REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL.
all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 309 /2024 promossa da:
IL G.V. SRL (C.F. (...)), assistita e difesa dall'Avv. EMILIANO GARGINI ((...))
appellante principale / appellata incidentale
e
P.C. (C.F. (...) ), assistito e difeso dall'Avv. CLAUDIO LALLI ((...))
appellato principale / appellante incidentale
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n. 177/2024 pubblicata in data 03/05/2024 il Tribunale della Spezia - pronunciando sul ricorso depositato in data 2.3.2022 da C.P., dipendente di I.G.V. S.r.l. con mansioni di guardia giurata - ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale svolta da I.G.V. S.r.l. nei confronti del P. e sulla domanda di manleva proposta dalla suddetta società nei confronti di R.M.A., stante la sopravvenuta rinuncia alle suddette domande; ha inoltre dichiarato che il P. non era tenuto a risarcire alla datrice di lavoro il danno al veicolo FIAT Panda Van identificato in atti, condannando I.G.V. S.r.l. a restituire al lavoratore quanto trattenuto a tale titolo, ossia la somma di Euro 8.592,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno delle singole trattenute al saldo. Ha infine condannato I.G.V. S.r.l. a pagare a C.P., a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di Euro 2.929,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Tribunale, dato atto che il C., mentre era in servizio alla guida di un'autovettura aziendale, alle 2:30 dell'11.7.2021 era stato colto da un colpo di sonno perdendo il controllo del veicolo e che la datrice di lavoro gli aveva addebitato il danno procurato all'autovettura, quantificandolo in Euro 8.592,00 e procedendo al recupero mediante addebito in busta paga, espletata CTU medico legale, ha preso atto dei rischi specifici del lavoro notturno, nonché del fatto che il lavoratore, di anni 59, era adibito a turni notturni da circa sette anni e l'infortunio era avvenuto all'ottava giornata di lavoro consecutiva, senza che gli fosse stato concesso il giorno di riposo dopo i 5 giorni lavorativi consecutivi. Ha quindi accertato il nesso causale tra il colpo di sonno all'origine della perdita di controllo del mezzo ed i ritmi di lavoro imposti dalla società, escludendo la responsabilità del lavoratore nel danneggiamento del veicolo, con conseguente diritto alla restituzione della somma che la datrice di lavoro aveva trattenuto a titolo risarcitorio.
Ha quindi liquidato il danno differenziale in favore del lavoratore in Euro 11.171,00, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano. Detratto quanto percepito dall'INAIL, ha quantificato il danno differenziale in Euro 2.449,88. Ha riconosciuto altresì il diritto del ricorrente al risarcimento del danno emergente per Euro 480,00, stanti le spese sostenute per la perizia medica stragiudiziale.
Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico di parte resistente.
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 I.G.V. S.r.l. propone appello per i seguenti motivi: 1) Erroneo accertamento del comportamento inadempiente della datrice di lavoro, non ricorrendo alcuna violazione di legge neppure nell'assegnazione al P. di 8 giorni di lavoro notturno consecutivi, essendo ciò previsto dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata. In ogni caso concorreva il fatto colposo e la corresponsabilità del lavoratore, non considerate dal Tribunale. 2) Erroneo riconoscimento del danno differenziale in difetto di violazione di legge da parte del datore di lavoro. 3) Avendo il CTU stimato postumi al 7%, il Tribunale erroneamente aveva liquidato l'importo di Euro 11.171,00, applicando la maggiorazione del 25% sulla somma di Euro 8.712,12. Il P. aveva richiesto sia la personalizzazione al 50% che il danno morale al 50%. In difetto di circostante specifiche tanto la personalizzazione che il danno morale non potevano tuttavia essere riconosciuti. 4) mancata ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti da G.V. S.r.l..
P.C. resiste, proponendo appello incidentale in relazione alla liquidazione delle spese di lite, lamentando l'operata riduzione rispetto ai valori medi in difetto di idonea motivazione ed a fronte della complessità della controversia.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulla base dei seguenti motivi.
L'appello principale è infondato.
La valutazione del Tribunale circa la violazione dell'obbligo di sicurezza da parte della datrice di lavoro è corretta e condivisibile.
Non solo il contratto individuale di lavoro prevedeva il diritto ad un giorno di riposo dopo cinque giorni di lavoro, senza possibilità di deroghe, ma anche il CCNL pacificamente applicato al rapporto de quo sancisce che ove il dipendente venga chiamato a lavorare durante il giorno di riposo il recupero deve avvenire "entro il settimo giorno"; ove il recupero "avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro" al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno nella percentuale del 40% della normare retribuzione giornaliera (cfr. art. 73 CCNL in atti). Il che equivale a dire che consentire il recupero solamente dopo sette giorni di lavoro consecutivi integra fatto illecito, generativo di danno risarcibile.
Nel caso di specie il lavoratore si è infortunato nel corso dell'ottavo turno notturno consecutivo. Come evidenziato dal CTU, i rischi propri dell'alterazione sonno/veglia aumentano con l'età del lavoratore e con il prolungamento dell'adibizione a turni notturni. Il P. all'epoca dell'incidente aveva 59 anni ed era adibito a turni notturni da circa sette anni.
A fronte dell'imposizione di siffatti ritmi di lavoro è evidente che non si possa parlare di concorso di colpa del lavoratore, né tanto meno di corresponsabilità. Il CTU nominato dal Tribunale ha peraltro evidenziato le statistiche di incidenza del rischio di infortuni pubblicate dall'INAIL, e sottolineato che il fatto che il P. non abbia mai avuto incidenti negli anni precedenti è piuttosto "indicativo di una vita regolare e di una guida sempre attenta".
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, sussistono i presupposti per la condanna della datrice di lavoro alla rifusione del danno differenziale, stante la violazione dell'obbligo di garanzia e le lesioni che sono derivate al lavoratore. La liquidazione del danno biologico è coerente rispetto alla valutazione dei postumi operata dal CTU ed alle previsioni delle Tabelle del Tribunale di Milano, come peraltro riconosciuto dall'appellante, che si duole piuttosto del riconoscimento del danno morale.
Essendo peraltro configurabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 590c.p., correttamente il Tribunale ha operato una personalizzazione del danno nella misura del 25%, con una valutazione equitativa che ha tenuto evidentemente conto della natura ed entità delle lesioni e dunque delle sofferenze patite dal lavoratore.
Quanto alle istanze istruttorie, i fatti rilevanti del giudizio sono tutti pacifici, come correttamente rilevato dal Tribunale, sicché anche tale ulteriore motivo di appello deve ritenersi infondato.
L'appello principale viene conseguentemente respinto.
L'appello incidentale è fondato, difettando un'adeguata motivazione dell'applicazione delle tariffe con decurtazione dei valori medi, a fronte peraltro complessità della controversia, che prevedeva inizialmente anche una domanda riconvenzionale ed ha comportato lo svolgimento di attività istruttoria, sicché le spese del primo grado di giudizio vengono riliquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e secondo la quantificazione prospettata dall'appellante incidentale, da ritenersi corretta e non contestata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18,L. n. 228 del 2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437c.p.c.,
respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale,
ridetermina le spese di primo grado in Euro 5.388,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
condanna l'appellante principale a rimborsare a P.C. le spese del presente grado, liquidate in Euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Conclusione
Così deciso in Genova, il 27 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2025.
