SICUREZZA PUBBLICA - ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA - Reato previsto dagli artt. 6 R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 e 17 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Violazione del regolamento del Questore contenente disposizioni relative all'organizzazione del servizio di vigilanza demandato alle guardie particolari giurate - Fattispecie.
perché in concorso tra loro ed agendo quali materiali esecutori della condotta sotto la direzione di MA. Ma., portavano in luogo pubblico le seguenti armi destinate alla consumazione di rapine ai furgoni portavalori:
SICUREZZA PUBBLICA - ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA - Vigilanza privata - Parcheggio di un supermercato - Autorizzazione del prefetto - Necessità.
L’istituto di vigilanza privata che impieghi un dipendente in un doppio turno di lavoro, in violazione di un’ordinanza del questore, deve risarcire il danno subito dal lavoratore per effetto di una rapina
Cass. civ., Sez. lavoro, (data ud. 23/05/2003) 23/05/2003, n. 8230 SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO contro MONDIALPOL MILANO S.P.A. - controricorrente - nonché contro ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. risarcimento del danno causato da infortunio sul lavoro (ferimento nel corso di una rapina da un furgone portavalori, su cui egli svolgeva il lavoro di guardia giurata)
A norma dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro, nell'esercizio dell'impresa, è tenuto ad adottare tutte le misure attinenti all'efficienza e al buon andamento del servizio, idonee ad evitare o a limitare eventuali danni a carico dei lavoratori,
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. Provvedimento n. 11356 ( PI3848 ) NESHER SECURITY INTERNATIONAL
Nell'adottare il decreto di nomina a guardia particolare giurata, l'art. 138, al comma 1, come modificato a seguito della sentenza consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all'aggettivo "ottima", ivi originariamente previsto (cfr. Consiglio di Stato, I, n. 00629/2022 e data 21 marzo 2022).
ISTITUTO DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona della titolare Boeri Anna Rita, elett.te dom.to in Roma, Via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ramadori, rappresentato e difeso dagli Avv. ... attenzione) che le prestazioni extra orario delle guardie giurate non erano state occasionali e di durata limitata
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele NUOVO Presidente
" Guglielmo SCIARELLI Consigliere
" Giovanni PRESTIPINO Rel. "
" Fabrizio MIANI CANEVARI "
" Bruno BATTIMIELLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 289/93 proposto
da
ISTITUTO DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona della titolare Boeri Anna Rita, elett.te dom.to in Roma, Via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ramadori, rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Pizzutelli e Luigi Valchera per procura speciale a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
Intimato
e sul secondo ricorso n. 3177/93 proposto
da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti per procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale.
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona della titolare Boeri Anna Rita, come sopra elettivamente domiciliata e rappresentata.
Controricorrente al ricorso incidentale
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 682 del 27.2.1992, depositata l'8.10.1992 (R.G.N. 1410/91);
Udita nella pubblica udienza del 13.2.1995 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Prestipino;
Sentito l'Avv. Pizzutelli;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tondi, che ha così concluso: rigetto del ricorso principale e dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 31 marzo 1989 l'Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone, in persona della titolare Anna Rita Boeri, conveniva davanti al Pretore di Frosinone l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, per quanto ancora interessa, esponeva:
- che con sentenza del 27 agosto 1981, passata in giudicato, era stato dichiarato il suo diritto ad ottenere gli sgravi contributivi per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno;
- che in data 30 novembre 1987 l'INPS gli aveva rimborsato la somma di L. 114.655.000 senza però corrispondergli gli interessi di mora;
- che, in relazione a tale rimborso, evidente era il suo diritto ad ottenere gli interessi legali dal 15 aprile 1982 (giorno in cui era stata depositata la domanda amministrativa diretta a conseguire la restituzione della somma indebitamente versata a titolo di contributi) al 12 ottobre 1984 (data di notifica della suddetta sentenza dichiarativa del suo diritto agli sgravi contributivi) nonché, attesa la colpa del debitore, la rivalutazione e gli interessi legali dal 13 ottobre al 30 novembre 1987 (giorno in cui era stata restituita la somma capitale);
- che con verbale del 30 dicembre 1987 l'Istituto previdenziale gli aveva contestato il mancato versamento, per tutti i periodi di paga, del contributo del 15%, dovuto al fondo per la disoccupazione, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 5 bis R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692;
- che, in relazione a tale contestazione esso Istituto di Vigilanza, pur ritenendo la pretesa illegittima e per non incorrere nelle sanzioni civili, aveva versato varie somme di danaro, ragion per cui reputava di essere creditore della somma di L. 57.381.295.
Sulla base di tutte queste premesse il ricorrente chiedeva che l'INPS fosse condannato a pagargli gli interessi legali e la rivalutazione monetaria quali accessori della somma capitale che gli era stata restituita e la suddetta somma di L. 57,381.295 con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 31 ottobre 1990 il Pretore accoglieva la domanda avente per oggetto il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria relativi alla restituzione della somma di L. 114.655.000 e rigettava la domanda inerente al pagamento della somma di L. 57.381.295.
Decidendo sull'impugnazione proposta da entrambe le parti, il Tribunale di Frosinone con sentenza dell'8 ottobre 1992 rigettava l'appello dell'INPS e, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto di Vigilanza, condannava l'INPS a corrispondere alla controparte anche "gli interessi al tasso legale sul cumulo monetario di interessi e rivalutazione come liquidati dal Pretore a decorrere dal 28 ottobre 1991 fino al saldo".
Osservava il giudice di appello: a) che, riguardo al contributo del 15% sul compenso per lavoro straordinario da versarsi al fondo per la disoccupazione, risultava "dall'analisi della contrattazione collettiva" (la quale prevedeva la possibilità della prestazione di lavoro straordinario) nonché dagli ordini di servizio e dai contratti stipulati dall'Istituto di vigilanza con i clienti (i quali attestavano da parte dei dipendenti dell'Istituto una continua condizione di all'erta e notevole concentrazione e attenzione) che le prestazioni extra orario delle guardie giurate non erano state occasionali e di durata limitata; b) che parzialmente fondata era la domanda per la prima volta proposta nell'atto di appello dall'Istituto di Vigilanza e avente per oggetto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute per interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 30 novembre 1987, dato che tale domanda poteva essere accolta solamente con riferimento agli interessi legali, essendo questi compensativi e non moratori, mentre il dies a quo doveva essere fissato nel giorno in cui era stato notificato l'atto di appello; c) che bene aveva fatto il Pretore a cumulare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e a far decorrere gli interessi dal giorno di presentazione della domanda amministrativa.
Contro questa sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, sulla base di plurimi motivi, l'Istituto di vigilanza della Provincia di Frosinone e l'INPS, che hanno resistito con controricorso all'altrui impugnazione.
L'Istituto di vigilanza ha eccepito l'inammissibilità del ricorso dell'INPS e ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza e, in quanto proposto per primo, principale deve essere considerato quello dell'Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone (v., da ultimo, Cass. 4 giugno 1993 n. 6242).
Ciò premesso, in ordine logico deve essere con priorità esaminata l'eccezione con la quale viene dedotta l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall'INPS, per essere stato lo stesso notificato quando era ormai decorso il termine di quaranta giorni da quello nel quale era stata eseguita la notificazione del ricorso principale.
L'eccezione è fondata.
Per costante giurisprudenza, in caso di impugnazioni separate contro la medesima sentenza, deve essere considerata principale, come si è detto, quella proposta per prima e, in base al principio di conversione, deve essere ritenuta ammissibile l'impugnazione incidentale irritualmente dedotta in forma autonoma, qualora siano stati rispettati, oltre che i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., anche gli ulteriori termini, a seconda che trattasi di appello o di ricorso per cassazione, stabiliti dagli artt. 343 e 371 stesso codice (v., proprio con riferimento al ricorso per cassazione, Cass. 19 marzo 1993 n. 3295 e Cass. 18 febbraio 1991 n. 1690). Come è stato, infatti, testualmente asserito, il ricorso incidentale per cassazione può anche essere proposto in un atto a sè stante e non necessariamente nel controricorso, ma deve essere fatta salva l'esigenza che esso sia notificato nel termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., dato che la mancata osservanza di tale termine determina l'inammissibiltà dell'impugnazione (Cass. Sez. Un. 5 dicembre 1990 n. 11678).
Nel caso in esame, come risulta dagli atti, il ricorso principale dell'Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone è stato notificato il 24 dicembre 1992, mentre la notifica del ricorso incidentale dell'I.N.P.S. è stata effettuata il 9 marzo 1993, oltre il termine di quaranta giorni previsti dai due articoli di legge da ultimo indicati. Ne deriva che i tre motivi di tale ricorso incidentale - che investono le pronunce con le quali è stato disposto il cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, è stato fissato nel giorno della presentazione della domanda amministrativa il termine iniziale per il decorso degli interessi legali ed è stata accolta, anche se parzialmente, la domanda proposta per la prima volta nel giudizio di appello e avente per oggetto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute per interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 30 novembre 1987 - non possono essere esaminati nel merito.
Passando all'esame del ricorso principale, con i motivi dal primo al quinto, che, essendo connessi, debbono essere congiuntamente trattati, l'Istituto di Vigilanza denuncia violazione e falsa applicazione "dei principi generali" e dell'art. 15 disp. prel. c.c., art. 1 del R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, punti 1 e 2, della relativa tabella, artt. 1, 3, 5 e 5-bis del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 1362 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., artt. 115, 244, 241 e 437 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 e 5, e deduce:
1) che la disciplina contenuta nel R.D.L. n. 692 del 1923, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, è tuttora in vigore e non può essere derogata dalla contrattazione collettiva;
2) che il giudice di appello avrebbe errato a ritenere che la normativa di cui al suddetto R.D.L. n. 692 del 1923 possa essere interpretata in relazione al trattamento economico, eventualmente migliorativo, in concreto pattuito dalle parti del rapporto di lavoro;
3) e 4) che l'errore di fondo ravvisabile nella sentenza impugnata consiste nel mancato rilievo che alle guardie giurate, le cui occupazioni sono quelle previste dalla tabella approvata dal R.D. n. 1657 del 1923 e che svolgono istituzionalmente mansioni di vigilanza (tanto da essere comprese fra i custodi e i guardiani diurni e notturni), non può applicarsi alcuna limitazione di orario sancita dal R.D.L. n. 692 del 1923 essendo il loro lavoro discontinuo, con la conseguenza che, dovendo escludersi che i lavoratori dipendenti appartenenti a tale categoria esplichino lavoro straordinario, deve essere pure escluso per il datore di lavoro l'obbligo di contribuzione a favore del fondo per la disoccupazione;
5) che il Tribunale avrebbe pure errato a non ritenere che l'onere della prova in ordine alla continuità e ala attualità del lavoro svolto dalle guardie giurate incombesse sull'I.N.P.S. e a non ammettere la prova testimoniale da esso Istituto di Vigilanza dedotta.
Tutte queste censure sono o infondate o inammissibili.
In linea di diritto, appare opportuno riportare il testo delle disposizioni, riguardanti la presente controversia, contenute nel R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, convertito in L. 17 aprile 1925 n. 473, che è stato dettato in materia di limitazione dell'orario di lavoro per i dipendenti da imprese industriali e commerciali:
a) l'art. 1, salvo che per alcune categorie di lavoratori espressamente previste, pone un limite massimo all'orario normale di lavoro, giornaliero (otto ore) e settimanale (quarantotto ore), prestato dagli operai e dagli impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;
b) l'art. 3 definisce il lavoro effettivo preso in considerazione dal testo legislativo e lo individua in quello che richiede un'applicazione assidua e continuativa, con la conseguenza che in tale dizione non possono essere comprese quelle occupazioni "che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia";
c) l'art. 5 ammette che, nell'accordo delle parti e nella ricorrenza di particolari condizioni (determinazione del periodo, durata, computo, maggiorazione sulla paga ordinaria), possa essere esplicato il lavoro straordinario;
d) l'art. 5-bis introdotto nel testo originario dalla L. 30 ottobre 1955 n. 1079, pone ulteriori condizioni e stabilisce che "l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, ... il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute".
Ora, poiché le censure di fondo del ricorrente si appuntano, a ben vedere, soprattutto sulla asserita violazione e falsa applicazione della disposizione contenuta nell'art. 3, va immediatamente precisato che la retta interpretazione di tale disposizione porta ad assegnare alla stessa il seguente duplice significato:
1) contrariamente a quanto sostiene il ricorrente e come è stato già affermato da questa Corte, la prestazione di lavoro straordinario è ipotizzabile - senza che ciò importi una deroga alla disposizione di legge - anche per i lavoratori addetti a prestazioni discontinue per i quali è prevista dalla legge l'esclusione di limitazioni di orario, potendo configurarsi tale ipotesi quando, nonostante la discontinuità dell'attività lavorativa, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite massimo risulti in concreto superato (Cass. 5 giugno 1987 n. 1939; v., nello stesso senso Cass. 11 marzo 1983 n. 1847 e Cass. 25 ottobre 1983 n. 6290);
2) per stabilire se per le guardie giurate sia possibile la deroga alle limitazioni di orario stabilite dalla legge senza che la prestazione di lavoro oltre le otto ore giornaliere o le quarantotto ore settimanali possa essere considerata straordinaria (con tutte le conseguenze che ne derivano anche in ordine al mancato obbligo del datore di lavoro di versare il contributo del 15% al fondo per la disoccupazione), occorre in concreto accertare se la prestazione stessa sia discontinua o intermittente e non assidua o continua; al riguardo, nel fare riferimento a un principio giurisprudenziale in passato enunciato da questa Corte proprio in materia di attività lavorativa svolta dai dipendenti di un istituto di vigilanza, si deve ritenere che per tali lavoratori la durata dell'orario normale di lavoro non sia soggetta al suddetto limite massimo stabilito dall'art. 1 del R.D.L. n. 692 del 1923 solo quando, ai sensi dell'art. 3 del medesimo testo legislativo e delle specificazioni tassative contenute nelle tabelle emanate con il R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 (e successive modifiche e integrazioni), risulti che le indicate prestazioni lavorative abbiano carattere discontinuo o intermittente, nel senso di non richiedere una sorveglianza assidua e di consentire intervalli di inoperosità (Cass. 26 giugno 1980 n. 4026). E si deve, quindi affermare, al contrario di quanto assume il ricorrente (il quale su tale assunto fonda, in definitiva, tutte le sue doglianze), che proprio dal tenore letterale dell'art. 3 del R.D.L. n. 692 del 1923 si evince l'impossibilità di effettuare una totale equiparazione fra le guardie giurate, da un lato, e i custodi e i guardiani diurni e notturni menzionati nei punti 1 e 2 della tabella di cui al R.D. n. 2657 del 1923, dall'altro, giacché, mentre le occupazioni cui adempiono i custodi e i guardiani possono ben definirsi discontinue "per loro natura", viceversa le prestazioni lavorative svolte dalle guardie giurate sono, semmai, discontinue "nella specialità del caso"; sicché, non sussistendo con riferimento a tale ultima categoria di lavoratori una attività che sia, di per sé, ontologicamente discontinua, il relativo accertamento deve essere in concreto compiuto caso per caso.
Nella specie, il Tribunale ha in linea di fatto compiuto il seguente triplice accertamento, il quale, non essendo stato contestato dal ricorrente (che ne aveva interesse), deve ormai considerarsi come un punto fermo e incontroverso della causa:
a) la contrattazione collettiva applicabile al caso concreto aveva previsto che le guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza potessero prestare lavoro straordinario oltre il normale orario di lavoro;
b) le guardie giurate dipendenti dall'Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone, come risultava dagli ordini di servizio e dai contratti stipulati con i clienti, avevano effettivamente esplicato attività di lavoro oltre a quella ordinaria, di durata non limitata e in modo non occasionale;
c) dai suddetti ordini di servizio e dai contratti sopra indicati risultava pure che le suddette guardie giurate esplicavano l'attività in continua condizione di all'erta e con notevole attenzione e concentrazione.
Pertanto, tenuto presente in particolare quanto si è detto sopra circa l'impossibilità di configurare per le guardie giurate una attività lavorativa ontologicamente discontinua e come si deve ricavare dal contenuto del terzo accertamento compiuto dal Tribunale, secondo la sentenza impugnata le guardie dipendenti dall'Istituto ricorrente esplicavano una attività lavorativa che non poteva essere compresa in quella astrattamente delineata dai suddetti punti 1 e 2 dalla tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923 n. 265. Ed erra, quindi, il ricorrente quando afferma che il R.D.L. n. 692 del 1923 non prevede la possibilità giuridica di imporre turni ed orari di lavoro oltre i limiti di orario stabiliti dalla legge, dato che, oltre tutto, a tale possibilità è stata collegata la previsione di cui all'art. 5- bis.
Questi rilievi dimostrano l'incoerenza delle censure formulate dal ricorrente con i motivi terzo e quarto del ricorso per cassazione, dato che il Tribunale, previo esauriente accertamento di tutta la situazione oggettiva risultante dai documenti acquisiti alla causa, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati in materia di interpretazione delle disposizioni di legge che disciplinano la materia; e i suddetti rilievi dimostrano pure l'inconsistenza delle censure di cui ai motivi primo e secondo, essendo state le disposizioni di legge dal giudice di appello non disapplicate e non ritenute derogabili dalla contrattazione collettiva (dato che a tale contrattazione occorre fare riferimento per l'interpretazione del suddetto art. 3), ma adattate in modo adeguato al caso concreto.
Riguardo alle due censure esposte nel quinto motivo del ricorso, poi, va rilevato, in primo luogo, che il ricorrente non riporta il contenuto dei capitoli di prova, con la conseguenza che la Corte non è in grado di valutare la decisività della censura (che, pertanto, non può essere esaminata nel merito) relativa alla pronuncia con la quale da parte del Tribunale non è stata ammessa la prova testimoniale; e, in secondo luogo, che a nulla rileva che nella sentenza impugnata sia stato affermato che in ordine all'accertamento dei fatti di causa l'onere della prova non incombeva sull'I.N.P.S., dato che tale affermazione non ha spiegato conseguenza alcuna sulla decisione della controversia, il suddetto accertamento essendo stato compiuto, in concreto, sulla base dei documenti già acquisiti al giudizio.
Avuto riguardo a tutte le considerazioni svolte, poiché il Tribunale ha accertato che la prestazione delle guardie giurate dipendenti dell'Istituto di Vigilanza è stata espletata in modo continuo e cioè con applicazione assidua e continuativa, in conformità ai principi giurisprudenziali sopra indicati la decisione impugnata deve rimanere ferma.
Con il sesto motivo dell'impugnazione il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, commi 1 e 2, 1283, 2033 c.c., 345 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 e 5, e deduce due distinte censure.
Lamenta, in primo luogo, che il giudice di appello, dopo avere accolto l'analoga domanda relativa agli interessi legali, abbia invece rigettato la domanda diretta ad ottenere la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta dall'INPS per interessi legali e per rivalutazione monetaria. Sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale avrebbe dovuto fare decorrere gli interessi legali "dal giorno della mora" e non "dalla domanda".
Entrambe le censure sono inammissibili.
Come è stato sopra esposto, la domanda avente per oggetto la condanna dell'INPS al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta per interessi e per rivalutazione era stata proposta dall'Istituto di Vigilanza per la prima volta con l'atto di appello e la stessa, per conseguenza, a norma dell'art. 345, comma 1, e dell'art. 437, comma 1, c.p.c., avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Tale pronuncia, peraltro, non è stata emessa, avendo il Tribunale esaminato il merito della domanda (la quale è stata accolta limitatamente agli interessi, fatti decorrere dal giorno in cui era stato notificato l'atto di appello), con la conseguenza che tale implicita decisione di ammissibilità non può essere più rimossa a causa della sopra rilevata inammissibilità del ricorso incidentale ora proposto dall'INPS (nel quale, come si è detto, era stato pure dedotto che, trattandosi di domanda nuova nel giudizio di secondo grado, la stessa doveva essere disattesa).
Ciò premesso, per quanto concerne la prima doglianza del ricorso principale, poiché nella specie si controverte in materia di obbligazione avente per oggetto una somma di danaro, va precisato che il ricorrente ha solo dedotto, puramente e semplicemente, di avere diritto al risarcimento del c.d. maggior danno previsto dal secondo comma dell'art. 1224 c.c., mentre, ai fini della decisività della censura, avrebbe dovuto allegare, indicando le fonti di prova sottoposte all'esame del giudice di merito, di avere subito in concreto un pregiudizio per non avere potuto disporre a tempo debito della somma di danaro che gli era dovuta. Come è stato, infatti, da tempo affermato da questa Corte, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in relazione all'art. 1224, comma 2, c.c. solo il riconoscimento a favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti, peraltro, in cui il creditore medesimo deduce e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare e ridurre quegli effetti economici che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro, tenuto conto soprattutto del fatto che il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza non può tradursi nella applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari (Cass. Sez. Un. 5 aprile 1986 n. 2368; v. di recente, nello stesso senso, Cass. 4 maggio 1994 n. 4321; cfr. pure Cass. 25 maggio 1991 n. 5956).
In considerazione di questo principio giurisprudenziale, la censura dedotta dal ricorrente stante l'evidente genericità, non può essere esaminata nel merito. E analoga decisione deve essere emessa riguardo alla seconda doglianza, che è del pari generica, atteso che, avendo il Tribunale indicato come dies a quo il giorno in cui era stato notificato l'atto di appello, nel ricorso per cassazione non viene nemmeno precisato quale sarebbe il diverso "giorno della mora" del quale la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.
A conclusione di tutte le argomentazioni che precedono, deve essere rigettato il ricorso principale dell'Istituto di Vigilanza, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposta dall'I.N.P.S.
Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, deve disporsi l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale proposto dall'Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone, dichiara inammissibile il ricorso incidentale dedotto dall'INPS e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 1995.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 LUGLIO 1995.