ORDINANZA Pegaso Security S.p.A. contro Università degli Studi Roma Tor Vergata nei confronti Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.
V. S.r.l. con mansioni di guardia giurata - ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale svolta da I.G.V. S.r ... Con ricorso depositato in data 31/10/2024 I.G.V. S.r.l. propone appello per i seguenti motivi: 1) Erroneo accertamento del comportamento inadempiente della datrice di lavoro, non ricorrendo alcuna violazione di legge neppure nell'assegnazione al P. di 8 giorni di lavoro notturno consecutivi, essendo ciò previsto dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 26 marzo 2025 (ud. 28 novembre 2024), n. 11969 Presidente Cassano, Relatore De Amicis
La Società odierna ricorrente non risulta in regola né con gli obblighi contributivi né con gli adempimenti tributari, e ciò rende legittimo - e (addirittura) doveroso - ai sensi dell’art. 136 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931) e dell’art. 257 quater del R.D. n. 635 del 1940, l’impugnato provvedimento di revoca della licenza di pubblica sicurezza rilasciata nel 2016, per carenza della capacità economica e finanziaria necessaria a fra fronte agli impegni connessi all’esercizio dell’attività di Istituto di Vigilanza privata.
in data -OMISSIS-, l'Istituto di vigilanza "-OMISSIS-" ha inoltrato al Prefetto della Provincia di Brindisi una istanza per il rilascio del decreto di nomina a Guardia particolare giurata in suo favore, quale necessario passaggio preliminare preordinato all'assunzione del medesimo;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 29/01/2025) 16/03/2025, n. 6966 al dipendente A.A., con mansioni di guardia particolare giurata, con rapporto di lavoro regolato dal CCNL Vigilanza privata, e ... c.c. e dell'art. 101 del CCNL Vigilanza Privata.
OMISSIS- s.r.l. contro Consip e nei confronti Ministero della Giustizia e la Società Europolice s.r.l., per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19131/2024 >>>
Il sig. Fabio Di Chio è stato assolto “perché il fatto non sussiste, dovendo riconoscersi l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca”.