Cassazione pen. Sez. I, Sent., (ud. 30/10/2020) 16/11/2020, n. 32137 Il Tribunale di Lecce, investito dell'istanza di riesame ai sensi dell' art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi

Venerdì, 30 Ottobre 2020 09:03

Il Tribunale di Lecce, investito dell'istanza di riesame ai sensi dell' art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a S.G.,

ritenuto gravemente indiziato dei reati di - rapina aggravata della pistola in danno di una guardia giurata nonchè tentato omicidio ai danni di quest'ultima; ... - due rapinatori, armati e travisati, avevano, dapprima, immobilizzato la guardia giurata che stava eseguendo il prescritto lavoro di bonifica dell'area prospiciente l'ufficio postale, per poi dirigersi verso il veicolo portavalori insieme con un terzo complice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente -

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere -

Dott. CASA Filippo - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -

Dott. ALIFFI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 28/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di LECCE;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALIFFI FRANCESCO;

sentite le conclusioni del PG Dr. TASSONE KATE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lecce, investito dell'istanza di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a S.G., ritenuto gravemente indiziato dei reati di - rapina aggravata della pistola in danno di una guardia giurata nonchè tentato omicidio ai danni di quest'ultima;

- rapina aggravata della somma di Euro 31.000,00 ad un portavalori impegnato nella consegna del denaro all'ufficio postale;

- violazione della disciplina delle armi;

- ricettazione di una pistola con matricola abrasa e di un furgone.

Fatti tutti commessi, nello stesso contesto, nella frazione (OMISSIS) del comune di (OMISSIS) in data (OMISSIS).

Il Tribunale, nell'esaminare i motivi dedotti di riesame, ha, in primo luogo, evidenziato come l'episodio delittuoso sia stato ricostruito con grande precisione grazie alle riprese degli impianti di videosorveglianza presenti sul posto e all'ulteriore positivo sviluppo dell'attività investigativa anche mediante accertamenti di natura tecnica.

E' pacifico, quindi, che:

- due rapinatori, armati e travisati, avevano, dapprima, immobilizzato la guardia giurata che stava eseguendo il prescritto lavoro di bonifica dell'area prospiciente l'ufficio postale, per poi dirigersi verso il veicolo portavalori insieme con un terzo complice;

- uno dei tre, accortosi che l'autista del portavalori cercava di allontanarsi in retromarcia, aveva esploso una raffica di kalashnikov costringendolo a fermarsi;

- i rapinatori, dopo essersi impossessati della somma di denaro, erano fuggiti due a bordo di un furgone Doblò, di provenienza furtiva, il terzo alla guida di un'autovettura Lancia Delta, di colore nero.

- i Carabinieri, tempestivamente giunti a seguito di una richiesta di intervento, in esito all'inseguimento, avevano rinvenuto il furgone, con all'interno le armi e numerosi reperti contenenti tracce biologiche ed impronte digitali risultate, attraverso le indagini tecniche, appartenere a due dei tre rapinatori: T.F. e B.M..

Quanto al terzo rapinatore, i giudici del riesame hanno ritenuto la piattaforma accusatoria acquisita nei confronti di S.G. gravemente indiziaria e, comunque, non scalfita dai rilievi svolti dai difensori nei motivi aggiunti depositati in udienza.

Gli elementi valutati quale grave provvista indiziaria a carico del S. sono costituiti:

- dalla sua partecipazione - documentata dai filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza installato presso il (OMISSIS), ubicato proprio di fronte all'ufficio postale - nei giorni immediatamente precedenti, a tutti e tre i sopralluoghi preventivi e strumentali rispetto alla esecuzione della rapina, tanto da essere stati eseguiti sempre in coincidenza con l'arrivo del furgone portavalori e, in due occasioni, alla presenza di B.M., la cui personale partecipazione all'episodio è stata acclarata dalle presenza delle sue impronte papillari fra i reperti presenti nel furgone;

- dai dati contenuti nei tabulati telefonici relativi alla sua utenza cellulare che ne attestano, attraverso le celle di volta in volta agganciate, l'uso nei luoghi in cui sono stati perpetrati i delitti proprio durante le ore in cui è avvenuto l'episodio delittuoso; per di più, in una delle celle risulta contemporaneamente agganciata l'utenza in uso all'atro complice, il T.;

- dal possesso da parte dell'indagato di un'autovettura dello stesso tipo e colore di quella che secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri sulla base dei filmati aveva operato come scorta al furgone;

- dalla vicinanza tra il luogo del rinvenimento del furgone utilizzato dai rapinatori ed il ristorante gestito dalla sua famiglia.

2. Avverso il provvedimento S.G., per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Marcello Zizzi e Alfredo Guglielmo Domenico Cavallò, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo per vizio di motivazione ed omessa valutazione dei rilevi sollevati con l'istanza di riesame.

Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, la difesa ricorrente rileva come il Tribunale abbia continuato ad attribuire rilevanza, senza fornire alcuna spiegazione, all'elemento fattuale costituito dalla partecipazione dell'indagato ai sopralluoghi organizzativi, nonostante la difesa avesse segnalato un decisivo errore di identificazione. Si evince, infatti, dall'estratto della comunicazione notizia di reato, allegata al ricorso nelle parti più significative, che i carabinieri, non avevano riconosciuto uno dei partecipanti ai sopralluoghi ripreso nei filmati, quello originariamente indicato come soggetto 1, nell'odierno indagato, S.G. nato a (OMISSIS), bensì in S.G. nato ad (OMISSIS); ciò nonostante l'ordinanza impugnata, in sintonia con il provvedimento genetico, indicava nel primo e non nel secondo soggetto la persona effigiata nelle immagini.

D'altra parte, l'errore di identificazione, spiegabile con la scarsa qualità delle immagini riportate nella Comunicazione notizia di reato, anche esse allegate al ricorso, senza il supporto di riprese filmate, è confermato dal mancato rinvenimento di tracce papillari idonee ad attestare la presenza di S.G. nato a (OMISSIS) sui luoghi di interesse, quindi non solo nel furgone ma anche negli altri oggetti di sicura appartenenza ai rapinatori, nonchè dalla descrizione fornita dai testimoni oculari che hanno indicato caratteristiche delle persone fisiche dei rapinatori incompatibili con quelle del S..

L'ordinanza impugnata non ha, di contro, attribuito alcuna rilevanza all'estrazione di tre profili genetici dai reperti riconducibili ai tre rapinatori di cui, però, nessuno è risultato appartenere al S.; ha ignorato che i dati riportati nei tabulati telefonici, lungi dal dimostrare la partecipazione del S. alla rapina; sono invero perfettamente giustificati dalla presenza dell'imputato presso l'azienda di famiglia; non ha, infine tenuto conto nè della cattiva qualità delle immagini dell'autovettura ripresa delle telecamere, identificata con quella quella in uso al S. nonostante non fosse visibile il numero della targa, nè dell'assenza nella conversazione telefonica valorizzata in chiave accusatoria di riferimenti in qualche evocativi della partecipazione diretta del S. all'episodio.

Quanto alle esigenze cautelari la difesa lametta che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la personalità del S., ben diversa da quella degli altri indagati; l'odierno ricorrente, ha un solo precedente penale per un omicidio stradale colposo, il cui accertamento è stato possibile grazie alla sua immediata e spontanea ammissione di responsabilità.

Motivi della decisione
Il ricorso appare nel suo complesso inammissibile.

1. Le censure pur proposte come vizi della motivazione, in realtà sollecitano apprezzamenti che, a prescindere dalla loro plausibilità, sono alternativi rispetto a quelli, altrettanto plausibili e comunque non affetti da vizi logici rilevabili nel giudizio di legittimità, già compiuti dai giudici del merito.

Il percorso argomentativo dell'ordinanza in verifica non solo ha, nei termini già esposti, ricostruito tutte le emergenze probatorie senza incorrere nelle denunziate incongruenze o contraddizioni, ma ha tenuto conto di tutte le deduzioni difensive, pedissequamente riproposte con il ricorso, valutandole, singolarmente e nel loro insieme, del tutto inidonee a compromettere la piattaforma indiziaria a carico del S. che, pertanto, presenta, gli estremi della gravità richiesta dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari.

In quest'ottica, il Tribunale leccese ha spiegato come il mancato rinvenimento all'interno del furgone Doblò di tracce genetiche o di impronte riconducibili all'odierno ricorrente sia ascrivibile alla circostanza, attestata dai filmati e dagli accertamenti svolti nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria, che lo stesso, durante l'esecuzione della rapina e la successiva fuga, non era mai salito a bordo del veicolo in questione, perchè impegnato a guidare l'autovettura di appoggio, peraltro identica nel modello e nel colore a quella risultata essere nella sua disponibilità nel periodo di riferimento. Ha aggiunto che non militano in senso favorevole al S. nemmeno le dichiarazioni rese dai testimoni oculari sulle fattezze fisiche dei rapinatori, perchè imprecise per la concitazione del momento e che elementi di accusa sono contenuti anche nelle conversazioni intercettate in cui lo stesso S. e B.M. commentano le indagini in corso esprimendo forti preoccupazioni legate al loro personale coinvolgimento nei fatti contestati.

2. Non supera lo scrutinio di ammissibilità nemmeno la censura che, nel contestare la partecipazione dell'indagato ai sopralluoghi organizzativi, evidenzia la mancata rilevazione da parte del Tribunale, nonostante i rilievi difensivi esplicitati in apposita memoria, di un vero e proprio errore di identificazione in cui sarebbero incappati gli investigatori.

La censura così strutturata è astrattamente inquadrabile nel "vizio di travisamento della prova desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo" ed è potenzialmente "idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermo restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio" (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). La partecipazione del S. ai sopralluoghi costituisce, infatti, nella ricostruzione accolta dai giudici del riesame il principale indizio a carico dell'odierno ricorrente, eliminato il quale, gli altri perdono gran parte della loro forza dimostrativa.

Il ricorso sul punto è, però, assolutamente privo della necessaria autosufficienza in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale non basta indicare l'evidenza infedelmente rappresentata dal giudicante per quanto dotata di univoca, oggettiva ed immediata valedza esplicativa - ma è altresì necessario documentarla adeguatamente in modo da consentire l'effettivo apprezzamento (cfr. Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci Rv. 237207).

Il vizio dedotto non può certamente essere valutato sulla base degli stralci dell'informativa allegati al ricorso, individuati dalla difesa attraverso la selezione di alcune delle 35 pagine che compongono l'atto investigativo (5, 6, 9, 14, 21, 23, 24 e 32). Per di più, i fogli in questione, contengono informazioni sulle generalità della persona identificata ( S.G. nato ad (OMISSIS)) diverse da quelle contenute nel provvedimento impugnato mediante puntuale richiamo dell'ordinanza genetica che, nel dar conto dell'identificazione dei partecipanti ai sopralluoghi ripresi dal circuito di sorveglianza del (OMISSIS), si cura di riportare in corsivo la trascrizione integrale delle annotazioni di servizio successivamente sintetizzate nell'informativa i cui stralci sono stati allegati al ricorso. Ebbene, in tali annotazioni le generalità della persona identificata sono chiaramente indicate in S.G. nato a (OMISSIS) ossia in quelle dell'odierno ricorrente.

5. Infine, del tutto generiche sono le censure relative alle esigenze cautelari.

Alla motivazione del Tribunale che desunto il pericolo, attuale e concreto, di reiterazione delle condotte delittuose dalla gravità dei fatti e l'adeguatezza della sola misura inframuraria dall'incapacità dell'indagato di rispettare i limiti e le prescrizioni connesse ad una misura meno afflittiva, la difesa ricorrente oppone valutazioni di segno contrario valorizzando, in chiave meramente confutativa, elementi già apprezzati, come i precedenti penali e la personalità dell'indagato descritto come meno pericoloso dei complici.

6. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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