ROMA: Guardie particolare giurate, hanno lamentato che la società convenuta, in aperto contrasto con gli artt. 27 e 111 CCNL vigilanza privata

Giovedì, 28 Maggio 2026 17:38

Guardie particolare giurate, hanno lamentato che la società convenuta, in aperto contrasto con gli artt. 27 e 111 CCNL vigilanza privata, pur riconoscendo loro ... in occasione del subentro nell'appalto, l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità già maturati, non avrebbe "applicato la consecutività temporale della maturazione triennale ...

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA V^ SEZIONE LAVORO


La Corte composta dai seguenti magistrati:
dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de’ Rossi presidente rel.
dott. Alessandra Trementozzi consigliere
dott. Beatrice Marrani consigliere
Il giorno 02/04/2026, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. RG 1189 dell'anno 2025 vertente

tra

S.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti M. Marazza e D. De Feo, come da procura in atti;

Appellante

e

S.G., D.C.E., M.A., T.B., V.G., C.A., C.E. e Z.C., con l'avv. Maurizio Sansoni, giusta
procura in atti;

Appellati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11451/2024 pubblicata il 13/11/2024

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con separati ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Roma, e successivamente riuniti, S.G., D.C.E., M.A., T.B., V.G., C.A., C.E. e Z.C. hanno chiesto: "Voglia il Tribunale adito condannare la S.S. s.r.l….al riconoscimento in favore dei ricorrenti del calcolo degli scatti di anzianità triennali previsti dal ccnl con decorrenza dalla data di assunzione convenzionale, con conseguente ricalcolo delle retribuzioni tutte spettanti e degli altri istituti di contratto e di legge dalla data di assunzione effettiva.".
A sostegno della domanda, premesso di prestare tutti la propria attività lavorativa-in seguito a cambio appalto- alle dipendenze di S.S. s.r.l. con mansioni di guardia particolare giurata, hanno lamentato che la società convenuta, in aperto contrasto con gli artt. 27 e 111 CCNL vigilanza privata, pur riconoscendo loro, in occasione del subentro nell'appalto, l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità già maturati, non avrebbe "applicato la consecutività temporale della maturazione triennale dello scatto di anzianità con decorrenza dalla stessa data convenzionale, adducendo l'interruzione della continuità e la maturazione triennale solo dalla data di effettiva assunzione".
S.S. s.r.l. ha resistito alla domanda nei giudizi azionati da S., D.C., C., C. e Z. ed ha chiesto di "…respingere integralmente il ricorso avversario perché nullo, inammissibile e comunque del tutto infondato". La società, invece, è rimasta contumace nei giudizi azionati da M., T. e V..
Con la sentenza di cui all'oggetto il Tribunale ha accolto i ricorsi. Dalla disamina delle disposizioni contrattuali invocate, ha ritenuto pacifico che il lavoratore assunto dalla Società subentrante nell'appalto abbia diritto all'anzianità convenzionale (a far data dall'originaria assunzione) e ai sei scatti triennali presso la stessa azienda (art. 111 CCNL di categoria). Ha chiarito altresì che ai fini del riconoscimento dell'anzianità già maturata, a norma dell'art. 27, comma 4, CCNL il periodo di lavoro svolto alle dipendenze del precedente datore di lavoro deve essere considerato dal nuovo datore di lavoro, ciò anche per la maturazione dello scatto di anzianità in precedenza non riconosciuto in quanto relativo al triennio ancora in corso al momento del passaggio.
Avverso tale decisione, la Società soccombente ha proposto tempestivo appello affidandosi ad un unico motivo mediante il quale ha lamentato violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 27, 68 e 111 CCNL applicato. Secondo l'appellante il giudice avrebbe effettuato solo un esame parziale delle norme contrattuali, tralasciando lo scrutinio delle altre clausole con cui si integra. Invero, l'obbligo imposto dall'art. 27 CCNL applicato concernerebbe esclusivamente gli scatti maturati presso il precedente datore di lavoro e, cioè, quelli acquisiti nel patrimonio del lavoratore per il raggiungimento del triennio utile ai fini del CCNL. Segnatamente l'appellante censura l'argomentazione del Tribunale per diversi ordini di ragioni: a) finirebbe per porre nel nulla l'inciso di cui all'art. 27, comma 4, CCNL a norma del quale il diritto al mantenimento degli scatti è espressamente limitato a quelli già maturati; b) si porrebbe in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il quale: "il riconoscimento di un'anzianità convenzionale, non è estensibile oltre i limiti pattuiti dalle parti"; c) non sarebbe
coerente con la lettura dell'art. 68 del CCNL ai sensi del quale: "L'anzianità utile al computo degli istituti contrattuali decorrerà…dal primo giorno di effettivo servizio".
Parte appellante ha concluso chiedendo in riforma della sentenza gravata, l'integrale rigetto delle avverse pretese.
Gli appellati hanno resistito al gravame e ne hanno domandato il rigetto, con conseguente richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'art. 27 del CCNL in atti testualmente recita:
"1, L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art.27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali.
In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le 00.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità
di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3, Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31 ultimo comma del presente egli stessi, salvo quanto disposto dal IV comma, saranno ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposto dallo stesso articolo.
4. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste dall'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.".
L'art. 111 CCNL prevede:
"Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, per il personale con mansioni non impiegatizie…salvo quanto previsto dall'art. 27, il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali".
Orbene, il tenore letterale del quarto comma dell'art. 27 non lascia dubbi su come debba essere interpretata la norma, poiché, nel caso di cambio appalto e passaggio diretto ed immediato di dipendenti previsto dal contratto collettivo, la clausola impone il mantenimento tanto dell'anzianità convenzionale, quanto degli scatti di anzianità (maturati nel corso del precedente rapporto). Il mantenimento dell'anzianità convenzionale comporta necessariamente per l'impresa subentrante l'obbligo di riconoscere l'anzianità maturata nel corso del precedente rapporto di lavoro, esattamente come ritenuto dal giudice di prime cure. A voler seguire l'interpretazione propugnata dalla appellante, qualora i contratti di appalto stipulati dalla committente avessero durata inferiore al triennio, nel caso di plurimi passaggi diretti ed immediati i lavoratori non maturerebbero mai il diritto a conseguire gli scatti, E questo anche ove il loro rapporto, passato da un appaltatore ad un altro per subentro nell'appalto, abbia una durata ultradecennale.
Pertanto, a parere di questa Corte, il tenore della clausola contrattuale è sufficientemente chiaro e pertanto trova applicazione nella fattispecie il brocardo in claris non fit interpretatio.
Non è idonea a mutare le conclusioni di cui sopra la previsione dell'articolo 111 del c.c.n.l. invocato, che testualmente recita: "Scatti di anzianità: Per l'anzianità
di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare dal 1 aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1 gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie presso la stessa azienda, salvo quanto previsto al quarto comma dell'art. 27, il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali.
La clausola prevede proprio la salvezza della previsione del quarto comma dell'articolo 27 sopra citato, e si limita esclusivamente a fissare un tetto massimo agli scatti triennali riconoscibili, tenendo conto di quelli maturati nel precedente rapporto di lavoro, pari a massimo sei.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Spese del grado a carico della parte soccombente.
Infine, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

- respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi Euro 10.766,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2026.

Pubblicato in Curiosità