Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 05/10/2022) 24/11/2022, n. 34673 La Corte confermava l'insussistenza dell'addebito riferito al 30 e 31 maggio evidenziando che gli accertamenti eseguiti dall'agenzia di vigilanza...

Giovedì, 24 Novembre 2022 10:14

La Corte territoriale confermava la statuizione di insussistenza dell'addebito riferito al 30 e 31 maggio evidenziando che gli accertamenti eseguiti dall'agenzia di vigilanza privata non erano idonei a porre in dubbio che la A.A. fosse stata presso l'abitazione del padre in (Omissis) nei giorni 28, 29 e 30 maggio per assistere l'anziano genitore. ...

Riteneva irrilevante al fine di dimostrare il contrario di quanto affermato dalla lavoratrice la circostanza che gli operatori di vigilanza privata non avessero visto la ricorrente rientrare nella tarda serata del 31.5.16 evidenziando anche che nella relazione investigativa si faceva riferimento ad una autovettura diversa da quella utilizzata dalla A.A.. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere -

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27679/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed ope legis domiciliata presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

A.A., rappresentata e difesa dall'AVV. MASSIMO URSO, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 305/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 2/3/2020 R.G.N. 458/2019;

udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 5/10/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' Stefano, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 305/2020, depositata il 2.3.2020, la Corte d'appello di Catanzaro accoglieva il reclamo principale proposto da A.A. (respinto quello incidentale) e, in riforma dell'impugnata sentenza, annullava il licenziamento intimato dall'Agenzia del Demanio con provvedimento del 7.9.16 e condannava l'Agenzia al pagamento in favore della A.A. della indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo nonchè di un'indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

A.A., dipendente dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Reggio Calabria, con la qualifica di impiegata di V livello di categoria, era stata licenziata senza preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c., e dell'art. 56, parte seconda, punto 2, del c.c.n.l. per l'abusivo utilizzo dei permessi L. n. 104 del 1992, ex art. 33, di cui la dipendente godeva sin dal 2014 per assistere il padre disabile residente in (Omissis), avvenuto nelle giornate del 30 e 31 maggio e 1 giugno 2016.

Con una prima contestazione disciplinare del 4.7.2016, l'Agenzia aveva addebitato alla A.A. che per l'intera giornata dell'1.6.2016 si era assentata dal servizio per prestare assistenza al padre disabile residente in (Omissis), ma che in realtà aveva lasciato la sua abitazione sita in (Omissis) per recarsi a (Omissis), distante circa 70 km, solo nelle prime ore pomeridiane.

Con una seconda contestazione disciplinare del 15.7.2016, aveva addebitato alla dipendente di essersi assentata dal servizio per prestare assistenza al padre disabile nelle giornate del 30 e 31 maggio 2016, ma di non essersi recata a (Omissis) per essere rimasta sempre presso la propria abitazione sita in (Omissis).

2. Il Tribunale aveva ritenuto insussistenti gli addebiti riferiti alle giornate del 30 e 31 maggio, avendo gli esiti istruttori consentito di accertare che in detti giorni la (Omissis) era stata presso l'abitazione del padre in (Omissis).

Aveva, invece, ritenuto sussistente l'addebito relativo alla giornata dell'1.6.2016, essendo emerso che la A.A. si era recata a (Omissis) solo nel pomeriggio per partecipare al matrimonio di una nipote e che, anche solo tale profilo, la condotta era di gravità tale da giustificare il licenziamento.

3. La Corte territoriale confermava la statuizione di insussistenza dell'addebito riferito al 30 e 31 maggio evidenziando che gli accertamenti eseguiti dall'agenzia di vigilanza privata non erano idonei a porre in dubbio che la A.A. fosse stata presso l'abitazione del padre in (Omissis) nei giorni 28, 29 e 30 maggio per assistere l'anziano genitore.

Riteneva irrilevante al fine di dimostrare il contrario di quanto affermato dalla lavoratrice la circostanza che gli operatori di vigilanza privata non avessero visto la ricorrente rientrare nella tarda serata del 31.5.16 evidenziando anche che nella relazione investigativa si faceva riferimento ad una autovettura diversa da quella utilizzata dalla A.A..

Escludeva anche la sussistenza dei fatti contestati in relazione alla giornata del 15.6.2016.

Al riguardo evidenziava che era pacifico e comunque confermato dagli atti di causa che la A.A. si fosse trattenuta presso la sua abitazione di (Omissis) dovendo occuparsi di varie attività comunque funzionali all'assistenza del padre disabile (in particolare era emerso che si era occupata: a) di lavare e asciugare la biancheria intima del padre; b) della stiratura dell'abito che il padre doveva indossare per la foto ricordo con una nipote; c) della preparazione del pasto serale per il padre che non avrebbe partecipato al matrimonio della nipote fissato per il pomeriggio dell'1.6.16; d) della prenotazione di una visita cardiologica per il padre che si sarebbe poi tenuta il 10.6.16).

Rilevava che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19580/2019) in tema di permessi L. n. 104 del 1992, ex art. 33, a differenza del congedo straordinario D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 42, comma 5, il legislatore, dopo aver eliminato il requisito della convivenza (L. n. 53 del 2000, art. 19), ha anche eliminato i requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza prestata al disabile (L. n. 183 del 2010, art. 24, comma 1, successivamente modificato D.Lgs. n. 119 del 2011, ex art. 6) e che, sempre in tema di permessi L. n. 104 del 1992, ex art. 33, può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex art. 33, per attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, violando la finalità per la quale il beneficio è concesso (v. punto 3.2 della motivazione).

Riteneva che non fosse emerso lo svolgimento da parte della A.A. nei giorni di cui alle contestazioni di attività estranee all'assistenza del disabile e, quindi, escludeva che la stessa avesse violato le finalità per cui il permesso è previsto e concesso e che non fosse del tutto mancante il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile.

Considerava, poi, che nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23981/2018) l'assistenza in favore del familiare doveva essere intesa in senso ampio e che essa non necessariamente doveva consistere in un'attività diretta ad una persona in quel momento presente.

In ragione dell'accertata insussistenza dei fatti contestati la Corte territoriale applicava la tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, ritenendo che alla lavoratrice spettasse, in luogo della reintegrazione, la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 3, richiamato dall'art. 18, citato comma 4.

Riteneva, altresì, spettante alla ricorrente anche l'indennità risarcitoria prevista dal succitato comma 4, che tenuto conto dell'anzianità della lavoratrice (in servizio dal 1979), della natura pubblica e delle dimensioni del datore di lavoro, quantificava in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia del Demanio con un motivo cui A.A. ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, degli artt. 2119, 1175 e 1375 c.c., in rapporto all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e segg., sempre in rapporto all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha escluso l'abuso del diritto che, nella specie, quantomeno con riferimento alla giornata dell'1.6.2016, era integrato dal comportamento della lavoratrice, che era rimasta presso la propria abitazione, distante 70 km. da quella dell'assistito, in violazione dell'affidamento del datore di lavoro con sviamento dell'intervento assistenziale collegato ai permessi.

2. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.

3. Tale eccezione è fondata.

4. Nel caso in esame occorre considerare la decorrenza del termine per impugnazione nell'ambito del c.d. rito Fornero.

E' ormai consolidato il principio per cui nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui all'art. 325 c.p.c. e segg., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c., (Cass. 3 agosto 2016, n. 16216).

In applicazione di tale principio è stato affermato che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133 c.p.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.", norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (Cass. 28 settembre 2016, n. 19177; conforme Cass. 20 dicembre 2016, n. 26344; Cass. 13 gennaio 2017, n. 794; Cass. 22 marzo 2017, n. 7351; Cass. 27 marzo 2017, n. 7799; Cass. 2 maggio 2017, n. 10630). Tuttavia, Cass. 11 maggio 2017, n. 11598, ha ritenuto la comunicazione in concreto inidonea a far decorrere il termine breve in un caso in cui dalla stampa dell'allegato del biglietto di cancelleria della corte d'appello inviato via PEC risultava trasmessa copia delle sole pagine di Spa ri della sentenza, quale errore materiale che ha impedito alla parte, e per essa al difensore, di avere piena conoscenza del testo della sentenza, e quindi di predisporre la difesa usufruendo per intero del già breve termine previsto dalla legge. In senso analogo, Cass. 16 maggio 2016, n. 10017 (conformi, Cass. 16 gennaio 2017, n. 856; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25136; Cass. 7 gennaio 2019, n. 134; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32263), ha escluso l'idoneità del mero avviso di deposito di sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, occorrendo la comunicazione del testo integrale della sentenza, atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne l'eventuale impugnazione.

Nello specifico risulta dagli atti ritualmente prodotti dalla controricorrente che la sentenza della Corte d'appello n. 305/2020, resa sul reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all'Agenzia del Demanio, nel testo integrale, in data 2.3.2020 (si vedano le ricevute di avvenuta consegna e accettazione in detta data di tale comunicazione all'avvocatura distrettuale di Catanzaro presso l'indirizzo ads.czmailcert.avvocaturastato.it, estratte dal PST Giustizia e prodotte con la relativa attestazione di conformità; si veda anche l'attestazione della medesima cancelleria in data 23.9.2022 da cui si evince che, come risultante dall'attestazione telematica del Sicid, l'indicata sentenza è stata inviata nel testo integrale unitamente alla comunicazione del 2.3.2020).

4. Ed allora, considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato dall'Agenzia del Demanio a mezzo pec in data 29.10.2020, il termine breve di sessanta giorni era già decorso.

5. Tale ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per tardività.

6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

7. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Urso, anticipatario.
Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2022

Pubblicato in Sentenze generiche