cinque fucili mitragliatori d’assalto kalashnikov completi di cinque coppie di caricatori da 20 a 30 colpi (armi da guerra clandestine)
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XI penale
in funzione di giudice del riesame
Il Tribunale riunito in camera di consiglio
nel procedimento ex art. 309 c.p.p. promosso nell’interesse di
Sa. Gi., nato a Catania il 5.11.1955;
detenuto presso la Casa circondariale di Milano – San Vittore;
assistito e difeso di fiducia dall’avv. Fr. De Ce.del foro di Milano;
con dichiarazione di impugnazione resa in data 27.12.2006 personalmente dall’indagato all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale, avverso l’ordinanza pronunciata dal Gip del Tribunale di Milano in data 24.12.2006, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 110, 112 n .1, 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 legge n. 497/1974, 23 legge n. 110/1975, contestato in concorso con Gi. Ag., Di Do. Ma., At. Ed., Ca. An.Gi., Bo. Se., Ma. Gi. (perché in concorso tra loro ed agendo quali materiali esecutori della condotta sotto la direzione di MA. Ma., portavano in luogo pubblico le seguenti armi destinate alla consumazione di rapine ai furgoni portavalori:
1) cinque fucili mitragliatori d’assalto kalashnikov completi di cinque coppie di caricatori da 20 a 30 colpi (armi da guerra clandestine);
2) un mitra di fabbricazione sovietica, arma comune da sparo clandestina;
3) un fucile a pompa calibro 12;
4) tre pistole Beretta m.98;
5) un revolver cal. 357;
6) una pistola Beretta mod. 84F matricola E87622Y;
7) due caricatori per pistola.
Con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso e con l’aggravante del numero delle persone superiore a cinque- Accertato in Corbetta (Mi) il 6.12.2006 ore 16,00) capo A;
- agli artt. 110, 112 n .1, 56, 628, 1° e 3° comma n. 1 c.p. contestato in concorso con Gi. Ag., Di Do. Ma., At. Ed., Ca. An. . Bo. Se., Ma. Gia. (poiché, in concorso tra loro in numero superiore a cinque, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni trasportati da alcuni furgoni portavalori della società Mo., mediante l’uso di violenza e minaccia delle armi ed utilizzando travisamenti, non riuscendo nell’intento per l’azione degli operanti che li traevano in arresto in Corbetta nei pressi del parcheggio dell’Esselunga, ove si erano riuniti su indicazione di MA. Ma. per perfezionare le fasi dell’imminente rapina. In Corbetta (MI) il 6.12.2006 ore 16,00. ) capo B;
Con la recidiva specifica e reiterata ai sensi dell’art. 99 IV co c.p. , per Gi. Ag., At. Ed., Di Do. Ma., Sa. Gi., Mag.Ma., Ca. An., Pe. Re., Bo. Se., Ma. Gia.
- letti gli atti pervenuti in data 29.12.2006;
- uditi il giudice relatore e la difesa all’udienza del 5.1.2007
sciogliendo la riserva assunta nel dispositivo di ordinanza depositato in data 8.1.2007, ha emesso la seguente
ordinanza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Gip del Tribunale di Milano applicava la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati indicati in epigrafe, desumendo i gravi indizi di colpevolezza dagli esiti complessivi delle articolate indagini condotte (attraverso intercettazioni telefoniche e servizi di appostamento) dalla Squadra Mobile di Novara, in collegamento con la Squadra Mobile di Milano e con la Squadra Mobile di Lodi.
In particolare la P.G. interveniva in data 6.12.2006 alle ore 16.00 circa nel parcheggio dell’Esselunga di Corbetta interrompendo una riunione tra i nove arrestati, che risultava appunto finalizzata alla imminente consumazione di un delitto rapina. In tal senso rilevava il Gip che l’idoneità dei mezzi risultava saldamente ancorata al fatto del rinvenimento di numerose armi letali, anche da guerra, di ricetrasmittenti nonché di beni strumentali al travisamento.
Sulla base di tale premessa ricostruiva il Gip, attraverso un integrale rinvio al verbale di arresto, le attività investigative del giorno 6.12.2006.
In particolare la P.G. installava un impianto per le intercettazioni ambientali e dei localizzatori satellitari sulle autovetture in uso agli indagati (una Fiat Tipo tg xxx in uso a Box Sex, una BMW X5 xxxx di Sa. Gi.) nonché su di un camion tipo Daily tg xxx provento di furto il 6.12.2005 in danno di Tu Ma.. Tutti questi veicoli risultavano precedentemente in sosta nel parcheggio prossimo all’abitazione del Bo. ove alloggiavano anche le due persone che utilizzavano la BMW X5 xxxxx.
La mattina del 6.12.2006 tutti i mezzi si erano mossi in direzione Milano e, in particolare, il Ford Daily era stato parcheggiato all’uscita di Cormano della strada tangenziale di Milano, lungo il percorso che avrebbe dovuto compiere un furgone portavalori della “Mo.” quello stesso giorno verso le ore 19.00.
Da una conversazione telefonica del 6.12.2006 gli operanti avevano inoltre appreso che il MAG. e il BO. si erano dati appuntamento alle ore 15.30 presso l’Esselunga di Corbetta, ove in effetti erano arrivate nel pomeriggio le autovetture dei due indagati e un’ulteriore autovettura. I tre veicoli si erano affiancati e tutti gli occupanti erano scesi e si erano posti in cerchio a parlare.
A quel punto erano intervenuti gli operanti che avevano tratto in arresto tutti gli indagati, trovati in possesso:
- il MA. Di: numerose sim card e carte prepagate, sei telefoni cellulari, grimaldelli, manoscritti e itinerari, due bombole contenenti materiale infiammabile, due ricetrasmittenti, nove paia di guanti;
- il BO. di: manoscritti con orari riconducibili ai movimenti di furgoni portavalori, alcune paia di guanti, manette, dati personali e indirizzo della guardia giurata CRAI;
- CA. An. Gi. di: un biglietto di sola andata tratta Catania – Milano del giorno stesso, un cellulare risultato in contatto con quello del MA. durante le fasi di spostamento dei mezzi;
- AT. Ed. di: un passamontagna e un paio di guanti in gomma;
- GI. Ag. di: una chiave riconducibile al furgone Daily parcheggiato presso l’uscita della tangenziale di Cormano, un cappello di lana nero;
- Sa. Gi. di: un cappello di lana nero;
- MA. Gi. di: un’utenza cellulare in contatto con quella del MA. la mattina del 6.12.2006.
Gli operanti avevano poi individuato un’autorimessa nella disponibilità del MA. ove venivano rinvenuti:
- un’Audi A6 provento di furto e una BMW 530, autovetture utilizzate nella rapina commessa a Lodi il 2.11.2006 ove era stata uccisa una guardia giurata di un furgone portavalori della “Mo.”;
- cinque fucili da guerra tipo kalashnikov con numerosi serbatoi accoppiati con nastro adesivo, quattro armi corte clandestine, quattro giubbotti antiproiettile, strumenti idonei al taglio di lamiere, bombole contenenti sostanze altamente infiammabili.
Stimava il giudice sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, apprezzando la misura cautelare della custodia in carcere come unica idonea a salvaguardare le indicate esigenze cautelari.
L’indagato, all’udienza di convalida, si avvaleva della facoltà di non rispondere.
Il ricorso per riesame riservava l’esposizione dei motivi, illustrati dalla Difesa all’udienza camerale dell’8.1.2007.
In via preliminare la Difesa rilevava che l’ordinanza cautelare impugnata era stata pronunciata dopo che il Tribunale del riesame aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 309, commi V e X, c.p.p. l’inefficacia di una precedente ordinanza coercitiva emessa a carico di Sa. Gi. (come dei coindagati) per gli stessi fatti qui in contestazione. Rilevava la Difesa che la declaratoria di inefficacia non consentiva una nuova emissione del titolo coercitivo, poiché quest’ultima poteva ritenersi legittima solo in caso di caducazione per meri vizi di forma del provvedimento.
Sotto altro profilo si evidenziava che in ogni caso la riemissione del titolo cautelare presupponeva la positiva sussistenza dei presupposti del fermo, così come anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7082/2005; condizioni del fermo che nel caso di specie erano stati esclusi dallo stesso Gip che non aveva convalidato il fermo disposto dal P.M. a seguito della declaratoria di inefficacia.
Da tale duplice ordine di considerazioni doveva discendere la declaratoria di nullità dell’ordinanza oggetto di gravame, perché adottata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge.
Ancora in via preliminare deduceva la Difesa che non risultavano trasmessi a questo Tribunale i fogli con indicazioni relative a movimenti di furgoni portavalori, oggetto di sequestro a carico del coindagato Bo. Se...
Nel merito la Difesa rilevava che nel caso di specie non emergessero elementi tali da consentire di sussumere i fatti contestati in un’ipotesi di tentativo punibile tanto per difetto di univocità degli atti.
In primo luogo gli indagati erano stati fermati nel parcheggio dell’Esselunga di Corbetta, un luogo che, per essere prossimo all’abitazione del Ma. e indicato come luogo abbastanza usualmente frequentato da questi, era inidoneo ad esprimere univocità rispetto al tipo di delitto che gli indagati volevano compiere. D’altra parte, considerato che gli itinerari dei furgoni portavalori, così come emergeva dall’annotazione della stessa Mondiapol nonché dalle dichiarazioni del Crai, risultavano essenzialmente rimessi alla discrezionalità dell’equipaggio, neppure la circostanza che il furgone Daily fosse stato parcheggiato a Cormano valeva colmare il difetto di univocità, poiché non poteva affermarsi che il furgone portavalori della Mo.l sarebbe con ragionevole certezza transitato per Cormano. Al contrario, emergeva che il tragitto da Novara (luogo di partenza del furgone) a Milano via Bovio (destinazione finale del furgone) non prevedeva il transito per Cormano, come da piantina che si depositava.
Quanto al servizio di ocp del 5.12.2006, che dava conto di un incontro nel citato parcheggio tra Ma., Bo., Sa. ed un’altra persona, rilevava la Difesa che lo stesso non valeva a ricollegare il ricorrente ai coindagati poiché Sa. Gi. era giunto solo al parcheggio a bordo della propria auto e da solo si era allontanato.
Quanto alle esigenze cautelari evidenziava la Difesa che l’indagato, gravato da precedenti molto risalenti, aveva attualmente condizioni di vita assolutamente regolari gestendo un’attività lavorativa con la moglie.
Concludeva la Difesa per l’annullamento dell’impugnata ordinanza o in subordine per la sua riforma quanto meno nel senso della sostituzione della misura cautelare in esecuzione con quella degli arresti domiciliari.
L’indagato si dichiarava estraneo ai fatti, precisando di avere una difficile situazione familiare, essendo padre di sei figli di cui uno ammalato.
Il ricorso è infondato.
Vanno premessi alcuni dati (risultanti dagli atti ed incontestati dalla Difesa) che sono funzionali alla valutazione delle eccezioni preliminari dalla Difesa.
A Sa. Gi. (come ai soggetti indicati come concorrenti nei delitti contestati) con ordinanza cautelare pronunciata il 9.12.2006, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale d Milano applicava la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 1°, 2°, 3° e 4° comma c.p. (capo A), 110, 112 n .1, 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 legge n. 497/1974, 23 legge n. 110/1975 (capo B), 110, 112 n .1, 56, 628, 1° e 3° comma n. 1 c.p. (capo C).
Con ordinanza resa il 20.12.2006 il Tribunale del riesame dichiarava, ai sensi del combinato disposto dei commi V e X dell’art. 309 c.p.p., l’inefficacia della predetta misura cautelare.
Tale essendo il contenuto della pronuncia resa il 20.12.2006 da questo Tribunale, conseguente alla rilevazione formale della violazione del comma V dell’art. 309 c.p.p. e non alla valutazione nel merito della valenza degli elementi indiziari a carico degli indagati, deve ritenersi pienamente legittima l’adozione a carico degli odierni indagati di un nuovo titolo coercitivo.
Il principio costantemente affermato dal giudice di legittimità in tutte le ipotesi di caducazione del titolo coercitivo per vizi formali è stato anche di recente confermato con riguardo all’ipotesi (pari a quella qui in esame) di declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 309, comma X, c.p.p.
In particolare, è stato osservato dal Supremo Collegio che <n particolare, è stato osservato dal Supremo Collegio che <
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l’ordinanza pronunciata dal Gip del Tribunale di Milano in data 24.12.2006 nei confronti di Sa. Gi..
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, nonché per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ove l’indagato è ristretto, ai sensi dell’art. 94, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Milano, il 5 gennaio 2007
