T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, Sent., (data ud. 10/04/2024) 30/04/2024, n. 217. Attenendo la presente controversia al diverso lotto n. 3, rispetto al quale non vi è stato l'avvio del sub-procedimento di congruità

Martedì, 30 Aprile 2024 08:02

Attenendo la presente controversia al diverso lotto n. 3, rispetto al quale non vi è stato l'avvio del sub-procedimento di congruità, la censura in commento non avrebbe dovuto trovare ingresso nel presente giudizio, risultando, per l'effetto, inammissibile come eccepito da Italpol con la memoria del 26.2.2024.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2024, proposto da I.D.V.C. S.p.a., R.T.I. I.V. S.p.a.-F. S.r.l.-V.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Emilia, via Vittorio Veneto, n. 5;

contro

Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza-Areacom, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dioguardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Nicola Fabrizi, n. 61;

nei confronti

A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Taverniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sesto Rufo, n. 23; I.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Silvia Cecilia Lantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.V. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l''annullamento,

previa sospensiva,

- della Det. n. 6 in data 12 gennaio 2024 del Direttore Generale della Agenzia Regionale dell''Abruzzo per la Committenza (AreaCom), già Agenzia Regionale di informatica e Committenza (ARIC), avente ad oggetto "gara comunitaria a procedura aperta per l''affidamento dei servizi di vigilanza armata, guardiania, trasporto e deposito valori e trasporto metadone per le aa.ss.ll. della Regione Abruzzo, per l'A. della Regione Molise - Gara Simog n. 8881670 - provvedimento di aggiudicazione", deliberazione comunicata in data 12 gennaio 2024 mediante la quale il Direttore Generale di AreaCom ha: (i) recepito il verbale unico di gara a firma della Commissione giudicatrice designata; (ii) ha preso atto delle risultanze delle operazioni di gara trasmesse dal RUP all''esito della valutazione della documentazione amministrativa; (iii) ha approvato integralmente l'operato del RUP e della Commissione Giudicatrice, di cui ai verbali di sedute pubbliche virtuali e sedute riservate conservati in atti della Stazione Appaltante; (iv) ha dato atto degli esiti delle valutazioni; (v) ha aggiudicato l'appalto relativo al Lotto 3 "Servizi di vigilanza armata A.P." (CIG (...)) a I.V. s.r.l. per l''importo di euro 3.903.109,97 sulla base di una graduatoria che vede il RTI I.D.V.C. s.p.a., F. s.r.l. e V.G. s.r.l. (nel seguito, anche, "RTI") classificato al quarto posto (al terzo dopo lo scorrimento);

- della Det. n. 275 in data 10 agosto 2023 del Direttore Generale della Agenzia Regionale dell''Abruzzo per la Committenza (AreaCom), già Agenzia Regionale di informatica e Committenza (ARIC), avente ad oggetto "gara comunitaria a procedura aperta per l''affidamento dei servizi di vigilanza armata, guardiania, trasporto e deposito valori e trasporto metadone per le aa.ss.ll. della Regione Abruzzo, per l'A. della Regione Molise - Provvedimento nomina Commissione giudicatrice" mediante la quale il Direttore Generale ha nominato "la Commissione giudicatrice della gara predetta così come di seguito indicata: avv. Donato Cavallo - Direttore Generale AreaCom (Presidente); dott.ssa R.R. - Dirigente Servizio Gare e Contratti regione Abruzzo (Componente); ing. D.D.M. - Funzionario tecnico AreaCom (Componente)";

- della Det. n. 81 in data 6 aprile 2023 del Direttore Generale della Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom), già Agenzia Regionale di informatica e Committenza (ARIC), avente ad oggetto "gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, guardiania, trasporto e deposito valori e trasporto metadone per le aa.ss.ll. della Regione Abruzzo, per l''A. della Regione Molise e per le sedi del Comune di Pescara. Simog n. 8881670 - sostituzione Responsabile Unico del Procedimento" mediante la quale il Direttore Generale ha disposto "di sostituire il Responsabile Unico del Procedimento della gara de qua, il dott. S.G., con la dott.ssa R. di B.";

- della comunicazione 12 gennaio 2024 mediante la quale AreaCom ha dato notizia ai concorrenti della aggiudicazione della procedura di cui sopra;

- dei provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal R.U.P. e comunque dalla Stazione Appaltante nella procedura aperta di cui sopra mediante i quali sono stati attribuiti punteggi alle offerte presentate dagli operatori economici ed è stata formata la graduatoria finale;

- dei verbali formati dalla Commissione Giudicatrice e comunque degli atti tutti formati dalla Commissione Giudicatrice, dal R.U.P. e dalla Stazione Appaltante in relazione alla procedura aperta di cui sopra;

- dei provvedimenti di attribuzione dei punteggi all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica assunti dalla Commissione Giudicatrice nella procedura di gara di cui sopra;

- del contratto che, medio tempore, fosse stipulato da AreaCom con I.V. s.r.l. in relazione all'appalto per cui è giudizio;

- di tutti gli atti da essi presupposti o a essi successivi inerenti l'illegittima conduzione e l'illegittima aggiudicazione della gara di cui sopra in favore di I.V. s.r.l.;

per l'accertamento:

- del diritto del RTI I.D.V.C. s.p.a., F. s.r.l. e V.G. s.r.l., al conseguimento del bene della vita rappresentato dall''annullamento, anche per illegittimità derivata, di tutti gli atti di gara e dalla rinnovazione dell'intero procedimento di gara, anche ai sensi dell''articolo 122 c.p.a.;

per l'accoglimento:

- della domanda di accesso alla totalità degli atti del procedimento non ancora ostesi, secondo quanto meglio indicato in atto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza-Areacom e di A. S.p.a., di I.V. S.r.l. e di U.V. S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.. Con bando di gara pubblicato in GUUE ed in GURI in data 28.3.2023, l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC), oggi Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza - AreaCom, ha indetto - ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 - una procedura aperta suddivisa in 10 lotti "per l'affidamento dei servizi di Vigilanza armata, guardiania, ritiro, trasporto, deposito valori e trasporto metadone per le A.D.R.A. per l'A. della Regione Molise e per le sedi del Comune di Pescara".

Alla procedura competitiva, governata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e volta all'affidamento del lotto n. 3 relativo a "Servizi di vigilanza armata A.P." (CIG (...)), hanno presentato offerta sei operatori economici.

Con determinazione del direttore Generale n. 275 del 10.8.2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, composta dall' avv. Donato Cavallo (lo stesso Direttore generale in qualità di Presidente), la dr.ssa R.R. (componente) e l'ing. D.D.M. (componente).

All'esito della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria provvisoria che ha visto I.V. S.r.l. collocarsi al primo posto e la ricorrente al secondo posto.

La Stazione Appaltante, con Det. n. 6 del 12 gennaio 2024 ha aggiudicato definitivamente il lotto n. 3 della procedura alla controinteressata I.V. S.r.l.

Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna gli atti e i provvedimenti della procedura sostenendone la illegittimità.

Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:

1. "Violazione di legge. Violazione dell'articolo 77 comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nomina, quale Presidente della Commissione Giudicatrice, del Direttore Generale, Presidente dalla Commissione che ha svolto, in periodo antecedente la nomina, funzioni amministrative relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";

2. "Violazione di legge. Violazione dell'articolo 77 comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Provvedimento di aggiudicazione della Gara sottoscritto dal Presidente della Commissione Giudicatrice, al quale, una volta ricoperto detto ruolo, era inibito di svolgere funzioni amministrative relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";

3. "Violazione di legge. Violazione dell'articolo 77 comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Eccesso di potere. Violazione di norma regolamentare. Violazione della Delib. n. 16 del 21 marzo 2022 assunta dal Direttore Generale di ARIC contenente la disciplina dei criteri di nomina delle Commissioni Giudicatrici. Eccesso di potere per falso presupposto, errore sui presupposti di fatto, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, conflitto di interessi. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà con altre manifestazioni di volontà dell'Amministrazione. La illegittima nomina diretta della Commissione Giudicatrice da parte del Direttore Generale, in assenza di liste predisposte dagli

enti competenti (le Aziende S.) e in assenza di sorteggi";

4. "Violazione di legge. Violazione dell'articolo 77 comma 1 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Assenza, in capo a due dei tre componenti della Commissione Giudicatrice, di competenza ed esperienza nello specifico settore al quale afferisce l'oggetto del contratto. Assenza di competenza nello specifico settore al quale afferisce l'oggetto del contratto in capo al terzo componente della Commissione Giudicatrice. Eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto assoluto di istruttoria e dell'assenza o comunque carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di effettiva competenza ed esperienza dei Commissari nello specifico settore oggetto della procedura di gara";

5. "Violazione di legge. Violazione degli articoli 30 e 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione degli articoli da 4 a 6 bis e 21 quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione della Linee Guida n. 3 approvate da ANAC nel testo vigente. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della assenza o comunque carenza di motivazione, insussistenza dei presupposti di fatto considerati, travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, contraddittorietà con precedente manifestazione di volontà della Amministrazione. Perplessità della motivazione";

6. "Violazione di legge. Violazione della lex specialis di gara. Violazione dell'articolo 22 del Disciplinare di Gara. Svolgimento della verifica di anomalia da parte del RUP in assenza dell'apporto della Commissione Giudicatrice, ma con l'apporto del Direttore Generale. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della assoluta assenza di istruttoria, della omessa valutazione dei presupposti di fatto, della motivazione soltanto apparente, della illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, incongruenza";

7. "Eccesso di potere. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento di potere. Sviamento dall'interesse pubblico. Sviamento dalla causa tipica. Illegittimità della totalità degli atti impugnati, considerati sia singolarmente che nel loro complesso, in ragione del ricorrere di eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento di potere".

Il ricorso contiene anche un'istanza di accesso ai documenti.

Si sono costituiti per resistere al ricorso l'A., A. S.p.a., I.V. S.r.l. e U.V. S.p.a.

All'udienza pubblica del 10 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.. Il collegio ritiene di poter superare le eccezioni processuali sollevate dalle controinteressate e dalla resistente in considerazione della infondatezza del ricorso nel merito.

2.1.. Preliminarmente deve darsi atto della cessazione della materia del contendere in relazione all'istanza di accesso ai documenti che l'Agenzia resistente ha integralmente soddisfatto in corso di causa, come dichiarato dalla parte ricorrente alla camera di consiglio del 28.2.2024.

3.. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che il collegio ritiene di trattare congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente collegati, la ricorrente sostiene che il direttore generale di AreaCom, in violazione dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, dopo aver posto in essere una serie di attività prodromiche alla nomina della Commissione di gara, con proprio provvedimento, si sarebbe illegittimamente autonominato Presidente della Commissione giudicatrice e che una volta assunta la carica avrebbe poi illegittimamente adottato il provvedimento di approvazione dei lavori della Commissione e di aggiudicazione della gara.

Le censure non possono essere accolte.

L'art. 77 comma 4 D.Lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che: "4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura".

L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario interpreta la suddetta disposizione nel senso che l'incompatibilità a far parte della Commissione di gara riguarda soltanto i membri che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della lex specialis. La ratio della norma viene infatti individuata nella necessità di evitare che chi ha formato le regole della gara, sia altresì chiamato ad applicarle.

Non è tuttavia incompatibile con l'attività di gestione della procedura il commissario che nella redazione della legge di gara abbia dato un contributo meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell'altrui opera), mentre è senz'altro incompatibile se la legge di gara è sostanzialmente riconducibile ad una sua concreta attività intellettuale, valutativa e professionale.

In particolare si afferma che: "Le garanzie di trasparenza e imparzialità nella conduzione di una gara d'appalto, oggi disciplinate dall'art. 77 del codice dei contratti, impediscono la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un'attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull'appalto di che trattasi. Tuttavia la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente. Per predisposizione materiale della legge di gara deve intendersi cioè non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'Amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082). In tal senso, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con riferimento all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ha evidenziato che la ratio della previsione è quella di conservare la distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte. L'interesse pubblico rilevante è in particolare quello di assicurare "che la valutazione sia il più possibile "oggettiva" e cioè non "influenzata" dalle scelte che la hanno preceduta, se non per ciò che è stato dedotto formalmente negli atti di gara" (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13). Nel caso di specie, al contrario, non sono stati allegati elementi concreti per dimostrare che la presidente della commissione ... abbia svolto un ruolo attivo nell'elaborazione della disciplina di gara (diverso dalla verifica della regolarità giuridico - formale). Risulta, anzi, dalla determina a contrarre (in atti) che il progetto relativo ai servizi da affidare è stato redatto da una società selezionata a seguito di gara, mentre i documenti di gara sono stati predisposti dal RUP, con il supporto esterno di altra società selezionata a seguito di procedura sul MEPA. Deve pertanto escludersi che la presidente della commissione giudicatrice si trovasse in una situazione di incompatibilità" (Consiglio di Stato, IV, 24 giugno 2022 n. 5201).

Nel caso in decisione la materiale stesura degli atti di gara è stata espletata dalla Società di C.I.C. S.r.l., incaricata con deliberazione ARIC n. 26 del 3.5.2022 e n. 29 del 12.5.2022, con le quali è stato approvato il nuovo Piano Operativo dei Servizi professionali di supporto per la Centrale di Committenza della Regione Abruzzo ed è stato conferito l'incarico di supporto al RUP per la redazione degli atti di gara. Il coinvolgimento del direttore generale alla redazione degli atti di gara, pertanto, è stato meramente formale e non idoneo ad inficiare l'attività della commissione di gara.

La stessa approvazione degli atti di gara è esclusivamente una presa d'atto formale con la quale il presidente si è limitato a recepire il verbale unico di gara a firma della Commissione giudicatrice, prendendo altresì atto delle risultanze delle operazioni di gara trasmesse dal RUP, nonché ad approvare l'operato del RUP e della Commissione Giudicatrice, nella veste meramente formale, rispetto alla gestione della procedura, di legale rappresentante dell'Ente.

4.. Con il terzo motivo di censura la ricorrente eccepisce la violazione della delibera ARIC n. 16 del 21 marzo 2022, contestando la nomina dei componenti della commissione giudicatrice avvenuta in asserita violazione dell'obbligo del sorteggio previsto dell'art. 2, comma 2, della deliberazione ARIC n. 16 del 21 marzo 2022.

La censura non è fondata, considerato che la gara in oggetto è finalizzata, come espressamente previsto a pag. 5 del disciplinare di gara, alla stipula di accordi quadro aperti all'adesione di altre amministrazioni del territorio regionale o nazionale, con la conseguenza che la disciplina di nomina della Commissione alla quale fare riferimento è quella prevista dall'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento ARIC, il quale prevede espressamente che "per le gare svolte dall'Agenzia, finalizzate alla stipula di convenzioni o accordi quadro aperti all'adesione di altre amministrazioni del territorio regionale o nazionale ovvero per gare su delega di una specifica amministrazione del territorio regionale o nazionale:

a) Almeno un componente, ove possibile, è nominato, tramite sorteggio, nell'ambito di una lista del personale dipendente delle amministrazioni che aderiscono alla convenzione o accordo quadro oggetto della gara

b) I membri occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, tramite sorteggio o rotazione, fra il personale dell'Agenzia e/o delle Strutture/Dipartimenti della Regione Abruzzo avente esperienza nelle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del procedimento, direttore dell'esecuzione del contratto o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l'acquisizione di servizi, forniture o lavori ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica;

c) Per le gare che non richiedono particolari professionalità nello specifico settore di gara, il numero dei membri di cui al punto a) può essere ridotto fermo restando quanto previsto dal comma 1".

Sul punto appare utile richiamare l'orientamento espresso da questo collegio con le sentenze n. 420 e n. 421 del 7 agosto 2023, con il quale si è chiarito, in tema di nomina della Commissione di gara, che "Il Regolamento ARIC non impone affatto il metodo del sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò si deduce dall'espressa indicazione di un metodo alternativo, quale quello della rotazione delle nomine, il quale è considerato parimenti idoneo ad assicurare la realizzazione la realizzazione dei criteri di trasparenza e competenza imposti dalla normazione di rango primario.

Il regolamento ARIC non impone neppure, come sostiene la parte ricorrente, che almeno uno dei tre commissari non sia un dipendente dell'ARIC, dal momento che detta prescrizione è prevista solo "ove possibile".

Il Regolamento ARIC non impone altresì, come ritenuto dalla parte ricorrente, l'obbligo inderogabile di procedere alla nomina del presidente della commissione mediante sorteggio, atteso l'espresso rinvio della disposizione che disciplina la nomina del presidente alla disposizione che, a sua volta, disciplina la nomina "degli altri componenti".

Appare, quindi, evidente come il Regolamento, sia con riferimento ai membri della Commissione giudicatrice, sia con riferimento al Presidente, propone alla stazione appaltante la scelta di due metodi alternativi tra loro, quali il sorteggio o la rotazione delle nomine, entrambi idonei a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di competenza.

5.. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente assume che la Commissione di gara non sarebbe composta da "esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto" e, pertanto, ricorrerebbe il vizio di incompetenza tecnica ex art. 77, comma 1, del Codice.

La censura non è fondata.

La giurisprudenza amministrativa, in casi analoghi a quello in esame, ha sottolineato la necessità che l'appellante specifichi quali siano ipoteticamente le caratteristiche tecniche e qualitative che renderebbero l'attività oggetto d'esame così tanto diversa rispetto a quelle in cui risultano specializzati i componenti della Commissione e tale da richiedere, pertanto, conoscenze tecniche e qualitative diverse da quelle da essi maturate (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 1.10.2018, n. 5603).

Nel caso di specie, la società ricorrente - la cui azione demolitoria è funzionale alla ripetizione della gara - si è limitata a contestare che la commissione non sarebbe stata formata da soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alla peculiarità del settore interessato dall'appalto in questione, ma non ha fornito alcuna indicazione concreta in ordine alle ragioni per le quali una commissione diversamente composta avrebbe attribuito un differente punteggio agli aspetti tecnici delle offerte.

La ricorrente, infatti, si limita ad allegare una mera non condivisibilità delle valutazioni svolte dai Commissari sostenendo che i punteggi attribuiti dai commissari sarebbero irragionevoli in base al differenziale di punteggio che ci sarebbe tra il primo e il secondo e gli altri operatori in graduatoria.

Deve, inoltre, ritenersi che i servizi di vigilanza rappresentino un "servizio basico" per il cui affidamento non è necessario richiedere particolari competenze tecnico - specialistiche.

6.. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la presunta illegittimità della deliberazione n. 81 del 6 aprile 2023, con la quale si è provveduto alla sostituzione del RUP originariamente nominato, dott. S.G., con la dott.ssa R.D.B., sulla scorta di un presunto difetto di motivazione nonché sulla presunta violazione degli artt. 30 e 31 D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il motivo è infondato.

Con la Det. n. 81 del 6 aprile 2023 il direttore generale provvedeva alla sostituzione del dott. S.L.G. con la dott.ssa R.D.B., motivando il provvedimento assunto "a seguito di rimodulazione della distribuzione degli incarichi di Responsabili Unici del Procedimento, tra i dirigenti e funzionari dell'Agenzia".

La necessità di sostituire il dott. G. viene esplicitata anche nella successiva Det. n. 203 del 11 luglio 2023 con la quale il direttore generale "…considerato che il prossimo 15 luglio 2023 giunge a scadenza il comando del Dott. S.L.G. per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione quale RUP designato nelle seguenti procedure di gara con i dipendenti ARIC parimenti di seguito indicati per ciascuna iniziativa ed in possesso di titoli ed esperienza per assumere l'incarico di che trattasi".

La necessità della sostituzione è stata pertanto motivata dall'esigenza di provvedere alla redistribuzione interna degli incarichi e successivamente, in vista della cessazione dell'incarico del dr. G., dal successivo provvedimento.

Quanto alla censura relativa alla competenza professionale del RUP, cosi come rilevato in merito alla composizione della commissione, è necessario che l'asserita incompetenza professionale (salvo il caso limite, che però non ricorre nella specie, della designazione di un soggetto che svolge un'attività professionale completamente estranea all'oggetto dell'appalto) abbia avuto una ricaduta sullo svolgimento o sull'esito della procedura selettiva. Nella specie, in disparte le doglianze di ordine formale, non sussistono censure specifiche.

7.. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la presunta violazione dell'art. 22 del disciplinare di gara, relativamente alla attivazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia con riferimento alla aggiudicazione del lotto 2.

Attenendo la presente controversia al diverso lotto n. 3, rispetto al quale non vi è stato l'avvio del sub-procedimento di congruità, la censura in commento non avrebbe dovuto trovare ingresso nel presente giudizio, risultando, per l'effetto, inammissibile come eccepito da Italpol con la memoria del 26.2.2024.

8.. Quanto, infine, al settimo motivo di ricorso, lo stesso si sostanzia nel richiamo delle precedenti doglianze ritenendole indizi di un disegno unitario che il direttore generale della stazione appaltante avrebbe architettato per governare a piacimento le operazioni di gara.

Considerato che il lamentato vizio di sviamento di potere viene presentato come conseguenza di una pluralità di illegittimità inficianti le attività della procedura le quali, tuttavia, devono ritenersi immuni dai vizi sollevati con le censure che precedono, per tutte le considerazioni svolte in replica ai singoli motivi di diritto, anche il settimo motivo di ricorso deve essere respinto.

9.. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi;

- respinge il ricorso;

- compensa e spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

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