La Corte territoriale confermava la statuizione di insussistenza dell'addebito riferito al 30 e 31 maggio evidenziando che gli accertamenti eseguiti dall'agenzia di vigilanza privata non erano idonei a porre in dubbio che la A.A. fosse stata presso l'abitazione del padre in (Omissis) nei giorni 28, 29 e 30 maggio per assistere l'anziano genitore. ...

Pubblicato in Sentenze generiche

In materia di licenziamento per prolungata assenza, ove quest'ultima sia giustificata tardivamente, ma comunque in un momento prossimo all'evento, essa deve essere punita con la sanzione conservativa prevista dal c.c.n.l. di categoria. Ove, invece, l'arco temporale si dilati oltremodo viene meno la possibilità stessa di ritenere l'assenza, seppur tardivamente, giustificata e, dunque, la condotta potrà essere valutata in più rigorosi termini, ivi compreso il licenziamento.

Pubblicato in Sentenze generiche

si assume che: "L'attività di guardia giurata, che consiste prevalentemente in mera attesa e controllo, non richiede particolare impegno fisico, per cui il ... ad es., al punto i) si asserisce "che l'attività di guardia giurata consiste prevalentemente in mera attesa e controllo e non richiede particolare impegno fisico ...

Pubblicato in Sentenze Guardie

Per le differenze retributive relativamente al rapporto di lavoro di guardia particolare giurata svolta presso la Federazione Provinciale di Roma - Istituto di Vigilanza IVU. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., artt. 112 , 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata pronunciato su temi di indagine introdotti per la prima volta in sede di giudizio di appello: in particolare, sulla responsabilità solidale tra ANCR e IVU a fronte di una linea difensiva fondata sull'assunto dell'unicità di soggetto giuridico tra i due Enti.

Pubblicato in Sentenze Guardie

El.It. S.p.A. c. A.S.K. In tema di collocamento forzoso in ferie dei lavoratori, (peraltro appreso solo a posteriori dai dipendenti e in via del tutto casuale, a seguito di un controllo delle relative buste paga), il comportamento omissivo del lavoratore, il quale non contesti il proprio collocamento in ferie, non può essere considerato dal datore di lavoro rinuncia o volontà di non usufruire del diritto al relativo riposo, conformemente alle indicazioni di rango costituzionale notoriamente desumibili sul tema.

Pubblicato in Sentenze generiche
Pagina 5 di 15

Iscriviti alla Newsletter