10 sia stata correttamente contestata in fatto, pur in assenza di espressa indicazione dell'articolo di legge indicante la norma violata e la mancanza di altrettanto espressa enunciazione "discorsiva" dell'avvenuta commissione di un fatto in danno di un incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo all'indiscussa qualità della persona offesa (non contestata in ricorso) e della precisa descrizione della materialità del fatto accaduto.

6. Ricorso di P.A..

6.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto.

La Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla circostanza che la condizione di partecipe di un'associazione a delinquere stabilmente dedita alla commissione a reati contro il patrimonio (furti e rapine, reati definiti come innumerevoli), taluni commessi anche in epoca piuttosto recente ((OMISSIS)) costituisca "chiara manifestazione di recrudescenza della specifica propensione criminosa del soggetto"; consequenziale è l'operato giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza - massimo beneficio fruibile dall'imputato attesa la previsione normativa - tra la recidiva (specifica, reiterata ed infraquinquennale) e le contestate e ritenute circostanze aggravanti.

7. Ricorso di D.R.S..

Il ricorso è infondato.

7.1. In tema di patteggiamento in appello e successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p., deve innanzi tutto essere ricordato come ai sensi dell'art. 610 c.p.p., nuovo comma 5 bis: "... la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis". Nell'applicazione di tale norma, si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Ed in motivazione, questa Suprema Corte, sottolineava l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis c.p.p., poichè il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 c.p.p., non è circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento; infatti, la modifica legislativa introdotta con la L. n. 103 del 2017, non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (cfr., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

7.2. Nè una disciplina differente sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. n. 92 del 2008; al proposito, infatti, secondo l'orientamento di questa Suprema Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Sicchè, anche nella interpretazione avente ad oggetto il previgente regime del concordato in appello, un ricorso per cassazione avente ad oggetto una pena non legittimamente stabilita ma, comunque, di natura legale non poteva trovare accoglimento.

7.3. E poichè nel caso in esame il ricorrente deduce un illegittimo aumento di pena per la recidiva, effettuato nella misura di due terzi anzichè della metà, senza però contestare l'adesione da parte del giudice di appello all'accordo sulla pena formulato dalle parti in quella sede, non essendo stata inflitta una pena illegale, ipotesi questa ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale (e tale non è certamente quella applicata al ricorrente) ovvero diversa dalla sanzione prevista, il motivo deve ritenersi infondato.

8. Ricorso di B.C..

8.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto perchè fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità.

Come si è già accennato, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (cfr., Sez. 2, n. 30990/2018, cit.), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (cfr., Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (cfr., Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755) e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

9. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; Ca.An., D.S.A., P.A. e B.C. vanno altresì condannati al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi in parola, si determina equitativamente in Euro duemila per ciascuno.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di C.D. e D.R.S. che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Ca.An., D.S.A., P.A. e B.C., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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