Pubblicato il 27/03/2025
N. 00120/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2025, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Musio e Giorgio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, notificato in data 21 febbraio 2025, con cui il Prefetto della Provincia di Brindisi ha disposto, ai sensi dell’art. 136 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931) e dell’art. 257 quater del R.D. n. 635 del 1940, la revoca (per carenza della capacità economico-finanziaria) della licenza di pubblica sicurezza n. -OMISSIS- rilasciata in favore della Società
ricorrente il 7 novembre 2016, a decorrere dal 46° giorno dalla notifica del provvedimento e la conseguente cessazione di efficacia dei titoli di polizia delle dipendenti Guardie particolari giurate;
di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: delle note prot. n.-OMISSIS- del 20 agosto 2024 e n. -OMISSIS- del 28 novembre 2024, rese ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 ss.mm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e del Ministero dell'Interno,
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori Avv. G. Pasca, anche in sostituzione dell'Avv. M. Musio, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, tenuto conto sia che non risulta - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - che in sede di audizione personale del legale rappresentante della Società ricorrente (verbale del 14 febbraio 2025) quest’ultimo abbia documentato di avere già presentato e formalizzato dinanzi al Tribunale Ordinario di Brindisi (deposito avvenuto solo il 24 febbraio 2025) una nuova istanza di transazione fiscale (contributiva e tributaria) con ristrutturazione del debito ex artt. 182 bis e 182 ter L.F. corredata dal dettagliato piano di risanamento aziendale e relazione del professionista abilitato, tantomeno pubblicata nel Registro delle Imprese (avvenuta solo il 6 marzo 2025), sia che la Corte d’Appello di Lecce, il 5 dicembre 2024, ha definitivamente rigettato il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità, pronunciata nel 2023 dal Tribunale di Brindisi, del procedimento per l’omologazione forzosa dell’istanza di transazione fiscale con ristrutturazione del debito già in precedenza presentata dalla Società ricorrente, sicchè (dopo il provvedimento del 2021 con cui la Prefettura di Brindisi aveva autorizzato la prosecuzione dell’attività di vigilanza privata di che trattasi, in attesa della definizione del predetto procedimento per l’omologazione forzosa dell’istanza di transazione fiscale con ristrutturazione del debito) - al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo impugnato (nonchè da molto tempo) - la Società odierna ricorrente non risulta in regola né con gli obblighi contributivi né con gli adempimenti tributari, e ciò rende legittimo - e (addirittura) doveroso - ai sensi dell’art. 136 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931) e dell’art. 257 quater del R.D. n. 635 del 1940, l’impugnato provvedimento di revoca della licenza di pubblica sicurezza rilasciata nel 2016, per carenza della capacità economica e finanziaria necessaria a fra fronte agli impegni connessi all’esercizio dell’attività di Istituto di Vigilanza privata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariachiara Basurto Enrico d'Arpe
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
