Ha disposto che il datore di lavoro deve tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore ex art. 2087 c.c., rimuovendo le conseguenze lesive delle condotte vessatorie messe in atto tra colleghi o, quantomeno, impedendo che analoghe situazioni si verifichino nuovamente in futuro, anche quando non vi è mobbing.
È possibile licenziare per scarso rendimento il dipendente ripetutamente assente per malattia? Fonte Studio legale Trifiro & Partnes Avvocati >>>
Con ordinanza del 7 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il provvedimento emesso l'11 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città,
La Corte territoriale confermava la statuizione di insussistenza dell'addebito riferito al 30 e 31 maggio evidenziando che gli accertamenti eseguiti dall'agenzia di vigilanza privata non erano idonei a porre in dubbio che la A.A. fosse stata presso l'abitazione del padre in (Omissis) nei giorni 28, 29 e 30 maggio per assistere l'anziano genitore. ...
In materia di licenziamento per prolungata assenza, ove quest'ultima sia giustificata tardivamente, ma comunque in un momento prossimo all'evento, essa deve essere punita con la sanzione conservativa prevista dal c.c.n.l. di categoria. Ove, invece, l'arco temporale si dilati oltremodo viene meno la possibilità stessa di ritenere l'assenza, seppur tardivamente, giustificata e, dunque, la condotta potrà essere valutata in più rigorosi termini, ivi compreso il licenziamento.
Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito i ricorrenti hanno commesso una rapina a un furgone portavalori della società di trasporto gioielli "Ferrari" in (Omissis); ... nell'abitazione di Omissis di una pistola Glock 17 con matricola abrasa, sottratta alla guardia giurata nel corso della rapina.
Consiglio di Stato, Sez. 2, 17 ottobre 2022, n. 8798 - Esonero dal servizio notturno del prestatore di assistenza: chi ne ha diritto?
El.It. S.p.A. c. A.S.K. In tema di collocamento forzoso in ferie dei lavoratori, (peraltro appreso solo a posteriori dai dipendenti e in via del tutto casuale, a seguito di un controllo delle relative buste paga), il comportamento omissivo del lavoratore, il quale non contesti il proprio collocamento in ferie, non può essere considerato dal datore di lavoro rinuncia o volontà di non usufruire del diritto al relativo riposo, conformemente alle indicazioni di rango costituzionale notoriamente desumibili sul tema.
Per tale ragione, anche i componenti del nucleo familiare ed il luogo di residenza andrebbero ricompresi in suddetta valutazione, considerando inoltre la Proposta di direttiva europea sul salario minimo che, all'art. 5 fornirebbe una definizione di "adeguatezza del salario minimo"
Fa. S.p.A. c. Federazione (Omissis)
In ordine ai profili di legittimazione attiva necessari perché una organizzazione sindacale possa esercitare l'azione di repressione della condotta antisindacale, non devono essere confusi i presupposti di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali