TAR LAZIO: ORDINANZA Pegaso Security S.p.A. contro Università degli Studi Roma Tor Vergata nei confronti Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.

Giovedì, 08 Maggio 2025 19:08

ORDINANZA Pegaso Security S.p.A. contro Università degli Studi Roma Tor Vergata nei confronti Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.

Pubblicato il 08/05/2025
                                                                                                                                                                                                                                     N. 02500/2025 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                                                                                      N. 03854/2025 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3854 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

Pegaso Security S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1F6E8A873, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Fucci, Flavia De Bartolomeo, Giuseppe Domenico Torre, con domicilio digitale come in atti; 

contro

Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Greco, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto della Direttrice Generale n. 769/2025 - prot. n. 0010643 del 21/02/2025, comuni-cato il 24/02/2025, con il quale l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia espletato, ha disposto l’esclusione della Pegaso Security s.p.a. dall’appalto specifico indetto per l’affidamento del servizio di vigilanza armata nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione per i servizi di vigilanza – CIG B1F6E8A873;

- della Relazione della RUP datata 21 febbraio 2025, inerente all’esame delle giustificazioni e delle integrazioni alle giustificazioni trasmesse dalla ricorrente, ad oggi non conosciuta, sebbene oggetto di istanza di accesso non ancora riscontrata;

- dei processi verbali nn. 15 e 16 delle sedute riservate del 17 e 21 febbraio 2025, tenute dalla RUP con il supporto della Commissione giudicatrice, ad oggi non conosciuti, sebbene oggetto di istanza di accesso non ancora riscontrata;

- di tutti gli ulteriori atti del sub-procedimento di verifica della congruità del costo della mano-dopera, ancorché non richiamati nel predetto Decreto della Direttrice Generale n. 769/2025 - prot. n. 0010643 del 21/02/2025, ad oggi non conosciuti, sebbene oggetto di istanza di accesso non ancora riscontrata, incluse le note prot. 5182 del 28/01/2025 di richiesta di giustificazioni e la nota prot. 7692 del 07/02/2025 di richiesta ulteriori chiarimenti;

- di tutti i verbali della gara, ed in particolare di quello finale del 08/01/2025 con cui la Stazione Appaltante ha deciso di sottoporre a verifica di anomalia l’offerta della ricorrente;

- di tutti gli eventuali atti della procedura di affidamento adottati successivamente al decreto di esclusione (verbali di gara, provvedimenti finali di aggiudicazione, etc.);

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente ai predetti, incluse ove occorra la nota prot. 10900 del 24/02/2025, di comunicazione dell’esclusione, la nota del 31/01/2025 di rigetto della richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle giustificazioni, infine, della determina a contrarre e della lex specialis ed in particolare della lettera di invito, del capitolato d’oneri e del capitolato tecnico, in parte qua e nei limiti di interesse, qualora interpretabili nel senso di legittimare l’esclusione disposta;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PEGASO SECURITY S.P.A. il 16\4\2025:

- del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 17208 del 25.3.2025, adottato con Deliberazione del C.d.A. n. 245/2025, di cui si conosce solo l’estratto pubblicato sulla piattaforma telematica, e di tutti gli atti eventualmente adottati in seguito; 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata e dell’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Atteso che:

- la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante all’esito del subprocedimento di verifica di anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023, contestando la valutazione di non congruità dei costi della manodopera;

- in particolare, l’esclusione è stata fondata sullo scostamento rilevato tra il monte ore stimato per assenze da malattia, infortunio e maternità — pari a sole 10 ore annue— e i parametri medi contenuti nelle tabelle ministeriali, pari a 130 ore annue;

- la ricorrente ha sostenuto che la propria stima si fonda su un’efficiente organizzazione aziendale, comprovata da uno storico interno riferito all’anno precedente, e che l’utile e le spese generali stimati risultano capienti a compensare eventuali scostamenti;

Considerato che:

- in base a consolidata giurisprudenza, la verifica di anomalia dell’offerta ha ad oggetto la complessiva attendibilità della stessa, e la stazione appaltante conserva ampio margine discrezionale nell’apprezzamento della congruità economica dell’offerta, sindacabile solo per macroscopica illogicità o travisamento dei fatti;

- nel caso di specie, la stima delle ore di assenza presentata dalla ricorrente risulta significativamente inferiore rispetto ai parametri ministeriali (oltre il 90% in meno), e non risulta suffragata da dati storici pluriennali, bensì da un solo esercizio contabile, ritenuto inidoneo, per consolidata giurisprudenza, a fondare un giudizio attendibile su un appalto di durata pluriennale (cinque anni nella fattispecie);

- la circostanza che il margine aziendale (utile + spese generali) sia teoricamente idoneo a coprire lo scostamento rilevato non esime l’operatore economico dall’obbligo di motivare puntualmente la sostenibilità dell’offerta in relazione ai costi della manodopera, che, ai sensi dell’art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023, non sono soggetti a ribasso e devono essere pienamente coperti;

Ritenuto che:

- non emergono, dunque, elementi idonei a ritenere prima facie illogico o irragionevole l’operato della stazione appaltante, né ad integrare il presupposto del fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare;

- in ogni caso, in ragione della natura economica della controversia e della possibilità di subentro in caso di esito favorevole del giudizio, l’interesse della parte ricorrente può trovare adeguata tutela con la tempestiva definizione nel merito del ricorso;

- le spese della presente fase cautelare possano essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

a) rigetta l’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 giugno 2025, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

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