Non è assimilabile ad attività di portierato quella svolta da personale che munito di divisa e di tesserino di identificazione svolge attività di vigilanza presso un parcheggio di un supermercato, che, avendo notizia di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi, deve essere svolta previo rilascio di licenza da parte del Prefetto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/04/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 445
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 001995/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MOSCHETTI GUGLIELMO, N. IL 21/07/1952;
avverso SENTENZA del 28/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28/11/2005 la Corte di Appello di Napoli - in parziale riforma della sentenza 18/05/2004, con la quale il Tribunale di Benevento, con le attenuanti generiche, aveva condannato Moschetti Guglielmo alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 180,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale, siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 134 e 140 "per aver esercitato attività
di vigilanza privata in difetto della prescritta licenza prefettizia a mezzo di personale adibito ad espletare la predetta attività presso il parcheggio del supermercato "GS" - sostituiva la pena detentiva con l'ammenda di Euro 760,00, determinando la pena complessiva in Euro 940,00 di ammenda e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nella motivazione la Corte territoriale riteneva provata la responsabilità dell'imputato, in quanto dalle risultanze processuali era emerso che le due persone (Forgione e Diodato) addette al parcheggio delle autovetture nel supermercato, dipendenti della società "Security Sud Service s.r.l." di cui l'imputato era il direttore responsabile, svolgevano attività di vera e propria vigilanza privata del parcheggio e non di semplici custodi delle autovetture. In particolare la Corte di merito desumeva l'esercizio di una attività di vigilanza del parcheggio non solo dalle specifiche mansioni svolte dai due dipendenti, ma anche dal fatto che gli stessi erano in divisa ed erano in possesso di un tesserino identificativo recante la dizione "addetto vigilanza parcheggio". Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'interessato, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 134 e 140, deducendo che per l'esercizio di una
attività di custodia delle autovetture nel parcheggio del supermercato non è richiesta la licenza prefettizia, essendo assimilabile tale attività a quella di portierato, di guisa che, poiché nel parcheggio i due dipendenti svolgevano solo attività di custodia delle autovetture, il fatto contestato non costituiva reato. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente non deduce vizi logico-giuridici della motivazione, ma propone censure dirette esclusivamente alla rivalutazione di circostanze di fatto e alla riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata. In particolare va rilevato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, i giudici di merito, con sentenze conformi sul punto, hanno valorizzato specifici elementi (quali le specifiche mansioni svolte dai due dipendenti nel parcheggio e la qualifica risultante dagli stessi tesserini in loro possesso), la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità.
D'altra parte, attesi gli elementi di fatto correttamente valutati dalla Corte di merito, non può condividersi la tesi difensiva secondo cui per l'attività svolta dai dipendenti della società non vi era necessità della licenza del Prefetto. Infatti - come chiarito dal prevalente indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Cass. sez. 1^ sent. n. 3032 del 28/04/1997, rv. 207.68 4; Cass. sez. 1^ n. 1274 del 4/4/1998, rv. 210.253; Cass. sez. 1^ sent. n. 191 del 4/3/2000, rv. 215.364) - ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del Prefetto indipendentemente dalle modalità operative con le quali essa viene espletata. Ne consegue che la mancanza di tale licenza per le attività di vigilanza e di custodia integra il reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 134 e 140, atteso che "l'elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata è dato dal suo porsi come attività di salvaguardia di beni affidata alle proprie cure e quindi come attività svolta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica".
Pertanto, trattandosi di censure dirette alla rivalutazione di elementi fattuali già correttamente valutati nella sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.T.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006
