Sentenze generiche

Nei rapporti di lavoro, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, il tempo libero ha una sua specifica importanza. Ne consegue che se è evidentemente consentito al datore di lavoro, in relazione a sue specifiche esigenze, organizzare l’attività in turni di servizio, ciò nonostante, pur in assenza di disposizioni specifiche di legge o di contratto, questi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori con un ragionevole anticipo, così da consentire loro una programmazione del tempo di vita.

La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative,

previa sospensiva di: Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le gestioni commissariali - Divisione III avente ad oggetto: "Autorizzazione all'aggiudicazione definitiva per la procedura di individuazione del player per la vendita di beni della c.d. Collezione Nes/Compiano" prot. ... aste per la vendita dei beni appartenenti alla c.d. "Collezione Nes/Compiano" ...

Procedimento disciplinare e immediatezza della contestazione

Il credito retributivo del lavoratore va ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro al lordo della quota contributiva altrimenti gravante sul lavoratore, in privilegio trattandosi di credito per retribuzione, esclusa quella gravante sul datore di lavoro.

 Corte dei Conti Molise, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud. 12/11/2015) 16/11/2016, n. 50 Responsabilità  amministrativa o contabile

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, L. Fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerato il rinvio operato dalla medesima norma a tutti i reati di bancarotta propria ed il richiamo dell'art. 223, comma primo, L. Fall., alle pene stabilite nell'art. 216 L. Fall.

In caso di impossessamento di documenti aziendali da parte del lavoratore, al fine di esercitare il diritto di difesa in giudizio, cui va in ogni caso riconosciuta prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda, occorre valutare la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento, posto che le stesse potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose o, comunque, integrare giusta causa di licenziamento per violazione dell'art. 2105 c.c., ove in contrasto con i criteri comportamentali imposti dal dovere di fedeltà e dai canoni di correttezza e buona fede, sì da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto idonee a legittimare il licenziamento le modalità di apprensione della documentazione, consistenti nella registrazione di una conversazione tra presenti all'insaputa dei partecipanti e nell'impossessamento di una e-mail non destinata alla visione del lavoratore). (Rigetta, App. Firenze, 29/01/2015)

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