ROMA: Vittoria della verità è del Savip. Di Angelo condannato dalla Cassazione

Sabato, 30 Dicembre 2017 22:43

Inammissibilità del ricorso in Cassazione Quinta Sezione Penale con condanna alle spese del ricorrente Di Angelo Roberto (CLSTV) confermando la sentenza del GIP di assoluzione di Vincenzo del Vicario del 28.11.2016 del Tribunale di Spoleto dal reato di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 comma 3 C.P.

DIFFAMAZIONE, DEL VICARIO (SAVIP): DI ANGELO CONDANNATO DALLA CASSAZIONE

Roma, 11 GEN - "La Corte di Cassazione, con sentenza del 30 novembre 2017 (resa nota in questi giorni), ha definitivamente stabilito l'innocenza del Segretario del Savip, Vincenzo del Vicario, dall'accusa di diffamazione mossagli da Roberto Di Angelo. Il Savip, nel 2013, aveva censurato a mezzo stampa disinvolte procedure di cessione di ramo d'azienda tra due società (dalla C.l.s.t.v. e alla Clstv) entrambe appartenenti al Di Angelo, imprenditore che, sotto le vecchie gestioni del Comune di Roma, aveva ottenuto l'affidamento di servizi presso Cotral (Roma e Rieti) Acea e uffici del Comune di Roma". Così in una nota il Savip. "Tali procedure di cessione, diceva il Savip - afferma il segretario nazionale Vincenzo del Vicario - avrebbero chiaramente pregiudicato gli interessi dei lavoratori. Il Giudice ha riconosciuto la legittimità di queste critiche, dichiarando inammissibili le difese del Di Angelo e condannandolo alle spese. I fatti successivi hanno, purtroppo, tristemente confermato quelle critiche del Savip: dopo vari passaggi di proprietà e cambi di sede, decine di lavoratori del Gruppo Di Angelo, benché abbiano da tempo ottenuto dal giudice il definitivo riconoscimento dei loro diritti, non hanno ancora mai visto soddisfatte le loro legittime aspettative. La vicenda dimostra, tra l’altro, l’insufficienza ed inefficacia dei sistemi di controllo nel settore della vigilanza privata, nel quale molti imprenditori 'disattenti alle regole' fanno grandi profitti alle spalle dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie". Fonte (OMNIROMA) red 11 GEN 18

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto L. - rel. Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.A.R. nato il (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;

c/ D.V.V. nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 28/11/2016 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 28/11/2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto ha dichiarato inammissibile l'atto di opposizione presentato dalla persona offesa D.A.R. e, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha archiviato il procedimento penale nei confronti di D.V.V., accusato di diffamazione ex art. 595 c.p., comma 3, nei confronti del D.A..

2. Ha proposto ricorso l'avv. Alessandro Vannucci, quale difensore e procuratore speciale di D.A.R., con il supporto di due motivi.

2.1. Con il primo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) il ricorrente lamenta error in procedendo e violazione del contraddittorio ex artt. 410 e 127 cod. proc. pen..

Il Giudice aveva ritenuto in modo apodittico e illogico l'inammissibilità dell'opposizione, omettendo la debita fissazione dell'udienza camerale e anticipando rispetto all'udienza camerale, in modo non consentito, la valutazione della capacità probatoria degli atti di indagine richiesti dall'opponente.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla denunciata nullità della notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen., che non era stato notificato al difensore di fiducia, avv. Alessandro Vannuccì, in violazione dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen..

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondati entrambi i motivi.

Motivi della decisione
1. E' manifestamente infondato il primo motivo, con il quale il ricorrente si lamenta della apodittica e illogica dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e dell'anticipazione indebita della valutazione della capacità probatoria degli atti di indagine richiesti dall'opponente rispetto all'udienza camerale.

1.1. L'art. 410 cod. proc. pen. richiede, a pena di inammissibilità, che con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato indichi l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice può disporre de plano l'archiviazione con decreto motivato e restituire gli atti al pubblico ministero; solo fuori dei casi di inammissibilità, il giudice deve provvedere a norma dell'art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, nel contraddittorio delle parti.

1.2. Questa Corte ha ritenuto illegittima la declaratoria de plano di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessità di ulteriori investigazioni, se queste ultime sono state ritenute inutili in base a una motivazione tautologica e a una prognosi di inconferenza, che è formulabile solo all'esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati (Sez. 2, n. 83 del 10/12/2015 - dep. 2016, P.O. in proc. Vavori, Rv. 265490; Sez. 2, n. 46426 del 09/10/2014, P.O. in proc. Dionisio ed altro, Rv. 2609989).

Tuttavia, in linea di principio, il giudice può provvedere de plano sulla richiesta di archiviazione qualora la persona offesa abbia presentato una opposizione inammissibile (Sez. U, n. 23909 del 27/05/2010, P.O. in proc. Simoni, Rv. 247124).

L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l'indicazione degli ulteriori mezzi di prova ritenuti necessari, ma anche quando tale indicazione, pur formalmente presente, si risolva nella proposizione di temi d'indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti, nonchè nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste o, ancora, quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e concretezza (Sez. 4, n. 17597 del 20/01/2004, P.O. in proc. Samengo, Rv. 228176) 1.3. Nella fattispecie le richieste avanzate dal D.A. erano chiaramente ed assolutamente generiche, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, perchè non era stato indicato l'oggetto delle richieste audizioni della persona offesa, degli iscritti al sindacato SAVIP e di una serie di soggetti che avrebbero potuto riferire circa le esternazioni dell'indagato.

Inoltre il Giudice per le indagini preliminari di Spoleto ha ritenuto giustamente i proposti mezzi istruttori irrilevanti e non pertinenti sia perchè essi non avrebbero potuto avere alcuna incidenza sull'accertamento dei fatti già emergenti ex actis (in particolare dal tenore degli articoli pubblicati a marzo e maggio del 2013), nè sulla loro valutazione, ritenuta riconducibile all'esercizio del diritto di critica costituzionalmente tutelato ex art. 51 cod. pen. e art. 21 Cost., in presenza dei requisiti di veridicità e continenza delle esternazioni.

2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta mancanza della motivazione in ordine alla denunciata nullità della notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen., non notificato al difensore di fiducia, avv. Alessandro Vannucci, in violazione dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen..

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, non dà luogo a nullità l'omessa notifica di un atto al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa, domiciliatario ex lege ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ove l'atto medesimo sia notificato a mani proprie di quest'ultima (Sez. 3, n. 24062 del 13/05/2010, P.O. in proc. L., Rv. 247794; nella specie si trattava appunto dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione; Sez. 6, n. 1574 del 29/03/2000, De Gennaro A. P.M. Febbraro, Rv. 217132).

Infatti la notifica effettuata a mani della persona offesa, anzichè presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto, in conformità alla ratio dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., che - disponendo che il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo - ha inteso soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non già creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa (che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dell'imputato) ed in conformità al principio generale elaborato dalla giurisprudenza, in materia di notifiche, in virtù del quale alla certezza legale è equivalente la certezza storica.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

Pubblicato in CLSTV