Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 21/06/2017) 10/11/2017, n. 51457 Portavalori - Delitti - Rapina - In genere - Rapina impropria Fattispecie in tema di omicidio conseguente a rapina in danno di un vigilante portavalori

Mercoledì, 21 Giugno 2017 04:29

In applicazione del principio di specialità, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. - applicabile a chi commette un delitto allo scopo di realizzarne un altro, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità

- è assorbita nel delitto di rapina impropria, atteso che la volontà dell'agente di assicurarsi, con violenza sulla persona, il prodotto del bene sottratto o l'impunità è di per sé elemento costitutivo di detto delitto. (Fattispecie in tema di omicidio conseguente a rapina in danno di un vigilante portavalori). (Rigetta, Ass.App. Taranto, 16/12/2015)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere -

Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere -

Dott. BARONE Luigi - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO;

nel procedimento a carico di:

T.C., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

C.F., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di questi ultimi;

inoltre:

PARTE CIVILE, VIS s.p.a.;

avverso la sentenza del 16/12/2015 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARONE LUIGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAETA PIETRO, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Uditi i difensori:

Avv. CURCI, per la parte civile, che ha concluso come da memoria, che deposita all'odierna udienza, unitamente alla nota spese.

Avv. GAITO e avv. MAGGIO, per l'imputato T.C., che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso del P.G..

Avv. COPPI, per l'imputato C.F., che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso del P.G..

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 20 giugno 2014 la Corte di Assise di Taranto dichiarava T.C. e C.F. colpevoli dei delitti, loro ascritti, di omicidio e rapina in danno del vigilante, portavalori, M.F. e connessi reati di ricettazione, porto e detenzione illegali di armi da fuoco (commessi a (OMISSIS) il (OMISSIS)); il C., altresì, della rapina (commessa a (OMISSIS) il (OMISSIS)) in danno del titolare di una sala giochi. In relazione a quest'ultimo episodio delittuoso assolveva, invece, il T. per non aver commesso il fatto. Condannava entrambi gli imputati alla pena di anni trenta di reclusione.

2. A seguito di impugnazione interposta dagli imputati e dal pubblico ministero, la Corte di Assise di appello di Taranto, con pronuncia del 16 dicembre 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena inflitta al T. ad anni ventinove e mesi tre di reclusione e confermava nel resto l'impugnata sentenza.

3. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce e gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza ed affidando l'impugnazione ai seguenti motivi.

4. Ricorso del Procuratore generale.

4.1. Violazione dell'art. 628 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 per il mancato riconoscimento, in relazione al reato di omicidio, della circostanza aggravante della connessione teleologica con la rapina commessa lo stesso giorno. La parte pubblica eccepisce, nello specifico, che: a) la strumentalità della aggravante in parola prescinde dalla contestualità tra i due reati connessi, essendo sufficiente che il soggetto attivo si sia servito del reato "mezzo" allo scopo di commettere un determinato fatto illecito; b) l'infondatezza delle argomentazioni svolte dai giudici di merito a sostegno dell'esclusione del riconoscimento della aggravante in questione, incentrate sul principio di specialità (non configurabile, secondo il ricorrente, tra rapina e omicidio) e sulla correlazione tra accusa e sentenza, che, a dire sempre del ricorrente, non sarebbe stata, nel caso di specie, pregiudicata sia per la mancata immutazione del fatto sia perchè le circostanze sulla cui base si era proceduto alla contestazione della aggravante in questione erano ab initio note ai due imputati.

5. Ricorso di T.C..

5.1. Manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi di prova; in primis, della confessione resa dal T., censurata sotto il duplice profilo della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità del narrato.

In merito al primo punto, il ricorrente si duole della mancata considerazione dei fattori che possono avere nuociuto alla spontaneità e, quindi, alla genuinità della confessione. Il riferimento è alla "violenta pressione da parte di ambienti non meglio individuati della malavita dilagante nel suo rione di residenza, volta a consegnare un responsabile dell'omicidio alle forze dell'ordine, onde allentare i fitti controlli di polizia".

Riguardo alla attendibilità del narrato, eccepisce la genericità della confessione, il cui contenuto non è andato oltre quei particolari ampiamente riportati dai media, compreso il ritrovamento della 500 rossa utilizzata dai rapinatori; mentre la circostanza delle banconote siglate (di cui in sentenza veniva rimarcata l'originalità) non collimava con quanto riferito dalla teste Ma.An..

Deduce, infine, una serie di incongruenze della confessione, tali da squalificarne ulteriormente l'attendibilità. In particolare:

- l'impossibilità, desunta dalla lettura dei tabulati, che l'imputato si fosse trovato, il giorno del fatto, fino alle 14 con la moglie e contemporaneamente in zona (OMISSIS);

- l'imprecisione del T. nella indicazione: della posizione del furgone portavalori nella posizione di arresto davanti la banca; degli indumenti indossati dai rapinatori al momento del fatto; del momento in cui ebbe a parcheggiare la Fiat 500 nei pressi della banca.

Passando alla valutazione degli altri elementi di prova, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla compatibilità dei tratti somatici del T. con quelli del rapinatore descritti dal teste G.. Eccepisce, nello specifico, l'illogicità della spiegazione fornita dalla corte territoriale riguardo al particolare della barba brizzolata, riferito dal teste suindicato, a fronte della documentata alopecia del T..

5.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al profilo del dolo, da escludere, in tesi difensiva, alla luce della ricostruita dinamica del fatto. Il rapinatore avrebbe, invero, esploso il colpo di arma da fuoco all'indirizzo della guardia giurata, non per ucciderla, ma per effetto di una involontaria reazione all'imprevisto lancio al suo indirizzo della borsa contenente il denaro da parte della vittima.

5.3. Erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte della corretta condotta processuale dell'imputato, connotata dalla immediata confessione, nonchè delle positive "condizioni lavorative e familiari".

6. Ricorso di C.F..

6.1. Nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione a tutti i reati in contestazione.

Lamenta, in particolare, "il semplicismo" e la conseguente illogicità che governano, in radice, l'assunto accusatorio, recepito nelle sentenze di merito, secondo cui gli odierni imputati, unitamente a tale F., avrebbero commesso una serie di rapine (tra le quali quelle in esame) agendo due di loro per volta. Con la conseguenza che, con riferimento alla rapina di (OMISSIS), esclusa con certezza la partecipazione del T., gli autori del misfatto erano stati identificati nel C. e nel F.; mentre, in relazione alla rapina di (OMISSIS), esclusa la partecipazione del F., l'accusa era ricaduta sugli odierni imputati.

Con riferimento ai singoli episodi, eccepisce, altresì, quanto segue:

6.2. Rapina consumata a (OMISSIS) il (OMISSIS).

a) Incongruenza ed illogicità della giustificazione (che "non fuoriesce dai limiti di una mera supposizione") fornita dalla corte territoriale in merito alla circostanza del tatuaggio che il teste B. aveva notato impresso sull'avambraccio del rapinatore, riconosciuto nel C., ma che invece quest'ultimo risultava non avere;

b) illogicità della motivazione nel giudizio di inattendibilità espresso con riferimento all'alibi fornito dal C., fondata su una mera congettura (l'impossibilità di un pranzo tra parenti in un giorno lavorativo).

6.3. Omicidio e rapina del (OMISSIS).

a) Impossibilità di attribuire al C. il casco rinvenuto nel garage del T., attesa la non validità scientifica del risultato del prelievo del DNA dal cinturino del casco medesimo; più in generale eccepisce che la conclusione cui i giudici erano pervenuti, ove anche rispondente al vero, non consentirebbe di porre in collegamento i due episodi delittuosi;

b) illogicità degli argomenti sulla cui base è stata ritenuta l'unicità della pistola utilizzata per le due rapine; evidenzia, al riguardo, come la stessa corte di appello non si sia espressa, sul punto, in termini di certezza, dando atto che "il fenomeno della modifica di pistole lanciarazzi per renderle idonee all'espulsione dell'ogiva è diffuso in (OMISSIS)";

c) illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione probatoria della conversazione intercorsa tra gli imputati, intercettata il 2.2.2012 e interpretata dai giudici del merito in chiave accusatoria in maniera "del tutto fantasiosa e sfornita di logica consistenza";

d) non attendibilità dei risultati della comparazione antropometrica (effettuata dal M.llo S.) del C. con il rapinatore raffigurato nelle immagini estrapolate dalle video riprese concernenti l'accadimento dei fatti, trattandosi di un accertamento non dotato della necessaria precisione e gravità per poter "agganciare in maniera rilevante l'imputato al fatto".

6.4. In relazione all'omicidio del M., eccepisce, altresì, la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e d e per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della ipotesi del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen..

Dalla ricostruzione del fatto operata nelle sentenze di merito "non sono rilevabili nella vicenda elementi che consentano di affermare che per il C. fosse prevedibile l'impiego dell'arma da parte del T.. L'aggressione doveva essere, infatti, rapida ed improvvisa e tale da non consentire possibilità di resistenza da parte del vigilante".

La stessa sentenza incorre, dunque, in tesi difensiva, in evidente contraddizione, in quanto esclude l'ipotesi dell'art. 116 cod. pen., ma, al contempo, definisce l'omicidio un tragico errore del T. nell'esecuzione della rapina.

Motivi della decisione
1. Tutti i ricorsi sono complessivamente infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

2. Occorre premettere che in presenza, come nel caso di specie, di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è ormai pacificamente ritenuta ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuare il controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello si saldano tra loro, integrandosi a vicenda e confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio Rv. 252615).

Per altro verso, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione. Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Specie nell'approcciarsi alla disamina, che seguirà, dei ricorsi dei due imputati deve, altresì, richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui in presenza di un compendio probatorio articolato in una serie di indizi non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, nè procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321).

Tutti i principi sin qui richiamati hanno trovato puntuale applicazione nella sentenza impugnata e, per converso, risultano disattesi dai ricorrenti, nella gran parte delle doglianze in cui si articolano i rispettivi atti di gravame, da relegarsi, pertanto, nell'alveo dell'inammissibilità.

3. Ricorso di C.F..

3.1. E' proprio il principio da ultimo richiamato a determinare l'infondatezza del primo motivo di ricorso del C., con il quale è stata eccepita l'intrinseca illogicità della lettura unitaria e concatenata delle emergenze istruttorie operata dai giudici del merito, alla quale il ricorrente ha contrapposto una valutazione frammentata della piattaforma probatoria (esplicitata nei successivi motivi di ricorso), finendo in tal modo per svilire la capacità dimostrativa dei singoli elementi di prova, colta dai giudici nella visione unitaria di cui si è detto.

La critica mossa alla valutazione operata nelle "conformi" sentenze di merito, risulta peraltro - viziata da una certa genericità, in quanto la difesa sollecita, nella sostanza, questa Corte ad una nuova e diversa attribuzione di significato ai contenuti delle singole risultanze. Richiesta, questa, che non può trovare ingresso in sede di legittimità lì dove (come nel caso di specie) l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di ‘travisamentò o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (per tutte, Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, Sebbar, Rv. 263715). Il ricorrente trascura, dunque, all'evidenza, che, solo in presenza del travisamento della prova o di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione, è possibile prospettare una valutazione diversa da quella operata dal giudice del merito (ex multis, Sez. 2, n. 35181 del 22.5.2013, Vecchio ed altri, Rv. 257784).

Ebbene, con il motivo ora in esame, il ricorrente si limita solo nominalmente ad eccepire il "semplicismo e quindi l'illogicità" del ragionamento svolto dai giudici, senza apportare alcun elemento a sostegno di quanto dedotto, conferendo, in tal modo, alla censura una portata meramente assertiva, priva di pregio.

3.2. Anche i motivi di ricorso precipuamente rivolti alla ritenuta responsabilità del C. per la rapina compiuta a (OMISSIS) il (OMISSIS) (capo E della rubrica) sono infondati.

I giudici del merito hanno concordemente ritenuto, in primo e secondo grado, la colpevolezza dell'imputato sulla base, innanzi tutto, delle dichiarazioni della persona offesa B.M. e del riconoscimento del C. dalla stessa operato.

A fronte della specificità del contributo cognitivo offerto dal teste e delle modalità (puntualmente descritte in sentenza) attraverso cui era stato effettuato il riconoscimento dell'imputato, i giudici del merito hanno ritenuto che l'attendibilità della prova in questione non fosse inficiata dalla presunta discrasia, rilevata dalla difesa, relativa alla circostanza del "tatuaggio". Al riguardo, hanno, invero, osservato che il teste, nella deposizione resa, non aveva fatto riferimento ad un tatuaggio in senso tecnico, cioè ad una immagine indelebile, ma soltanto ad una figura impressa sul braccio che ben poteva essere una decalcomania. Spiegazione, questa, sicuramente plausibile sul piano logico e assertivamente censurata dalla difesa come mera "congettura".

Ad ulteriore rafforzamento del quadro indiziario, la corte territoriale ha, altresì, valorizzato:

- l'ammissione del C. (confermata anche dalle videoriprese delle telecamere) di essersi recato due giorni prima del fatto presso la sala giochi, teatro della rapina, fornendo una giustificazione (bisogno di prendere un caffè) ritenuta non credibile dai giudici, in quanto "il locale era privo di indicazioni esterne che lasciassero intendere la presenza all'interno di un bar, per cui la visita di quel giorno veniva letta come sopralluogo in vista della rapina e, in ogni caso, rafforza il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, alla quale, nell'occasione, era rimasto impresso il volto del C.";

- la mancata prova dell'alibi fornito;

- i fotogrammi estratti dalle immagini videoregistrate dalle telecamere installate nel locale, che, all'esame del maresciallo S., già componente del RIS di Roma, hanno rivelato la coincidenza tra la statura del rapinatore riconosciuto nel C. e quest'ultimo, avvalorata dal positivo raffronto tra le immagini suindicate e l'effige dell'imputato mentre era presente in caserma.

Anche su questi elementi il ricorso non inficia la solidità dell'iter argomentativo, in quanto si esaurisce in una serie di valutazioni alternative in fatto che non possono in questa sede trovare ingresso.

In particolare, il tema dell'alibi, ampiamente vagliato in entrambi i giudizi di merito, è oggi riproposto dalla difesa, in termini certamente suggestivi, ma non collimanti al tenore effettivo della motivazione impugnata, nella quale la testimonianza del L. era stata ritenuta non attendibile, non soltanto per avere questi, nel giorno della rapina (inusualmente, trattandosi di giorno lavorativo), ospitato a casa propria il C. e la sua famiglia, quanto per l'incongruenza logica della complessiva ricostruzione fornita, "vuoi perchè il L. non ha chiarito cosa gli aveva impedito di festeggiare il suo compleanno (il 27 giugno, a casa propria, ma di essere ugualmente quel giorno) ospite del C., vuoi ancora perchè in definitiva quel compleanno era stato comunque festeggiato a casa del C., sicchè non si comprendono le ragioni, nè il L. le ha spiegate, di quella singolare fretta nel ricambiare un invito in piena giornata lavorativa e a pranzo". A ciò si aggiunga - si legge in sentenza - che il teste non era riuscito a spiegare in termini convincenti le ragioni che gli avevano consentito di imprimere nella memoria quella specifica data, della quale peraltro non ricordava null'altro, se non quel particolare, non rammentando neanche dove in quel periodo aveva svolto attività lavorativa di bracciante agricolo.

A ben vedere, si tratta di motivazione, tutt'altro che illogica, che resiste alla censura formulata in ricorso, dove, attraverso una sintesi inesatta, risultano svilite, per non dire mistificate, le ragioni poste a fondamento della ritenuta non plausibilità dell'alibi.

3.3. Infondati, in taluni casi anche manifestamente, sono i motivi di ricorso relativi alla ritenuta responsabilità del C. in ordine alla rapina e all'omicidio compiuti a (OMISSIS) il (OMISSIS) e reati connessi.

3.3.1. In relazione a tali fatti, il quadro probatorio a carico dell'imputato, valorizzato con identità di argomentazioni nelle due sentenze di merito, si compone dei seguenti elementi:

- collegamento del C. al T., essendo stati rinvenuti nel garage di quest'ultimo due caschi: uno perfettamente identico a quello utilizzato dai rapinatori nel corso della rapina di (OMISSIS), l'altro con tracce biologiche dalle quali, attraverso gli accertamenti tecnici espletati, si risaliva al DNA del C.;

- collegamento del C. alla rapina del (OMISSIS), in ragione del bossolo e del proiettile repertati che avevano lo stesso calibro ed erano stati esplosi da una pistola "scacciacani" o "lanciarazzi" modificata, coincidente con quella utilizzata dal C. nel corso della rapina di (OMISSIS) ed invece nel successivo episodio del (OMISSIS), utilizzata dal T. (come emerso nelle immagini riprese dai vari circuiti di videoripresa);

- conversazione del 2.2.2012 tra il T. e il C., nel corso della quale quest'ultimo, dopo aver appreso dal suo interlocutore della confessione resa, malgrado l'esortazione del difensore ad avvalersi della facoltà di non rispondere, gli raccomandava di non riferire qualcosa (indicato sottovoce tanto da non poter essere percepito nella captazione), ricevendo ampia rassicurazione dal T., che gli riferiva testualmente: "No Non ti andare a preoccupare... non ti preoccupare... a me interessa che giustamente... non c'entrate niente in tutto questo casino qua, perchè dovete... ma a me interessa che tu esca... perchè ti giustamente non c'entri niente... mi dispiace che io vi...". Dal prosieguo della conversazione si evince come il C. temesse di essere coinvolto nei fatti del dicembre 2011, soltanto nel caso in cui il T. lo avesse chiamato in correità, in quanto sino a quel momento non vi erano altri elementi a suo carico, tanto che lo avevano fermato soltanto per la rapina di (OMISSIS).

La corte territoriale ha ritenuto che la conversazione sopra riportata fosse dotata di "una notevolissima valenza dimostrativa riguardo al coinvolgimento del C. nella rapina del 19.12.2011", in quanto, con le parole sopra riportate, il T. aveva inteso tranquillizzare il suo interlocutore, garantendogli che avrebbe continuato a tacere il suo nome e ad assumersi l'esclusiva paternità dell'omicidio e della rapina;

- esito positivo del confronto antropometrico tra le immagini riprese dalle telecamere in occasione dei fatti del dicembre del 2011 - raffiguranti il complice del T. correre con la pistola nella mano destra - e quelle realizzate presso il Comando provinciale dei Carabinieri che riprendevano il C. mentre effettuava un'identica corsa. La compatibilità ha riguardato la morfologia generale e le proporzioni della corporatura, il generale grado di adiposità di essa e la morfologia generale degli arti inferiori. Al riguardo, nella sentenza di appello si richiama quella di primo grado (p. 85), in cui la corte di assise aveva proceduto ad una visione diretta dei fotogrammi relative alle due rapine, cogliendo perfetta similitudine tra uno dei due rapinatori dell'una e dell'altra rapina.

Sulla base della ricostruita dinamica dei fatti i giudici hanno ritenuto che la rapina in parola fosse frutto di una accurata e minuziosa progettazione del piano delittuoso, comprendente anche il reperimento delle armi e dell'autovettura da utilizzare per la commissione del fatto, con la conseguenza che in relazione ai reati in materia di armi e di ricettazione l'imputato veniva dichiarato colpevole.

In merito all'omicidio, hanno escluso nei confronti del C. l'ipotesi attenuata del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. (in via subordinata, evocata dalla difesa).

3.3.2. Il ricorso del C., solo all'apparenza si confronta con l'iter argomentativo seguito dai giudici, in quanto, pur formalmente richiamando quest'ultimo, si articola, nella sua effettività, in deduzioni che ripropongono quelle contenute nell'atto di appello e che, per di più, talvolta assumono toni puramente assertivi di non condivisione delle valutazioni contenute in sentenza, senza un effettivo confronto con le stesse e, soprattutto, con le ragioni per cui dette doglianze erano state già in sede di appello ritenute infondate.

3.3.3. E così, partendo dalla prova cardine dell'impianto accusatorio nei confronti del C., vale a dire l'intercettazione della conversazione del 2.2.2012, intercorsa in carcere tra il predetto e il T., la difesa, a fronte della plausibile e coerente valutazione offerta dai giudici, si limita a censurarne la valenza indiziaria in termini assolutamente generici, stigmatizzando l'interpretazione fornita dai giudici, come "del tutto fantasiosa e sfornita di logica consistenza".

Posta in questi termini, la censura è solo formalmente rispettosa del principio secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, benchè costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, non si sottrae al sindacato di legittimità, qualora risulti illogica in relazione alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Nella sostanza essa non può, invece, trovare ingresso in questa sede per la sua aspecificità, non fornendo il ricorrente elementi concreti da cui poter evincere la dedotta illogicità della motivazione.

Al riguardo, non è superfluo richiamare anche l'insegnamento di questa Corte secondo cui il motivo di ricorso per cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, fra i tre previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (ex multis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

3.3.4. Avuto riguardo alla valutazione dei restanti elementi di accusa, la difesa apporta argomenti per sminuirne la valenza indiziaria che, in questo caso, neanche divergono con quanto ritenuto in sentenza. Il ricorrente trascura, invero, ancora una volta di confrontarsi con la lettura unitaria che i giudici hanno operato di dette prove e con il valore riconosciuto a ciascuna di esse.

Ne consegue che le risultanze ora in esame, pur ritenute in sentenza dotate, ex se, di una capacità dimostrativa minore rispetto alle altre, sono state ugualmente ritenute valido elemento di rafforzamento dell'impianto accusatorio.

E' proprio su questo passaggio argomentativo che il ricorso in esame si presenta carente, esaurendosi esso nella parcellizzata disamina delle prove e nel rimarcare l'inidoneità di ciascuna a dimostrare la colpevolezza del C., sfuggono alla motivazione della sentenza, nella quale non sono stati sottaciuti gli eccepiti limiti probatori di ciascuno di detti elementi, ma ne è stata, comunque, rilevata la convergenza accusatoria a carico del C. a riscontro individualizzante della ben più pregnante - e decisiva - prova a carico del predetto costituita dalla ormai nota conversazione del 2 febbraio.

Devono, pertanto, ritenersi infondate le doglianze relative alla validità scientifica del prelievo del DNA dal cinturino del casco rivenuto nel garage del T., da cui è stata desunta la sua riconducibilità al C.. Al riguardo, il ricorrente mostra, nella sostanza, indifferenza nei riguardi della, pur formalmente richiamata, motivazione della sentenza impugnata, dove si afferma che la diffusione in (OMISSIS) del fenomeno della modifica di pistole "lanciarazzi" rese idonee all'espulsione dell'ogiva, non consente di esprimere un giudizio di identità dell'arma (utilizzata nelle due rapine), anche se, sul piano indiziario, non è irrilevante la "sorprendente coincidente utilizzazione in entrambi gli episodi di un'arma di identica tipologia".

In termini non dissimili, la corte territoriale si è espressa con riferimento all'attendibilità dei risultati della comparazione antropometrica, effettuata dal M.llo S., non tacendone la mancanza di validità scientifica.

3.3.5. Infondato, infine, il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 116 cod. pen., in quanto alla logica spiegazione fornita sul punto dalla corte di appello, il ricorrente contrappone una alternativa valutazione in fatto, che, da sola, non può trovare ingresso in sede di legittimità. Estrapola, peraltro, dalla motivazione della sentenza un passaggio in cui l'omicidio viene definito un "tragico errore del T." per evidenziare la contraddizione di tale asserzione con la ritenuta esclusione del concorso anomalo.

La deduzione, per quanto suggestiva, è, tuttavia, del tutto inconferente, in quanto si fonda su un frammento argomentativo della motivazione, estrapolato dal corpo argomentativo della sentenza, stravolgendone il senso.

Il ricorrente sfugge, in tal modo, alle reali argomentazioni svolte, sul punto, dalla corte di appello che, dopo aver ricostruito analiticamente il fatto e in particolare la dinamica dell'azione di fuoco, ne ha tratto il convincimento della sussistenza in capo al T. dell'animus necandi e dell'assenza di spazi per ipotizzare l'imprevedibilità della condotta omicidiaria materialmente posta in essere dal predetto, che consentissero di configurare nei confronti del correo l'ipotesi del concorso anomalo (vd. par. 2.4. della sentenza impugnata).

La motivazione (involgente, sul punto, anche l'elemento soggettivo del T.) è immune da censure, in quanto costituisce coerente e corretta applicazione del principio giurisprudenziale (ritenuto perfettamente calzante alla fattispecie) secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. (Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003).

4. Ricorso di T.C..

4.1. T.C. è stato ritenuto colpevole dei reati di omicidio, rapina e connessi reati in materia di armi e di ricettazione, ascrittigli ai capi A, B, C e D della rubrica.

Il giudizio di responsabilità formulato nei confronti del predetto in entrambi i gradi del merito risulta fondato, innanzi tutto, sulla confessione (ritenuta pienamente attendibile) resa dal medesimo durante le indagini preliminari, non compromessa, secondo il conforme giudizio espresso nelle due sentenze di merito, dalla successiva ritrattazione da parte dell'imputato nel corso dell'interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e confermata in dibattimento.

La credibilità della confessione del T. è stata ritenuta in ragione della specificità e originalità del narrato, caratterizzato da indicazioni fattuali, non rivelate dai media e, pertanto, riferibili soltanto da chi avesse avuto percezione diretta degli eventi. Il riferimento è alle operazioni di appostamento nei pressi della banca il giorno della rapina con la 500 rossa in attesa dell'arrivo del furgone porta valori, in merito alle quali il dictum del T. ha trovato riscontro nella deposizione del teste G. che ha dichiarato di avere avuto la percezione netta di una persona, quella con la pistola cromata, che usciva dalla 500 rossa. Parimenti, l'indicazione, contenuta nel corpo della confessione, dell'entità, della suddivisione della somma oggetto della rapina (5000 Euro formate da mazzette divise per tipologia di banconota sistemate con degli elastici e raccolti in una busta di carta bianca) e della siglatura delle banconote con la penna blu, trovava conferma nelle dichiarazioni della impiegata amministrativa Ma.An. della Talat responsabile a conteggiare la somma corrispondente agli incassi che ogni giorno intorno alle 15.00 consegnava al responsabile della VIS che passava a prenderla.

A riscontro della confessione resa e, quindi, a rafforzamento della stessa, da sola, comunque, sufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, la corte territoriale ha, altresì, valorizzato:

- la conversazione tra gli imputati intercettata in carcere il 2.2.2012, nel corso della quale il T. indicava al C. le ragioni che lo avevano indotto a confessare l'omicidio del M., spiegando che si era trattato di una sua scelta, non suggerita dal difensore, dettata non da finalità strategiche processuali, ma dal bisogno di "liberarsi";

- la conversazione intercettata il 31.1.2012, nel corso della quale la moglie del T. riferiva a taluni parenti di avere appreso dal marito, nel corso di un colloquio in carcere risalente al trascorso periodo natalizio, della confessione resa.

4.2. I motivi di ricorso con cui si censura la valenza probatoria riconosciuta alla confessione del T., per la asserita mancata considerazione dei fattori che avrebbero inficiato la credibilità soggettiva del dichiarante per il difetto di spontaneità e l'attendibilità del narrato per una serie di discrasie (vd. par. 5.1. del "RITENUTO IN FATTO"), sono manifestamente infondati, in quanto si traducono in valutazioni del tutto generiche (come quella inerente le presunte pressioni subite dal T. da parte della malavita) e, comunque, in fatto (come quelle inerenti l'autovettura utilizzata per la rapina, la siglatura delle banconote, i risultati dei tabulati telefonici) già dedotte nell'atto di appello e oggi riproposte, nella sostanziale indifferenza (se non per affermarne assertivamente la non condivisione) verso le argomentazioni - tutt'altro che illogiche o incoerenti - attraverso cui, dette eccezioni, sono state, a suo tempo, respinte dai giudici del merito (v. sentenza impugnata, par. 2.2., pp. 18 e ss.).

4.3. Non diversamente deve ritenersi manifestamente infondato per la sua aspecificità il motivo di ricorso con cui gli lamenta l'illogicità del passaggio argomentativo attraverso cui la corte territoriale aveva respinto l'eccezione, oggi pedissequamente riproposta, relativa all'incompatibilità dei tratti somatici del T., affetto da alopecia, con quelli del rapinatore, descritto dal teste G. come soggetto con la barba brizzolata.

Con motivazione, tutt'altro che illogica, ancora una volta sostanzialmente ignorata dal ricorrente, i giudici hanno evidenziato come nell'economia del ricordo sia plausibile che il teste suindicato, nei brevi attimi in cui ebbe a vedere il rapinatore, abbia potuto scambiare i segni di alopecia nel volto del predetto con le chiazze più chiare proprie di una barba brizzolata (v. sentenza impugnata par. 2.2., p. 22).

4.4. Infondato è il motivo di ricorso con cui si eccepisce l'insussistenza del dolo omicidiario, in quanto le deduzioni, sul punto proposte dalla difesa, non sono in grado di scardinare la tenuta logica argomentativa della decisione impugnata, nella quale questa doglianza era stata ampiamente valutata e, con motivazione congrua, respinta. In particolare, tanto i giudici di primo grado quanto quelli di appello hanno ritenuto che la ricostruita dinamica del fatto evidenziasse univocamente l'animus necandi del T., mentre, destituite di fondamento logico, prima ancora che fattuale, erano da considerare le ipotesi alternative sostenute dalla difesa: caso fortuito (per cui il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre l'imputato si girava dopo aver afferrato la bolgetta lanciatagli dalla persona offesa, contenente il denaro) o legittima difesa presunta, anche nella forma dell'eccesso colposo, per via della "imprevista" reazione della persona offesa.

4.5. Manifestamente infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte della corretta condotta processuale dell'imputato, connotata dalla immediata confessione, nonchè delle positive "condizioni lavorative e familiari".

Anche in questo caso, la doglianza risulta diffusamente esaminata e respinta dai giudici del merito, i quali hanno ritenuto che, a fronte delle circostanze sfavorevoli all'imputato (gravità dei fatti, precedenti penali a carico del predetto), difettassero profili di segno contrario, non potendosi, all'uopo, riconoscere alcuna valenza alla confessione del T., la cui ritrattazione già nel corso delle indagini preliminari, evidenziava l'assenza in capo al predetto di segni di resipiscenza.

In assenza di deduzioni rivolte a inficiare la tenuta logica delle argomentazioni appena richiamate, il ricorso non può, sul punto, che essere ritenuto inammissibile.

5. Ricorso del Pubblico ministero.

Il ricorso del p.m. è infondato e deve essere rigettato.

La corte territoriale, confermando il giudizio espresso in prime cure, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica, sulla base del seguente iter argomentativo:

- l'art. 61 c.p., n. 2, cit., prevede due ipotesi di aggravamento del fatto, tra loro non fungibili, a seconda che questo sia stato commesso "per eseguirne o occultarne un altro" oppure "per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato";

- nel caso di specie agli imputati è contestata la prima delle due ipotesi, vale a dire di aver commesso l'omicidio per commettere la rapina;

- questa è stata, tuttavia, consumata prima dell'azione di fuoco, per cui si esula dall'ipotesi contestata e, in via astratta, potrebbe semmai ricorrere la seconda previsione che tuttavia è nel caso di specie da escludere, in quanto, oltre a non essere stata oggetto di contestazione, non può in diritto essere configurata "in applicazione del principio di specialità, per cui l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 c.p., n. 2, di natura soggettiva in quanto applicabile a carico di chi commette un delitto allo scopo di realizzare un ulteriore delitto, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità, viene assorbita nel delitto di rapina impropria, laddove la volontà del soggetto di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità è stata assunta come elemento costitutivo (Sez. 1, n. 42371 del 16/11/2006, P.G. in proc. Timis e altro, Rv. 235570)".

La motivazione sicuramente scevra da incongruenze logico-giuridiche resiste al ricorso del p.m. che ripropone, ai limiti della genericità, pressochè pedissequamente le doglianze espresse con l'atto di appello, fondando le eccepite violazioni di legge su alternative valutazioni in fatto e su una presunta carenza di "approfondimento" della motivazione, senza tuttavia dedurre, al riguardo, alcuna specifica manchevolezza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

6. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi, complessivamente infondati, devono essere rigettati con la conseguente condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in solido tra loro, al rimborso in favore della costituita parte civile VIS s.p.a. delle spese sostenute per questo giudizio che, tenuto conto dell'impegno professionale profuso dal difensore della predetta, liquida in Euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Rigetta tutti i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in solido tra loro, a rimborsare alla costituita parte civile VIS s.p.a. le spese sostenute per questo giudizio che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2017

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