Cass. civ., Sez. lavoro, (data ud. 23/05/2003) 23/05/2003, n. 8230 SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO contro MONDIALPOL MILANO S.P.A.

Venerdì, 23 Maggio 2003 09:03

Cass. civ., Sez. lavoro, (data ud. 23/05/2003) 23/05/2003, n. 8230 SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO contro MONDIALPOL MILANO S.P.A. - controricorrente - nonché contro ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. risarcimento del danno causato da infortunio sul lavoro (ferimento nel corso di una rapina da un furgone portavalori, su cui egli svolgeva il lavoro di guardia giurata)

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente

Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere

Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere

Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere

Dott. Maura LA TERZA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COPPOLA GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 98, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BARBERIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE BERTOLIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MONDIALPOL MILANO S.P.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;

- intimato -

e sul 2º ricorso n. 09480/00 proposto da:

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELIO DEL CONTE, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

COPPOLA GENNARO, MONDIALPOL MILANO S.P.A.;

- intimati -

avverso la sent. n. 8219/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 18 settembre 1999 R.G.N. 22/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2002 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato GIORGIO BARBERIS per delega BERTOLIO;

udito l'Avvocato BARBATO E BERNARDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso rigetto del ricorso principale; assorbito l'incidentale.

Svolgimento del processo
Con atto del 9 gennaio 1999 Gennaro Coppola propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Milano aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno causato da infortunio sul lavoro (ferimento nel corso di una rapina da un furgone portavalori, su cui egli svolgeva il lavoro di guardia giurata).

Con sentenza del 18 settembre 1999 il Tribunale di Milano ha respinto l'appello. Afferma il Tribunale che il lavoratore, il quale aveva percepito le prestazioni dovutegli dall'I.N.A.I.L. per l'infortunio subìto, per invocare la responsabilità del datore aveva l'onere di provare il rapporto di causalità fra il comportamento del datore stesso e l'evento dannoso.

Nel caso in esame, questa pretesa causale connessione (fra l'adibizione del lavoratore ad un doppio turno di servizio, in violazione di specifiche disposizioni della Questura di Milano, ed il danno da questi poi subìto nella rapina) era insussistente. Da un canto, l'amministrativo divieto del doppio turno, risonanza di specifiche disposizioni legislative contrattuali, aveva la funzione di evitare un sovraccarico di lavoro: non di prevenire od evitare rapine (che potrebbero provocare maggiori danni ove la guardia giurata, vigile ed attiva, si difenda o tenti di reagire).

La minore attenzione determinata dal secondo turno di lavoro era stata poi esposta solo in secondo grado: nel ricorso, nulla il Coppola aveva allegato in ordine alle sue condizioni fisiche, quale fatto che consentisse di valutare l'incidenza del lavoro (espletato nel secondo turno) sull'infortunio.

D'altro canto, l'essere adibito a dite turni successivi non è fatto di per sé sufficiente a causare l'infortunio (la rapina avrebbe potuto causarlo anche se fosse accaduta nel corso del primo turno).

Per la Cassazione di questa sentenza ricorre Gennaro Coppola, percorrendo le linee di quattro motivi, la Mondialpol Milano S.p.a. resiste con controricorso: con controricorso resiste anche la Assicurazioni Generali S.p.a., a sua volta proponendo ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p. in relazione all'art. 590 c.p. e agli artt. 2043 e 2087 c.c., il ricorrente sostiene che la violazione dell'Ordinanza del Questore da parte del datore era stata una concausa nella determinazione dell'infortunio (a seguito del quale egli era stato in malattia per 3 anni e 5 mesi, ed aveva subito la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60 %).

Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2729 c.c., il ricorrente sostiene che il rapporto di causalità, fra violazione dell'Ordinanza del Questore e danno, era deducibile anche attraverso presunzioni: poiché egli, in violazione della predetta Ordinanza, era stato addetto ad un ininterrotto lavoro dalle ore 19 alle ore 13 e 40' del giorno successivo (con la sola pausa dalle ore 7 alle ore 8 e 20') ed alle ore 11 aveva subìto la rapina, il conseguente stato di stanchezza psicofisica era da presumersi.

Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del R.D.L. 12 novembre 1936 n. 2144, il ricorrente sostiene che gli Istituti di Vigilanza sono alle dipendenze del Questore per quanto riguarda il servizio: l'invocata disposizione del Questore non ha la mera funzione di evitare sovraccarichi di lavoro, bensì di regolare la necessaria efficienza ed il buon andamento del servizio.

Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente sostiene che, non avendo egli proposto alcuna domanda nei confronti della Assicurazioni Generali S.p.a., la condanna alle spese di lite, disposta dal Tribunale, era ingiustificata.

Con il ricorso incidentale condizionato la Assicurazioni Generali S.p.a., denunciando per l'art. 360 c.p.c. violazione dell'art. 437 c.p.c., sostiene che il Tribunale, pur affermando che il Coppola aveva introdotto in appello una nuova "causa petendi", consistente nel fatto che l'asserita violazione della disposizione del Questore avrebbe determinato un suo stato di stanchezza, che sarebbe stata a sua volta causa del danno, non aveva dichiarato inammissibile bensì solo non provato il motivo dell'impugnazione. Per questa ragione, la ricorrente incidentale chiede in subordine l'accoglimento del ricorso e la Cassazione della sentenza, con ogni pronuncia di legge.

Essendo oggettivamente e soggettivamente connessi, i ricorsi devono essere pregiudizialmente riuniti.

Il ricorso incidentale, ponendo in discussione la stessa ammissibilità del ricorso principale, deve essere esaminato preliminarmente.

Sostiene il ricorrente incidentale che, poiché in primo grado il Coppola aveva posto a base della sua domanda il mero fatto della violazione delle disposizioni del Questore ("se la Mondialpol Milano S.p.a. non avesse violato le disposizioni del Questore, non avrebbe prestato il servizio di scorta valori e non avrebbe potuto essere ferito"), l'aver aggiunto con l'appello, quale integrativo fondamento, le sue condizioni psico-fisiche (essendo la rapina avvenuta nel secondo turno, per la stanchezza e lo stress egli non sarebbe stato abbastanza attento e concentrato), costituiva un inammissibile mutamento della "causa petendi".

Nella deduzione della violazione d'un atto giuridico, quale "causa petendi" d'una domanda giudiziale, è tuttavia inscritta, come implicita parte integrante, la deduzione della conseguenza, che l'atto aveva la specifica funzione di evitare.

Le disposizioni del Questore sono dirette ad evitare in modo particolare le conseguenze che il doppio turno avrebbe sulla guardia giurata nello svolgimento delle sue mansioni (d'altro canto, l'invocare la mera violazione di un'ordinanza, senza pur implicitamente comprendervi ciò che è necessario alla giuridica - e non meramente meccanica, quale "conditio sine qua non", comune ad infiniti fattori causali - connessione con l'evento lamentato, resterebbe privo di ogni elementare logica). Le condizioni psico-fisiche del lavoratore erano pertanto inscritte, quale ovvia conseguenza, nel fatto dell'adibizione al doppio turno: ed in tal modo, nella violazione dell'ordinanza. Deducendo questa violazione, il Coppola ha dedotto ciò che nella logica stessa del fatto rientrava.

La decisione del Tribunale, che, pur rilevando la diversa formulazione dell'atto di appello (nei confronti dell'atto introduttivo), non ha ravvisato una modificazione della "causa petendi", è conforme a diritto. Il ricorso incidentale deve essere pertanto respinto.

I motivi del ricorso principale, che, per la loro interconnessione, devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

E' da premettere che il Questore, autorità di pubblica sicurezza (che "veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini ed alla loro incolumità": art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773), "ha la direzione ed il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica" (art. 14 della legge 1 aprile 1981 n. 121).

E' nel quadro di questa generale funzione che si colloca anche il potere che il Questore esercita sulle guardie giurate, le quali, pur prestando servizio alle dipendenze di istituti di vigilanza privata (per la custodia di proprietà per conto di privati) e "fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono poste, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del Questore, che ne vigila pure l'ordinamento" (art. 1 del R.D.L. 12 novembre 1936 n. 2144).

Poiché la funzione del Questore non attiene direttamente al rapporto di impiego, l'ordinanza con cui egli interviene sull'orario e sui turni della guardia giurata non ha la funzione di regolare l'interno assetto di questo rapporto, bensì l'efficienza ed il buon andamento del servizio ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità dei cittadini (comprensiva della stessa guardia).

In questo quadro è da leggere la disposizione con cui un Questore faccia divieto di adibire la guardia giurata a doppio turno consecutivo: la disposizione non ha la mera funzione d'una norma contrattuale disciplinante i limiti del lavoro ordinario e straordinario del dipendente (ai fini di un'adeguata retribuzione), bensì la funzione di evitare ciò che può negativamente incidere sulla predetta esigenza. E, poiché il rilievo oggettivamente immanente ad un doppio turno di lavoro è l'incidenza sulle condizioni psico-fisiche del lavoratore, il divieto del doppio turno, in quanto fondato sulla predetta esigenza, è diretto ad assicurare che queste condizioni non siano limitate dal peso del pregresso turno.

Nel caso in esame, esisteva pertanto un elemento (violazione dell'Ordinanza diretta ad evitare le conseguenze del doppio turno sull'efficienza del servizio), che, costituendo un'illegittima disposizione del datore, era potenzialmente idoneo ad investire, attraverso l'efficienza del servizio, l'oggetto della controversia.

Era necessario che il giudice di merito accertasse la concreta efficienza causale di questo elemento, anche quale contributo alla determinazione dell'evento (il danno subìto dal lavoratore).

Appare carente la motivazione della sentenza d'appello, che (erroneamente risolvendo l'oggetto della controversia nella rapina) non ha esaminato l'indicato elemento (pur al fine di escluderne la concreta efficienza causale), limitandosi ad affermare che "l'essere adibito a due turni successivi non è circostanza da sola sufficiente a causare l'infortunio, mentre la rapina avrebbe potuto causarlo comunque, anche se fosse accaduta durante il primo turno", e che le disposizioni del Questore "sono dirette ad evitare un sovraccarico di lavoro,... non certo a prevenire od evitare le rapine a mano armata".

Nell'ambito di questa carenza è da aggiungere che, poiché l'azione dei rapinatori è l'evento che la guardia giurata ha la funzione di prevenire e contrastare, è priva di logica l'affermazione secondo cui "il danno... è da attribuirsi ad un fatto straordinario ed imprevedibile, quale l'azione criminosa dei rapinatori, che è certamente tale da interrompere il nesso di causalità" (sentenza del Pretore, espressamente confermata dalla sentenza d'appello).

E' pertanto da affermare che "nello spazio dell'art. 2087 c.c. rientra anche l'obbligo, da parte del datore di lavoro di guardie giurate, di osservare le disposizioni del Questore, (alla cui dipendenza, per quanto riguarda il servizio, le guardie sono poste, come prevede l'art. 1 del R.D.L. 12 novembre 1936 n. 2144), le quali, attenendo all'efficienza ed al buon andamento del servizio cui la guardia giurata è adibita, siano idonee ad evitare o limitare anche il danno del lavoratore, che un servizio non pienamente efficiente può determinare.

E, poiché il dolo o la colpa di terzi (e la colpa dello stesso lavoratore) non sono idonei ad escludere la concorrente responsabilità del datore, questi ha l'obbligo di adottare tutte le misure attinenti all'efficienza ed al buon andamento del servizio, idonee ad evitare o limitare anche il danno del lavoratore, che il servizio non pienamente efficiente possa contribuire a determinare".

Il ricorso principale deve essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all'indicata carenza. E, con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata il ricorso incidentale; rinvia la causa alla Corte d'Appello di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 MAG. 2003

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