Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 25/10/2022) 13/12/2022, n. 47092. Poi agli arresti domiciliari, confermavano la sua partecipazione al gravissimo reato di rapina aggravata, commessa mediante assalto al furgone blindato portavalori

Martedì, 13 Dicembre 2022 05:43

Con ordinanza del 7 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il provvedimento emesso l'11 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città,

con cui a A.A. è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una tentata rapina a un portavalori e agli altri reati ascrittigli provvisoriamente. ... poi agli arresti domiciliari, confermavano la sua partecipazione al gravissimo reato di rapina aggravata, commessa mediante assalto al furgone blindato portavalori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero - Presidente -

Dott. DE SANTIS Anna - Consigliere -

Dott. COSCIONI Claudio - Consigliere -

Dott. PACILLI G. - rel. Consigliere -

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 7 gennaio 2022;

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Letta la requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore Generale Dr. Guerra Mariaemanuela, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 7 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il provvedimento emesso l'11 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a A.A. è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una tentata rapina a un portavalori e agli altri reati ascrittigli provvisoriamente.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

2.1 manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'individuazione fotografica. Secondo il Tribunale del riesame, tre persone avrebbero riconosciuto l'indagato ma due di esse avrebbero affermato che l'autore dei reati aveva un accento marcatamente nordico e la terza avrebbe ricordato che l'indagato non aveva nessuna particolare inflessione dialettale; per una persona l'autore del reato aveva i capelli corti e scuri mentre per un'altra era senza capelli ricorrente è nativo di Foggia e ha un accento fortemente del Sud Italia, oltre ad avere i capelli grigi brizzolati);

2.2 manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attività di indagine concernente l'analisi dei tabulati telefonici. Secondo il Tribunale del riesame il soggetto, che si faceva chiamare B.B. e che sarebbe invece il ricorrente, utilizzava una utenza telefonica che avrebbe agganciato una cella telefonica nel luogo dove risiede l'odierno indagato. Secondo il ricorrente, però, l'aggancio di una determinata cella attesterebbe solo ed esclusivamente che l'utilizzatore di quel telefono si trovava in una data zona, che, nel caso in esame, è una zona molto grande;

2.3 vizi della motivazione in tema di interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, non indicando il termine carro armato un furgone portavalori. Il Tribunale del riesame avrebbe male interpretato le conversazioni e avrebbe estrapolato parti di esse, che non permetterebbero di avere un compendio probatorio chiaro. Avrebbe, inoltre, dato valore a tratti attinenti alla personalità dell'indagato, che non potrebbero, però, essere risaltate;

2.4 violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., essendo stato valorizzato il silenzio serbato dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve rilevarsi che le censure, sollevate dal ricorrente in ordine alla affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non appaiono criticamente correlate al compendio indiziario, scrutinato dal Collegio cautelare, e alle ragioni poste a fondamento del provvedimento reiettivo.

Entrambi i giudici della cautela hanno ritenuto esistente a carico dell'indagato un grave quadro indiziario "sulla base delle sommarie informazioni testimoniali, dei riconoscimenti fotografici, effettuati in modo convergente da tre persone informate sui fatti, nonchè dell'incidenza dell'utenza telefonica, utilizzata dal basista del gruppo di rapinatori, nel periodo nel quale veniva utilizzata dal 27 gennaio 2021 al 21 aprile 2021, in orari notturni, sulla cella di (Omissis), luogo di dimora dell'indagato, analogamente a quanto accertato con riferimento alla sua utenza ufficiale" (cfr. f. 5 dell'ordinanza impugnata). I menzionati Giudici hanno aggiunto che le intercettazioni telefoniche e ambientali, effettuate nel periodo in cui l'indagato era detenuto in carcere e poi agli arresti domiciliari, confermavano la sua partecipazione al gravissimo reato di rapina aggravata, commessa mediante assalto al furgone blindato portavalori della società C.C., in autostrada, da parte di un gruppo di almeno 15 soggetti, dotati di armi da guerra tipo kalashnikov.

L'articolata motivazione, con cui il Tribunale ha passato in rassegna gli indizi posti a base dell'applicazione della misura, in quanto immune da errori di diritto e vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità mentre le censure del ricorrente sono tese ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione, effettuata dal Giudice del riesame.

Peraltro, le anzidette censure hanno trascurato di considerare che questa Corte ha in più occasioni chiarito che l'interpretazione del linguaggio, adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 2015, Rv. 263715 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 2016 Rv. 268389 - 01; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271640 - 01).

Nella specie, l'ordinanza impugnata, nell'interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, non mostra segni di patente illogicità o di irragionevolezza giustificativa con riguardo all'imputazione provvisoria in esame.

Per altro verso, deve rilevarsi che il silenzio dell'indagato è stato valorizzato non quale elemento di prova a carico ma al fine di corroborare il coacervo di elementi raccolti. In tal modo, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, Rv. 277259 - 01), secondo cui, in tema di valutazione della prova, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio.

Può quindi affermarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la partecipazione del ricorrente al tentativo di rapina in esame.

Ne discende che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito (cfr. ex multis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, Rv. 252178 - 01).

3. Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè - non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

4. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 13 dicembre 2022

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