Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 13/09/2022) 08/11/2022, n. 32816. Per le differenze retributive relativamente al rapporto di lavoro di guardia particolare giurata svolta presso la Federazione Provinciale di Roma - Istituto di Vigilanza IVU

Martedì, 08 Novembre 2022 19:24

Per le differenze retributive relativamente al rapporto di lavoro di guardia particolare giurata svolta presso la Federazione Provinciale di Roma - Istituto di Vigilanza IVU. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., artt. 112 , 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata pronunciato su temi di indagine introdotti per la prima volta in sede di giudizio di appello: in particolare, sulla responsabilità solidale tra ANCR e IVU a fronte di una linea difensiva fondata sull'assunto dell'unicità di soggetto giuridico tra i due Enti.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente -

Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere -

Dott. CASO Francesco G. L. - Consigliere -

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere -

Dott. DI PAOLA Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13762-2018 proposto da:

A.N. C.R. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio degli avvocati DAVIDE GALLOTTI, EMANUELA CUSMAI, che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio degli avvocati SILVIO CRAPOLICCHIO, MASSIMILIANO MARSILI, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 4496/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2017 R.G.N. 4104/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
Svolgimento del processo

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4496/2017, ha accolto l'appello proposto da A.A. avverso la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (d'ora in poi ANCR) e aveva conseguentemente confermato il provvedimento monitorio emesso in favore del lavoratore per somme dovute a titolo di differenze retributive relativamente al rapporto di lavoro di guardia particolare giurata svolta presso la Federazione Provinciale di Roma -Istituto di Vigilanza dell'Urbe.

2. La Corte distrettuale, respinta la eccezione dell'ANCR di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem con riguardo alla sentenza del Tribunale competente in materia fallimentare nei confronti della Federazione Provinciale di Roma -Istituto Vigilanza dell'Urbe (d'ora in poi IVU)- in quanto non risultava che in quella sede fosse stata accertata l'autonomia soggettiva dell'IVU, diversamente dal primo giudice aveva ritenuto ANCR responsabile solidalmente con la Federazione Provinciale di Roma del credito vantato dal dipendente, in ragione del fatto che l'ANCR aveva quanto meno autorizzato il contratto di lavoro intercorso tra il lavoratore e Federazione Provinciale di Roma -IVU-, così risultando impegnata per l'adempimento dell'obbligo retributivo; aveva, inoltre, ritenuto infondata l'eccezione dell'ACNR relativa alla rinuncia del A.A. ai diritti relativi al rapporto di lavoro, perchè la rinuncia all'opposizione alla sentenza dichiarativa del Tribunale competente in materia di fallimenti sullo stato di insolvenza non poteva interpretarsi come rinuncia a fare valere le pretese nei confronti dell'ANCR rimasta estranea a quel giudizio.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'ANCR affidato a sette motivi cui ha resistito con controricorso A.A..

4. Parte ricorrente ha depositato memorie.
Motivi della decisione

CHE:

5. I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere così sintetizzati.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata pronunciato su temi di indagine introdotti per la prima volta in sede di giudizio di appello: in particolare, sulla responsabilità solidale tra ANCR e IVU a fronte di una linea difensiva fondata sull'assunto dell'unicità di soggetto giuridico tra i due Enti.

7. Con il secondo motivo si censura la violazione del divieto dei nova in appello e l'omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità solidale dell'ANCR con l'IVU nonostante la tematica fosse stata proposta solo in secondo grado.

8. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere i giudici di seconde cure valutato le condizioni richieste dall'art. 39 Statuto dell'Associazione per l'affermazione della responsabilità di ANCR evidenziando il mancato accertamento circa l'autorizzazione prevista dalla norma con riguardo ad attività quali la assunzione di lavoratori e la determinazione del trattamento economico: accertamento che, qualora si fosse rivelato negativo, avrebbe determinato la responsabilità di chi aveva deliberato e compiuto la assunzione e non quella dell'Associazione.

9. Con il quarto motivo si eccepisce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia della rilevanza degli artt. 38 e 39 dello Statuto dell'Associazione, per avere la Corte territoriale ritenuto rilevante, ai fini della riconosciuta responsabilità dell'ANCR, la titolazione usata nella busta paga, pur non essendo tale circostanza decisiva perchè richiesta dall'art. 38 citato che obbligava le Federazioni Provinciali ad usare tale denominazione.

10. Con il quinto motivo si sostiene il difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 determinate la nullità della sentenza, in relazione al riconoscimento dell'ANCR come effettivo datore di lavoro.

11. Con il sesto motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativamente al contenuto della sentenza n. 8669/2013 del Tribunale, competente in materia di fallimenti, di Roma e alla rinuncia transattiva della domanda ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo, da un lato, che innanzi al giudice fallimentare l'autonomia soggettiva dell'IVU era stata dedotta dallo stesso lavoratore e riconosciuta dall'organo giudicante e, dall'altro, che vi era stata una espressa rinuncia da parte del lavoratore alla domanda avanzata in quella sede, rilevante anche nel presente giudizio, attesa la eccepita unicità di soggettività giuridica tra IVU e ANCR. 12. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativamente al contenuto della sentenza n. 8669/2013 del Tribunale, competente in materia di fallimenti, di Roma e alla rinuncia transattiva della domanda, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza, richiamando le argomentazioni di cui al motivo precedente.

13. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui al provvedimento di questa Corte n. 34041/2021.

14. I primi due motivi, da trattare congiuntamente perchè interferenti, sono inammissibili in quanto la natura esclusiva o solidale della responsabilità, la cui valutazione è stata oggetto della pronuncia della Corte di appello, non incide sulla fondatezza della originaria richiesta di condanna della ANCR. 15. Quest'ultima aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva che, invece, affermata dalla Corte distrettuale, in ragione della responsabilità qualificata come solidale, rende infondata l'eccezione ed irrilevante la natura (solidale o esclusiva) della responsabilità stessa, stante, comunque, l'accertamento svolto circa la sua sussistenza in capo alla odierna ricorrente.

16. Le censure si manifestano, pertanto, prive di interesse anche perchè la solidarietà passiva del rapporto obbligatorio è prevista a favore del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (Cass. n. 11199/2021).

17. Il terzo motivo è inammissibile perchè la Corte territoriale, con un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità in quanto esente dai vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nuova formulazione) ha statuito che l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci aveva "quanto meno" autorizzato il contratto in esame, impegnandosi per l'adempimento dell'obbligo retributivo, alla luce della lettera di assunzione del "Presidente dell'ANCR" e delle buste-paga ugualmente emesse da "ANCR - Federazione Provinciale di Roma -IVU".

18. Le censure tendono, quindi, ad una nuova valutazione del materiale probatorio e ad un nuovo accertamento di fatto che sono di spettanza dei giudici di merito e non sono sindacabili in questa sede.

19. Il quarto motivo è parimenti inammissibile perchè la doglianza, veicolata come "omesso esame", non riveste il carattere di "decisività" richiesta dalla nuova formulazione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la determinazione circa la responsabilità dell'ANCR non è stata fondata dalla Corte territoriale solo sulla titolazione usata sulle busta-paga, ma anche su altri elementi diretti a dare conto della sussistenza dell'autorizzazione richiesta dal citato art. 39 dello Statuto.

20. Il quinto motivo è anche esso inammissibile.

21. Il difetto di motivazione sussiste allorquando sia totalmente omessa la parte di essa riferibile ad argomentazioni rilevanti per comprendere e individuare le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione (per tutte Cass. n. 22845/2010; Cass. n. 12864/2015).

22. Tale ipotesi non è ravvisabile nella fattispecie in cui è stata ampiamente argomentata la ritenuta responsabilità dell'ANCR in ordine ai crediti retributivi vantati dal lavoratore.

23. Del titolo di responsabilità dell'ANCR si è già detto in relazione alla trattazione del primo e del secondo motivo del presente ricorso ai quali ci si riporta.

24. Il sesto ed il settimo motivo, da scrutinarsf congiuntamente per connessione, sono infine anche essi inammissibili.

25. L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012), ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. n. 23238/2017).

26. La decisività del fatto omesso assume, nel vizio considerato dalla disposizione richiamata, rilevanza assoluta poichè determinalo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve, dunque, essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio.

27. Nella fattispecie in esame, deve osservarsi, da un lato, che la Corte distrettuale ha esaminato entrambe le questioni, sia sulla valenza della rinuncia transattiva nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia sul contenuto della sentenza del Tribunale, competente in materia di fallimenti, sulla asserita dichiarata autonomia soggettiva dell'IVU, per cui, processualmente, non può parlarsi di "omesso fatto" richiesto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel senso sopra indicato; dall'altro, va precisato che le censure consistono, in sostanza, in una inammissibile richiesta di revisione della ricostruzione della vicenda che non può essere rivaluta in sede di legittimità.

28. Inoltre, va precisato che nel caso in esame non è ravvisabile alcuna violazione del giudicato.

29. In primo luogo, deve sottolinearsi che le parti e l'oggetto del giudizio fallimentare sono diversi da quelli del presente procedimento e, pertanto, le relative statuizioni non sono opponibili.

30. In secondo luogo, va rilevato che la definitività dello stato passivo, anche in ipotesi in cui sia incluso il credito poi controverso in altra sede, non ha efficacia di giudicato in altro giudizio perchè, in forza della L.Fall., art. 97, l'accertamento dei diritti creditori nel foro fallimentare non ha detto valore al di fuori del fallimento, sicchè in pendenza della relativa procedura è possibile contestare in sede di cognizione ordinaria la validità o la efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo (cfr. Cass. n. 25640/2017).

31. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

32. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del controricorrente.

33. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2022

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