La Corte distrettuale, in sintesi, ha ritenuto sussistente la violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 7 (concernente i riposi giornalieri) a fronte delle seguenti argomentazioni: il tenore lessicale dell'art. 2, comma 2 D.Lgs. n. 66 (vigente ratione temporis) non consente di comprendere le attività di vigilanza privata nel novero di quelle escluse dal campo di applicazione della suddetta disciplina;
L'imputazione e la legislazione del T.U.L.P.S. L'imputata è chiamata a rispondere del reato previsto agli artt. 134 e 140 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)
Inammissibilità del ricorso in Cassazione Quinta Sezione Penale con condanna alle spese del ricorrente Di Angelo Roberto (CLSTV) confermando la sentenza del GIP di assoluzione di Vincenzo del Vicario del 28.11.2016 del Tribunale di Spoleto dal reato di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 comma 3 C.P.
previa sospensiva di: Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le gestioni commissariali - Divisione III avente ad oggetto: "Autorizzazione all'aggiudicazione definitiva per la procedura di individuazione del player per la vendita di beni della c.d. Collezione Nes/Compiano" prot. ... aste per la vendita dei beni appartenenti alla c.d. "Collezione Nes/Compiano" ...
In applicazione del principio di specialità, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. - applicabile a chi commette un delitto allo scopo di realizzarne un altro, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità
di un medesimo disegno criminoso rapine e assalti a portavalori in diverse località, anche della provincia di Taranto (Ipercoop di Taranto, Eurospin di San ... a sparare per forzare l'apertura del furgone e, altresì, per impedire la reazione delle tre guardie giurate, che venivano poste in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE PENALE
composta dai signori:
Dr. Antonio DEL COCO - Presidente
Dr. Marina COSENZA - Consigliere
Dr. Luciano CAVALLONE - Consigliere estensore
all'udienza del 21/02/2017
con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Mario Barruffa;
con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Tiziana Urselli;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DIBATTIMENTALE
nel processo penale a carico di:
M.M., nato l'(...) a C. - detenuto p.q.c. c/o la Casa Circondariale di Lecce
- PRESENTE -
appellante avverso la sentenza n. 3511/2015 emessa il 19.11.2015 dal Tribunale di Taranto - con la quale, imputato:
D.G.L., B.P.F., D.M.L., M.M.
A) del reato di cui all'art. 416 c.p., per avere il D. promosso, diretto, organizzato, finanziato e partecipato e tuti gli altri partecipato, unitamente ad altri soggetti in corso di identificazione, a una associazione a delinquere costituita da tutti e quattro, nonché da altri soggetti in corso di identificazione, finalizzata alla commissione di più delitti di rapina, aggravata dalla disponibilità di armi in capo al gruppo e dal fatto di agire in più persone riunite e travisate, attuando in più circostanze di tempo e di luogo, nonché in data 2.5.2013, e organizzando in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rapine e assalti a portavalori in diverse località, anche della provincia di Taranto (Ipercoop di Taranto, Eurospin di San Giorgio Jonico) e di Lecce (Ipercoop di Surbo-Lecce), al fine di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dall'attività delittuosa perpetrata; con l'aggravante di essere l'associazione armata, per avere i partecipanti la disponibilità di armi e munizioni (come da capi di seguito meglio specificati) utilizzate anche nelle pubbliche vie. (In diversi comuni della provincia di Taranto, acc. prima di maggio 2013, fino a ottobre 2013);
B) del reato di cui agli artt. 110, 56-628 co 1 e co. 3, nn. 1) e 2), 61 n. 10 c.p., perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, per procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi, con violenza alle persone e minaccia, del carico del furgone portavalori della S. di Lecce (somma di denaro pari a Euro 1.500.000,00), senza riuscirci per cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, perché costretti ad abbandonare l'esecuzione dell'azione delittuosa a causa dell'arrivo delle forze dell'ordine. In particolare, i predetti, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, tutti travisati e armati con fucili (alcuni dei quali calibro 12), sbarravano gli svincoli di accesso alla strada provinciale 83 e bloccavano il furgone e gli occupanti di altre due autovettura; successivamente, alcuni di loro colpivano il vetro del finestrino anteriore lato guida con colpi di fucile, alternati a colpi branditi con una mazza di ferro, riuscivano a praticare un foro sul finestrino, all'interno del quale facevano passare la canna del fucile e continuavano a sparare per forzare l'apertura del furgone e, altresì, per impedire la reazione delle tre guardie giurate, che venivano poste in condizione di incapacità di agire e costrette a rifugiarsi nel caveau interno all'abitacolo (e ad esso collegato) per non essere attinte dai colpi esplosi all'interno dell'abitacolo; altri complici raggiungevano il tettuccio del furgone con l'ausilio di una scala e, servendosi di un cannello con fiamma ossidrica, traforavano le prime due blindature del furgone e, mentre erano impegnati a perforare la terza (e ultima blindatura, di norma non presente sui normali portavalori), erano costretti a darsi alla fuga a causa del sopraggiungere della polizia; altri sodali, infine, oltre a dare ausilio nelle operazioni di effrazione del blindato, si occupavano delle altre auto presenti sulla carreggiata (l'Alfa Romeo e il trattore) e bloccavano il traffico con le condotte descritte nei successivi capi di imputazione. (In agro di Monteiasi, il 2.5.20 13); pp.00. B.S., S.S., L.M., S. in persona del legale rappr. pro- tempore inoltre, in concorso tra loro e con gli altri soggetti in corso di identificazione, ponevano le seguenti condotte relative alle diverse fasi operative della rapina:
C) del reato di cui agli artt. 110, 610, 61 n 2, perché, per eseguire il reato di cui al capo B), in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, mentre i correi attaccavano il blindato, uno dei complici puntava un fucile all'indirizzo di S.M. - che si trovava alla guida del suo trattore e procedeva in direzione del blindato - e lo costringeva a invertire la marcia e ad arrestarsi lontano dal luogo dell'assalto. (In agro di Monteiasi, il 2.5.2013); p.o. S.M.
D) del reato di cui agli artt. 110, 610, 61 n 2, perché, per eseguire il reato di cui al capo B), in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, mentre i correi attaccavano il blindato, uno dei complici, imbracciando un fucile, costringeva D.D.F. - che guidava l'autovettura Alfa Romeo "147" tg. (...) e che si trovava proprio a tergo del furgone - a consegnargli il cellulare e le chiavi dell'autovettura, obbligandolo, altresì, a scendere dall'automobile e ad allontanarsi dal luogo dell'assalto. (In agro di Monteiasi, il 2.5.2013); p.o. D.D.F.
E) del reato di cui agli artt. 110, 2, 4 e 7 della L. n. 895 del 1967,61 nr. 2 c.p., perché, per eseguire il reato di cui al capo B), in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico fucili (uno per ogni correo), alcuni dei quali calibro 12; fucili che erano e rimanevano, altresì, nella disponibilità dell'associazione di cui al capo A). (In agro di Monteiasi, acc. il 2.5.2013);
F) del reato di cui agli artt. 81, 110,648,61 n. 2 c.p., perché, per eseguire il reato di cui al capo B), in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, al fine di profitto, con più azioni in violazione della medesima norma penale e in più occasioni, ricevevano e utilizzavano per la rapina i seguenti veicoli di provenienza furtiva: l'autovettura Fiat "Croma", tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Carosino, denunciato il 19.11.2012; l'autovettura Ford "Focus" tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Manduria, denunciato l'11.12.2012; l'autovettura VW "Golf," tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Grottaglie, denunciato 18.4.2013; l'autovettura Fiat "uno" Tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Torre Santa Susanna, denunciato il 29.4.2013; l'autovettura Fiat "uno" tg. (...), oggetto di furto avvenuta ad Erchie, denunciato l'1.5.2013; l'autocarro Fiat "40" tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Carosino, denunciato il 2.5.2013. (In agro di Monteiasi, in data antecedente al 2.5.2013, acc. il 2.5.2013); pp.oo. P.P., M.G., G.G., C.L., I.M.I., T.M.
G) del reato di cui agli artt. 81, 110, 423, 61 n. 2 c.p., perché, per eseguire il reato di cui al capo B), in concorso tra foro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, con più azioni in violazione della medesima norma penale; incendiavano cinque dei veicoli utilizzati per la rapina e precisamente: la Fiat "Croma", tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Carosino, denunciato il 19.11.2012; la VW "Golf," tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Grottaglie, denunciato 8.4.2013; la Fiat "uno" Tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Torre Santa Susanna, denunciato il 29.4.2013; la Fiat "uno" tg. (...), oggetto di furto avvenuta ad Erchie, denunciato l'1.5.2013; l'autocarro Fiat "40" tg. (...), oggetto di furto avvenuto a Carosino, denunciato il 2.5.2013. (In agro di Monteiasi, il 2.5.2013); pp. 00. P.P., G.G., C.L., I.M.I., T.M.
H) del reato di cui agli artt. 81, 110, 582, 585,61 n. 2 c.p., perché, per eseguire il reato di cui al capo B), in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, in più persone e travisati, con più azioni in violazione della medesima norma penale, con le condotte eseguite per eseguire l'assalto e meglio specificate al capo B), cagionavano alle tre guardie giurate lesioni personali consistite in "infrazione della costa di destra con stato ansioso reattivo in PZ iperteso", giudicate guaribili in giorni 20, per B.S., "stato ansioso reattivo con remissione completa della sintomatologia epigastrica", giudicato guaribile in giorni 7, per S.S., "stato ansioso reattivo con contusione dei muscoli del gluteo destro e sinistro, giudicato guaribile in giorni 7, per L.M.. (In agro di Monteiasi, il 2.5.2013); pp.00. B.S., S.S., L.M., S. in persona del legale rappr. pro-tempore
I) del reato di cui agli artt. 81, 110, 340, 648, 61 n. 2 c.p., perché, per eseguire il reato di cui al capo B), in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato in corso di identificazione, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, bloccavano con dei new-jersey in plastica di provenienza furtiva (perché trafugati all'Ente Provincia di Taranto, che li aveva posizionati sulla strada provinciale Grottaglie-Monteiasi, tra lo stabilimento Alenia e la Caserma dei Vigili del Fuoco) due svincoli di accesso alla strada provinciale 83, in tal modo interrompendo e/o turbando la circolazione delle auto lungo la predetta strada. (In agro di Monteiasi, il 2.5.2013) p.o. Provincia di Taranto, in persona del legale rappr. pro-tempore
J) dei reati di cui agli artt. 81, 110, 624, 625 c.p., per essersi impossessati, con più azioni in violazione della medesima norma penale e in più occasioni, in concorso tra loro, per eseguire i reati cui era dedita l'associazione di cui al capo A), al fine di profitto, del veicolo "Fiorino," tg. (...), sottraendolo a B.P., e del motociclo Aprilia "Scarabeo", tg. (...), sottraendolo a F.M., prelevandoli dalla pubblica via e, dunque, esposti per necessità alla pubblica fede; il D. incaricando il B. e il M. di eseguire i predetti furti, per conto del gruppo e per eseguire gli assalti; il M. e il B. eseguendo materialmente i furti; il D.M. assicurando il suo apporto tecnico, procurando ed eventualmente sistemando le centraline da utilizzare per i furti; tutti procurandosi la disponibilità del garage dove occultare i mezzi rubati. (In Taranto il 5.9.2013 e il 9.9.2013); pp.oo. B.P., F.M.
K) dei reati di cui agli artt. 81, 110, 56, 624, 625 c.p., per aver, con più azioni e in più occasioni, in concorso tra loro, per eseguire i reati cui era dedita l'associazione di cui ai capo A), al fine di profitto, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi del veicolo Fiat "Fiorino" tg. (...), del veicolo Fiat "Doblò," tg, (...) , forzandone fa serratura e il nottolino di accensione, del veicolo Opel "Combo," tg. (...), sottraendoli ai rispettivi proprietari e/o utilizzatori, prelevandoli dalla pubblica via e, dunque, esposti per necessità alla pubblica fede, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà; il D. incaricando il B. e il M. di eseguire i predetti furti, per conto del gruppo e per eseguire gli assalti; il M. e il B. eseguendo materialmente i furti; il D.M. assicurando il suo apporto tecnico, procurando ed eventualmente sistemando le centraline da utilizzare per i furti; tutti procurandosi la disponibilità dei garage dove occultare i mezzi rubati, (in Taranto il 2 e il 3.9.2013); pp.00. A.S.L.I., proprietaria, e G.M., utilizzatore, del Fiorino; ditta L., proprietaria del Doblò, R.M.E., proprietario del Combo
Il B., il M. e il D.M.
L) del reato di cui agli 110, 624, 625 c.p., 61 n, 2 c.p., per essersi impossessati, in concorso tra loro, per eseguire il reato di cui al capo M), al fine di profitto, del veicolo "Fiat uno," tg. (...), sottraendolo a C.G., prelevandolo dalla pubblica via e, dunque, esposto per necessità alla pubblica fede, dopo averne forzato la serratura con uno "spadino". (In Taranto, il 30.9.2013); p.o. C.G.
M) del reato di cui agli artt. 81, 110, 56 - 628 c.p. co. 1 e co. 3 nn. 1), 2) e 3) quater c.p., perché, in concorso tra loro per procurarsi un ingiusto profitto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi, con violenza alle persone e minaccia, del denaro posseduto da B.G., titolare di una rivendita di tabacchi sita in M. - Via R., senza riuscirci per cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, a causa di un'incomprensione intercorsa tra i tre in data 23.09.2013, e, in data 30.9.2013, perché costretti ad abbandonare il tentativo a causa del transito di una vettura della Polizia di Stato con i colori di ordinanza. In particolare, in data 23.09.2013, il D.M. segnalava agli altri due complici il momento in cui il tabaccaio lasciava il proprio esercizio commerciale per recarsi presso l'istituto di credito, ma i due correi non intendevano il segnale e non riuscivano a intercettare il tabaccaio. In data 30.09.2013, invece, dopo che il D.M., analogamente a quanto accaduto nella precedente occasione del 23.09.2013, avvertiva i due complici che il tabaccaio aveva lasciato la rivendita di Via R. per recarsi in banca a versare, il M. e il B., a bordo dell'autovettura rubata descritta al superiore capo M), travisandosi con occhiali da sole coprenti e berretti con visiera (nonostante la giornata piovosa), parcheggiavano l'autovettura nei pressi della banca e rimanevano in appostamento attendendo l'arrivo del tabaccaio, senza portare a compimento l'azione criminosa perché notavano l'arrivo della "volante" della polizia, trovandosi, peraltro, a bordo di un'autovettura oggetto di furto, (in Monteiasi, il 23 e il 30.09.2013); p.o. B.G. (solo omonimo dell'indagato);
N) del reato di cui agli artt. 110, 648, 697 c.p., 2 e 7 L. n. 110 del 1975, per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto munizioni loro cedute da C.G.. (In Carosino, dal 20.09.2013 a ottobre 2013),
veniva ritenuto responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi A, esclusa l'aggravante della scorreria in armi, B, D, E, F, previa riqualificazione del delitto di ricettazione dell'autocarro Fiat 40 nel delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 c.p., G, previa riqualificazione nel delitto di cui all'art. 424 c.p., H, I, J, K e anche per i delitti di cui ai capi L, M, relativamente alla condotta del 30.9.2013 e N, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione e, con la recidiva reiterata specifica, condannato alla pena di anni nove e mesi due di reclusione ed Euro 5700 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare. Dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena. Confisca di tutto quanto in giudiziale sequestro fatta eccezione per i veicoli dei quali va disposta la restituzione agli aventi diritto ove non ancora avvenuta. Assolto dal delitto di cui al capo C) perché il fatto non sussiste e dai delitti di cui ai capi M, limitatamente all'episodio in data 23.9.2013 e N, limitatamente ai delitti di cui agli artt. 648 c.p. e 2 e 7 L. n. 895 del 1967, perché il fatto non sussiste. Ordina per quanto di competenza la trasmissione alla Procura della repubblica in sede degli atti relativi alle deposizioni di M.A.C., C.G., G.C., M.C. e B.M.. Sospesi i termini di durata della custodia cautelare durante la pendenza dei termini per il deposito della motivazione;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
LA VERIFICA DELLA PRESCRIZIONE
Per chiarezza si premettono (ai fini della verifica della prescrizione) i conteggi seguenti (che risentono dell'applicazione della recidiva - come si dirà oltre, non esclusa, in concreto - sia per il calcolo del termine prescrizionale minimo, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, c.p., sia per il calcolo di quello massimo, ex articolo 161, comma 2, c.p.: Cass. 50089/2016 e 48954/2016), precisandosi che, in caso di più reati della medesima tipologia, s'è eseguito - per comodità - il conteggio più favorevole al M., ovvero quello per il reato meno grave e/o più antico: ad esempio, quello di cui al capo E è stato effettuato sugli articoli 2 e 7 L. n. 895 del 1967, per le tentate rapine ed i furti si son presi a riferimento quelli di data anteriore eccetera):
Omissis
Dunque, alla pronuncia della presente sentenza, nessuno dei reati ritenuti in sentenza di prime cure è prescritto.
IL DISPOSITIVO DI CONDANNA DI PRIMO GRADO
M.M. (il cui processo è stato stralciato da quello degli altri originari coimputati, in ragione di un difetto di notifica, poi sanato), è stato dichiarato, dal Tribunale di Taranto, con sentenza in data 19.11.2015, colpevole (in concorso con D.G.L., B.P.F., D.L.) dei delitti ascrittigli ai capi: A (esclusa l'aggravante della scorreria in armi), B, D, E, F (previa riqualificazione del delitto di ricettazione dell'autocarro Fiat 40 nel delitto di cui agli articoli 624, 625 n. 7 c.p.), G (previa riqualificazione nel delitto di cui all'articolo 424 c.p.), H, I, J, K dell'originaria rubrica.
I predetti B.P.F., D.L. e M.M. sono stati ritenuti colpevoli anche per i reati di cui ai capi L, M (relativamente alla condotta del 30.9.2013) ed N (limitatamente alla contravvenzione di cui all'articolo 697 c.p.).
Il Tribunale, ritenendo tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, ed applicata la recidiva specifica reiterata al M., lo ha condannato alla pena di anni 9 e mesi 2 di reclusione ed Euro 5.700 di multa, oltre a dichiararlo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena.
In estrema sintesi, il M. è stato condannato:
- per il reato di cui all'articolo 416 c.p. (di cui al capo A), per avere (con promozione, direzione, organizzazione e finanziamento a cura del D.) compartecipato (anche con gli altri imputati ed unitamente ad altri soggetti non identificati), a una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di rapina, aggravata dalla disponibilità di armi, pure mediante assalti a portavalori in diverse località, anche della provincia di Taranto e di Lecce (fatto accaduto prima di maggio 2013 fino a ottobre 20131
- per il reato di cui agli articoli 81, 110, 624, 625 c.p., per il furto, sulla pubblica via, di 2 veicoli (di cui al capo J) strumentale all'esecuzione dei reati cui era dedita l'associazione, in particolare il M. (assieme al B. e con l'apporto tecnico del D.) quale esecutore degli ordini del D.;
- per il reato di cui agli articoli 81, 110, 56, 624, 625 c.p., per il tentato furto, sulla pubblica via, di 3 ulteriori veicoli (di cui al capo K, ovvero: Fiat Fiorino targato (...), Fiat Doblò targato (...), Opel Combo targato (...)), sempre per eseguire i reati cui era dedita l'associazione e con i detti compiti, per ognuno degli imputati;
- per il reato di cui agli articoli 110, 56 e 628, comma 1 e comma 3, numeri 1) e 2), 61 numero 10 c.p. (di cui al capo B), per avere, il 2.5.2013. unitamente agli altri imputati (tutti travisati e armati con fucili) e ad almeno altri 2 ignoti, compiuto un tentativo di rapina ai danni di un portavalori S. (con a bordo Euro 1.500.000), eseguito sbarrando gli svincoli di accesso alla strada provinciale 83, bloccando il portavalori (con varie auto che ne avevano ostacolato la fuga e sparando sulle sue ruote anteriori), forando il finestrino anteriore lato guida con colpi di fucile e di una mazza di ferro, sparando, poi, al suo interno, per forzarne l'apertura ed impedire la reazione delle tre guardie giurate (nel frattempo costrette a rifugiarsi nel caveau interno, per non essere colpite), nel mentre, con una fiamma ossidrica, traforavano le prime due blindature del furgone, senza riuscire a perforare la terza per esser stati costretti alla fuga a causa del sopraggiungere della polizia:
- per ulteriori reati strumentali alla tentata rapina di cui al punto precedente, ed esattamente:
- quello di cui agli articoli 110, 610, 61 n. 2, c.p. (di cui al capo D), per aver costretto, con un fucile, D.D.F. (che guidava l'autovettura Alfa Romeo 147 targata (...), trovatasi alle spalle del furgone) a consegnar loro il cellulare e le chiavi dell'autovettura, a scendere da essa e ad allontanarsi dal posto;
- quello di cui agli articoli 110 c.p., 2, 4 e 7 della L. n. 895 del 1967, 61 n. 2 c.p. (di cui al capo E), per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico fucili (uno per ogni correo), alcuni dei quali calibro 12;
- quello di cui agli articoli 81, 110, 648, 61 n. 2 c.p. (di cui al capo F), per aver ricevuto ed utilizzato per la rapina 5 veicoli di provenienza furtiva;
- quello di cui di cui agli articoli 81, 110, 624 e 625 n. 7 c.p. (di cui al capo F, come riqualificato dal Tribunale), per aver rubato l'autocarro Fiat 40 targato (...);
- quello di cui agli articoli 81, 110, 424, 61 n. 2 c.p. (di cui al capo G, come riqualificato dal Tribunale), per aver appiccato il fuoco a 5 dei 6 veicoli utilizzati per la rapina;
- quello di cui agli articoli 81, 110, 582, 585, 61 n. 2 c.p. (di cui al capo H), per aver causato alle 3 guardie giurate lesioni personali guaribili in giorni 20, per una, 7 giorni, per le altre 2;
- quello di cui agli articoli 81, 110, 340, 648, 61 n. 2 c.p. (di cui al capo I), per aver bloccato con dei new-jersey in plastica di provenienza furtiva (perché trafugati all'Ente Provincia di Taranto, che li aveva posizionati sulla strada provinciale Grottaglie-Monteiasi, tra lo stabilimento Alenia e la Caserma dei Vigili del Fuoco) due svincoli di accesso alla strada provinciale 83, in tal modo interrompendo e/o turbando la circolazione delle auto lungo la predetta strada;
- ancora, per il reato di cui agli articoli 81, 110, 56 e 628, comma 1 e comma 3, numeri 1), 2) e 3) quater c.p. (di cui al capo M), per un ulteriore tentativo di rapina (in data 30.9.2013) in danno di B.G., titolare di una rivendita di tabacchi sita in M. (in via R.), avendo, il D., il compito di avvertire il M. ed il B.P.F. (che avrebbero dovuto materialmente compiere la rapina, travisati da occhiali da sole e berretti con visiera, nonostante la giornata piovosa), in attesa su un'autovettura rubata parcheggiata nei pressi della tabaccheria, dell'uscita da essa del B.G., per recarsi in banca a versare il denaro incassato, senza portare a compimento l'azione per il casuale arrivo di una "volante" della polizia;
- per il reato di cui agli articoli 110, 624, 625, 61 n. 2 c.p., per il furto su pubblica via del veicolo indicato nel capo L. al fine di eseguire la tentata rapina di cui al punto precedente;
- per il reato di cui agli articoli 110, 697 c.p. (di cui al capo N), per avere illegalmente detenuto munizioni loro cedute da C.G. in Carosino.
Tenuto conto della recidiva reiterata specifica, il M. è stato sanzionato nel seguente modo:
- pena base ex articolo 628 comma 3 n. 1 c.p. (capo B):
- anni 4 di reclusione ed Euro 800 di multa +
- mesi 5 di reclusione ed Euro 200 di multa per le circostanze aggravanti ad effetto speciale ex articolo 628 comma 3 n. 2 c.p. ed ex articolo 99 comma 4 c.p. nei limiti di cui all'articolo 63 comma 4 +
- mesi 3 di reclusione ed Euro 200 di multa per la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, numero 10, c.p.
anni 4, mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa;
- aumenti ex articolo 81 c.p. (per un totale di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 4.500 di multa) così determinati:
capo A: anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa (esclusa la circostanza aggravante della scorreria in armi);
capo D: mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa;
capo E: mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa;
capo F: mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa (tenuto conto della continuazione interna e della riqualificazione della ricettazione dell'autocarro Fiat 40 nel delitto di cui agli articoli 624, 625 n. 7 c.p.);
capo G: mesi 3 di reclusione ed Euro 300 di multa (previa riqualificazione di quanto
contestato in origine nel delitto di danneggiamento seguito da incendio);
capo H: mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa;
capo I: mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa;
capo J: mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa;
capo K: mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa;
capo L: mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa;
capo M: mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa (per la sola tentata rapina del 30.9.2013, stante la pronuncia assolutoria per quella del 23.9.2013);
capo N: mesi 1 di reclusione ed Euro 100 di multa (limitatamente alla sola contravvenzione di cui all'articolo 697 c.p., stante l'assoluzione per i residui reati);
- pena finale: anni 9 e mesi 2 di reclusione ed Euro 5.700 di multa (anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1200 di multa + anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 4500 di multa).
LE SALIENTI MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE
È opportuno, per comodità di lettura, riportare, di seguito, una schematica sintesi delle motivazioni del Tribunale che si reputano basilari, ai fini del giudizio di colpevolezza da esso dato.
La tentata rapina del 2.5.2013, il rinvenimento del cellulare sul luogo del suo accadimento e le prime (vane) successive verifiche
La dinamica della tentata rapina del 2.5.2013, poco prima delle ore 7,50, è stata descritta dall'ispettore Mastrangelo, della Questura di Taranto (da pagina 34 a pagina 123 del verbale del 30.9.2015), per quanto osservato al suo arrivo in loco e quanto a lui dichiarato dai testi presenti.
In particolare, un furgone blindato della S., diretto da Monteiasi a Carosino, a circa 1.5 km da Monteiasi, costretto a rallentare la marcia (in quanto un'autovettura Fiat Uno, che lo precedeva, aveva, a sua volta, diminuito la velocità), veniva speronato (sulla parte anteriore-sinistra) da un autocarro cassonato proveniente dalla' direzione opposta. Nonostante una rapida manovra di retromarcia, per tentare la fuga, il portavalori (che attingeva, così, l'Alfa Romeo condotta da un ignaro automobilista che lo seguiva, D.D.F.) era stato bloccato da altre autovetture, posizionate lungo la carreggiata dai malviventi, proprio a tale scopo.
Si era, poi, avvicinato uno dei rapinatori, con un fucile, intimando alle guardie di scendere dal blindato, ma queste si erano piegate e poi spostate nella parte interna posteriore del portavalori.
I malviventi avevano, dunque, esploso colpi di arma da fuoco contro le ruote anteriori del blindato e contro il finestrino dello sportello (lato guida), colpito pure con una mazza di ferro, riuscendo, in tal modo, a praticare un foro da cui avevano, poi, continuato a sparare all'interno dell'abitacolo.
Contemporaneamente, alcuni dei rapinatori, con una fiamma ossidrica, erano riusciti a trapassare le prime due blindature del tetto del portavalori, ma non anche la terza.
Nel contempo, il predetto automobilista (D.), involontariamente coinvolto nella vicenda, era stato costretto a consegnare ad uno dei rapinatori le chiavi della sua auto ed il suo telefono cellulare e ad allontanarsi dal luogo dell'assalto.
Gli altri rapinatori, intanto, avevano appiccato il fuoco all'autocarro ed a 4 delle 5 autovetture utilizzati per l'assalto, per cancellare eventuali tracce e agevolare la fuga (condotta, di cui al capo G dell'imputazione, riqualificata ex articolo 424 c.p., danneggiamento seguito da incendio, per le modeste proporzioni delle fiamme, non aventi tendenza a progredire e ad espandersi, posto che erano state spente subito, tanto da non creare neanche fumo percepibile agli agenti giunti in loco).
Tutti i veicoli utilizzati erano stati rubati.
Nel frangente, le tre guardie giurate, B.S., S.S. e L.M., riportavano lesioni guaribili, rispettivamente, in giorni 20, per il 1, e 7 per il 2 ed il 3.
Infine, sul luogo e nell'immediatezza dei fatti si era constatato che, per impedire il normale traffico veicolare ed ostacolare l'arrivo di forze dell'ordine, lo svincolo che dalla strada provinciale Grottaglie - San Giorgio Jonico conduce sulla strada provinciale 83, in direzione di Monteiasi, era stato sbarrato con 10 new-jersey e che, sul lato opposto, a poche centinaia di metri dall'abitato di Monteiasi, erano stati collocati altri 3 new-jersey (tutti trafugati alla Provincia di Taranto).
I malviventi, infine, erano stati costretti a desistere e fuggire via dal giungere in loco delle forze dell'ordine.
- Ad una prima ispezione dei luoghi si rinveniva per terra, in prossimità del blindato, un telefono cellulare (di marca Samsung), integro e privo di impronte (come d'altronde lo era anche la detta Ford Focus), oltre a 3 bossoli calibro 12, per arma lunga, 2 bossoli calibro 9 (esplosi da una delle Guardie giurate), 3 borre (ovvero parte di munizionamento per arma lunga), 1 cacciavite e, infine, nell'abitacolo del blindato portavalori, altre 3 borre.
Dai tabulati dell'utenza del cellulare rinvenuto ((...)) era, successivamente, emerso che esso avesse avuto contatti con un'unica altra utenza ((...)), la quale, a sua volta, non aveva avuto altri contatti telefonici con ulteriori numeri di telefono: in sostanza, i 2 cellulari fungevano da citofoni ed avevano comunicato solo tra loro (escludendo i verosimili errori di chiamata da altri numeri, a cui non v'era stata mai risposta, trattandosi, peraltro, di chiamate del tutto estranee, anche come ambito territoriale, rispetto agli indagati).
Dall'analisi dei tabulati dei cellulari (chiamati per chiarezza, in sentenza, citofono A - quello rinvenuto - e citofono B - l'unico che con esso aveva fatto e ricevuto chiamate -), si era accertato, inoltre, che:
- tra le due utenze erano intercorsi frequenti contatti nelle ore antecedenti l'assalto:
- gli utilizzatori erano nei luoghi della tentata rapina (come rilevato dalle celle di aggancio) al momento della sua esecuzione;
- analoghi contatti tra essi v'erano stati pure la notte precedente, e cioè quella del furto dell'autocarro;
- anche in tal caso, le celle di aggancio erano compatibili con il luogo del furto.
A seguito di intercettazioni sulle utenze personali delle formali intestatarie delle 2 schede telefoniche (D.P.G. e C.P.) e dei soggetti pregiudicati loro vicini, nessun riscontro era emerso.
L'utilizzo del cellulare-citofono B con altra scheda telefonica il 6.2.2012.
Si verificava, però (e tale dato è risultato, poi, decisivo), che il cellulare-citofono B (e, cioè, l'unico ad aver avuto contatti con l'utenza inserita nel cellulare rinvenuto nei pressi del portavalori), abbinato solitamente all'utenza (...), ed avente Imei (...), era stato usato, in un'unica occasione (il 6.2.2012), dalle 19.29 sino alle 21.16, anche con un'altra scheda telefonica, e cioè la n. (...): quest'ultima, formalmente intestata a tale B.M.T., in realtà in uso al cognato, B.P.. Si è appurato, poi, che detta scheda (...), sia prima che dopo il suo spostamento (dal telefono usualmente utilizzato dal B. al "citofono B"), aveva avuto contatti preponderanti (15 sui 28 di quella giornata) con D.G.L..
Inoltre, quel 6.2.2012, l'analisi delle celle di aggancio dei cellulari effettivamente in uso al B. ed al D. aveva dimostrato la convergenza dei 2 presso uno stesso luogo.
L'uso (per circa 2 ore del 6.2.2012) del cellulare-citofono B predetto per telefonate con un'utenza SIM pacificamente in uso al B. (come incontestato), e peraltro per chiamare una persona (il D.) che, precedentemente, era stato contattato (con la medesima scheda telefonica) anche con l'altro cellulare in uso allo stesso B. (verosimilmente, nelle more, scaricatosi: ciò che aveva reso necessario il trasferimento di scheda nel cosiddetto citofono B), rendeva chiaro, a dire del Tribunale, che il B. fosse uno degli utilizzatori dell'utenza-citofono B predetta (numero telefonico (...) ed Imei (...)): ovvero (si ripete, per chiarezza) del telefono e della scheda che avevano avuto i soli contatti col rapinatore che aveva perso il telefono sul luogo della tentata rapina.
La durata (circa 2 ore) dell'utilizzo del cellulare-citofono B escludeva, secondo il Tribunale, il suo prestito occasionale (da uno sconosciuto), dedotto dal B. (che ne aveva ammesso l'uso, precisando di aver chiesto il cellulare in prestito ad un passeggero di un autobus turistico che conduceva per lavoro, per l'indisponibilità momentanea del proprio telefono): atteso che, se così fosse stato, l'utilizzo si sarebbe limitato ad una sola telefonata eventualmente indifferibile e, verosimilmente, diretta ad un familiare e non certo, come accaduto, per un uso prolungato, di circa 2 ore, per parlare con un amico/conoscente. Tale tesi difensiva, peraltro, era smentita dalla documentazione secondo cui il B., il 6.2.2012, non era al lavoro. E - aggiunge sin d'ora qui la Corte - anche dalla circostanza che non risulta neppure dedotto che il B. solesse lavorare in quel di Mottola (dov'era stata agganciata la sua personale utenza, all'interno del citofono B).
S'era appurato, altresì, che le ricariche telefoniche effettuate sulle schede inserite nei 2 telefoni-citofono erano avvenute, per quattro volte su cinque, negli stessi giorni, orari e rivendite: a dimostrazione del collegamento esistente tra i due apparecchi.
Inoltre, almeno 2 ricariche dovevano ritenersi effettuate dal D. e, almeno in un caso, i 2 telefoni-citofono erano stati, materialmente, nella sua disponibilità. Dunque, pure il D. (contattato - come sopra detto - il 6.2.2012 dal B. col telefono-citofono B, e localizzato, con entrambi i citofoni ed il suo cellulare personale, nei pressi della medesima cella di Roma, il 30.4.2012) era inequivocabilmente collegato, assieme al B., a detti telefoni-citofono.
Tanto più che, secondo il Tribunale, bruciati questi cellulari, egli, successivamente, ne aveva acquistati altri 2 (poi rinvenuti presso l'altro coimputato, D.L.): come si dirà meglio oltre.
La successiva decisione di sottoporre ad intercettazioni il B., il D. e gli altri 2 imputati, i loro pedinamenti e le localizzazioni delle loro vetture mediante GPS.
Erano state, così, avviate intercettazioni (ambientali e telefoniche), rispettivamente, sulle autovetture e sui cellulari in uso al B. ed al D. e, sulla base del numero ed intensità dei contatti con costoro, anche su quelli degli altri due coimputati, D. e M., essendosi, peraltro, rilevato che i telefoni di questi ultimi 2 e del B., oltre che i predetti "citofoni", avevano agganciato le celle relative al luogo dell'assalto, poche ore prima di esso e che, inoltre, che, nel corso della notte, e sino alle ore 07.41.37 del 2.5.2013 (ovvero sino a pochi minuti prima dell'agguato), le utenze riconducibili al M., al D. ed al B., oltre che quelle "citofono", si erano vicendevolmente contattate, per lo più con meri squilli o brevissime conversazioni (laddove, nei mesi successivi, tra costoro vi erano stati contatti solo in orari diurni): contatti notturni (proprio quel giorno) dei quali - è bene qui già anticipare - il B. (unico, dei 3 predetti, sottopostosi ad esame) non aveva saputo dare spiegazione alcuna.
Inoltre, la moglie del D. aveva chiamato costui (a suo stesso dire) da casa, per 2 volte, alle ore 6.52 del 2.5.2013: ciò che dimostrava che il D., evidentemente, non fosse in casa a quell'ora. Per giunta, questi aveva omesso di utilizzare il suo cellulare per tutto il 2.5.2013 (caso mai più verificatosi dall'1.4.2013 ad ottobre 2013).
Da tali concreti spunti investigativi prende, dunque, piede una laboriosa attività fatta di intercettazioni (dei telefoni e sulle macchine in uso ai 4 imputati), appostamenti, pedinamenti (fisici e tramite GPS sulle auto dei 4), videoriprese (con telecamera allocata di fronte alla carrozzeria del D., che fungeva da ritrovo dei 4), che portava al ponderoso materiale probatorio di cui oltre si tratterà.
Al riguardo, tuttavia, pare opportuno anticipare qui come uno dei risultati più rilevanti emersi a seguito di detta complessa investigazione risulta, indubbiamente, una frase detta dal M. al B., nell'intercettazione ambientale dalle 6.10 in poi del 2.9.2013 (con trascrizione contestata, con consulenza tecnica, dal medesimo B., ma che il Tribunale dà atto di aver sentito, essendo la relativa registrazione in atti, nei termini di cui appresso), e precisamente:
"quando arrivai ... quando anda ... quando andammo là, che facemmo l'assalto dove ma ... mmarcò il telefono ...".
Dunque, un chiaro riferimento (e, dunque, riscontro), secondo il Tribunale, allo smarrimento di uno dei telefoni-citofono rinvenuto sul posto dell'assalto al portavalori (laddove il verbo dialettale: "mmarcò" è tradotto, dal Tribunale, come "saltò" dalla tasca di uno dei malviventi, nella concitazione dell'azione): frase chiaramente riferibile all'attività criminale svolta dai 4, com'era desumibile anche dal contesto della conversazione intercettata (essendo detta mentre i 2 discorrono dell'organizzazione e, soprattutto, della pretesa del D. - da loro contestata - di avere una quota maggiore dei proventi delle rapine). Insomma, secondo il Tribunale, il parlare, in un unico contesto, dell'organizzazione, della pretesa del D. (ad un maggior bottino) e, nel contempo, del cellulare perso al momento dell'assalto, ricollegava, inequivocabilmente, i 4 al detto assalto del 2.5.2013: in cui i rapinatori avevano, appunto, perso uno dei loro cellulari.
Ma è opportuno ora, con ordine, dar conto di tutti gli ulteriori elementi emersi dall'indagine.
L'attività del gruppo: 1. appostamenti, perlustrazioni e studio dei luoghi e dei movimenti dei furgoni portavalori.
Indubbi riscontri (sia del tentativo di rapina del 2.5.2013, sia dell'associazione a delinquere avente lo scopo di organizzare rapine analoghe, sia, infine, degli altri reati finalizzati ad essi) sono rappresentati, per il Tribunale, dai movimenti degli imputati, rilevati grazie al localizzatore satellitare installato sulle rispettive autovetture ed ai 18 pedinamenti (in virtù dei quali gli investigatori hanno avuto visiva contezza che gli obiettivi presi di mira dal gruppo fossero furgoni portavalori, analoghi a quello assaltato il 2.5.2013, diretti a centri commerciali o uffici postali, dove erano soliti prelevare o depositare denaro). In particolare (come spiegato dall'ispettore Mastrangelo e dal suo assistente Lanfranco), era stata registrata la presenza degli imputati (soprattutto del D., ma anche degli altri 3, all'uopo istruiti proprio dal D. sul da farsi) nei pressi di vari centri commerciali (in alcune occasioni anche di un ufficio postale), per lunghi archi temporali (a volte ore), all'interno delle loro auto, in alcuni casi prendendo appunti, quasi sempre senza fare null'altro (tanto meno la spesa) e sempre in periodi temporali coincidenti con l'arrivo e la permanenza, in loco, dei furgoni portavalori.
Tali oggettivi appostamenti sono letti, dal Tribunale, in modo coordinato con alcune intercettazioni ambientali da cui si desumono:
- le indicazioni date dal D., agli altri componenti del gruppo, circa le attività di appostamento, perlustrazione e studiò dei luoghi e dei movimenti dei furgoni portavalori;
- le lamentele per l'imprecisione di tali indicazioni;
- le ulteriori lamentele circa la scarsa consistenza degli obiettivi presi in esame, che, peraltro, hanno coinvolto, in varie occasioni, 3 dei 4 imputati (B., D. e D.);
- il successivo ripensamento, da parte del B., che scopre come l'obiettivo da lui visionato potesse, invece, rappresentare un buon colpo;
- i discorsi su inequivocabili profili organizzativi (parlandosi, tra l'altro, di mappe dei luoghi, di posizioni da assumere, di telecamere da evitare, di percorsi da fare e di indumenti da usare e togliere, per non poter essere riconosciuti);
- infine, la necessità di far soldi in fretta, non ricollegata (come risulta evidente) ad una specifica attività di lavoro (né giustificata e provata in tal modo nel corso del processo, da parte degli imputati: che non hanno neppure esplicitato quale fosse l'alternativa attività remunerativa che li coinvolgesse tutti, che non fosse rappresentata da quella criminale qui in discussione), ma, nel contempo, ed evidentemente, a qualcosa di comunque a loro ben noto.
Tutti questi elementi confermavano, a dire del Tribunale, inequivocabilmente, l'attività cui erano dediti gli imputati: ovvero la pianificazione ed organizzazione di rapine a furgoni portavalori.
Segue: 2. la predisposizione di alcuni mezzi (telefoni, guanti, vestiti, armi)
Come dichiarato dall'ispettore Mastrangelo, il 19.7.2013, il D. aveva acquistato (presso il negozio E. di via Z., a T.) due apparecchi telefonici: fatto ammesso dallo stesso D. durante il suo esame. Trattavasi di telefoni per il gruppo, atteso che, uscito dal negozio, il D. si è recato presso la carrozzeria del D. a cui ha poi lasciato i telefoni (in effetti rinvenuti, a seguito di sequestro, mesi dopo, in un cassetto della sua carrozzeria), come da videoriprese (di consegna di un pacchetto bianco) ed intercettazione delle 12.35 (D.: "z telefoni sono, eh, due telefoni, a Taranto li ho pigliati"): tutti indici da cui si comprende che essi non fossero destinati all'uso personale del D..
Il giorno successivo (20.7.2013) si ha un'ulteriore conferma della disponibilità, da parte del gruppo, di telefoni, posto che il B. chiede al D. (presso la carrozzeria del D.):
B.: "ah, si, va beh, ti devo lasciare pure la scheda, che io ... la scheda, non il telefono ... io la scheda tengo".
Ed ancora, sempre in tale ottica va letta la richiesta (nel prosieguo della conversazione) del B. al D. (organizzatore del gruppo) di procurargli un telefono, con la risposta seguente:
D.: "va beh, ne devo comprare un altro allora ... perché ieri ne ho comprati altri due, che stavano in offerta, ah ... e va beh, e quando è domani allora devo andare di nuovo, ne devo comprare un altro, che ieri ne ho comprati due io ... telefoni" (aggiungendo, poi, che "dei guanti" avrebbero parlato in seguito: argomenti - guanti e cellulari - che non avevano destato alcuna meraviglia nell'interlocutore, nonostante il dialogo si svolgesse d'estate - periodo inusuale per indossare guanti - e che si spiegavano, così come correlati nel dialogo de quo, solo col loro collegamento con i fatti delittuosi in questione, rammentando, il Tribunale, che sull'auto utilizzata per l'assalto al portavalori e sul cellulare rinvenuto sul luogo della tentata rapina non erano state trovate impronte digitali: segno, per l'appunto, dell'uso di guanti).
E che il gruppo in questione avesse a disposizione telefoni da usare per le rapine risulta ulteriormente confermato, secondo il primo Giudice, dall'intercettazione ambientale delle 19.24 del 22.8.2013, nella quale, dopo aver (D. e B.) discusso delle modalità organizzative di un possibile colpo, il D. invita a provare cellulari e schede telefoniche. Prova che, in effetti, avviene la mattina del 28.8.2013 (come si desume dalle intercettazioni nel frattempo attivate sui due nuovi apparecchi acquistati dal D.), avendo gli inquirenti constatato, dalle 11.24 alle 11.46, che da uno dei 2 telefoni predetti (su cui era stata inserita la scheda del gestore Wind (...)) erano stati effettuati tre tentativi di chiamata verso l'utenza (...) (inserita nell'altro cellulare acquistato il 19.7.2013 dal D.) e poi una quarta telefonata verso la Wind (in tutti i casi con risposta della segreteria telefonica in lingua inglese: messaggi dovuti al fatto che, come confermato, poi, dal gestore WIND e temuto dal D., dette schede erano, in effetti, prive di intestatario e non attive da tempo).
Ulteriore circostanza valorizzata dal Tribunale è quella relativa alle conversazioni in cui gli imputati discorrono di reperire abiti al fine di andare vestiti tutti uguali (per esser ancor meno riconoscibili, evidentemente): senza che, ad esempio, la domanda (alle 15.17 dell'8.8.2013) del B. al D. (circa la sua taglia dei pantaloni) destasse il minimo stupore (ovvia conferma, dunque, che si parlasse sempre di dotazione per il gruppo).
I rilievi della Polizia scientifica (che aveva repertato, sul luogo della tentata rapina al furgone portavalori, diverse parti di munizioni di arma lunga) e le testimonianze dei presenti (secondo cui tutti i rapinatori, giunti a bordo di almeno sei diversi veicoli, erano armati) attestavano, evidentemente, il possesso di armi da parte del gruppo. Inoltre, ciò era confermato da diverse intercettazioni: in una delle quali - ore 18.40 del 27.7.2013 - alla presenza di B., D. e D., il D. aveva fatto riferimento al possesso di un bazooka, mentre in un'altra il M. aveva detto al B. di aver "trovato un ... un M10" (una mitraglietta), lamentandosi dell'aumento dei costi (e dicendo che, in passato, "pure le cartucce" avrebbero dato).
II Tribunale rileva, poi, la prova dell'acquisto, da parte del M., di sei pallottole calibro 38, vendutegli dalla guardia giurata, C.G. (la cui deposizione, confermativa di tanto, era utilizzabile nei riguardi dei terzi, non essendo nota la sua posizione processuale al Tribunale).
In definitiva, i predetti elementi confermavano la disponibilità, da parte del gruppo, di mezzi (telefoni, guanti, vestiti, armi) compatibile con le attività criminose alle quali lo stesso era dedito: senza che, al riguardo, fosse stata fornita una qualsivoglia credibile spiegazione alternativa.
Segue: 3. la ricerca dei veicoli, il loro furto ed il garage dove ricoverarli
Il Tribunale rimarca, poi, da un lato, come tutti i mezzi (ben 6) utilizzati nell'assalto del 2.5.2013 fossero provento di furto e, dall'altro lato, come, ai fini dell'esecuzione di altri colpi, gli investigatori avessero chiaramente rilevato (grazie alle intercettazioni ambientali e localizzazioni satellitari) ulteriori furti o tentativi di furto di veicoli: dati, poi, riscontrati (in larga parte) dalle denunce sporte dai proprietari dei mezzi che gli imputati avevano rubato o tentato di rubare.
E che non si trattasse (come sostenuto dal B., nel suo esame o - si anticipa qui - dal M., col gravame) di meri furti o tentati furti finalizzati a sé stessi (ovvero per lucrare rivendendo i mezzi rubati o i loro pezzi), ma compiuti per procacciarsi mezzi utili per compiere future rapine, emergeva (a dire del Tribunale) dalle plurime conversazioni in cui gli imputati facevano chiaramente riferimento alla necessità di dover "preparare" i mezzi rubati ovvero di doverli prima "provare", spiegando ad esempio, in un'occasione, che il mezzo (di cui si era alla ricerca) doveva servire per "il lavoro grosso".
E, ancora, conferma che i mezzi rubati servissero ad ulteriori azioni criminose si ha nel momento in cui gli intercettati fanno chiaro riferimento ad una tipologia di veicolo da reperire. Se, invero, fosse servito un mezzo ben individuato ("per marca e tipo") o, per contro, un veicolo qualsiasi (da rivendere intero o a pezzi, per guadagnarci in tal modo), ovviamente il riferimento alle sue caratteristiche (un furgonato, un Doblò o una Panda, una comunque "alta", per "poca strada" e "che schizza": ovvero un mezzo abbastanza robusto ed alto e, nel contempo, veloce, adatto, dunque, ad attaccare i blindati e poi scappar via velocemente, secondo il Tribunale) non avrebbe avuto senso alcuno.
Conformemente alle esigenza del gruppo predette, dai dialoghi intercettati gli inquirenti rilevano, nel mentre avvenivano, alcuni tentati furti e furti.
In particolare, hanno accertato i tentati furti di cui al capo K (di un Fiat Fiorino, un Fiat Doblò ed un Opel Combo il 2 e 3 settembre 2013). Infatti, il 2.9.2013, dalle 4.27, B. e M., con la vettura del primo, cercano un Fiat Fiorino, come richiesto dal D., e ne individuano uno 1300 multijet (del quale avevano la centralina e la chiave di accensione), a T., in via C., non riuscendo nel loro intento perché la chiave restava incastrata nel nottolino di accensione, rompendosi. Ciò è confermato:
- dalle inequivoche intercettazioni dei 2 imputati e dalla loro localizzazione col GPS;
- da quanto visto, alle ore 5.35, da una Volante della polizia, in via C., 96 (che scorgeva il Fiat Fiorino tg. (...), con lo sportello lato guida semi-aperto, con chiari segni di effrazione della sua serratura, oltre che del nottolino di accensione del motore, al cui interno era rimasta incastrata una chiave spezzata);
- dalla denunzia del proprietario, G.M., che consegnava la chiave spezzata (poi sottoposta a sequestro penale), estratta dal nottolino di accensione.
La notte successiva (3.9.2013) si ripeteva una situazione analoga, con B. e M., a bordo dell'auto del primo, sempre alle prime ore del mattino, in cerca di auto da rubare, che, non appena trovato un Fiato Doblò 1300 multijet della ditta L., scendevano, alle 5.32, per poi rientrare nella loro auto alle successive ore 5,46, dopo aver nuovamente fallito il furto. Conferma dell'azione criminosa, ancora una volta, si ha in quanto, alle ore 07.00, personale della polizia individuava, in via L., 11, a Taranto, la Fiat Doblò, oggetto del tentato furto, rilevandone la targa ((...)) e constatandone il cofano motore semi-aperto (con gli spinotti della centralina staccati ed i cavi elettrici aggrovigliati), lo sportello lato guida non chiuso a chiave, il nottolino di accensione del motore visibilmente forzato con asportazione della serratura, il rivestimento della canna dello sterzo divelto e rotto e i fili scoperti. Inoltre, il fatto era oggetto di denunzia da parte del rappresentante di zona della L. s.p.a.
In tale contesto, significativo (del collegamento tra i 2 ladri ed il D.) è ritenuto il rammarico dei 2 interlocutori (M. e B.) per il fatto che il sodale, chiamato col nome di battesimo e definito "un pizzarrone" (uno stupido), non aveva approfittato, per duplicarle, delle molte chiavi di cui era entrato in possesso per il suo mestiere di carrozziere.
E sempre il 3.9.2013, v'è prova di un altro tentato furto, quello dell'Opel Combo targato (...), all'angolo di via C. con via Di P., in Taranto.
Altri furti, invece, vanno certamente a segno.
Trattasi dei mezzi (di cui al capo J) rinvenuti nella disponibilità degli imputati al momento del fermo del 10.10.2013, in particolare:
- il Fiat Fiorino 1300 multijet targato (...), oggetto di denuncia di furto del 5.9.2013 presentata da B.P.;
- la moto Aprilia Scarabeo di colore grigio scuro targata (...), oggetto di denuncia di furto del 9.9.2013 presentata da F.M.;
- l'autovettura Fiat Uno bianca, targata (...), di C.M.G. (rubata il 30.9.2013).
Da fine luglio 2013, secondo il Tribunale, il gruppo cercava un garage proprio per poter ricoverare i mezzi rubati, reperendolo in quello di D.N., zio di D.G., che, tuttavia, non voleva figurare in prima persona (ed, anzi, mostrando, ancora una volta, il suo ruolo apicale, aveva dato indicazioni e chiesto informazioni sul detto reperimento, senza mia comparire formalmente). Ad esempio, in un caso, suggerisce al B. la scusa (da riferire allo zio) per accelerare il conseguimento della disponibilità al garage da parte loro, laddove, in un altro, aveva chiesto informazioni allo stesso B. sulle trattative in corso con lo zio. Infine, in altra occasione era stato M. a riferire al D. (subito dopo, peraltro, che questi gli aveva parlato di una perlustrazione in un supermercato: collegando, ancora una volta - significativamente, secondo il Tribunale - gli interlocutori i 2 discorsi) di aver sollecitato il B. a prendere in locazione detto garage.
Il garage, in Carosino alla via F., angolo via P., è stato effettivamente acquisito il 7.8.2013, come si desumeva (secondo il Tribunale) dal fatto che, prima, alle ore 12.17, B. e D., a bordo della Renault "Kangoo" di quest'ultimo (localizzata con GPS), si erano recati a San Giorgio Jonico, in via L., presso il laboratorio di analisi del menzionato D.N., per poi (evidentemente ricevutene le chiavi), alle 13.00, dopo aver fatto rientro alla carrozzeria, unitamente a D.G., recarsi ove era ubicato il garage. Tant'è che, poi, il 20.8.2013 si parla di "liberare il garage" (ovvero ripulirlo per far fronte alle esigenze per cui era stato preso) e, successivamente, il D. chiede se fosse stato sgomberato (peraltro collegando il discorso circa il dover fare "qualcosa" per procurarsi soldi e quello del garage da sgomberare: altro segno del chiaro legame tra tali fatti).
Ad ulteriore riscontro del reperimento di detto garage, in esso, al momento delle perquisizioni del 10.10.2013, è stata rinvenuta l'autovettura Fiat Fiorino 1300 multijet di colore bianco, targata (...), rubata il 5.9.2013.
Conclusioni del Tribunale sui reati: la tentata rapina del 2.5.2013 ed i reati ad essa finalizzati (di cui ai capi D, E, F, G, H, I, J ed L)
Da tutta la serie dei predetti acquisiti elementi, il Tribunale ha tratto le seguenti conclusioni.
Dando atto, anzitutto, dell'omessa contestazione, da parte degli imputati, e/o addirittura dell'esplicita ammissione (da parte del B.) di tutti gli altri reati contestati, eccezion fatta per la tentata rapina del 2.5.2013 e l'associazione a delinquere finalizzata alle rapine, il primo giudice reputa la responsabilità dei correi, ivi incluso il M. qui giudicato, anzitutto per la tentata rapina del 2.5.2013, sulla base dei seguenti elementi:
- il telefono (A) trovato sul luogo della rapina era sicuramente in uso ai rapinatori:
- quello (B), che dialogava con esso in via esclusiva, era utilizzato dal B.:
- i formali intestatari delle utenze in questione, i loro congiunti e le persone loro vicine, a seguito di intercettazioni, non avevano nulla a che vedere con l'assalto del 2.5.2013;
- entrambi avevano avuto una gestione comune ed erano stati certamente anche nella disponibilità D.;
- la promiscuità di utilizzo (certamente tra D. e B.) superava l'obiezione difensiva di quest'ultimo (secondo cui, in molti casi, la posizione delle utenze citofono e quella sua personale non coincidevano: ciò che era logico, proprio perché non era lui l'utilizzatore esclusivo dei telefoni);
- B., M. e D. erano stati protagonisti di alcune chiamate senza risposta tra loro, con modalità analoghe a quelle intercorse, la stessa notte, tra le utenze citofono A e B (con squilli che, per il loro numero e la rapidissima successione temporale, e senza che l'utente chiamato provvedesse a richiamare, avevano - per il Tribunale - indubbia valenza di un segnale, e con telefoni personali che, da un certo momento in poi, più prossimo a quello della rapina, avevano lasciato il posto a quelle citofono);
- i telefoni predetti avevano agganciato la cella del luogo della rapina;
- era abitudine degli imputati inviarsi squilli senza risposta (come rilevato, una volta attivate le intercettazioni, essendosi verificato che in tal modo avvisavano del loro arrivo sul luogo di incontro per commettere i furti di auto);
- tali contatti telefonici notturni non erano stati chiariti, in sede d'esame, dal D. e dal B. (avendo, per giunta, il secondo certamente mentito, asserendo d'aver lavorato il 6.2.2012, giorno in cui aveva sicuramente usato il telefono citofono B, e non spiegato perché, dall'1.4.2013 al 16.7.2013, avesse avuto contatti notturni, con il M. e il D., solo la notte del 2.5.2013);
- il D., a suo dire disoccupato ed economicamente in difficoltà, aveva dedotto di essere andato a Roma, il 30.4.2012, per il concerto dell'1 maggio, senza spiegare come se ne fosse procurato le relative risorse economiche:
- sempre il D. aveva giustificato l'acquisto di 2 telefoni perché in offerta, riferendo d'averli lasciati nella carrozzeria del D. per paura che in palestra (ove era diretto) glieli rubassero (paura ingiustificata dal loro scarso valore e spiegazione incompatibile col successivo mancato ritiro dei telefoni, per mesi: essendo, poi, stati essi rinvenuti presso il D., in occasione del sequestro);
- il M., come già anticipato, nella conversazione sull'auto del B. alle ore 6.10 del 2.9.2013 (progressiva 9716, decreto 368/13), aveva rievocato (ciò che non era neppure contestato dalle parti: le quali avevano solo dedotto la non comprensibilità delle parole trascritte, tuttavia ben ascoltabili) l'assalto del 2.5.2013 e lo smarrimento del telefono, attribuendosene la paternità (dialogando con un consapevole B., che comprende perfettamente, senza fare domande, ciò di cui il M. parla: peraltro dopo aver discusso di altre questioni attinenti l'organizzazione criminale, e cioè il loro fermarsi, dopo ogni colpo e le maggiori pretesa del D.), usando la prima persona singolare ("quando arrivai") e, poi, la prima persona plurale ("quando andammo là ... che facemmo l'assalto");
- il D., nella conversazione con B. dalle 15.42 del 23.7.2013, all'affermazione di quest'ultimo che non ci fosse nulla di importante (economicamente) da lui osservato, afferma che, dopo aver aspettato 2 mesi, sarebbe stato logico attendere un altro mese, pur di trovare un obiettivo di sicura fruttuosità ("perché a 'sto punto abbiamo aspettato due mesi, ne aspetti tre e ... cioè se individui qualche cosa di sicuro") e, dunque, un periodo di tempo compatibile con quello trascorso dall'azione criminosa del 2.5.2013 (cui entrambi gli interlocutori dimostravano, in tal modo, di aver partecipato);
- il modus operandi successivamente acclarato, da parte degli imputati (circa gli obiettivi presi di mira - furgoni portavalori -, l'uso di guanti per non lasciare impronte, l'acquisto, per il gruppo, di due cellulari - 2 mesi dopo lo smarrimento di quello sul luogo della tentata rapina del 2.5.2013 - da parte del D., con suo impegno a prenderne un terzo per il B., il reperimento di auto rubate e di armi), era analogo a quello dei rapinatori dell'assalto del 2.5.2013 (il cui obiettivo era stato, appunto, un portavalori, era stato eseguito certamente con guanti, posta l'assenza di impronte sull'auto non bruciata e sul cellulare smarrito, ed usando, ancora, cellulari, auto rubate ed armi);
- il mancato utilizzo, da parte degli imputati, del proprio cellulare personale, in concomitanza con l'orario della rapina;
- il notevole livello organizzativo, provato dalla minuziosa e paziente esecuzione dei sopralluoghi (che si protraevano per ore, con divisione dei compiti, ovvero degli obiettivi da esaminare), dal reperimento di un garage, dalla preparazione dei percorsi di fuga, dalle modalità di vestizione analoghe (con programmazione persino dei luoghi ove abbandonare i vestiti), dalla disponibilità (come da sequestro) di molte paia di guanti, di un binocolo (del D., per esaminare a distanza i possibili obiettivi), di 3 caschi integrali, 3 spadini, 1 lampeggiante per lavori stradali: ciò che rendeva infondata la deduzione difensiva che si trattasse di 4 sprovveduti (anche perché il fallimento di alcuni furti era ricollegabile ad imprevisti, non certo ad incapacità degli autori, che, in definitiva, avevano poi rubato quanto da loro voluto);
- la mancata e/o logica giustificazione degli elementi acquisiti nei loro confronti da parte:
- del B. (ad esempio, circa il perché alla spartizione di quote partecipasse anche il D., a dire del B. estraneo ai furti, circa i motivi dei pedinamenti del tabaccaio di Monteiasi e dei sopralluoghi presso i centri commerciali, ovvero in ordine all'inserimento della sua scheda telefonica personale nel telefono-citofono B per circa 2 ore);
- del D. (che, a sua volta, aveva correlato il suo parlare di quote ed il suo girovagare per gli ipermercati del Salento ad un illecito trasporto di merce in nero: senza, tuttavia, specificare null'altro, al riguardo, se non solo sul finire dell'esame, su sollecito del Presidente del Tribunale, avendo parlato di borse, scarpe e carburante, ma omettendo di chiarire la destinazione e committenza di tale merce e, inoltre, il perché dei suoi sopralluoghi nei centri commerciali, osservando vie di accesso e di fuga e l'arrivo dei furgoni portavalori e - si aggiunge qui - come mai non lo si fosse mai visto, nell'attività di pedinamento, ricevere o lasciare qualcosa a qualcuno, quando si recava presso detti ipermercati, o, infine, perché parlasse di dette quote all'interno della carrozzeria del D., teoricamente con soggetti estranei alla sua - presunta - alternativa attività illecita);
- la contraddittorietà, inattendibilità e, in alcuni casi, falsità delle deposizioni dei testi a discarico indicati dal M. e dal D. (ciò che costituiva ulteriore indizio a carico: Cass. 18118/2014 e 17261/2008), testi che li avevano collocati, negli stessi orari della tentata rapina del 2.5.2013, in posti diversi (per quanto - com'è opportuno aggiungere qui - a brevissima distanza dal luogo della stessa, essendo questa avvenuta ad appena 1.5 chilometri da Monteiasi ed a circa 4 prima di Carosino: il che - si badi - rendeva agevole, per gli stessi, riprendere, in breve tempo, le loro occupazioni, cosa, anzi, del tutto logica, non solo nel verosimile intento di precostituirsi degli alibi, ma anche, evidentemente, e semplicemente, per non dare nell'occhio, nei posti da loro abitualmente frequentati, con condotte difformi rispetto a quelle normalmente tenute, proprio nel giorno in cui - come sarebbe stato, di lì a poco, di dominio pubblico - s'era verificato l'efferato tentativo di rapina), in quanto:
- in particolare, M.C. e B.M. (chiamate a deporre dal M.), residenti nel condominio dell'imputato (e legate tra loro, perché, la B. aveva detto di convivere col figlio della M.), avevano falsamente dedotto di aver incontrato l'imputato la mattina della rapina del 2.5.2013, verso le ore 8 (e, quindi, in concomitanza con l'episodio), mentre accompagnava la figlia a scuola (avendo, in particolare, la M. asserito che, anche quel giorno, come tutti gli altri, dovendo accompagnare la propria figlia alla stessa scuola che frequentava la figlia dell'imputato, aveva approfittato del passaggio del M., e la B. dichiarato di aver incontrato il predetto gruppo, diretto verso l'istituto scolastico, mentre andava al lavoro presso un bar di San Giorgio Jonico: ciò che era risultato falso"):
- analoghe falsità e/o inattendibilità erano emerse dalle deposizioni dei testi indicati dal D. (che lo avevano persino collocato, contemporaneamente, in più posti, in quel che giustamente il Tribunale definisce un vero e proprio "eccesso di alibi").
Tutti i predetti, gravi, numerosi e convergenti elementi, provavano, a dire del Tribunale, che i 4 imputati facessero parte del gruppo che aveva dato l'assalto al portavalori, il 2.5.2013, e che gli stessi fossero, dunque, anche gli autori dei reati, ad essa finalizzati, sopra detti.
Segue: la tentata rapina del 30.9.2013 ed i reati ad essa finalizzati riconosciuti in prime cure (ex articoli 110 e 697 c.p., per la illegale detenzione di munizioni per armi comuni da sparo, ed articoli 110, 624, 625 c.p., 61 n. 2 c.p., per il furto della Fiat Uno targata (...) di C.G.)
La tentata rapina del 30.9.2013 in danno di B.G., tabaccaio di via R., 103, a Monteiasi (contestata - assieme agli altri reati strumentali ad essa - ai soli M., B. e D., in quanto ritenuta, dall'accusa, un'attività parallela ed autonoma, per reperire denaro in modo più semplice e veloce) è stata ritenuta provata, nuovamente, dalle intercettazioni ambientali, dai rilievi satellitari dei movimenti delle auto degli indagati e dall'osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria, che aveva dato conto dei ripetuti appostamenti lungo il percorso che, settimanalmente (di lunedì), B.G. effettuava per recarsi dalla sua tabaccheria in banca, ove versava il denaro incassato. Il piano prevedeva che D. pedinasse il tabaccaio, riferendo agli altri 2 complici (M. e B.) i movimenti del commerciante, avvertendoli nel momento in cui avesse lasciato la tabaccheria per recarsi in banca a versare, sì da consentire agli altri 2 di aggredirlo in quel frangente.
Al riguardo, il Tribunale ha rilevato (con valutazione ex ante) l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché la loro univocità, in relazione al solo episodio contestato il 30.9.2013 (assolvendo gli imputati per quello contestato il 23.9.2013). Il tutto sulla base dei seguenti elementi:
- dalle conversazioni del 9.9.2013, dalle ore 9.18 in poi, si desume l'intento (del M.) di mostrare a L. (D.) il punto in cui avrebbe dovuto posizionarsi per vedere il tabaccaio uscire dal suo locale, programmandosi i movimenti da fare e le posizioni da tenere, con il B. che, ad un certo punto, fa esplicito riferimento alla circostanza che il D. si sarebbe, certamente, accorto della vittima, in quanto avrebbe dovuto "uscire da dentro il coso Tabacchi");
- come da accordi presi, il successivo lunedì 16.9.2013, il D. (localizzato dal GPS), dopo essersi recato presso l'autodemolizione del M., ove c'erano questi ed il B. (anche loro localizzati col GPS), si reca nuovamente a Monteiasi per un ennesimo sopralluogo, al termine del quale telefona al M. dicendo: "ehi non venire che se ne è andato il cliente" (decreto 445/13 progressiva 2972), alludendo al fatto che B.G. fosse oramai uscito dalla sua rivendita di tabacchi (ritrovandosi, poi, all'autodemolizione con gli altri 2 predetti complici, per un rendiconto: sempre come desumibile dalla localizzazione dell'auto col GPS);
- il 30.9.2013, come da rilevazioni satellitari, suffragate dalle intercettazioni, alle ore 4.50, B., con la sua autovettura Volvo S60, parte da San Giorgio Jonico per Carosino, fermandosi in via E. M., presso l'abitazione del M., che (come si desume dalle successive intercettazioni nell'auto) preleva, raggiungendo poco dopo l'autodemolizione dalla quale i 2 ripartono alle 5.20 alla volta di Taranto, per reperire un veicolo da aprire facilmente con uno "spadino", individuando e rubando, alle 6.18, l'autovettura Fiat Uno bianca, targata (...), di C.M.G. e facendo ritorno all'autodemolizione (il B. sulla sua auto ed il M. sulla Fiat Uno rubata), dopo di che il B. accompagna il M. a casa: indubbiamente significativi, al riguardo, sono i dialoghi (tra B. e M.) in cui si parla della necessità di travisarsi (essendo entrambi noti a Monteiasi), delle telecamere da evitare, di una macchina qualsiasi da rubare ("andiamo a fare una Uno di merda, come cazzo è, è ... una Uno, una macchinetta ... che non ci dà ... dà all'occhio"), in luogo della moto ipotizzata, del luogo dove colpire ("non davanti alla banca, più qua la dobbiamo mettere", "sul corso") e, chiaramente, della stessa vittima ("da dove esce lui n. ..., poi... dal tabacchino ... sta uscendo lui... la macchina non ci sta vicino casa sua, può darsi che la macchina sta all'angolo là ... Dobbiamo andare ... dentro la macchina di dobbiamo levare i soldi e ce ne dobbiamo andare"");
- conformemente agli accordi presi, verso le 11.00, dall'autodemolizione del M. la pattuglia ivi posizionata aveva visto partire, in direzione di Monteiasi, la Fiat Uno rubata, con i vetri posteriori oscurati artigianalmente, guidata dal M. e con il B. sul lato passeggero anteriore, che, dopo dieci minuti, parcheggia proprio davanti alla tabaccheria del B.G.;
- nonostante la giornata piovosa (l'ispettore Mastrangelo rammenta che un agente in borghese a piedi avesse l'ombrello aperto), M. e B.P. indossano dei grossi occhiali da sole (modello anni '70), coprenti il volto, ed un cappello sul capo una visiera molto arcuata, anch'essa per occultarne il volto;
- in quello stesso frangente il D., giunto a Monteiasi con la propria autovettura, si colloca nei pressi di un bar con visuale sulla tabaccheria:
- ad un certo punto, gli operanti notano che M. e B. si abbassano sul volto la già arcuata e coprente visiera del cappellino;
- all'improvviso transita, però, su via R., una pattuglia del commissariato di Grottaglie con i colori di istituto;
- contemporaneamente il M., ancora a bordo della Fiat Uno insieme al B., ingrana la retromarcia e riparte a tutta velocità:
- immediatamente dopo vengono registrati altri colloqui estremamente significativi (circa la necessità di agire quanto prima, per reperire del denaro, e l'appostamento delle forze ordine);
- la vettura Fiat Uno rubata è stata, infine, rinvenuta nell'autodemolizione del M. al momento della perquisizione eseguita in concomitanza con il decreto di fermo in data 10.10.2013.
Da tutti i predetti elementi (M. e B. appostati vicino la tabaccheria presso cui avevano fatto, assieme al D., vari sopralluoghi e di cui avevano diffusamente parlato nelle intercettazioni registrate, su un'auto rubata e travisati con occhiali e cappellini - sì da rendersi non riconoscibili - in un giorno di pioggia, mentre il D. - venuto in loco, pur essendo amico degli altri 2, per conto suo, con la sua auto - è piazzato nei vicino ad un bar con visuale sulla tabaccheria, ed ancora, il gesto - peraltro contemporaneo, si aggiunge qui: chiaro segno di un agire d'accordo - del B. e del M., di calarsi ancor di più sul volto la visiera, il brusco allontanamento dal luogo in concomitanza con il casuale transito di una volante della Polizia, i dialoghi successivi, di rammarico e circa la necessità di agire in fretta per urgente bisogno di denaro, nonché il commento sulla presenza in loco delle forze dell'ordine, stante il prossimo pagamento delle pensioni) si evinceva, secondo il Tribunale, il compimento di atti chiarissimamente finalizzati, sia sotto il profilo oggettivo che con riguardo alle intenzioni degli agenti (ricostruite in modo inequivoco in base a tutte le prove raccolte e segnatamente alla luce del contenuto eloquente delle intercettazioni) a commettere il delitto di rapina (aggravata dall'uso di armi, dal travisamento e dal numero delle persone concorrenti) in danno del tabaccaio, B.G., con evento poi non realizzatosi non per una volontaria desistenza degli imputati, ma per cause impreviste e sopravvenute, indipendenti dal loro agire volontario e consapevole (il detto, casuale, sopraggiungere in loco di una pattuglia della Polizia).
Il Tribunale ha rilevato, inoltre, la contestuale consumazione della contravvenzione di cui all'articolo 697, comma 1, c.p., per la detenzione abusiva di munizioni per armi comuni da sparo (assolvendo, nel contempo, il M. e gli altri 2 sodali dal delitto di cui all'articolo 648 c.p., non essendo emersa, in sede di istruttoria, la prova dell'illecita provenienza di tali munizioni in capo al C., che era colui che le aveva cedute agli imputati e che, in quanto guardia giurata, avrebbe potuto anche detenerle legittimamente).
Segue: l'associazione a delinquere
Il Tribunale, infine, ha ritenuto sussistere l'associazione a delinquere finalizzata alle rapine, rinvenendo i relativi requisiti (gruppo con apporto non episodico di almeno tre associati, aggregatisi ed organizzatisi per compiere una serie indeterminata di reati) nei seguenti elementi emersi:
- un modus operandi consolidato e ripetuto ed una organizzazione di mezzi a disposizione del gruppo, con:
- la disponibilità di armi (anche micidiali, come un bazooka e ad una mitraglietta MIO), per giunta celate in un luogo noto ai sodali (posto che, sebbene essa emergesse dalle intercettazioni e fosse provata dal loro uso nell'assalto del 2.5.2013, non vi era alcuna conversazione ove si facesse cenno al loro nascondiglio, evidentemente luogo sicuro e noto a tutti i sodali);
- l'abituale ricorso ad autovetture rubate da alcuni dei componenti del gruppo;
- il monitoraggio costante nel tempo degli obiettivi (per lo più portavalori in servizio per centri commerciali o uffici postali);
- la paziente e scrupolosa osservazione dei movimenti dei furgoni portavalori, dei luoghi e dei loro apparati di sicurezza (ad esempio, videocamere) e l'analisi dei percorsi stradali da seguire;
- la disponibilità ed utilizzo di cellulari-citofono (ovvero, per dialogare solo tra loro), provati per la tentata rapina del 2.5.2013 e dal successivo acquisto di ulteriori cellulari (da parte D.), lasciati nella carrozzeria del D., e, ancora, dalla richiesta del B. al D. di procurare un telefono anche a lui;
- il frequente scambio di informazioni tra i sodali dopo ogni sopralluogo;
- l'individuazione di un luogo usuale (la carrozzeria del D.) di incontro, scambi di informazioni e programmazione delle azioni criminose da porre in essere;
- la disponibilità di una attrezzatura comune, ovvero, oltre alle armi, di una strumentazione funzionale alle rapine consumate e da commettere (munizioni, indumenti, guanti);
- il reperimento di un garage ove occultare i veicoli rubati da utilizzare nelle rapine;
- le intense frequentazioni tra tutti i protagonisti;
- la suddivisione del provento delle rapine in quote (di cui una maggiorata - doppia, come si desume da alcune conversazioni - per il D., quale capo e programmatore dei colpi);
- il riferimento a episodi delittuosi consumati nel passato, prova di un'attività associativa pregressa, rispetto all'episodio del 2.5.2013, riscontrato dall'attivazione dei due originari telefoni-citofono (quello perduto nell'assalto del 2.5.2013 e quello utilizzato in esclusivo abbinamento al primo) risalente ad almeno ai due anni precedenti al 2013:
- la presenza di un "capo". D.G., che, in effetti:
- si attribuiva (come detto) una quota maggiore del provento dei delitti;
- eseguiva la quasi totalità dei sopralluoghi, indicava la strategia da seguire e programmava i colpi;
- stabiliva i compiti (ad esempio, chi e come si doveva occupare dei sopralluoghi ovvero di provare il funzionamento dei telefoni);
- reperiva alcuni strumenti (quali i telefoni) e indicava quali altri servissero (come la tipologia dei veicoli);
- si interessava di trovare un garage per i mezzi rubati, sempre delegando ad altri, però, la sua concreta acquisizione (suggerendo anche cosa dire per conseguirlo prima);
- era indicato, dagli altri, per antonomasia, come "lui" o "iddu" (utilizzando il vernacolo);
- si attribuiva un ruolo apicale, anche a fronte dei malumori (sui criteri di spartizione) altrui;
- decideva se nel gruppo potessero o meno entrare altre persone, come riconosciuto anche dagli altri.
L'APPELLO DEL M.
In sintesi, col suo gravame, il M. sostiene quanto segue.
(1)
Erroneamente il Tribunale aveva dato rilievo ai 2 squilli, senza risposta, fatti, da lui al D. e viceversa, dopo la mezzanotte del 2/5/2013 (il giorno della tentata rapina a portavalori), in quanto che nessuno dei 2, dopo tali squilli (antecedenti 8 ore la tentata rapina) era uscito dalle sue abitazioni (avendo i 2 avuto, allorché sottoposti ad intercettazione, solo contatti sporadici diurni, giammai notturni), sicché "nessun segnale" era "stato obiettivamente scambiato".
L'assM.M. - 172.docxunto è privo di fondamento.
Anzi, tali difese confermano ulteriormente la fondatezza del ragionamento del Tribunale, posto che non solo, stante la loro oggettiva esistenza, il M. non spiega, allora, la necessità di tali squilli (ovvero, a cosa essi servissero), ma, come detto, egli stesso rimarca che successivamente non aveva avuto che sporadici contatti diurni col D.: il che, però, rende ancor più inspiegabile (se non, appunto, come un segnale convenuto, magari quale conferma di un appuntamento già concordato a voce per il mattino successivo) perché il M. abbia fatto lo squillo al D., ed ancor meno perché quest'ultimo abbia, a sua volta, evidentemente risposto con un altro squillo, subito dopo, al M..
(2)
Le celle di aggancio del suo telefono, nelle ore precedenti l'assalto al portavalori del 2/5/2013, in zone (San Giorgio Jonico e Monteiasi) limitrofe a quelle dello stesso assalto, erano, nel contempo, però, quelle del suo naturale stazionamento (avendo, egli, un'autodemolizione a Monteiasi e risiedendo a Carosino, paese confinante sia con Monteiasi, sia con la strada rurale ove la rapina era stata tentata): laddove, le altre celle di aggancio riguardavano zone (il villaggio Paolo VI) che non avevano nessuna connessione con il detto luogo teatro della tentata rapina. Da tali elementi, dunque, nessun dato inconfutabile emergeva, a suo dire.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Ed infatti, se è vero che, isolatamente presi, i dati relativi alle celle di aggancio possono non avere rilievo, ciò, evidentemente, è frutto di una visione (volutamente) parcellizzata degli elementi disponibili, che, di contro, vanno visti anche nel loro insieme: sicché l'aggancio di celle compatibili con la presenza in loco degli imputati rappresenta, semplicemente, uno (e non certo il più importante) degli elementi da considerare ai fini del giudizio di colpevolezza in relazione all'episodio della tentata rapina del 2.5.2013.
(3)
Secondo il M., inoltre, i blindati non avevano mai un percorso predeterminato sempre uguale, variando itinerario, comunicato solo al momento dell'entrata in servizio delle guardie giurate, senza che si sapesse, dunque, con tempestiva anticipo, né la loro reale percorrenza, né il valore trasportato (come dichiarato da uno dei testi, a domanda del pubblico ministero): sicché egli (come i suoi assunti complici) non avrebbe potuto sapere che quella mattina il furgone avrebbe percorso proprio la strada su cui era avvenuto il tentativo di rapina.
Tale argomento, come si suol dire, prova troppo.
È evidente, infatti, che, se fosse in assoluto vero quanto dedotto in tale parte del gravame, nessuno, neppure gli altri (ipotetici, seguendo, per un attimo, la tesi del M.) reali rapinatori avrebbero potuto sapere detto percorso e, dunque, organizzarsi per tempo per compiere rapine. Sta di fatto, però, che qualcuno, certamente, quell'assalto fece (e ben organizzato, come anzidetto): sicché, quindi, non era, evidentemente, affatto impossibile la predisposizione di un piano all'uopo (come dimostra la circostanza che lo stesso sia stato portato regolarmente e quasi integralmente a compimento, non riuscendo i malviventi nell'intento solo per il tempo impiegato per perforare 2 delle 3 lamiere del blindato).
(4)
Quanto alla sua presunta attività di perlustrazione, egli sostiene che, "al di là di trascorrere pochi minuti all'interno del centro commerciale Auchan di Taranto (in data 5 agosto 2013), oppure dinanzi l'ufficio postale di Talsano (in data 2.10.2013) altro non ha fatto", non avendo inseguito alcun furgone blindato, per studiarne, ad esempio, il tragitto, neppure quello poi assaltato il 2/5/2013, non assumendo alcun "significato l'attesa durante le mattine ed i pomeriggi assolati di agosto dell'odierno imputato nel parcheggio di un centro commerciale per poi perdere le tracce dell'obiettivo" (pagine 5-6).
Ancora una volta, trattasi di difese che confermano (più che smentire) la ricostruzione fatta dal Tribunale, in quanto, anche a prescindere dal considerare l'immotivata (non assumendo, la stessa, alcun logico "significato", per usare le parole del medesimo appellante) "attesa durante le mattine ed i pomeriggi assolati di agosto dell'odierno imputato nel parcheggio di un centro commerciale" (pagina 6), ovvero le ragioni per le quali egli si sia esposto, per ore, alla calura estiva. in luoghi inusuali, come il parcheggio di un supermercato o la strada di fronte un ufficio postale (avendo, ad esempio, egli stesso ammesso di essere rimasto "presso l'ufficio postale di Talsano", "in attesa per circa 2 ore, dalle ore 7,40 alle 9,30 per poi andare via non prima che fosse giunto il solito furgone portavalori della S.": pagina 5 appello), l'aver ammesso, in particolare, proprio quest'ultima circostanza (comunque provata), senza, nel contempo, darne alcuna logica spiegazione (cosa stesse facendo, per tutto quel tempo, il M., nei pressi del detto ufficio postale, e perché sia andato via proprio allorché andava via anche il detto furgone portavalori), costituisce la miglior riprova della sua piena compartecipazione al gruppo de quo.
Laddove poi, naturalmente, l'ovvia - si ripete: per comprensibile necessità difensiva - parcellizzazione degli elementi fa perdere di vista che il M. era, in loco ("presso l'ufficio postale di Talsano"), assieme a quel B. che, il 23 e 30 luglio 2013, su disposizione del D., era rimasto in analogo atteggiamento (all'esterno, in un punto di osservazione tale che gli consentiva di vedere i movimenti del furgone portavalori, andandosene poi una volta che questo aveva lasciato il posto), presso la Ipercoop di Taranto, e che, solo 2 giorni dopo l'episodio presso l'ufficio postale di Talsano coinvolgente l'appellante (e cioè il 4/10/2013), si era nuovamente appostato (questa volta senza il M.) presso le P.I. s.p.a. di Talsano.
Tali dati, se visti assieme (e non parcellizzati, come fa l'appellante), ancor più fanno risaltare la sua assoluta incapacità di fornire una plausibile spiegazione alternativa delle condotte da lui tenute, considerando, dunque, che anche le persone con cui era e che frequentava avevano, evidentemente, analoghi atteggiamenti (e sempre senza dimenticare che, proprio come tipicamente succede nelle organizzazioni criminali con specifica suddivisione dei compiti, l'odierno appellante non fosse precipuamente deputato alla osservazione dei movimenti dei mezzi e delle persone da rapinare, nonché allo studio dei luoghi, compito svolto in maniera, se non esclusiva, certamente preponderante, dal D., come, per quanto detto, pacificamente acclarato).
(5)
In ordine all'intercettazione in cui si fa riferimento al telefono ed all'assalto, nella Volvo del B., assume l'appellante che nessuna certezza sussistesse sulla "identificazione dell'altro interlocutore in M.M.", "nessun riscontro nessuna ricognizione vocale" essendo "stata poi fatta dagli organi inquirenti", al fine di individuarlo come l'autore della frase dialettale.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Una simile operazione di ricognizione, invero, sarebbe stata, anzitutto, del tutto inutile, considerando che il M., in prime cure, non ha contestato l'identificazione fatta dagli inquirenti, sulla base del timbro di voce, dei nomi pronunciati, dei dialoghi tenuti e, infine, anche della localizzazione dei mezzi.
Ora, è appena il caso di aggiungere, anzitutto, come nessun dubbio ponga la difesa di parte appellante in ordine all'evocazione (con le parole in questione) della tentata rapina del 2.5.2013: ovvero che le già menzionate parole (come da intercettazione dalle 6.10 del 2.9.2013: "quando arrivai ... quando anda ... quando andammo là, che facemmo l'assalto dove ma ... mmarcò il telefono ...") si riferiscano, effettivamente (come, invero, appare del tutto manifesto), allo smarrimento del cellulare, da parte di uno dei rapinatori, sul luogo dell'assalto del 2.5.2013.
Nessun dubbio, inoltre, pone la difesa del M. in ordine al fatto che tale intercettazione sia avvenuta "all'interno dell'autovettura del B." (pagina 6 appello M.).
Pacifici essendo tali dati, va disattesa la censura dell'appellante, essendo certo che la persona a bordo della detta vettura (del B.) sia, effettivamente, l'odierno appellante, come si evince, anzitutto, chiaramente dalla deposizione dell'ispettore Mastrangelo:
"Quindi reperito il garage sì organizzano per poter reperire i veicoli, e quindi è in questo caso che dal 2 settembre, la notte del 2 settembre escono intorno alle 4 di notte, intorno alle 4 di notte parte B.P.F. con la sua Volvo da San Giorgio, raggiunge Carosino, prende a bordo M.M. da via E. M., dove risiedeva, e si spostano a Taranto. A T. in via C. girano per trovare, e parlano per trovare questi mezzi Fiat Fiorino ... e lo trovano appunto in via C.. Quindi parcheggiano la macchina e come accertato ... tentano senza riuscirci di rubare il Fiat Fiorino targato (...) di proprietà della A.S.L.. ... Nella circostanza abbiamo sottoposto a sequestro una chiave spezzata nel nottolino e ne fanno riferimento dopo anche loro, B. e M. nelle intercettazioni ambientali dice: "mannaggia sì è spezzata la chiave nel nottolino". Dopodiché, altro tentativo lo registriamo la notte del 3 settembre. La notte successiva. Idem con la Volvo allo stesso orario più o meno B. si reca a Carosino, prende a bordo M., entrambi raggiungono Taranto, individuano in un Fiat Doblò che ha delle caratteristiche simili al Fiat Fiorino, nel senso di capacità di carico diciamo ... e in via L. I. appunto tentano di rubare il Fiat Doblò targato (...) di proprietà della ditta L. S.p.A. ..." (pagine 71-72 del verbale in fonoregistrazione del 30/9/2015).
Orbene, come si vede, attraverso la localizzazione satellitare, esaminando i movimenti della vettura in questione, è possibile dire, con certezza, che la persona che fu presa a bordo, dal B., quel 2.9.2013, fosse proprio il M. (al cui indirizzo, in piena notte, l'auto si era recata).
Ove si consideri che, falliti i tentativi quella notte e la notte successiva, nei giorni seguenti se ne fanno di ulteriori, questa volta andati a segno, e che uno dei mezzi rubati in quei giorni (il 9.9.2013), la moto Aprilia Scarabeo di colore grigio scuro targata (...) (con denuncia di furto del 9.9.2013, da parte di F.M.), è stato rinvenuto (come da verbale di sequestro a carico del M. in data 10.10.2013 e come confermato dall'ispettore Mastrangelo: pagina 74 verbale da ultimo menzionato) all'interno di un locale insistente nell'area adibita ad autodemolizione nella disponibilità dello stesso M. (laddove pure nella disponibilità dell'appellante era l'autovettura Fiat Uno targata (...), di C.M.G. e rubatale il 30.9.2013 da via P., a Taranto, e poi rinvenuta, al momento del detto sequestro, sempre all'interno dell'autodemolizione del M., come confermato sempre dal predetto ispettore), si ha una ulteriore oggettiva conferma che fosse proprio lui, in quel settembre (ed in particolare il 2.9.2013), l'interlocutore del B. che ebbe a pronunziare (nel mentre si recavano entrambi a rubare mezzi per l'organizzazione) la frase predetta (e già più volte rammentata).
Infine, ulteriori e solidi riscontri emergono dalle intercettazioni ambientali, atteso che:
- dalle stesse emerge chiaramente che il soggetto in compagnia di colui che veniva qualificato come "P." (evidentemente il B., il proprietario del mezzo intercettato, come incontestato), avesse nome "M." (essendo chiamato in tal modo, oppure col diminutivo di: "Miche'": ad esempio alle 6.10 del 2.9.2013, più volte, da pagina 463 e seguenti della perizia Leo);
- il tenore dei discorsi (come già dedotto, ci si lamentava, tra l'altro, della discontinuità delle azioni criminose e della maggior quota ingiustamente voluta dal D.: laddove non va dimenticato che era anche il M., assieme al B. ed al D., che facevano sopralluoghi su ordine del D., evidentemente a loro collegato per l'attività criminale qui in esame) è inequivocabilmente riferito a qualcuno che aveva a che fare col D. (il quale, a sua volta, si collega - è bene rammentarlo nuovamente - anch'egli da solo al contesto di cui si discute, ribadendo la sua volontà di conseguire una quota maggiore, per il maggior tempo perso rispetto agli altri che nelle more lavoravano), per l'attività illecita in questione (e senza dimenticare, come anzidetto, che i predetti "P." e "M." si apprestavano a rubare mezzi per il "lavoro grosso", come un Doblò o una Panda o un Fiat Fiorino, esattamente come chiesto dal D.);
- da essi emerge, ancora, che fosse intenzione dei 2 interlocutori uscire tutte le mattine necessarie a reperire i mezzi occorrenti all'organizzazione: insomma, che si trattasse di una "coppia fissa", all'interno del gruppo, dedita ai furti di veicoli (il che, sempre in una lettura unitaria, e non frazionata, degli elementi, rafforza ulteriormente la conclusione circa la presenza del M. sull'auto del B.);
- l'inequivoco riferimento, più volte, nei discorsi intercettati, all'autodemolizione: ulteriore indubbio ed oggettivo riscontro che il M. nell'auto col B., davvero non potesse che essere M..
Insomma, anche al di là dell'atteggiamento tenuto, in prime cure, sul punto, è evidente che fosse proprio il M. (il M., titolare dell'autodemolizione, presso cui sono stati rinvenuti alcuni dei mezzi rubati nelle notti di settembre 2013, al cui indirizzo di residenza si recava, con la sua auto, in piena notte, il B., e che dunque discorreva anche di questioni attinenti all'andamento dell'organizzazione criminale, di cui, per altro verso, si è detto facesse certamente parte l'appellante) ad essere in auto, quel 2.9.2013, a rievocare l'assalto al portavalori fallito 4 mesi prima con lo smarrimento, in loco, di un telefono cellulare.
(6)
Si deduce, ancora, con l'appello, che non v'era prova che la rapina tentata del 30/9/2013, fosse diretta effettivamente nei confronti del tabaccaio (B.G.), essendosi l'azione comunque arrestata in un momento in cui la stessa non poteva dirsi neppure meramente preparatoria del delitto (essendo inidoneo l'aver indossato occhiali e berretto calato sulla fronte, considerata la successiva condotta - ovvero aver ingranato la retromarcia e l'essersi allontanati dal posto - tenuta, a far ritenere integrato il menzionato tentativo, piuttosto che l'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 56 c.p., della desistenza volontaria, e non coartata).
Al riguardo, non può che condividersi la valutazione del Tribunale sull'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché sulla loro univocità, sulla base dei seguenti elementi:
- lo studio del posto, dei movimenti della vittima (che è incontestato andasse a depositare il denaro in banca ogni lunedì), l'essersi - i 3 imputati e, segnatamente, il M. - collocati varie volte vicino la tabaccheria in questione;
- l'esplicito riferimento alla circostanza che il D. si sarebbe, certamente, accorto della vittima, in quanto avrebbe dovuto "uscire da dentro il coso Tabacchi" (come anzidetto);
- alcune chiarissime intercettazioni su cosa si sarebbe dovuto fare ("non davanti alla banca, più qua la dobbiamo mettere", "sul corso") ed alla stessa vittima ("da dove esce lui n. ..., poi ... dal tabacchino ... sta uscendo lui... la macchina non ci sta vicino casa sua, può darsi che la macchina sta all'angolo là ... Dobbiamo andare ... dentro la macchina di dobbiamo levare i soldi e ce ne dobbiamo andare");
- la preoccupazione e necessità di evitare le telecamere;
- il furto dell'auto Fiat Uno targata (...), proprio il 30.9.2013, e non per lucrarci, ("andiamo a fare una Uno di merda, come cazzo è, è ... una Uno, una macchinetta ... che non ci dà ... dà all'occhio"), ma proprio per la necessità (del B. e del M.) di travisarsi (essendo entrambi noti a Monteiasi);
- l'essere usciti con la predetta Fiat Uno rubata (comportamento del tutto illogico, se non rapportato alla volontà di non farsi riconoscere nel mentre si compie un ulteriore reato: ove si pensi che la vettura era ormai al sicuro all'interno dell'autodemolizione, ed il portarla in giro era, evidentemente, rischioso, ben potendo i 2 essere fermati da una pattuglia);
- l'avere oscurato i vetri posteriori (sempre per non farsi riconoscere, evidentemente);
- il posizionamento della vettura proprio davanti alla tabaccheria di B.G. (oggetto, come detto, da tempo, delle loro attenzioni);
- l'arrivo, sul posto, non con i 2 amici, ma da solo con la sua auto, da parte del D., e sempre nei pressi di un bar con visuale sulla tabaccheria;
- l'avere, per l'appunto, i 2 (B. e M.) indossato occhiali da sole e berretto con visiera molto arcuata che si protraeva anche sul volto, occultandolo;
- l'avere, il M. ed il B., ad un certo punto, abbassato ulteriormente sul volto la già arcuata e coprente visiera del cappellino che indossavano;
- l'averlo fatto assieme, contemporaneamente;
- la loro repentina fuga dal posto, al transito di una pattuglia della polizia:
- la disdetta che si coglie nei successivi dialoghi (in cui si manifesta la necessità di agire quanto prima, per reperire del denaro, e le ragioni della massiccia presenza di forze ordine);
- infine, il rinvenimento della detta Fiat Uno rubata nell'autodemolizione del M. al momento della perquisizione in data 10.10.2013.
Tali circostanze fattuali, se lette unitariamente, non possono che far ritenere come il M., assieme agli altri 2 complici, fosse ormai in procinto (avendo compiuto tutti gli atti preparatori a ciò necessari) di rapinare B.G., desistendo solo per cause impreviste. Davvero, sul punto, gli elementi sono tali e tanti da non poter residuare dubbio alcuno, neppure il più larvato, al riguardo (non avendo, peraltro, gli accusati, neanche l'appellante, chiarito cos'altro, allora, stessero facendo in loco).
(7)
Si contesta, ancora, con l'appello, che si fosse integrato il reato associativo in quanto:
- insussistenti erano il vincolo associativo tendenzialmente permanente, la struttura organizzativa, sia pur minima, e l'indeterminatezza del programma criminoso, non conosciuto, emergendo dalle intercettazioni solo la pregressa conoscenza dei 4 imputati, e che gli stessi passassero "intere giornate nei parcheggi assolati dei centri commerciali in osservazioni di chissà chi e chissà che cosa senza mai portare a termine alcuna condotta criminosa di qualunque specie ma anzi" cercando "anche refrigerio all'interno dell'ipermercato come il M. (riferimento all'episodio del 5 agosto 2013 pagina 40 sentenza di condanna)" (pagina 9 gravame), non essendovi stato mai alcun pedinamento nei confronti dei blindati, sicché non vi era alcuna certezza su quale obiettivo (se gli stessi blindati e/o i centri commerciali) avessero di mira;
- in realtà, gli imputati "rubavano autovetture" "per ricoverarle nel garage di B. o nell'autodemolizione del M. per poi smontarne alcuni pezzi o modificarne in parte la struttura esterna", configurandosi il concorso di persone nel reato e non l'associazione a delinquere (pagina 10 appello);
- "per quanto riguarda il ruolo ricoperto dal M. all'interno di questo gruppo, può soltanto riferirsi alla condotta dell'odierno imputato il furto di alcune autovetture" ed il "reperimento di 6 pallottole calibro 38", non preordinate la commissione di alcun programma criminoso, nessuno del gruppo sapendo di agire in coordinazione con gli altri (pagina 11).
Anche per tale parte il gravame risulta manifestamente infondato.
Tutte le circostanze già sopra evidenziate - i percorsi da fare, gli appostamenti di ore presso centri commerciali e/o postali, finiti sempre allorché andava via un furgone portavalori, abiti da procurarsi tutti uguali, poi da togliere e buttare, la necessità di non sbagliare strada, in quei momenti (B., progressiva 12036: "ma questa la dobbiamo fare più di qualche volta pure, perché non ci ... in quel momento non ti puoi ... non ti puoi sbagliare") - sono rimaste senza una spiegazione logica alternativa (rispetto a quella, invero clamorosamente evidente, della preparazione di rapine): gli imputati in generale, cioè, ed il M. in particolare, non hanno fornito alcuna plausibile spiegazione (anzi, per lo più alcuna spiegazione, quand'anche implausibile) a tali loro condotte: evidentemente non giustificabili in altro modo, se non, come detto, nel senso della predisposizione di attività preparatorie di rapine.
Si trattava di un gruppo, inoltre, ben organizzato, munito, tra l'altro, di armi e cellulari che non erano ricollegabili ai soci, uno dei quali, poi, perso nel corso di una delle azioni delittuose programmate (l'assalto al portavalori del 2.5.2013).
Al riguardo, è praticamente impossibile pensare che possa esser un puro e fortuito caso che i 2 cellulari (definiti A - quello rinvenuto, senza impronte digitali, il 2.5.2013, nei pressi del furgone assaltato - e B - l'unico che con A dialogasse -) siano stati agganciati, casualmente, nello stesso giorno, a Roma, nella medesima zona in cui era il D. (anche a non considerare la medesima zona in cui costui era allorché furono ricaricati entrambi a Lecce): e che, poi, uno di loro, sempre casualmente, sia stato utilizzato per ben 2 ore, per pura combinazione, in quanto richiesto in prestito, dal B., ad un ignoto passeggero di un autobus che lui conduceva, proprio per telefonare (con la sua scheda personale) al D.!
Sennonché, assodato che i 2 cellulari fossero in uso al gruppo e solo nell'anomalo modo detto (nessuno, invero, di norma, ha un cellulare che dialoga solo con un altro, come, nella specie, facevano i predetti A e B) e che, poi, uno di loro è stato rinvenuto nei pressi del furgone assaltato, è evidente che l'assalto non può che essere opera di chi detto cellulare (perso nell'occasione sul posto della tentata rapina) aveva a disposizione. Ed è altrettanto evidente, sempre nell'ambito dell'esame unitario degli elementi acquisiti, che tutte le successive condotte (perlustrazioni dei luoghi, acquisizione dei mezzi e delle armi necessari, dei guanti per non lasciare impronte, eccetera), non possono far pensare ad una singola azione, bensì ad una serie di azioni in corso di programmazione, che avevano il minimo comune denominatore di trattarsi di rapine a portavalori.
Ed invero, va considerato che l'associazione a delinquere (delitto contro l'ordine pubblico, punito per prevenire il pericolo di un incremento dei fenomeni criminali: e dunque a prescindere dalla loro effettiva realizzazione) si connota, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, per:
- l'indeterminatezza degli specifici delitti da compiere, ma la contestuale determinatezza delle tipologie delittuose:
- una struttura operativa idonea rispetto al fine (essa costituendosi, pertanto, con la creazione di una struttura organizzativa in grado di realizzare il programma), che trascende i delitti--scopo nei tempi e nei contenuti, costituendo essi solo il risultato di una delle plurime procedure di azione, cicliche e ripetibili, che l'organismo criminale è in grado di attivare in misura proporzionale alle potenzialità offensive di cui dispone (tendendo alla realizzazione dei delitti-scopo, conservando intatte le proprie capacità operative);
- la necessaria presenza di ruoli strumentali rispetto alla stessa associazione (in aggiunta a quelli esecutivi), quali quelli di approvvigionamento di mezzi e di informazioni, di programmazione degli obiettivi da raggiungere, di coordinamento delle funzioni associative, di controllo dell'attività operativa, di distribuzione e reinvestimento dei profitti.
Sicché non può parlarsi di mero concorso (nei singoli reati acclarati) in presenza di stabilità del vincolo associativo e di un'organizzazione che trascende i singoli reati-fine, con indeterminatezza del programma criminoso che ben può trarsi dal mero susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte criminose ad opera di soggetti stabilmente collegati (Cass. 53000/2016).
Nella specie, la detta stabilità organizzativa è chiaramente desumibile dagli elementi già messi in evidenza dal Tribunale, e cioè:
- un modus operandi ripetuto ed una stabile organizzazione con:
- disponibilità di armi, per giunta celate in un luogo noto ai sodali:
- il consueto ricorso ad autovetture rubate (per renderle non collegabili ai soci);
- il monitoraggio costante nel tempo degli obiettivi:
- la paziente osservazione dei movimenti dei furgoni, dei luoghi e dei loro apparati di sicurezza (ad esempio, videocamere), con l'analisi dei percorsi stradali da seguire;
- l'uso di cellulari-citofono:
- lo scambio di informazioni dopo i sopralluoghi;
- l'individuazione di un luogo (la carrozzeria del D.) di usuale incontro;
- la disponibilità di una attrezzatura comune, ovvero, oltre alle armi, di una strumentazione funzionale alle rapine consumate e da commettere (munizioni, indumenti, guanti);
- il reperimento di un garage ove occultare i veicoli rubati da utilizzare nelle rapine;
- le intense frequentazioni tra tutti i protagonisti;
- la spartizione del bottino in quote:
- il riferimento a episodi delittuosi consumati nel passato:
- la presenza di un "capo", il D., che:
- si attribuiva una quota maggiore dei proventi dei delitti;
- eseguiva la quasi totalità dei sopralluoghi, indicando la strategia da seguire, e programmava i colpi;
- stabiliva i compiti (ad esempio, chi e come si doveva occupare dei sopralluoghi ovvero di provare il funzionamento dei telefoni);
- reperiva alcuni strumenti (quali i telefoni) e indicava quali altri servissero (come la tipologia dei veicoli);
- si interessava di trovare un garage per i mezzi rubati, sempre delegando ad altri, però, la sua concreta acquisizione (suggerendo anche cosa dire per conseguirlo prima);
- era indicato, dagli altri, come "lui" o "iddu";
- si attribuiva egli stesso il detto ruolo apicale, anche a fronte dei malumori (sui criteri di spartizione) altrui;
- decideva se nel gruppo potessero o meno entrare altre persone.
Tutto, insomma, delinea chiaramente un'organizzazione stabile, con mezzi idonei e compiti ben precisi, assolutamente in grado di generare un numero indefinito di rapine come quelle tentate di cui s'è detto.
Del resto, ed infine, ove occorresse aggiungere altro ad ulteriore riscontro dei davvero cospicui dati emersi a conferma del reato associativo, è appena il caso di ricordare che, come si evince chiaramente dalla replica del D. al B. (già sopra ricordata), circa le ragioni della sua maggiore quota, è lo stesso D. a sostanzialmente ammettere (nel momento in cui minaccia di scioglierla o comunque di non farvi più parte) l'esistenza dell'associazione, dicendo (il 5.9.2013):
"di tutte le cose dobbiamo parlare poi, che se n. ... io non faccio più niente, qua chiariamo le cose, di prima ... chi può venire, queste sono le condizioni ... se n. io lo sai che cosa c'è? ... non mi interessa più un cazzo, che io la mattina per dire ... tu la mattina esci per lavoro per dire, no? ti fai la giornata, quello fa la giornata, io la mattina vado e giro per 'ste cose qua ... a me non mi paga nessuno ... buonasera ... non è che posso andare e girare per voi... se n. chiariamo le cose, buonasera, ognuno a casa sua, qual è il problema? ...le andate a trovar voi, se mi volete invitare, mi invitate, se n. buonasera ... e gira ... e gira tu, trovali ... trovateveli da soli, le cose che sono andato a vedere le hai ...le hai trovati tu? Chi ... chi l'ha trovate quelle cose? ... fino ... fino a moh che cosa abbiamo fatto di quello che hai visto tu, ah? ... ah? hai visto qualche cosa che hai visto tu?".
Orbene, appare evidente che il minacciare, più volte, di dire "buonasera", ovvero "ognuno a casa sua", "le andate a trovar voi, se mi volete invitare, mi invitate, se n. buonasera" e "chi l'ha trovate quelle cose?" (con evidente riferimento alle rapine effettuate in precedenza) dà assolutamente per scontata l'esistenza di una struttura finalizzata alla preparazione ed organizzazione, e poi commissione di rapine: ovvero, di quell'associazione da cui il D. minacciava di uscire.
(8)
Si assume, infine, con l'appello, che la pena andasse ridotta al minimo edittale, con aumenti minimi per continuazione e concessione di attenuanti generiche.
Anche tale doglianza è infondata.
Le modalità delle condotte poste in essere, specialmente quella relativa alla tentata rapina del 2/5/2013, la loro costanza (che denota particolare intensità del dolo ed elevatissima capacità criminale), anche senza considerare (come invero si deve) i gravi precedenti che attingono l'imputato, fanno ritenere assolutamente adeguata la pena comminata (peraltro in misura non discostatasi di molto dai minimi di legge), senza, evidentemente, che siano emersi aspetti peculiari che meritino l'applicazione delle attenuanti generiche.
Infine, il numero e la gravità dei pregressi episodi delittuosi, denotano anch'essi l'elevata capacità criminale e la tendenza a delinquere da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,
conferma la sentenza del Tribunale di Taranto, in data 19.11.2015, appellata da M.M. che condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali di questo grado del giudizio.
Termine di 45 giorni per il deposito della motivazione, con sospensione, per pari durata, del termine di custodia cautelare.
Conclusione
Così deciso in Taranto, il 21 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2017.
marcia del furgone portavalori della (OMISSIS), a bordo del quale si trovavano per ragioni di servizio, fingendosi carabinieri in servizio di ... GPS, la cosiddetta scatola nera ed il Telepass in dotazione al furgone portavalori rapinato, nonchè la sovrapponibilità tra il percorso
di furto ai danni dell'Istituto di Vigilanza Battistolli di (OMISSIS), aggravato dall'aver commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento, con armi ... commettere il furto ai danni dell'Istituto di Vigilanza Battistolli di (OMISSIS), e che il delitto, in funzione del quale già vi erano stati incontri