Questura Roma per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto della Questore della Provincia di Roma del 12 dicembre 2018, avente ad oggetto la revoca del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta
Pubblicato il 10/06/2020
N. 06337/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02868/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2868 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto della Questore della Provincia di Roma del 12 dicembre 2018, avente ad oggetto la revoca del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta e del decreto di nomina a guardia particolare giurata di cui è titolare il ricorrente, notificato in data 7 gennaio 2019;
- del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. 0469707 del 14 dicembre 2018, avente ad oggetto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, emesso nei confronti del ricorrente e notificatogli in data 28 gennaio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 marzo 2019 e depositato il successivo 11 marzo, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto della Questore della Provincia di Roma del 12 dicembre 2018, avente ad oggetto la revoca del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta e del decreto di nomina a guardia particolare giurata di cui è titolare il ricorrente, notificato in data 7 gennaio 2019, nonché del decreto del Prefetto di Roma del 14 dicembre 2018 recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
2. Il ricorrente presta servizio presso la -OMISSIS-in qualità di guardia particolare giurata dal mese di febbraio 2018.
Prima di questo incarico, egli ha prestato servizio, sempre in qualità di guardia particolare giurata, presso la Società -OMISSIS-, ininterrottamente dal 1996, e durante tutto questo periodo non è mai stato destinatario di provvedimenti disciplinari o penali in relazione all’esercizio delle sue mansioni.
In data 5 dicembre 2018, il Tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, ha disposto nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto -OMISSIS-) che veniva prelevato, per ragioni di servizio, presso alcuni distributori automatici di biglietti (cc.dd. MEB) siti all’interno delle stazioni metropolitane di Roma Capitale.
In data 11 dicembre 2018, il sig. -OMISSIS- è stato ascoltato dal G.I.P. in ordine agli addebiti contestatigli. In tale occasione, il ricorrente ha dichiarato di aver agito nella convinzione che il denaro in questione provenisse dai “resti” non recuperati dagli utenti al momento del ritiro del biglietto, come gli era stato riferito dai suoi colleghi. Egli ha, inoltre, dichiarato di aver creduto alla veridicità di tale circostanza in ragione della sua scarsa conoscenza del sistema di prelevamento del denaro dalle MEB delle stazioni metropolitane, essendo egli ordinariamente adibito al ritiro dell’incasso presente nei cc.dd. parcometri dei parcheggi a pagamento del medesimo Comune.
Successivamente, il 7 gennaio 2019, è stato lui notificato il gravato decreto del Questore di Roma, con il quale è stata disposta, nei suoi confronti, la revoca del porto di pistola e della nomina a Guardia Particolare Giurata, al quale ha fatto seguito il decreto del Prefetto di Roma, parimenti impugnato, con il quale è stata disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Pur tuttavia, in data 18 gennaio 2019, è intervenuta l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, n. 3602/2018, r.g. libertà, che ha disposto l’annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente sulla base della seguente motivazione: «L’ordinanza può invece essere annullata nei confronti del -OMISSIS- per carenza di esigenze cautelari, non essendo il quadro che emerge a suo carico dalle indagini parimenti allarmante, in quanto difettano elementi dimostrativi del suo inserimento nel “sistema” illecito accertato e i due modesti episodi che lo coinvolgono (uno avente ad oggetto 45 euro e uno pochi spiccioli) possono ritenersi, stando alle captazioni, meramente occasionali. Conferma in tal senso proviene altresì da alcune conversazioni tra gli altri indagati dalle quali emerge la figura di un soggetto sostanzialmente avulso dal sistema che vede all’opera molti dei colleghi (v. -OMISSIS-) o comunque ad esso senz’altro marginale, essendo reputato un collega che non approfitta, come potrebbe, della situazione. Ove a ciò si aggiunga l’incensuratezza dell’indagato, può dunque ritenersi insussistente un concreto ed attuale pericolo di recidiva. A ciò consegue la liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa».
Il successivo 4 febbraio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma ha dato avviso al ricorrente della conclusione delle indagini preliminari.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 138, r.d. n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.); violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 39, r.d. n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.); eccesso di potere per motivazione apparente; eccesso di potere per grave difetto d’istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto dei presupposti; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione del principio di proporzionalità, in quanto i gravati provvedimenti farebbero discendere in modo automatico, dalla mera sottoposizione ad un procedimento penale, la carenza del requisito dell’affidabilità di cui all’art. 138, t.u.l.p.s, sulla base di una motivazione solo apparente.
II. Violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento
4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. All’esito camera di consiglio del 9 aprile 2019 è stata accolta la domanda cautelare proposta.
6. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
7.1. Alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi fondata la censura di difetto di motivazione.
Per quanto in materia di provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, tra i quali rientrano quelli in esame, l'amministrazione sia titolare di un ampio potere valutativo, dovendo verificare, in concreto, la ricorrenza dei requisiti normativi della "buona condotta" e dell'affidamento nell'esercizio delle funzioni di guardia giurata e nell'uso delle armi, ciò non esclude - ed anzi comporta quale conseguenza, a tutela delle posizioni dei destinatari - che essa sia gravata dall'onere di motivazione specifica.
Nel caso in esame, l'amministrazione non ha compiuto alcuna autonoma valutazione, limitandosi a richiamare per relationem solo la pendenza di un procedimento penale che, peraltro, benché non risulti essere ancora concluso, ha visto l’emissione dell’ordinanza con cui è stata annullata la misura cautelare degli arresti domiciliari, sopra richiamata, nella cui motivazione si sottolinea la sostanziale estraneità del ricorrente al sistema messo in atti dai colleghi per porre in essere il delitto di peculato in concorso contestato, il quale risulta aver partecipato a soli due episodi di modesta entità, tali da apparire “meramente occasionali”.
Sebbene la legittimità dell'atto deve essere sindacata con riferimento al momento della sua adozione, tale sopravvenienza conforta la non sufficiente istruttoria che ha connotato il procedimento amministrativo in esame, nel quale l'amministrazione si è limitata a richiamare un procedimento penale, peraltro ancora nella fase delle indagini preliminari (in termini, si veda T.A.R. Calabria Catanzaro, I, 29 gennaio 2018, n. 269).
La giurisprudenza ha avuto già modo di sottolineare, peraltro, che “proprio quando il destinatario del provvedimento sia una guardia particolare giurata, l’autorità amministrativa, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l’eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell’interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia.
In tal caso occorre pertanto che il provvedimento sia suffragato da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Terza, 10 gennaio 2013, n. 67; in termini, T.A.R. Piemonte, Torino, Sezione Prima, 11 luglio 2014, n. 1220, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quinta, 27 novembre 2014, n. 6132).
7.2. Privo di pregio è invece il secondo motivo di ricorso concernente l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di procedimenti per i quali vi sono particolari ragioni di urgenza che giustificano la deroga alla norma di cui all’art. 10bis, l. n. 241/90.
8. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti, ferme restando le ulteriori determinazioni che l’amministrazione vorrà adottare sulla base degli sviluppi e dell’esito del procedimento penale in corso.
9. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Romano Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
