LAVORO. MILANO, SODDISFAZIONE CGIL PER CONDANNA IMPRESE VIGILANZA M4 'NO A DIFFERENZE RETRIBUTIVE, SOLDI PUBBLICI A LAVORO DI QUALITA' E SICURO'

FURTI IN TABACCHERIE, ARRESTATO ULTIMO COMPONENTE BANDA 'GRATTA E VINCI' 

A BIENTINA GUARDIA GIURATA MUORE DURANTE IL TURNO DI LAVORO = Un 59enne è stato colto da un malore nell'auto di servizio

Attenendo la presente controversia al diverso lotto n. 3, rispetto al quale non vi è stato l'avvio del sub-procedimento di congruità, la censura in commento non avrebbe dovuto trovare ingresso nel presente giudizio, risultando, per l'effetto, inammissibile come eccepito da Italpol con la memoria del 26.2.2024.

due distinti periodi: il primo come guardia giurata dall'ottobre 1994 all'estate 1998 e poi dall'agosto 1999 come agente addetta alle vendite, con mansioni di ... La corte territoriale aveva confermato la condanna al pagamento delle differenze retributive riconosciute dal tribunale 

-OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto di revoca a guardia particolare giurata e del porto di pistola emesso dalla Questura di Roma in data -OMISSIS-, ma con compensazione delle spese di lite.

Il Giudice dell'opposizione aveva ricordato come il reimpiego del dipendente sarebbe potuto avvenire anche con riferimento a diversi profili professionali, quali, a titolo esemplificativo, quelli di addetto alla vigilanza antitaccheggio, alla tele-sorveglianza o tele-vigilanza, alla scorta o al trasporto valori.

La mafia ricca e liquida di Cerignola. Nella relazione della Dia tutti gli affari dei clan nel Basso Tavoliere Fonte L'Immediato >>>

Le seguenti specifiche prescrizioni per il territorio della Provincia di Latina: A) i servizi di trasporto valori espletati in provincia di Latina da ... che il numero delle guardie giurate impiegate in ogni singolo servizio e l'equipaggiamento delle stesse armi corte....

La società V S.r.l., istituto di vigilanza privata, svolge la propria attività mediante licenza prefettizia n. ... Ne deriva che le norme vigenti fanno obbligo a tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia di dotare


 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA

PRIMA SEZIONE/COLLEGIO

Sentenza

Svolgimento del processo
La società V S.r.l., istituto di vigilanza privata, svolge la propria attività mediante licenza prefettizia n. NN del ____, con rinnovo n. NN del ____ , rilasciata dalla Prefettura di Savona, per i comuni delle provincie di Genova e Savona.

Con avviso di accertamento n. (...) per Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) per l'anno 2019, per un totale complessivo di Euro 556,00, di cui Euro 421,59 a titolo di imposta e Euro 126,48 per sanzioni, viene contestata alla società l'omesso versamento dell'imposta sulla pubblicità in relazione ai contrassegni utilizzati per gli automezzi impiegati nello svolgimento della sua attività.

Ricorreva la Società affermando che, nel caso di specie per gli automezzi di vigilanza non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'Imposta Comunale della Pubblicità, poiché l'applicazione dei contrassegni distintivi sugli automezzi impiegati dall'istituto di vigilanza privata risponde a un obbligo di legge con finalità di prevenzione e di percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.

La Società concessionaria del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità del Comune di R interponeva appello per violazione e/o falsa applicazione della norma: articolo 5, D.Lgs. n. 507 del 1993 e articolo 17, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 507 del 1993.

Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza della Sezione n. 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 188, pronunciata il 27.01.2021 e depositata il 22.03.2021, non notificata, di confermare l'avviso di accertamento n. (...) per l'anno 2019, in quanto corretto nei suoi presupposti di diritto e di fatto.

Vinte le spese che formano specifico punto d'appello.

Si costituiva nel grado la Società Contribuente, la quale preliminarmente affermava che si sarebbe: "...formato giudicato interno su tale capo della sentenza che riconosce, nel caso di specie, la mancanza del presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 5 D.Lgs. n. 507 del 1993 , poiché i contrassegni con il logo della società utilizzati sugli automezzi di servizio, non hanno lo scopo di pubblicizzare l'attività, ovvero di migliorare l'immagine della società".

Concludeva chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Motivi della decisione
Va premesso che il D.M. n. 269 del 2010 impone a tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia di dotare i propri autoveicoli di contrassegni distintivi e identificativi dell'istituto stesso, con caratteristiche, approvate dall'autorità competente, tali da consentirne l'immediata riconoscibilità alle forze dell'ordine.

L'apposizione dei contrassegni distintivi sugli autoveicoli di servizio costituisce quindi uno dei requisiti operativi e qualitativi richiesti dalle norme regolatrici dell'attività di vigilanza privata, cui le società operanti nel settore devono obbligatoriamente attenersi.

Ne deriva che le norme vigenti fanno obbligo a tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia di dotare i propri autoveicoli con contrassegni distintivi ed identificativi dell'istituto stesso e le dimensioni di tali contrassegni non sono rimesse alla discrezionalità dell'istituto privato ma devono avere caratteristiche dimensionali, per altro autorizzati dall'autorità di P.S., tali da consentire l'immediata riconoscibilità degli stessi.

L'apposizione dei contrassegni sugli autoveicoli di servizio costituisce quindi uno dei requisiti operativi e qualitativi richiesti dalle norme regolatrici dell'attività di vigilanza privata cui la società si è obbligatoriamente attenuta.

Fatta questa premessa in ordine alla "ratio" dell'esposizione dei contrassegni distintivi sui veicoli adibiti al servizio di vigilanza privata occorre verificare come la relativa disciplina si coniughi con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993 ed in particolare con l'ipotesi esonerativa di cui all'art. 17, comma 1, lett. i) la quale recita: "le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie".

Nella fattispecie le dimensioni sono espressamente stabilite e autorizzate dal Prefetto della Provincia di Savona con decreto del 28 gennaio 2020 , e quindi i contrassegni sono in ogni caso esenti dall'imposta.

L'opinabilità della controversia e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello e compensa fra le parti le spese di causa.

Conclusione
Genova il 20 febbraio 2024.

 

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