REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Brindisi ha rigettato l'istanza dell'-OMISSIS-, con la quale l'Istituto di Vigilanza -OMISSIS-. ha chiesto la nomina del ricorrente quale Guardia particolare giurata, nonché l'istanza proposta dall'odierno ricorrente di rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta quale Guardia giurata;
- nonché ogni altro atto connesso, incluso il preavviso di diniego del -OMISSIS- e la nota del Comando Carabinieri di Brindisi dell'-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. S. Lazzari, in sostituzione dell'Avv. M. Musio, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato G.C. Matteo per le Amministrazioni statali resistenti;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso notificato in data 17 aprile 2024 e depositato in data 28 aprile 2024, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Brindisi ha rigettato l'istanza dell'-OMISSIS-, con cui l'Istituto di Vigilanza -OMISSIS-. ha chiesto la nomina del ricorrente quale Guardia particolare giurata, nonché l'istanza proposta dall'odierno ricorrente di rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta quale Guardia giurata. Ha impugnato, altresì, ogni altro atto connesso, incluso il preavviso di diniego del -OMISSIS- e la nota del Comando Carabinieri di Brindisi dell'-OMISSIS-.
Il ricorrente ha premesso, in punto di fatto, che:
- in data -OMISSIS-, l'Istituto di vigilanza "-OMISSIS-" ha inoltrato al Prefetto della Provincia di Brindisi una istanza per il rilascio del decreto di nomina a Guardia particolare giurata in suo favore, quale necessario passaggio preliminare preordinato all'assunzione del medesimo;
- in pari data, il ricorrente ha richiesto il rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta in qualità di Guardia giurata;
- in data -OMISSIS-, il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ha riferito circa la presenza di possibili condizioni ostative, legate a presumibili frequentazioni con persone controindicate, di cui, successivamente, è stato fatto accenno nel preavviso di diniego, ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, del -OMISSIS-;
- al preavviso di diniego sopraindicato hanno fatto seguito osservazioni presentate in via amministrativa da parte dell'odierno ricorrente con le quali è stato evidenziato come, le situazioni segnalate dal Comando Provinciale di Brindisi, non erano legate ad alcuna frequentazione (effettiva) con i soggetti indicati;
- in data -OMISSIS-, al ricorrente è stato notificato l'impugnato decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Brindisi ha rigettato definitivamente la sopracitata istanza dell'-OMISSIS-., ritenendo che i controlli rivelanti frequentazione con soggetti controindicati non consentono di formulare un giudizio prognostico di idoneità e di sicura affidabilità in ordine sia allo espletamento di una funzione di tale importanza che alla esclusione del pericolo di abuso di armi.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 134 e ss. T.U.L.P.S..
II - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE SOTTO ALTRO PROFILO.
2. Il 2 maggio 2024, con atto formale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Brindisi si sono costituiti in giudizio.
3. Il 14 maggio 2024, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per le Amministrazioni resistenti, ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensiva nonché per il rigetto del ricorso nel merito.
4. Nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2024, fissata per la delibazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione, a fronte della richiesta di rinvio del difensore del ricorrente, per la proposizione di motivi aggiunti, ha disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2024.
5. Il 29 giugno 2024, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previa concessione dell'invocata misura cautelare, l'accoglimento del ricorso. Con annullamento, previa sospensione, del provvedimento oggetto di impugnazione.
6. Con ordinanza cautelare n. 444/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: "posto che i motivi del gravato diniego fanno riferimento alla frequentazione dell'odierno ricorrente con persone controindicate, in particolare con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi riferiva di controlli che avevano visto l'interessato: in data -OMISSIS-, a bordo di un'autovettura in compagnia di due persone, di cui una con precedenti di polizia, e nelle date del -OMISSIS- e -OMISSIS- a bordo di un'autovettura con una persona censita per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. La reiterezione degli episodi de quibus e la circostanza che, esperiti i necessari approfondimenti istruttori sulla scorta delle osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione di preavviso di diniego, è risultato che non si trattasse di frequentazioni occasionali ed estemporanee, come dimostrato dal fatto che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente: con riferimento al controllo del -OMISSIS-, la persona con precedenti di polizia con cui il -OMISSIS- veniva controllato non prestava, a quella data, attività lavorativa per l'azienda presso la quale l'aspirante Guardia giurata si era recata per il ritiro del gruppo elettrogeno; mentre con riferimento agli episodi del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, che la persona - segnalata per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale - con cui il ricorrente era in auto al momento dei controlli non si occupava, in quel periodo, della vendita di pezzi di ricambio per motocicli, essendo stato addetto al carico e scarico merci presso una ditta operante nel settore per un brevissimo periodo, comunque non coincidente né con l'una con l'altra delle predette date, e precisamente dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, fanno apparire il gravato provvedimento legittimo. Gli episodi in esso riferiti, infatti, appaiono idonei a giustificare la (discrezionale) valutazione negativa circa il possesso dal parte dell'odierno ricorrente del requisito della buona condotta morale, richiesto dall'art. 138, comma 1, n. 5 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per l'espletamento della funzione di Guardia giurata particolare, e dall'art. 46, comma 2, T.U.L.P.S. ai fini del porto d'armi, posto che, come affermato da consolidata giurisprudenza, la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali o di polizia assume un'indubbia importanza in sede di valutazione dell'affidabilità del richiedente la nomina a Guardia particolare giurata, in quanto non consente di escludere il rischio di un abuso o un uso improprio delle armi ed è, comunque, inopportuna e incompatibile con una funzione di detta rilevanza. In ogni caso, il Collegio ritiene particolarmente rilevante la circostanza oggettiva che già in passato, al -OMISSIS- era stata rigettata, con decreto della Prefettura di Brindisi del -OMISSIS- (non impugnato, esibito dall'Avvocatura erariale e idoneo a confermare l'esattezza delle ragioni ostative di cui al provvedimento quivi gravato, pur se non richiamato in quest'ultimo), istanza di rilascio del decreto di nomina a Guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola a tassa ridotta proprio sulla scorta della circostanza che egli era stato, in più occasioni (per ben sei volte e nell'arco di più anni dal -OMISSIS- al -OMISSIS-), controllato dai Carabinieri in compagnia di persone controindicate, sicchè deve ritenersi che abitualmente - e senza soluzione di continuità - il predetto frequenti siffatti soggetti."
7. Avverso quest'ultima ordinanza cautelare (n. 444/2024) è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza n. 3704 del 2024, ha accolto l'appello cautelare con la seguente motivazione: "Ritenuto che la controversia in esame necessita dell'approfondimento proprio della sede di merito e della rapida definizione, atteso che: - ad un primo esame gli elementi addotti dall'Amministrazione non sembrano idonei a supportare il diniego del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata (seguito dal diniego di rilascio del porto di armi); - nel contempo tale diniego incide sul diritto al lavoro del ricorrente; Ritenuto, infine di dover disporre la compensazione delle spese relative alla fase cautelare".
8. Il 09 febbraio 2025, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato.
9. Nella pubblica udienza del 12 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è fondato nel merito e deve, quindi, essere accolto, salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A., atteso che, "melius re perpensa" rispetto alla precedente (sommaria) fase cautelare del giudizio, merita di essere condivisa la censura, articolata dal ricorrente, con la quale è lamentata la carenza di adeguata motivazione del provvedimento di diniego gravato.
Il Collegio, innanzitutto, osserva che il conferimento della qualifica di Guardia particolare giurata, cui accede anche il rilascio di porto d'armi a tassa ridotta per difesa personale, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il cui rilascio è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.
Nello specifico, alle Guardie particolari giurate si richiede uno stile di vita che ne evidenzi la piena affidabilità in ordine al corretto svolgimento della propria delicata attività lavorativa (implicante anche e normalmente il rilascio del porto d'armi) e l'estraneità da ogni coinvolgimento con ambienti di tipo criminale.
Secondo condivisibile giurisprudenza, inoltre, le Guardie giurate devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività, a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, potendo l'ampio potere di apprezzamento discrezionale di cui dispone l'Autorità di pubblica sicurezza, a tutela degli interessi potenzialmente pregiudicati dalla pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione, essere censurato dal Giudice Amministrativo solo in caso di evidenti vizi di irrazionalità ed incoerenza (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.5.2018, n. 134)
Nell'esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui gode, l'Autorità di p.s., tuttavia, è tenuta a valutare anche la circostanza che l'eventuale diniego, al pari della revoca dei titoli già rilasciati, sia idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia.
Ne discende, quale logica conseguenza, il rafforzamento dell'onere istruttorio in uno all'esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all'uso delle armi per scopi ludici ovvero per difesa personale (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 11 luglio 2014, n. 1220; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 aprile -OMISSIS-, n. 2277; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 18 gennaio 2024, n. 56).
Nel caso di specie, l'impugnato decreto prefettizio, con il quale la Prefettura di Brindisi ha ritenuto il ricorrente sprovvisto dei necessari requisiti soggettivi (di piena affidabilità) per l'attribuzione della qualifica di Guardia particolare giurata e per la relativa concessione della licenza di porto d'armi (a tassa ridotta), risulta - a ben vedere - basato su un quadro istruttorio e giustificato da un presidio motivazionale incentrato su un unico presupposto fattuale, ovverosia le frequentazioni con persone pregiudicate, rilevate attraverso i controlli di polizia del -OMISSIS-, quando il ricorrente è stato fermato a bordo di un'autovettura in compagnia di due persone, di cui una con precedenti di polizia, e del -OMISSIS- e -OMISSIS-, quando il predetto è stato fermato a bordo di un'autovettura con una persona censita per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.
L'Autorità di p.s. intimata, dunque, ha motivato il diniego dell'attribuzione della qualifica di Guardia particolare giurata e la relativa concessione della licenza di porto d'armi adducendo, genericamente, il solo fatto che il richiedente si è accompagnato (nel 2022 e nel 2023) a soggetti pregiudicati.
In particolare, si osserva che, con riferimento al controllo del -OMISSIS-, il ricorrente è stato fermato a bordo di un'autovettura con una persona con precedenti di polizia, senza che, tuttavia, sia stata fornita alcuna specificazione né sulla natura di tali precedenti né sulla gravità degli stessi, e che, con riferimento ai controlli del -OMISSIS- e -OMISSIS-, il medesimo è stato fermato a bordo di un'autovettura con una persona censita per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, circostanza questa che, come messo in evidenza anche dalla difesa dello stesso ricorrente, oltre che meramente episodica, risulta anche (e soprattutto) di scarsa rilevanza, posto che tale consumo non riguarda la persona del ricorrente e che, lo stesso consumo, per uso personale costituisce una vicenda definibile in ambito amministrativo.
Si tratta, a ben vedere, di circostanze che, di per sé sole, rendono il provvedimento prefettizio impugnato non adeguatamente/sufficientemente motivato, non risultando basato su idonei elementi concreti, anche di tipo indiziario, che provino l'assenza del requisito di buona condotta richiesto dall'art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la cui carenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla P.A. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 aprile -OMISSIS-, n. 2277), tanto più in ragione del carattere non abituale delle suddette frequentazioni, circoscritte a singoli episodi di carattere occasionale ed estemporaneo, dalle quali non può (nella specie) in alcun modo desumersi la sussistenza di situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica di Guardia giurata.
Osserva, inoltre, il Collegio che - a ben vedere - nessun rilievo può assumere, ai fini di causa, il precedente diniego alla richiesta di nomina a Guardia particolare giurata opposto dalla Prefettura nel -OMISSIS-, in quanto, rispetto ai fatti in quell'occasione assunti a sostegno del diniego, è mancato il contraddittorio con l'interessato nel procedimento amministrativo sfociato nell'adozione del provvedimento ora impugnato, nonché il riferimento agli stessi fatti nella motivazione di quest'ultimo provvedimento.
In conclusione, l'applicazione al caso oggetto della presente fattispecie concreta dei principi e delle coordinate ermeneutiche normative e giurisprudenziali sopra richiamate, consente di apprezzare il deficit motivazionale in cui è incorsa la Prefettura di Brindisi nell'adozione del contestato diniego di approvazione della nomina del ricorrente a Guardia particolare giurata (necessitante, invece, di una motivazione puntuale e rigorosa), atteso che le circostanze riportate nel provvedimento - ora - gravato risultano incentrate solo ed esclusivamente su un unico presupposto fattuale, ovverosia le frequentazioni (accertate nel 2022 e nel 2023) con soggetti controindicati, delle quali, tuttavia, non si fornisce adeguata motivazione né rispetto al carattere abituale o, comunque, non occasionale o sporadico delle stesse, né riguardo a come, tali elementi, abbiano indotto l'Autorità procedente a sospettare delle garanzie di buona condotta, non risultando, comunque, sufficienti - anche in ragione del carattere non grave dei precedenti relativi ai predetti soggetti - a supportare una valutazione di inaffidabilità in capo al ricorrente.
11. Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere accolto per difetto di adeguata motivazione, con il conseguente annullamento del provvedimento prefettizio impugnato e fatti salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della Prefettura di Brindisi.
12. Sussistono, tuttavia, con ogni evidenza, i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi provvedimenti della Prefettura di Brindisi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Conclusione
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
