REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
R.S.,
ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Vecchio;
E
S. S.R.L.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Ambrogio Moriconi;
all'esito della udienza del 14.7.2020 svolta mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h del D.L. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
R.S. ha convenuto in giudizio la S. s.r.l. e ha esposto di aver lavorato alle sue dipendenze con mansioni di guardia particolare giurata, inquadrato al 4 livello del CCNL Istituti e imprese di vigilanza privata, dal 1.7.1993 al 19.6.2019.
Ha esposto che la S. opera nei comprensori di Frosinone, Anagni, Sora e Cassino e che egli è stato assegnato sin dalla assunzione alle zone di Frosinone ed Anagni in ragione della vicinanza al luogo della sua residenza posta nel Comune di Ferentino.
Ha dedotto che per particolari esigenze della società, nel periodo dal 21 luglio 2016 al 29 settembre 2018 è stato comandato ad espletare attività lavorativa anche in luoghi diversi e più distanti dalla propria residenza, ubicati nel Comune di Cassino, ove si recava con la propria autovettura.
Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per raggiungere i siti di Cassino ai sensi dell'art. 100 del CCNL di categoria e di condannare la società convenuta al pagamento del relativo importo, quantificato in Euro 10.696,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la S. e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. In sintesi la società ha osservato che il R. ha prestato servizio stabilmente a Cassino per oltre due anni, sino alla cessazione dell'appalto, e che il rimborso delle spese non spetta in applicazione dell'art. 99 del CCNL cit.
Sul contraddittorio così instaurato la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h del D.L. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020, e del Provv. del Presidente del Tribunale n. 56 del 30 aprile 2020.
Il ricorso è infondato.
Gli artt. 99 e 100 del CCNL Istituti ed imprese di vigilanza privata sono inserito nel Titolo X del CCNL intitolato "Missione e trasferta".
L'art. 99 prevede che "Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora. Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione".
Il successivo art. 100 del CCNL statuisce che "Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché:
al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio ...".
Dalle disposizioni descritte emerge che l'indennità per il rimborso delle spese ex art. 100 del CCNL spetta esclusivamente nel caso di missioni o trasferte ovvero di spostamenti temporanei e di breve durata del lavoratore presso altre sedi, diverse dai luoghi normali di lavoro assegnati al momento della assunzione o successivamente.
Si desume altresì che il datore di lavoro non ha l'obbligo di assegnare il dipendente a servizi localizzati in zone prossime alla sua abitazione, potendo farlo compatibilmente con le particolari esigenze del settore.
Nella specie, nel periodo da luglio 2016 a settembre 2018, e quindi per oltre due anni, il R. ha prestato l'attività lavorativa presso il Comune di Cassino, oltre che nelle zone di Ferentino, Anagni e Paliano come in precedenza.
La S. ha dedotto che a causa delle mutate esigenze tecnico-organizzative a partire da luglio 2016 ad alcuni lavoratori, tra cui Il R., è stata assegnata stabilmente anche la zona di Cassino sino alla cessazione degli appalti nel settembre 2018.
Il R. nel ricorso introduttivo ha dedotto che dal luglio 2016 la S. "ha inserito, nella normale attività del ricorrente, anche servizi da svolgersi in altre località, diverse da quelle ove il ricorrente svolgeva abitualmente il proprio lavoro", ubicate nel Comune di Cassino, ossia la sede giudiziaria del Giudice di Pace e del Tribunale.
Le allegazioni descritte e gli ordini di servizio prodotti (doc. 5 del ricorso) dimostrano che il ricorrente da luglio 2016 ha svolto stabilmente - e non per esigenze meramente temporanee - l'attività lavorativa anche nel Comune di Cassino.
Le nuove sedi assegnate al R. presso il Comune di Cassino costituiscono il normale luogo di lavoro del dipendente, ossia siti dove si reca per prestare attività lavorativa in modo stabile e continuativo.
Questa conclusione è confermata anche dal considerevole lasso di tempo (oltre due anni) della nuova assegnazione presso il Comune di Frosinone, durata sino alla cessazione dell'appalto cui il ricorrente era adibito.
Dalle osservazioni descritte deriva l'insussistenza dei presupposti per il pagamento della indennità prevista dall'art. 100 del CCNL per il rimborso spese, consistenti nel carattere temporaneo e di breve durata dello spostamento.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.008,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge.
Conclusione
Così deciso in Frosinone, il 14 luglio 2020.
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2020.
