Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 18/07/2023, n. 775. L'impossibilità di adibizione ad altri servizi doveva essere valutata con riferimento al complessivo numero di dipendenti interessati alla procedura di cambio appalto

Martedì, 18 Luglio 2023 10:06

Il Giudice dell'opposizione aveva ricordato come il reimpiego del dipendente sarebbe potuto avvenire anche con riferimento a diversi profili professionali, quali, a titolo esemplificativo, quelli di addetto alla vigilanza antitaccheggio, alla tele-sorveglianza o tele-vigilanza, alla scorta o al trasporto valori.

... inoltre, l'impossibilità di adibizione ad altri servizi doveva essere valutata con riferimento al complessivo numero di dipendenti interessati alla procedura di cambio appalto e non alla posizione del singolo lavoratore.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

composta dai magistrati

Dott.ssa Monica Vitali - Presidente

Dott.ssa Benedetta Pattumelli - Consigliere rel.

Avv.to Laura Bove - Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di reclamo, ex art. 1 co. 58 L. n. 92 del 2012, avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 1203/2023, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA SAIONI, discussa all'udienza del 10.7.2023, e promossa da:

S.I. S.P.A. ((...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. EZIO MORO ((...)), dell'avv. RAFFAELE DE LUCA TAMAJO ((...)), dell'avv. FRANCO TOFFOLETTO ((...)); e dell'avv. GREGORIO MALTA ((...)), elettivamente domiciliato in VIA ROVELLO, 12 20121 MILANO, presso i Difensori

RECLAMANTE

CONTRO

A.B. ((...)), con il patrocinio dell'avv. FABIO GIOVANNI ROBECCHI ((...)) e dell'avv. ILARIA CAPPELLI ((...)), elettivamente domiciliato in VIALE PIAVE 17 MILANO, presso i Difensori

RECLAMATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto depositato il 5.5.2023, S.I. SPA proponeva reclamo, ex art. 1 co. 58 L. n. 92 del 2012, avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, accogliendo l'opposizione proposta da B.A. avverso l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, aveva annullato il licenziamento irrogatogli in data 01/09/2021, per giustificato motivo oggettivo.

Tale motivo era stato indicato, nella lettera di intimazione, con riferimento alla "cessazione del servizio di vigilanza armata dalla scrivente prestato presso i siti V.M.", nel quale il dipendente era stato "stabilmente impiegato".

Il Giudice della fase sommaria, aveva disatteso la difesa di S., secondo cui l'immediata assunzione del ricorrente in primo grado alle dipendenze della subentrante avrebbe integrato una risoluzione consensuale del rapporto e non già un'ipotesi di recesso unilaterale.

Secondo l'ordinanza, il ricorrente, accettando la proposta lavorativa della nuova appaltatrice, si era limitato a salvaguardare la propria occupazione, senza prestare alcuna acquiescenza al licenziamento, tempestivamente impugnato nei confronti di S..

Ciò premesso, in tale provvedimento il TRIBUNALE aveva, tuttavia affermato che la società aveva dimostrato l'impossibilità di reimpiego del dipendente, avendo provato la perdita di taluni appalti o l'assunzione obbligatoria degli addetti già in precedenza adibiti a quelli di nuova acquisizione.

Nell'ordinanza, era stato altresì rilevato come il ricorrente in primo grado non avesse contestato di essere privo della specifica professionalità, occorrente all'assegnazione presso la Centrale Operativa.

Il Giudice della fase sommaria aveva, inoltre, ritenuto che l'obbligo di assunzione, imposto alla subentrante dalla disciplina contrattuale collettiva di settore, legittimasse il licenziamento degli addetti all'appalto da parte dell'impresa uscente, rendendo infondata la censura di mancata dimostrazione della impossibilità di reimpiego del lavoratore in altre commesse, posta da B. a base dell'azione.

In ragione della peculiarità e novità della vicenda, con l'ordinanza era stata disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Giudice dell'opposizione - confermata la qualificazione della fattispecie quale licenziamento, aveva, tuttavia, escluso che S. avesse assolto al proprio onere probatorio in ordine all'adempimento dell'obbligo di repêchage

In particolare, era stato ritenuto non verosimile dal TRIBUNALE che l'organico di S. - caratterizzato da notorie fisiologiche scoperture - fosse interamente composto da personale assorbito dalle precedenti appaltatrici.

A sostegno di tale valutazione, nella motivazione della sentenza era stata evidenziata la mancata produzione del LUL ad opera della società convenuta.

Il Giudice dell'opposizione aveva ricordato come il reimpiego del dipendente sarebbe potuto avvenire anche con riferimento a diversi profili professionali, quali, a titolo esemplificativo, quelli di addetto alla vigilanza antitaccheggio, alla tele-sorveglianza o tele-vigilanza, alla scorta o al trasporto valori.

Considerata l'impossibilità di un utile reimpiego quale requisito di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, il TRIBUNALE aveva ravvisato nel caso di specie l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, con conseguente applicazione della tutela di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 18 L. n. 300 del 1970.

Pertanto, con la sentenza di primo grado era stata ordinata l'immediata reintegrazione dell'opponente nel posto di lavoro in precedenza occupato e la società resistente era stata condannata al pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 1.616,97) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

In ragione della soccombenza, S. era stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.259,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Con un primo, articolato motivo di gravame, la reclamante lamentava l'errata interpretazione e applicazione, dell'art. 3 L. n. 604 del 1966 e delle disposizioni contrattuali collettive in materia di cambio appalto, dettate dagli artt. 25 e ss. del CCNL VIGILANZA, nelle quali il primo Giudice sarebbe, a suo dire, incorso per avere omesso di considerare il fatto che il licenziamento era stato prodromico alla successiva assunzione presso R., secondo quanto previsto dal verbale di cambio di appalto.

Nell'ottica del gravame, ne discendeva la legittimità del recesso, senza necessità di alcuna verifica in punto repêchage, avendo le parti sociali, nel regolare il cambio di appalto, ritenuto più rispondente all'interesse dei lavoratori il mantenimento del posto di lavoro sull'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante, rispetto al reimpiego presso l'azienda uscente.

S. negava, inoltre, che l'adempimento dell'obbligo di repêchage integrasse un presupposto legale di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituendo un requisito "introdotto dalla giurisprudenza al fine di verificare se, ferma restando la soppressione del posto di lavoro, vi sia la possibilità di un diverso utile impiego del lavoratore nell'ambito della medesima azienda".

A sostegno di tale tesi, la società ricordava come l'accordo di cambio appalto avesse optato per la diversa forma di garanzia occupazionale, costituita dalla ricollocazione degli addetti, alle medesime condizioni economiche e normative, alle dipendenze del nuovo appaltatore.

Né rilevava in senso contrario, ad avviso della reclamante, il mancato riconoscimento a B. - ad opera di R. - del superminimo già erogatogli da S., essendosi trattato di un inadempimento da parte della subentrante alle obbligazioni previste dal verbale di cambio appalto e dal CCNL, con particolare riferimento all'art. 27, comma 3 del CCNL.

Nell'atto di impugnazione veniva evidenziato come tale disposizione garantisse, ai lavoratori interessati dalla successione nell'appalto, sia gli scatti di anzianità già maturati, sia i superminimi di cui all'art. 31, u.c. comma dello stesso contratto collettivo.

La reclamante riteneva che la propria tesi difensiva fosse corroborata dalla normativa in materia di blocco di licenziamenti nel periodo emergenziale, con particolare riguardo al disposto dell'art. 8, comma 10, D.L. n. 41 del 2021, il quale aveva mantenuto la possibilità recesso nei confronti del personale già impiegato nell'appalto e "riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

Secondo la società, con tale disposizione il legislatore aveva riconosciuto che l'assunzione presso l'azienda subentrante legittimava il licenziamento operato dall'impresa cessante.

S. si doleva della mancata valutazione, da parte del primo Giudice, del comportamento di B., il quale, avendo accettato l'immediata riassunzione da parte di R., la aveva di fatto sollevata dalla dimostrazione dell'impossibilità di un suo utile reimpiego nell'ambito dell'azienda uscente.

Con il secondo motivo, la reclamante lamentava il malgoverno delle prove e l'errata ripartizione dell'onere probatorio, a suo avviso commessi dal TRIBUNALE per non avere considerato come la stessa avesse adeguatamente allegato e provato l'impossibilità di reimpiego di B. in altre commesse od in diverse mansioni, a causa della contemporanea perdita di altri importanti appalti, senza l'acquisizione di significative nuove commesse.

Ad avviso di S., l'onere datoriale di provare l'impossibilità del reimpiego in altre mansioni utili sarebbe sorto solo qualora il lavoratore avesse allegato in modo circostanziato l'esistenza di posti vacanti; inoltre, l'impossibilità di adibizione ad altri servizi doveva essere valutata con riferimento al complessivo numero di dipendenti interessati alla procedura di cambio appalto e non alla posizione del singolo lavoratore.

In terzo luogo, veniva censurata la qualificazione della fattispecie come licenziamento, operata dal TRIBUNALE senza considerare in modo - secondo la reclamante - adeguato il passaggio diretto ed immediato al nuovo appaltatore senza necessità di espressa accettazione da parte del lavoratore.

Veniva, in proposito, richiamato nell'atto di impugnazione l'art. art. 27 bis CCNL secondo cui l'assunzione da parte dell'impresa subentrante sarebbe avvenuta "con passaggio diretto ed immediato", a prescindere dal consenso della stessa, nonché - secondo la reclamante - dei lavoratori coinvolti.

Con la quarta critica, S. si doleva del mancato accertamento, ad opera del TRIBUNALE, di un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intercorso con B., in ragione della volontà, da quest'ultimo manifestata tramite la sottoscrizione della lettera di assunzione alle dipendenze di R..

Mediante il quinto motivo veniva rimproverato al primo Giudice di non avere ravvisato nel caso di specie l'acquiescenza al licenziamento, riconducibile - secondo la reclamante - all'immediata rioccupazione del ricorrente in primo grado presso la società subentrante, alle condizioni di favore previste nel verbale di accordo di cambio di appalto.

Nell'atto di impugnazione veniva, infine, criticata l'applicazione della tutela reintegratoria, operata con la sentenza benché si versasse, nel caso di specie, nell'ipotesi - non già di licenziamento - ma, "a tutto voler concedere", di cessione di contratto ex art. 1406 c.c. senza il consenso del contraente ceduto, il quale avrebbe potuto, al più, vantare un diritto ad essere riammesso ex nunc in servizio presso la convenuta.

Sotto altro profilo, S. contestava la reintegrazione disposta dal TRIBUNALE, non integrando - a suo avviso - l'eventuale inadempimento dell'obbligo di repêchage un caso di "manifesta insussistenza" del fatto posto alla base del licenziamento, con conseguente possibilità di riconoscimento unicamente di un credito risarcitorio ai sensi dell'art. 18, V comma, SL.

Secondo la reclamante, infatti, la violazione dell'obbligo di repêchage non intaccava il fatto posto a fondamento del licenziamento, che restava pienamente sussistente.

In ogni caso, la società invocava la liquidazione dell'indennità ex art. 18 SL nella misura minima, non avendo B. subito alcun danno in conseguenza del licenziamento.

Pertanto, S. chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, respingesse integralmente le domande avanzate nei confronti della stessa nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado o, in subordine escludesse il risarcimento e le indennità ex art. 18 SL, eventualmente ritenute applicabili o, in via ulteriormente gradata, applicasse le sanzioni previste dal comma 5 di tale disposizione, dichiarando risolto il rapporto di lavoro condannando la stessa al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura minima prevista, detraendo - in ogni caso dall'eventuale condanna risarcitoria, l'aliunde perceptum e/o l'aliunde percipiendum.

In ogni caso, la società invocava il favore di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.

Il reclamato resisteva mediante memoria depositata il 30.6.2023, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, o - in subordine - l'applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma V SL, nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, o nella diversa misura ritenuta di giustizia comunque non inferiore a dodici mensilità, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di Euro 1.736,74 ovvero di quello diverso, eventualmente accertato, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In via ulteriormente gradata, B. domandava che, anche in caso di ritenuta legittimità del licenziamento, S.I. fosse condannata a pagargli, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, l'ulteriore somma lorda di Euro 1.865,73, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale così rivalutato, calcolati ai sensi dell'art. 1284 commi I - V, c.c..

Il reclamato chiedva, in ogni caso, la condanna della controparte alla rifusione di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e con rifusione del doppio contributo unificato.

All'udienza del 10.7.2023, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Le doglianze, svolte nel primo motivo di gravame, con riguardo all'accertata violazione dell'obbligo di repechage e alle relative conseguenze, non appaiono condivisibili.

Contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, l'applicazione di tale obbligo datoriale al caso di specie non è preclusa dall'esistenza e dall'attuazione della clausola sociale, che garantiva il passaggio degli addetti all'appalto cessato - fra cui B. - all'impresa subentrante.

Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto all'assunzione alle dipendenze del nuovo appaltatore, previsto dalla disciplina contrattuale collettiva, non esclude, ma si aggiunge, alla tutela azionabile nei confronti dell'impresa uscente, che abbia intimato il licenziamento.

Così ha statuito al riguardo il Supremo Collegio, affermando che "ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione ex novo di unrapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario" (Cass. 20.11.2018, n. 29922).

A tale principio questa Corte intende uniformarsi, ritenendolo pienamente condivisibile.

In base ad esso, B. - benché beneficiario della clausola sociale - conservava in ogni caso la facoltà di impugnare il licenziamento, intimatogli da S., con riferimento alla modalità individuale, da questa adottata.

La scelta operata, in tal senso, dall'originaria datrice di lavoro legittimava certamente la proposizione dell'azione, da parte di B., nella medesima prospettiva.

Quest'ultimo non poteva, infatti, ritenersi vincolato - come invece sostenuto dalla Difesa di parte reclamante in sede di discussione - ad invocare la diversa procedura di tipo collettivo, in ragione della lamentata difformità delle condizioni economiche praticate dalla subentrante, ex art. 7, comma 4 bis, D.L. n. 348 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 31 del 2008.

L'opzione sottesa al ricorso di primo grado - rientrante fra quelle offerte dall'ordinamento - risulta, infatti, coerente con la condotta negoziale della stessa S., che oggi la censura.

Né quest'ultima può fondatamente invocare l'esonero dall'obbligo di repechage in virtù della mancata manifestazione della disponibilità al reimpiego in diversa posizione lavorativa: è, infatti, il datore di lavoro a dover ricercare e prospettare le collocazioni alternative in ambito aziendale, indipendentemente dall'iniziativa del dipendente.

Peraltro, B. ha adempiuto all'onere posto a suo carico dalla Legge, avendo tempestivamente impugnato il licenziamento, con espressa richiesta di "reintegrazione nelle medesime mansioni o in altre equivalenti" e contestuale offerta delle proprie prestazioni (doc. 8, ric. I gr., fase sommaria).

Del tutto correttamente, pertanto, il TRIBUNALE ha ritenuto S. gravata dell'obbligo in questione, il cui adempimento - diversamente da quanto sostenuto nell'atto di reclamo - è considerato dalla costante giurisprudenza fra gli essenziali presupposti di legittimità del licenziamento.

La Corte di Cassazione ha, in proposito, ribadito il proprio "orientamento consolidato", secondo cui "fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità diricollocare altrove il lavoratore" (Cass. 2.12.2022, n. 35496; conf., tra le altre, Cass. 20/10/2017 n. 24882; Cass. 05/01/2017, n. 160; Cass. 13/06/2016, n. 12101), con conseguente correttezza dell'applicazione, al caso di specie, della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, comma IV, SL, operata dal TRIBUNALE.

Il primo motivo di gravame va, pertanto, sotto ogni aspetto disatteso.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso della Corte, con riguardo alle censure di errata ripartizione dell'onere probatorio, rivolte dalla società appellante alla decisione di primo grado.

Occorre in proposito evidenziare come B. avesse specificamente dedotto l'esistenza, all'epoca del licenziamento, di posizioni vacanti, non solo relativamente ai servizi di vigilanza, ma anche a profili di "addetti al controllo accessi, addetti alla centrale operativa, addetti alla portineria, addetti alla sicurezza non armata, addetti alla sicurezza supermercati, guardie giurate, hostess e steward, operatori fiduciari, receptionist", documentando tale affermazione con le ricerche di personale pubblicate su diversi siti web (docc. 16 e 17, ric. I gr.).

Come correttamente rilevato dal TRIBUNALE, tale allegazione non è stata adeguatamente contrastata dalla società, limitatasi a formulare capitoli di prova relativi ai servizi di vigilanza ed ai compiti afferenti la centrale operativa, senza alcuna precisa indicazione in ordine ai diversi ruoli indicati dal ricorrente in primo grado e valorizzati in sentenza.

A quest'ultimo riguardo, S. ha genericamente dedotto - senza alcuna maggiore spiegazione - che gli annunci prodotti dalla controparte "si riferiscono a periodi e territori diversi rispetto a quello oggetto di causa, nonché a professionalità diverse da quelle del ricorrente" e che "è prassi aziendale pubblicare con costanza tali annunci, senza che da tali annunci seguano necessariamente assunzioni", affermazione, questa, che non smentisce la disponibilità delle posizioni pubblicate.

La società non ha, poi, svolto allegazione alcuna in ordine alla possibilità di adibizione dell'odierno reclamato a mansioni di livello inferiore, né ha specificamente contestato, nella presente fase processuale, il rilievo compiuto in proposito dal TRIBUNALE.

Neppure l'odierna reclamante ha prodotto in giudizio il LUL, adducendo a motivazione di tale condotta processuale le rilevanti proporzioni aziendali, tuttavia non preclusive della valutazione istruttoria del documento tramite estrazione - con adeguate modalità tecniche - delle parti rilevanti.

A tale proposito, il Supremo Collegio ha ricordato che, "secondo l'oramai consolidato orientamento di questa Corte in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione ela prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri" (Cass., ord. Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33341; conf., tra le tante Cass. nn. 3475/2020; 5592/2016; 12101/2016).

Come chiarito dalla Cassazione, "il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore" (così, ord. 33341/22, cit.; conf. Cass. n. 24882 del 2017).

La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che "in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale" (Cass. 11.11.2019, n. 29099)

Di tali invalsi principi, condivisi dal Collegio, il TRIBUNALE ha fatto corretta applicazione nell'escludere che S. abbia adempiuto agli oneri di allegazione e prova, sulla stessa gravanti in ordine alla possibilità di reimpiego del dipendente licenziato all'interno dell'ampia e articolata compagine aziendale, correttamente valorizzata dalla sentenza anche sotto l'aspetto dimensionale.

E’, poi, priva di alcun appiglio normativo o giurisprudenziale la tesi di parte reclamante, secondo cui detta possibilità si sarebbe dovuta valutare con riguardo - non già al singolo ricorrente in primo grado - bensì al complesso degli addetti all'appalto cessato.

Prospettazione, questa, tanto più infondata alla luce della modalità individuale di intimazione del recesso, la cui legittimità va, conseguentemente, vagliata con esclusivo riferimento alla posizione del singolo lavoratore licenziato.

La decisione di primo grado resiste anche alle ulteriori censure, concernenti la qualificazione della fattispecie come licenziamento, pienamente aderente all'univoco contenuto testuale dell'intimazione, tramite la quale S. ha espressamente comunicato a B. "la cessazione del rapporto di lavoro con la scrivente società con decorrenza dal giorno 05 settembre 2021" (doc. 6 ric. fase somm.).

L'applicazione dei canoni ermeneutici di legge - primo fra tutti quello del chiaro significato letterale - a tale atto priva di rilevanza la successiva stipulazione, da parte del dipendente licenziato, di un contratto di lavoro con l'appaltatrice subentrante R., inidonea ad inficiarne l'effetto risolutivo, realizzatosi con la sua ricezione da parte del destinatario.

Né alla nuova assunzione è possibile ricondurre - come invece sostenuto dalla reclamante nel quarto e nel quinto motivo di gravame - la risoluzione consensuale del rapporto o l'acquiescenza al licenziamento.

La Corte di Cassazione, infatti, nel riconoscere al lavoratore licenziato la duplice tutela nei confronti dell'appaltatrice uscente e della subentrante, ha precisato come il passaggio alle dipendenze di quest'ultima non possa in alcun modo incidere sull'azione esperibile nei confronti della prima.

Secondo il Supremo Collegio si deve "escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (Cass. 29922/18, cit.).

Trattasi, infatti, di condotta evidentemente finalizzata a sopperire alle immediate ed indifferibili necessità di mantenimento del lavoratore e della sua famiglia, conseguentemente priva di alcun univoco contenuto abdicativo dell'impugnativa del recesso intimato dall'appaltatrice uscente.

Ragione per cui va ritenuta parimenti insussistente l'invocata ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto, in difetto di alcuna chiara manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'interessato.

Ne consegue altresì l'infondatezza dell'ultimo motivo di reclamo, tramite il quale è stata contestata l'applicazione della tutela reintegratoria sulla base della qualificazione della fattispecie - non già come licenziamento - bensì in termini di cessione del contratto senza consenso del dipendente ceduto.

La tesi, così sostenuta da S. onde limitare l'eventuale diritto avversario alla mera riammissione in servizio ex nunc, non può essere condivisa, per la già spiegata sussistenza di un atto di recesso unilaterale dal rapporto ad opera della datrice di lavoro.

In virtù delle argomentazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, restando assorbito ogni ulteriore profilo, in lite dedotto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Va disposta la distrazione di dette spese in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.

Spetta altresì al reclamato l'invocato rimborso del contributo unificato, versato relativamente alla fase di opposizione.

Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1.2.13, va altresì dichiarata, in capo alla reclamante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Conferma la sentenza n. 1203/2023 del Tribunale di MILANO;

condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre al contributo unificato relativo alla fase di opposizione, al rimborso forfetario e agli oneri di legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;

dichiara la sussistenza, in capo alla reclamante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Conclusione
Così deciso in Milano, il 13 luglio 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023.

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