REPUBBLICA ITALIANA
sent. 50/2016
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Molise
composta dai seguenti magistrati:
Prof. Michael Sciascia - Presidente
Dott. Tommaso Miele - Consigliere relatore
Dott. Massimo Gagliardi - Consigliere
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3505/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise con atto di citazione del 14 gennaio 2015, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella segreteria della Sezione in data 19 gennaio 2015, nei confronti del Signor G. F., nato il Omissis a Omissis, residente a Omissis (NA), in Omissis, n. 11, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Pezzullo e dall'Avv. Massimo Falco, del Foro di Napoli, e con questi elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Massimo Di Nezza (le comunicazioni e le notifiche degli atti d'ufficio vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero di fax: (...)), giusta mandato a margine della memoria di costituzione depositata in atti in data 21 ottobre 2015;
Visti l'atto introduttivo del giudizio, l'atto di costituzione e le memorie difensive del convenuto, e tutti gli atti e documenti del fascicolo di causa;
Sentiti all'udienza del 12 novembre 2015, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Luigia Iocca, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. gen. dott.ssa Daniela Morgante, e l'Avv. Stefano Scarano, per delega dell'Avv. Massimo Falco, per il convenuto.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 14 gennaio 2015, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella segreteria della Sezione in data 19 gennaio 2015, la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor G. F., come in epigrafe generalizzato, nella sua qualità, all'epoca dei fatti di causa, di Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma complessiva di Euro 20.909,61 (Ventimilanovecentonove/61) (di cui Euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine ed Euro 909,61 a titolo di danno patrimoniale), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.
2. La richiesta risarcitoria viene avanzata in relazione ad una fattispecie di danno all'immagine, e contestuale danno patrimoniale per indebita percezione della retribuzione in giorni in cui si è indebitamente assentato dal servizio, subito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza per avere l'odierno convenuto, G. F., all'epoca dei fatti Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, preso parte, in giorni compresi quelli dal 27 al 31 agosto 2008 nei quali si è messo in aspettativa per malattia percependo la relativa retribuzione, alla rapina a mano armata, oltre che alla relativa attività delittuosa preparatoria, strumentale e susseguente, che è stata perpetrata il 31 agosto 2008 in Vigliano Biellese (BI) ai danni della locale Mondialpol.
3. A sostegno della richiesta risarcitoria la Procura regionale presso questa Sezione espone che "da notizie riportate dalla stampa si è appreso che il 31 agosto 2008, in Vigliano Biellese (BI), è stata compiuta una rapina ai danni della locale Mondialpol ad opera di diversi soggetti tra i quali l'allora Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di G. F.. Nel corso delle indagini svolte - espone il Requirente - è stata acquisita la sentenza n. 19/10 del 15 aprile 2010 con cui il Tribunale di Biella ha riconosciuto l'Ispettore G. F. colpevole di aver concorso, "con il compito di garantire la sicurezza esterna durante l'esecuzione della rapina e a bordo dei mezzi utilizzati per la successiva fuga", alla rapina commessa a mano armata, nella detta data del 31.8.2008, da più persone riunite e travisate, che ha cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (Euro 22.403.599,69) all'Istituto di Vigilanza All System - Mondialpol di Vigliano Biellese (BI) (art. 628 c.p.), oltre che alla commissione, al fine di eseguire e di conseguire l'impunità per il detto reato di rapina, degli ulteriori reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione (art. 648 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e detenzione e porto illegale di armi (art. 2, 4, 7 L. n. 895 del 1967): la sentenza è stata emessa a seguito di processo svoltosi con rito abbreviato (richiesta di rinvio a giudizio depositata il 23.7.2009, udienza preliminare del 27.8.2009). Il Tribunale ha quindi condannato, tra gli altri, l'Ispettore di P.S. G. F. alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione e a Euro 2.200.00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni e risarcimento del danno in favore delle parti civili (All System S.p.a., compagnie assicuratrici e persone sequestrate). Con sentenza n. 541 del 16 febbraio 2011 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rimodulato la pena detentiva inflitta all'Ispettore G. F. in anni 5 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa. Con sentenza n. 1251/2012 del 31 agosto 2012 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del G. F., confermando la pena inflittagli dalla Corte d'Appello di Torino. E' stato quindi definitivamente acclarato dalle citate sentenze penali - rileva la Procura attrice - che l'Ispettore G. F. ha preso parte ai suddetti gravissimi delitti, commessi in giorni compresi quelli dal 27 al 31 agosto 2008 nei quali l'Ispettore G. F. ha fruito di aspettativa per malattia, come da nota della Questura di Campobasso del 24.7.2014 acquisita al prot. (...) del 29.7.2014, in ciò non soltanto traendo in inganno l'Amministrazione di appartenenza, ma altresì lucrando emolumenti stipendiali evidentemente non dovuti" (cfr. pagg. 1-3 atto di citazione).
3.1. In particolare, la Procura attrice espone che "(..) ha contestato al Franzese, notificandogli il prescritto invito a fornire deduzioni, di aver tenuto un comportamento assolutamente non consono alla qualifica da egli rivestita, cui è connaturato lo specifico obbligo di servizio di mantenere, in qualunque momento, un contegno adeguato e coerente alla dignità professionale propria di un appartenente al Corpo di Polizia. Tale obbligo - rileva il Requirente - è stato apertamente disatteso dall'odierno evocando in giudizio, il quale si è addirittura reso compartecipe di gravissimi delitti. Ciò, per di più, con abuso dei poteri e del know-how connessi alle funzioni di appartenente al Corpo di Polizia: infatti, dagli atti processuali emerge un ruolo "di supporto" esplicato dall'Ispettore G. F., il quale ha posto a disposizione dei sodali il proprio know-how professionale, assolvendo al criminoso "compito di garantire la sicurezza esterna durante l'esecuzione della rapina e a bordo dei mezzi utilizzati per la successiva fuga"; emerge altresì che i fatti delittuosi sono stati perpetrati anche a mezzo dell'utilizzo del telefono di servizio assegnatogli in uso, intestato al Ministero degli Interni - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con evidente dileggio dell'Amministrazione di appartenenza. Per tale motivo ha quindi contestato all'Ispettore G. F. che la condotta da egli posta in essere integra non soltanto un reato, ma anche una gravissima violazione degli obblighi di servizio e che l'illecito amministrativo-contabile di cui egli si è reso autore ha comportato un grave disdoro all'immagine e alla rispettabilità dell'Amministrazione di appartenenza, la quale dal suo comportamento ha tratto un grave vulnus di cui egli deve essere chiamato a rispondere nella qualità di ex Ispettore della Polizia di Stato. Invero, è notorio che l'Amministrazione dell'Interno ha, tra i principali compiti istituzionali quello di arginare e perseguire la commissione di reati da parte dei consociati: essa, pertanto, vede particolarmente compromessa la propria immagine allorquando a commettere dei delitti sia addirittura un proprio appartenente, con un pregiudizio ancor più grave ed evidente connesso alla pubblicazione delle notizie relative alla vicenda in questione sui principali quotidiani anche a diffusione nazionale (La Stampa) e alla celebrazione del processo penale. Il tutto - evidenzia la Procura attrice - ulteriormente aggravato dai vari episodi che denotano la particolare offensività della condotta del Franzese per la dignità e onorabilità dell'Amministrazione di appartenenza (..)" (cfr. pagg. 3-5 atto di citazione).
3.2. Sulla base delle risultanze e fonti di prova acquisite nel procedimento penale, consolidate dal giudicato e pienamente dalla Procura regionale, la stessa Procura attrice ha quindi contestato all'invitato G. F. il danno da egli arrecato, a cagione degli illeciti comportamenti sueposti, all'Amministrazione dell'Interno, sub specie di danno patrimoniale e all'immagine.
3.2.1. In particolare il Requirente ritiene che "il danno patrimoniale attiene alla retribuzione da egli percepita nei giorni in cui si è messo in malattia, mentre era in realtà era impegnato nella commissione dei gravissimi reati per i quali è poi stato condannato con sentenza definitiva, retribuzione ammontante a Euro 909,61, come da prospetto qui trasmesso con nota della Questura di Campobasso del 24 luglio 2014, acquisita al prot. (...) del 29 luglio 2014".
3.2.2. "Il danno all'immagine, come sopra descritto e indubbiamente subito dall'Amministrazione in relazione ai gravi delitti commessi dal proprio dipendente in totale spregio del proprio specifico dovere di lealtà e correttezza, è equamente quantificabile - a parere del Requirente - nella somma complessiva di Euro 20.000,00 (Ventimila/00) determinata con criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 del codice civile" (cfr. pag. 5 atto di citazione).
4. La Procura regionale presso questa Sezione, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno all'immagine, e contestuale danno patrimoniale per indebita percezione della retribuzione in giorni in cui si è indebitamente assentato dal servizio, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con atto ritualmente notificato nelle forme di L. 12 settembre 2014 (come da AR n. 7452 acquisito al prot. (...) del 7 ottobre 2014), ha invitato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14 gennaio 1994, n. 19, il predetto Signor G. F., nella predetta sua qualità, all'epoca dei fatti di causa, di Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati entro il termine all'uopo assegnato, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.
4.1. Nel termine assegnato l'invitato non ha presentato deduzioni, né ha richiesto di essere sentito personalmente. Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto il Franzese innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma complessiva di Euro 20.909,61 (Ventimilanovecentonove/61) (di cui Euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine ed Euro 909,61 a titolo di danno patrimoniale), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.
5. Per quanto riguarda, in particolare l'elemento oggettivo del danno all'immagine subito dall'Amministrazione, e a ristoro del quale viene avanzata la richiesta risarcitoria attorea, la Procura attrice ritiene che "il danno all'immagine emerge come ascrivibile alla responsabilità dell'odierno evocando in giudizio, allora Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, per aver preso parte, in giorni compresi quelli dal 27 al 31 agosto 2008 nei quali si è messo in aspettativa per malattia percependo la relativa retribuzione, alla rapina a mano armata, oltre che alla relativa attività delittuosa preparatoria, strumentale e susseguente, che è stata perpetrata il 31 agosto 2008 in Vigliano Biellese (BI) ai danni della locale Mondialpol. La partecipazione dell'odierno evocando in giudizio alla commissione del detto gravissimo delitto durante i giorni nei quali si è falsamente dichiarato in malattia - espone il Requirente - è stata definitivamente accertata in sede penale. Invero, con la sentenza n. 19/10 del 15 aprile 2010 il Tribunale di Biella ha riconosciuto l'Ispettore G. F. colpevole di aver concorso, con lo specifico delittuoso "compito di garantire la sicurezza esterna durante l'esecuzione della rapina e a bordo dei mezzi utilizzati per la successiva fuga", alla rapina commessa a mano armata, nella detta data del 31 agosto 2008, da più persone riunite e travisate, che ha cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (Euro 22.403.599,69) all'Istituto di Vigilanza All System - Mondialpol di Vigliano Biellese (BI), oltre che alla commissione, al fine di eseguire e di conseguire l'impunità per il detto reato di rapina, degli ulteriori reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione, sequestro di persona e porto illegale di armi, condannandolo alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione e a Euro 2.200.00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni e risarcimento del danno in favore delle parti civili (società rapinata, compagnie assicuratrici e persone sequestrate). La colpevolezza dell'evocando è stata ribadita con sentenza n. 541 del 16 febbraio 2011, con cui la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata, ne ha rimodulato la pena in anni 5 e mesi 10 di reclusione e in Euro 1.800,00 di multa. La colpevolezza dell'Ispettore G. F. è stata definitivamente confermata dalla sentenza n. 1251/2012 del 31 agosto 2012, con cui la Corte di Cassazione ne ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di appello.
5.1. Sulla base di tali considerazioni la Procura regionale ritiene che "è stato quindi definitivamente acclarato in sede penale, con efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" (art. 651, 442 codice di procedura penale), che l'Ispettore G. F. ha preso parte ai suddetti gravissimi delitti, commessi in giorni nei quali egli si è messo in aspettativa per una malattia in verità non sussistente e falsamente dichiarata (dal 27 al 31 agosto 2008, come da nota della Questura di Campobasso del 24.7.2014 acquisita al prot. (...) del 29.7.2014), quando invece era in piena salute e forma fisica, tanto da poter dedicare le sue energie alla commissione dei citati delitti. Schiaccianti e inequivocabili - sostiene il Requirente - sono le prove alla base della condanna penale. I molteplici e dettagliati riscontri telefonici riguardanti l'utenza cellulare 331.3744143, tra l'altro assegnatagli per motivi di servizio e intestata al Ministero degli Interni - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, riscontri relativi ai giorni interessati dall'attività delittuosa, sia in termini di celle intercettate e sia di traffico telefonico (messaggi e telefonate) intercorso con i complici e con sua moglie Sig.ra R.P., evidenziano e confermano la dinamica dei fatti ricostruita in sede penale, che trova ulteriore conferma nelle parziali ammissioni fatte dallo stesso G. F. nell'interrogatorio e nelle dichiarazioni rese dai coimputati S.B., A.L. e A.C.. Inoltre, le intercettazioni hanno anche permesso di verificare che l'Ispettore G. F. si è trovato, immediatamente dopo la commissione dei fatti delittuosi, nella materiale disponibilità di grosse somme di denaro, tanto da esprimere nelle conversazioni intercettate il chiaro proposito di acquistare due immobili del valore di 350/450 mila Euro e da perfezionare, a distanza soltanto di un mese dalla rapina, in data 30 settembre 2008 l'acquisto di una vettura modello Suzuki targata (...) intestata alla figlia, in data 3 ottobre 2008 di una moto BMW 1200 e il 22 settembre 2008 di una Fiat Panda targata (...), entrambe intestate alla moglie; ciò oltre alle elargizioni effettuate a favore della presunta amante, a cene offerte a colleghi di lavoro, all'acquisto di 5 biglietti per la tribuna centrale per assistere alla partita di calcio Napoli - Juventus della sera del 18 ottobre 2008. Ancora, la perquisizione effettuata in data 25 ottobre 2008 all'interno della stanza in uso di servizio all'G. F., ubicata al piano secondo dello stabile che ospita gli uffici della Questura di Campobasso, ha consentito il rinvenimento di una mazzetta di banconote da Euro 50,00 racchiuse da una fascetta di colore bianco recante una sigla "N" a penna di colore blu, sigla che è stata riconosciuta come apposta con certezza dalla propria mano da Perino Niki, dipendente della società rapinata ALLSYSTEM".
5.2. "Non può sottacersi - osserva, infine, la Procura attrice - che, ponendo in essere la ricordata attività delittuosa, l'Ispettore G. F. ha gravemente disatteso il proprio dovere di servizio di esecuzione della prestazione lavorativa con lealtà e correttezza. Per contro, egli si è collocato falsamente in aspettativa per malattia nei giorni dal 27 al 31 agosto 2008, nei quali si è invece recato a commettere il delitto de quo. Con ciò non solo traendo in inganno l'Amministrazione di appartenenza circa il suo stato di malattia non corrispondente a verità, ma altresì lucrando, in forza della falsa dichiarazione di malattia, emolumenti all'evidenza non dovuti, ammontanti a Euro 909,61, come specificato nella richiamata nota della Questura di Campobasso" (cfr. pagg. 6-10 atto di citazione).
6. Per quanto riguarda la condotta illecita e il nesso di causalità, la Procura regionale ritiene che il danno all'immagine e il danno patrimoniale configurabili in relazione ai fatti esposti, debbano essere addebitati all'odierno convenuto, G. F., nella predetta qualità, all'epoca dei fatti di causa, di Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, per avere lo stesso cagionato, con il suo comportamento gravemente riprovevole e doloso, accertato in sede penale, il danno all'immagine e il danno patrimoniale all'amministrazione da cui all'epoca era dipendente, in relazione ai fatti esposti.
7. Quanto all'elemento soggettivo, parte attrice ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto in relazione ai fatti esposti non può che essere connotato dall'elemento soggettivo del dolo, come si evince chiaramente dalle risultanze del procedimento penale in cui sono state sanzionate le condotte illecite del convenuto medesimo (cfr. pagg. 30-31 atto di citazione).
8. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Luigi Pezzullo e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Falco, del Foro di Napoli, i quali hanno depositato in atti, in data 21 ottobre 2015, una memoria di costituzione senza data, e recante delega a margine, nella quale i difensori, nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura attrice nei confronti del proprio assistito in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, chiedono conclusivamente il rigetto della domanda attorea e la conseguente assoluzione del proprio assistito da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti a lui contestati dalla Procura attrice con l'atto di citazione in epigrafe.
8.1. In particolare, i difensori chiedono, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di citazione nella considerazione che "in base alla normativa vigente, e segnatamente in base all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 2009, n. 141 (c.d. Lodo Bernardo), e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. Corte Cost., sent. 15 dicembre 2010, n. 355, nonché, sulla stessa linea, sentenze nn. 219, 220, e 221 del 2011), l'azione risarcitoria per danno all'immagine dell'ente pubblico da parte della Procura operante presso il giudice contabile può essere proposta in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", e ciò per effetto del richiamo, contenuto nella predetta norma, all'art. 7 della L. n. 97 del 2001, che fa, appunto, espresso riferimento ai delitti previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale" (cfr. pagg. 3-4 memoria di costituzione degli Avv.ti Luigi Pezzullo e Massimo Falco depositato in atti in data 21 ottobre 2015).
8.2. In via meramente gradata e subordinata i difensori chiedono che si faccia uso del potere di riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 52, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima possibile (cfr. pagg. 3-4 memoria di costituzione degli Avv.ti Luigi Pezzullo e Massimo Falco depositato in atti in data 21 ottobre 2015).
9. In vista dell'udienza odierna, e precisamente in data 20 ottobre 2015, la Procura regionale ha depositato in atti una memoria per l'udienza, recante la data del 19 ottobre 2015, nella quale, dopo aver chiamato le argomentazioni già esposte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, vengono ribadite le conclusioni già precedentemente rassegnate.
9.1. In particolare, il rappresentante della Procura regionale rappresenta che successivamente al deposito della citazione è intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 8/QM/2015 del 19 marzo 2015 la quale, in merito alla questione di massima "Se l'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del D.L. 3 agosto 2009, n. 103 convertito con modifiche nella L. 3 ottobre 2009, n. 141, nella parte in cui dispone che "le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della L. 27 marzo 2001\, n. 97", debba intendersi riferito anche alle ipotesi di danni all'immagine discendenti da reati comuni, ovvero ai soli delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 355/2010, ordinanze n. 219/2011, n. 220/2011 e n. 286/2011)", ha chiarito che "l'art. 17, comma 30 ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale".
9.2. Ebbene, proprio in relazione a tale sopraggiunto arresto nomofilattico il rappresentante della Procura regionale, nel ribadire integralmente i contenuti della citazione con riferimento a entrambe le poste di danno azionate, si sofferma sulla perdurante fondatezza giuridica della pretesa riguardante il danno all'immagine, evidenziando che "come già posto in luce in citazione, con specifico riferimento al danno all'immagine subito dall'Amministrazione a fronte - come nel caso - di una falsa attestazione dello stato di malattia, l'art. 55-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (decreto Brunetta), ne ha espressamente previsto la risarcibilità a prescindere dall'accertamento di fatti penalmente rilevanti. Pertanto, - osserva il Requirente - nel caso di specie, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite nella ricordata sentenza n. 8/2015/QM non fa comunque venire meno la perdurante fondatezza della domanda azionata da questo Requirente, la quale resta comunque radicata nella speciale previsione di risarcibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione c.d. "da assenteismo", contenuta nel richiamato art. 55-quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. In proposito - osserva ancora la Procura attrice - si ribadisce che il danno erariale azionato è ascrivibile alla responsabilità dell'odierno convenuto, allora Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, per aver preso parte - in giorni compresi quelli dal 27 al 31 agosto 2008 nei quali si è messo falsamente in aspettativa per malattia - alla rapina a mano armata, oltre che alla relativa attività delittuosa preparatoria, strumentale e susseguente, che è stata perpetrata il 31 agosto 2008 in Vigliano Biellese (BI) ai danni della locale Mondialpol, come definitivamente accertato in sede penale (sentenza n. 19/10 del 15 aprile 2010 del Tribunale di Biella; sentenza n. 541 del 16 febbraio 2011 della Corte d'Appello di Torino; sentenza n. 1251/2012 del 31 agosto 2012 della Corte di Cassazione) e quindi con efficacia di giudicato nell'odierno giudizio di responsabilità "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" (art. 651, 442 codice di procedura penale)" (cfr. una memoria per l'udienza della Procura regionale del 19 ottobre 2015, depositata in data 20 ottobre 2015).
9.3. A parere del Requirente "si rientra dunque pienamente nella fattispecie di cui al citato art. 55-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal momento che l'Ispettore G. F. ha potuto materialmente prendere parte ai suddetti gravissimi delitti proprio in quanto si è messo illecitamente in aspettativa, falsamente dichiarando alla propria Amministrazione di appartenenza una malattia in verità non sussistente (nota della Questura di Campobasso del 24.7.2014 acquisita al prot. (...) del 29.7.2014). Infatti, in quei giorni che vanno dal 27 al 31 agosto 2008, - rileva il Requirente - a dispetto dello stato di malattia falsamente dichiarato all'Amministrazione di appartenenza, il convenuto era invece in piena salute e forma fisica, tanto da poter dedicare le sue energie alla commissione, con successo, dei citati delitti. Anzi, è proprio in virtù della falsa attestazione dello stato di malattia effettuata nei riguardi della propria Amministrazione che il convenuto ha potuto assentarsi dal servizio, illecitamente, e ha potuto così recarsi, ben lontano dalla sede di servizio, a commettere i gravissimi delitti per i quali è stato definitivamente condannato" (cfr. una memoria per l'udienza della Procura regionale del 19 ottobre 2015, depositata in data 20 ottobre 2015).
9.4. Sulla base di tali argomentazioni la Procura regionale presso questa Sezione "ribadisce, quindi, la piena e perdurante perseguibilità del danno all'immagine proprio in quanto comunque radicata, a prescindere dalla natura dei reati commessi e dal principio di diritto enunciato dalla ricordata sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 8/2015/QM, direttamente nella previsione speciale contenuta nel citato art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001" (cfr. una memoria per l'udienza della Procura regionale del 19 ottobre 2015, depositata in data 20 ottobre 2015).
10. All'udienza odierna sia il rappresentante della Procura regionale che il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. In tale stato la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
1. In via preliminare il Collegio ritiene di dover respingere l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa del convenuto nella considerazione che "in base alla normativa vigente, e segnatamente in base all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 2009, n. 141 (c.d. Lodo Bernardo), e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. Corte Cost., sent. 15 dicembre 2010, n. 355, nonché, sulla stessa linea, sentenze nn. 219, 220, e 221 del 2011), l'azione risarcitoria per danno all'immagine dell'ente pubblico da parte della Procura operante presso il giudice contabile può essere proposta in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", e ciò per effetto del richiamo, contenuto nella predetta norma, all'art. 7 della L. n. 97 del 2001, che fa, appunto, espresso riferimento ai delitti previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale" (cfr. pagg. 3-4 memoria di costituzione degli Avv.ti Luigi Pezzullo e Massimo Falco depositato in atti in data 21 ottobre 2015).
1.1. Al riguardo il Collegio, nel rilevare che la domanda attorea verte su una fattispecie di danno all'immagine subito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per effetto di un grave reato di cui si è reso responsabile l'odierno convenuto, accertato in sede penale, e su cui sono intervenute la sentenza del Tribunale di Biella n. 19/2010 del 15 aprile 2010, poi parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 541 del 16 febbraio 2011, e confermata ancora, in sede di legittimità, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1251/2012 del 31 agosto 2012, ritiene che la fattispecie di danno all'immagine in parola è tra quelle rientranti - anche successivamente alle novelle apportate in materia dal D.L. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, e dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella L. n. 141 del 2009 - nella giurisdizione della Corte dei conti.
1.2. In proposito giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. giur. reg. Piemonte sent. n. 57 del 9 giugno 2014; Sez. giur. reg. Toscana, sent. 18 marzo 2011 n. 90, 2 agosto 2011 n. 277, 19 giugno 2012 n. 321, 11 luglio 2012 n. 349; Sez. giur. reg. Lombardia, sent. 20 ottobre 2009 n. 641, 27 gennaio 2010 n. 16, 17 febbraio 2011 n. 109, 14 marzo 2014 n. 47; Sez. giur. Lazio, ord. 14 ottobre 2009 n. 462), consolidato dalla Sezione Prima Centrale d'Appello (sentenze n. 703 del 21 maggio 2014, n. 522 del 3 aprile 2014, n. 379 dell'11 marzo 2014, n. 1039 del 28 novembre 2013, n. 809 del 1 dicembre 2012) e dalla Sezione Terza centrale d'Appello (sent. 13 aprile 2012 n. 286) in base al quale "un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 97 del 2001, articolo 7, consente l'affermazione che l'azione risarcitoria di cui alla norma è consentita ogni qualvolta sia stato commesso un delitto contro la pubblica amministrazione e che l'indicazione contenuta nella legge - delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - intitolato proprio dei delitti contro la pubblica amministrazione, non possa escludere ogni reato contro la pubblica amministrazione indipendentemente dalla sua collocazione nel codice penale o in leggi speciali" (cfr. Corte dei conti, Sez. Terza centrale d'Appello, 13 aprile 2012, n. 286).
"Ed infatti, - ha osservato la Sezione Terza centrale d'Appello nella predetta sentenza 13 aprile 2012, n. 286 - non essendo il processo di responsabilità amministrativa assimilabile al processo penale (si veda al riguardo la sentenza della I Sezione centrale d'appello, n. 56/2010) non valgono le tassatività previste in quella giurisdizione, e sarebbe illogico e non conforme a Costituzione che il legislatore abbia inteso limitare la risarcibilità del danno all'immagine alle sole ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo I capo II del codice penale, trascurando altre ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione non meno gravi e anzi puniti con pene anche più pesanti di quelle previste per alcuni reati di cui al titolo I, capo II, del libro II del Codice penale (..)", come, in effetti, avviene nel caso in cui si tratta di delitti di rapina a mano armata e sequestro di persona, puniti con pene particolarmente gravi.
1.3. In ogni caso, che la stessa figura del danno all'immagine superi la stretta interpretazione di cui all'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78 del 2009, lo dimostra non solo la citata giurisprudenza di questa Corte, ma anche più recente legislazione (v. in particolare le disposizioni in materia di danno all'immagine contenute nella legge anticorruzione n. 190/2012) nonché la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr., in specie, Cassazione penale, sez. III, sent. n. 5481/2014, che, ricostruendo la figura in questione, ha testualmente affermato che "il danno all'immagine della Pubblica amministrazione, sia esso perseguito dinanzi alla Corte dei conti o davanti ad altra Autorità giudiziaria, va configurato come danno patrimoniale da "perdita di immagine", di tipo contrattuale, avente natura di danno-conseguenza (tale, comunque, da superare una soglia minima di pregiudizio) e la cui prova, secondo il costante orientamento di questa Corte in sede civile, può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza. Si tratta, in particolare, di danno conseguente alla grave perdita dì prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. Univocamente -e convincentemente- si è ritenuto sussistente il danno all'immagine della Pubblica amministrazione anche in presenza di reati comuni, sempre, tuttavia, posti in essere da appartenenti alla Pubblica Amministrazione stessa" (cfr., ex pluribus, Sez. I sent. n. 703/2014 cit.).
1.4. Nello stesso senso la giurisprudenza del giudice contabile ha avuto modo di precisare che "detta soluzione ermeneutica non incontri ostacoli nella sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2010 del 1 - 15 dicembre 2010, con la quale il Giudice delle leggi, nel disattendere le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della suddetta norma di cui all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 2009, n. 141 (c.d. Lodo Bernardo), ha ritenuto che il legislatore abbia inteso "circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa", "ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione soltanto in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti" (nei medesimi sensi la successiva ordinanza 219/2011 del 21.07.2011); ed invero, trattandosi di pronuncia di rigetto, la suddetta sentenza non spiega effetti vincolanti per i giudici diversi dal giudice a quo che, pertanto, ben possono dipartirsi dall'interpretazione seguita dal giudice delle leggi" (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, 21 giugno 2012, n. 332).
1.4.1. In particolare, si è rilevato come la summenzionata sentenza dell'Alta Corte sia di rigetto, non interpretativa di rigetto; la Corte costituzionale, con la suddetta sentenza, ha, infatti, disatteso le questioni di legittimità costituzionale senza adottare una pronuncia interpretativa di rigetto, cosicché la legittimità delle norme non risulta condizionata all'adozione di una loro specifica interpretazione.
1.5. Occorre, peraltro, osservare che ove anche potesse considerarsi interpretativa di rigetto il vincolo che ne potrebbe derivare sarebbe soltanto negativo, consistente cioè nell'imperativo di non applicare la norma secondo l'interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale (Cass. SS.UU., 16/12/2013 n. 27986), sicché non ne deriverebbe alcun ostacolo ad una interpretazione della norma stessa quale quella innanzi proposta" (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 400/2014, cit., nonché, Corte dei conti, Sez. I App., sent. 522/2014, n. 1039/2013, cit.).
1.6. In tale prospettiva si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la Corte dei conti ben può pronunziare condanna al risarcimento di un danno all'immagine, pur dopo la novella legislativa di cui al ripetuto art. 17, comma 30-ter, anche se il danno deriva non da un reato contro la pubblica amministrazione ma da un reato comune. Va detto, infatti, sotto tale profilo che la norma in esame non indica direttamente i casi in cui può essere esercitata l'azione giuscontabile per danno all'immagine, ma si limita a rinviare solamente ai "casi" e ai "modi" previsti dall'art. 7 della L. 27 marzo 2001, n. 97; tale riferimento implica, da un lato, la comunicazione al pubblico ministero contabile della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per i delitti contro la pubblica amministrazione, previsti nel capo I, titolo II del libro II del codice penale (i "casi" indicati dalla norma) e, dall'altro, l'obbligo per il pubblico ministero penale di comunicare al pubblico ministero contabile, ex art. 129 delle norme di attuazione del c.p.p., l'esercizio dell'azione penale per tutti i reati, di qualsiasi natura essi siano, che abbiano cagionato un danno per l'erario (i "modi" indicati dal medesimo Legislatore). Quella appena descritta costituisce senz'altro corretta interpretazione, costituzionalmente orientata della norma in questione, posto che una limitazione del numero o della tipologia di reati, suscettibili in astratto di causare danno all'immagine della pubblica amministrazione, non sarebbe (..) né sorretta da profili di ragionevolezza - che la Corte costituzionale spesso invoca nell'interpretazione delle norme - né giuridicamente immune da censure". D'altra parte, è vero anche che mentre per i reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del Libro II del codice penale, è richiesta la sentenza di condanna irrevocabile perché il pubblico ministero possa attivarsi, tant'è che rimane sospeso il decorso della prescrizione (..), in tutti gli altri casi, attivabili, invece, ex art. 129 disp. att. c.p.p., l'informativa da parte del pubblico ministero penale avviene all'atto dell'esercizio dell'azione penale stessa, per un qualsiasi reato, che abbia anche cagionato un danno per l'Erario (compreso un danno all'immagine) e, quindi, anche l'azione del Procuratore regionale può essere esercitata ancor prima dell'intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, non essendovi, in questo caso, nemmeno una sospensione della prescrizione.
1.7. Una interpretazione conforme a Costituzione porta, quindi, a valorizzare l'intero articolato della norma, nei suoi variegati aspetti, che, altrimenti, non potrebbe avere né un significato accettabile, né risulterebbe giuridicamente immune da censure. Infatti, il richiamo ai casi e modi, di cui alla L. n. 97 del 2001, porta a considerare che la perseguibilità del danno all'immagine, per i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del Libro II del codice penale, sia stata disciplinata con norma speciale, che richiede l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per consentire l'azione in giudizio da parte del pubblico ministero attore e che, negli altri casi, invece, (quelli previsti dall'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.) sia sufficiente il mero inizio dell'azione penale, per dare impulso all'azione del pubblico ministero contabile. In quest'ottica, la sospensione del decorso della prescrizione opererebbe solo nei casi degli specifici delitti contro la pubblica amministrazione, per i quali è richiesta la sentenza irrevocabile di condanna, mentre potrebbe rivelarsi impraticabile, in altre distinte ipotesi di reato-comune, laddove, attendere l'esito finale del giudizio penale, con sentenza di condanna irrevocabile, prima di poter iniziare l'azione significherebbe, di fatto, paralizzare o quantomeno dilazionare di molto e rendere poco agevole, e quindi, vanificare l'attività del pubblico ministero giuscontabile, realizzandone un impedimento giusprocessuale, del tutto illegittimo, se non addirittura illecito.
1.8. Del resto, che per i delitti contro la pubblica amministrazione si sia sentita una maggiore necessità di tutela, è fatto che non meraviglia. Infatti i reati comuni non hanno come necessario presupposto un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione; tuttavia, il rapporto di servizio, spesso, può rappresentare - in moltissimi casi dell'esperienza comune - una tipica occasione per commetterli. Detto rapporto di servizio, beninteso, necessario ed assolutamente imprescindibile, per l'incardinamento della giurisdizione contabile, in ipotesi anche di danno erariale, può non esservi (e non c'è) per i reati comuni, ma spesso è proprio in occasione dello svolgimento della propria funzione di competenza, come nel caso all'esame, che un funzionario, un amministratore o un impiegato pubblico può incorrere nella commissione di un reato, sia pure comune ... . Le conseguenze non patrimoniali di detto reato dovrebbero allora rimanere impunite sul fronte giuscontabile dell'immagine e non dovrebbe essere perseguito, oltre ad un danno patrimoniale, anche l'ulteriore danno non patrimoniale, ma avente riflessi sul patrimonio pubblico, discendente dalla grave perdita di prestigio e dal grave detrimento dell'immagine della personalità della pubblica amministrazione, solo perché trattasi di fattispecie di 'reato comune'? Anche detto danno ... deve essere perseguito e punito, non meno del correlativo danno patrimoniale, in ipotesi di reato comune.
Diversa è dunque la necessità di tutela delle differenti ipotesi di reato, in cui la qualifica rivestita risulti, più o meno rilevante, nella commissione del reato e per il concretizzarsi del danno all'immagine, ma uguale deve essere la perseguibilità di entrambi i danni (patrimoniale e non, diretto e indiretto), nel senso che il danno all'immagine, che può emergere per tutti i tipi di reato, specifici e comuni, che abbiano avuto come contraltare anche la lesione di un bene giuridico essenziale, costituzionalmente tutelato, quale, ad esempio, la lesione del prestigio e dell'onore di una pubblica amministrazione, deve poter essere perseguito senza restrizioni, a prescindere che discenda da reati comuni oppure da fattispecie specifiche di reati contro la pubblica amministrazione. Va, conclusivamente, affermato, da un punto di vista generale, che l'interpretazione di una norma di legge non può che basarsi, prima di tutto, sulla lettera di essa e sulla necessità di dare un senso al testo, in coordinazione con i disposti di altre norme di pari rango o di rango superiore: in tale prospettazione, il richiamo all'art. 129 c.p.p., operato dalla L. n. 97 del 2001, ha un significato proprio e ulteriore rispetto alla previsione specifica che circoscrive i reati contro la pubblica amministrazione, discendenti da sentenza irrevocabile di condanna e fonti di danno all'immagine.
1.9. Peraltro, è appena il caso di annotare che il D.Lgs. n. 33 del 2013, all'art. 46, ha previsto un danno all'immagine della pubblica amministrazione, per fattispecie diverse da quelle dei delitti contro la pubblica amministrazione, addirittura per ipotesi anche non penalmente rilevanti, pur nella vigenza della legge di cui trattasi. Pertanto, l'interprete e lo stesso giudice, chiamato ad applicare la legge, ha il diritto-dovere di dare un senso ragionevole e compiuto all'intero articolato normativo, operando le distinzioni del caso ed estendendo l'area della risarcibilità del danno all'immagine, nel contemplare non solo i delitti propriamente contro la pubblica amministrazione ma anche quelli comuni, comunque compiuti da un soggetto legato da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione stessa (in tal senso, si veda, ex pluribus, Corte dei conti, Sez. I Appello, n. 522/2014 cit.).
1.10. In tale contesto, giova, peraltro, ricordare l'art. 1, comma 62, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A."), che ha inserito nel contesto normativo di cui all'art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, il comma 1-sexies, il quale stabilisce che "nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".
1.11. La giurisprudenza sopra richiamata ha avuto modo di osservare, in particolare, che "in proposito il legislatore, nell'intento evidente di determinare (e limitare) con legge l'entità del risarcimento del danno all'immagine della P.A., sia pure ricorrendo a una presunzione "iuris tantum" ..., ha espressamente statuito che il danno all'immagine della P.A., risarcibile nell'entità sopra indicata, è quello "derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato". Tale indicativa e rilevante locuzione normativa ... innova profondamente il contesto normativo - in tema di risarcimento del danno all'immagine - di cui all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 2009, n. 141 (c.d. Lodo Bernardo). Ed infatti il danno all'immagine risarcibile di cui alla novella legislativa è quello che "deriva dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato". Esso, pertanto, è configurato dal legislatore quale conseguenza del reato e va, in questo senso, verificato e provato secondo quanto già la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha più volte statuito".
1.12. "La vera e profonda innovazione, tuttavia, - ha affermato ancora la giurisprudenza del giudice contabile sopra menzionata - consiste nella locuzione successiva, secondo la quale tale danno deriva "dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato". Il mancato riferimento alla normazione vigente di cui all'art.17, comma 30-ter, per un verso, (il risarcimento del danno all'immagine ivi previsto è limitato "ai soli casi previsti dall'art. 7 della L. 27 marzo 2001\, n. 97" e cioè, in buona sostanza, solo per uno dei reati contemplati nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, accertato con sentenza irrevocabile di condanna) e la diversa innovativa locuzione adottata, per altro verso, inducono a ritenere che il quadro normativo di riferimento, in tema di risarcimento del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, nei giudizi di responsabilità presso questa Corte, sia sostanzialmente mutato. In particolare, il riferimento alla "commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione" implica che sia venuta meno la limitazione prevista nell'art. 17, comma 30-ter (l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine ivi previsto- come più volte detto- è limitato "ai soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della L. 27 marzo 2001\, n. 97"). La locuzione utilizzata, infatti, (commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione) - ha affermato ancora la giurisprudenza del giudice contabile sopra menzionata - ha certamente contenuto tecnico ma, altrettanto certamente, contenuto non specifico: non vi è alcun riferimento al codice penale né ad altro corpus normativo; non vi è alcun riferimento a leggi o regolamenti; non sono indicati eventuali presupposti o particolari requisiti che il danno all'immagine deve avere. Resta unicamente che esso, per essere risarcibile secondo l'entità prevista nella disposizione esaminata (ovviamente l'autore del reato deve essere incardinato nella struttura della P.A., sia pure con un rapporto di servizio anche occasionale), deve derivare dalla commissione di un reato contro la P.A. "accertato con sentenza passata in giudicato". E' questa, all'evidenza, una condizione per la promozione dell'azione di responsabilità da parte della Procura contabile, che il legislatore ha ritenuto di confermare anche con la novella legislativa di cui trattasi. In proposito, tuttavia, val la pena di precisare che resta vigente la norma di cui all'art. 17, comma 30-ter, non modificata o abrogata dall'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20 del 1994, secondo la quale "il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale" (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 47/2014, cit.).
1.13. Né a diverse conclusioni induce il principio di massima affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 8/QM/2015 del 19 marzo 2015 la quale, come è noto, in merito alla questione di massima "Se l'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del D.L. 3 agosto 2009, n. 103 convertito con modifiche nella L. 3 ottobre 2009, n. 141, nella parte in cui dispone che "le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della L. 27 marzo 2001\, n. 97", debba intendersi riferito anche alle ipotesi di danni all'immagine discendenti da reati comuni, ovvero ai soli delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 355/2010, ordinanze n. 219/2011, n. 220/2011 e n. 286/2011)", ha affermato che "l'art. 17, comma 30 ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale".
Ed infatti il Collegio, in adesione alle argomentazioni prospettate dalla Procura attrice nella memoria per l'udienza depositata in atti in data 20 ottobre 2015, nel rilevare preliminarmente che nel caso di specie il danno all'immagine dall'Amministrazione trae origine da una falsa attestazione dello stato di malattia del dipendente convenuto in giudizio, e che l'art. 55-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (decreto Brunetta), ne ha espressamente previsto la risarcibilità a prescindere dall'accertamento di fatti penalmente rilevanti, in adesione alla prospettazione attorea ritiene che nel caso di specie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite nella ricordata sentenza n. 8/2015/QM non fa comunque venire meno l'ammissibilità dell'atto di citazione e la perdurante fondatezza della domanda azionata dal Requirente, la quale - come giustamente affermato dalla Procura regionale nella richiamata memoria per l'udienza depositata in data 20 ottobre 2015 - resta comunque radicata nella speciale previsione di risarcibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione c.d. "da assenteismo", contenuta nel richiamato art. 55-quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
1.13.1. In proposito va rilevato, infatti, che - come giustamente rilevato dalla Procura attrice - il danno erariale azionato nel caso di specie è ascrivibile alla responsabilità dell'odierno convenuto, allora Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, per aver preso parte - in giorni compresi quelli dal 27 al 31 agosto 2008 nei quali si è messo falsamente in aspettativa per malattia - alla rapina a mano armata, oltre che alla relativa attività delittuosa preparatoria, strumentale e susseguente, che è stata perpetrata il 31 agosto 2008 in Vigliano Biellese (BI) ai danni della locale Mondialpol, come definitivamente accertato in sede penale (sentenza n. 19/10 del 15 aprile 2010 del Tribunale di Biella; sentenza n. 541 del 16 febbraio 2011 della Corte d'Appello di Torino; sentenza n. 1251/2012 del 31 agosto 2012 della Corte di Cassazione) e quindi con efficacia di giudicato nell'odierno giudizio di responsabilità "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" (art. 651, 442 codice di procedura penale)" (cfr. una memoria per l'udienza della Procura regionale del 19 ottobre 2015, depositata in data 20 ottobre 2015).
1.13.2. In considerazione di ciò, il Collegio ritiene che nel caso in esame si rientra pienamente nella fattispecie di cui al citato art. 55-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal momento che l'Ispettore G. F. ha potuto materialmente prendere parte ai suddetti gravissimi delitti proprio in quanto si è messo illecitamente in aspettativa, falsamente dichiarando alla propria Amministrazione di appartenenza una malattia in verità non sussistente (nota della Questura di Campobasso del 24.7.2014 acquisita al prot. (...) del 29.7.2014). Infatti, in quei giorni che vanno dal 27 al 31 agosto 2008, - come puntualmente rilevato dal Requirente - a dispetto dello stato di malattia falsamente dichiarato all'Amministrazione di appartenenza, il convenuto era invece in piena salute e forma fisica, tanto da poter dedicare le sue energie alla commissione, con successo, dei citati delitti. Anzi, è proprio in virtù della falsa attestazione dello stato di malattia effettuata nei riguardi della propria Amministrazione che il convenuto ha potuto illecitamente assentarsi dal servizio, ed ha potuto così recarsi, ben lontano dalla sede di servizio, a commettere i gravissimi delitti per i quali è stato definitivamente condannato.
1.13.3. Ciò posto, la Sezione ritiene, quindi, la piena e perdurante perseguibilità del danno all'immagine proprio in quanto comunque radicata direttamente nella previsione speciale contenuta nel citato art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001, a prescindere dalla natura dei reati commessi e anche alla luce del principio di diritto enunciato dalla richiamata sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 8/2015/QM.
1.14. Sulla base delle suesposte considerazioni, con riferimento al caso di specie il Collegio ritiene che non vi è dubbio alcuno sulla perseguibilità in sede erariale del danno all'immagine cagionato dalla commissione dei reati definitivamente accertati in capo all'Ispettore G. F., sia in ragione dell'ampia giurisprudenza richiamata in tema di perseguibilità del danno all'immagine arrecato alla Pubblica amministrazione dalla commissione anche di reati comuni, sia in ragione dell'aver potuto il convenuto in giudizio recarsi a commettere i delitti in questione in forza dell'illecita assenza dal servizio resa possibile dalla falsa attestazione del suo stato di malattia, con conseguente perseguibilità del danno all'immagine così arrecato alla Pubblica amministrazione anche - e soprattutto - in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 55-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito nella originaria formulazione della norma dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. riforma Brunetta).
1.15. Tutto ciò considerato, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa del convenuto nella considerazione che "in base alla normativa vigente, e segnatamente in base all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 2009, n. 141 (c.d. Lodo Bernardo), l'azione risarcitoria per danno all'immagine dell'ente pubblico da parte della Procura operante presso il giudice contabile può essere proposta in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", e ciò per effetto del richiamo, contenuto nella predetta norma, all'art. 7 della L. n. 97 del 2001, che fa, appunto, espresso riferimento ai delitti previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale", non è fondata e, come tale, va respinta.
2. Ciò premesso, nel merito si osserva che la questione all'esame del Collegio riguarda un'ipotesi di responsabilità amministrativa per danno all'immagine e danno patrimoniale per indebita percezione della retribuzione in giorni in cui si è indebitamente assentato dal servizio, che la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ritiene sussistere nei confronti del Signor G. F., nella sua qualità, all'epoca dei fatti di causa, di Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, in relazione ad una fattispecie di danno all'immagine, e contestuale danno patrimoniale per indebita percezione della retribuzione in giorni in cui si è indebitamente assentato dal servizio, subito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza per avere l'odierno convenuto, G. F., all'epoca dei fatti Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, preso parte, in giorni compresi quelli dal 27 al 31 agosto 2008 nei quali si è messo in aspettativa per malattia percependo la relativa retribuzione, alla rapina a mano armata, oltre che alla relativa attività delittuosa preparatoria, strumentale e susseguente, che è stata perpetrata il 31 agosto 2008 in Vigliano Biellese (BI) ai danni della locale Mondialpol.
3. Sulla base di tale ipotesi di responsabilità, la Procura regionale presso questa Sezione chiede che il Signor G. F., nella predetta sua qualità, all'epoca dei fatti di causa, di Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma complessiva di Euro 20.909,61 (Ventimilanovecentonove/61) (di cui Euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine ed Euro 909,61 a titolo di danno patrimoniale), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.
4. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della richiesta risarcitoria di parte attrice, giova ricordare che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. I centr. app., 10 febbraio 2004, n. 49/A; Corte dei conti, Sez. II centr. app., 26 gennaio 2004, n. 27/A; Corte dei conti, Sez. II centr. app., 10 luglio 2007, n. 231; Corte dei conti, Sez. I centr. app., 24 febbraio 2009 n. 97; Corte dei conti, Sez. I centr. app., 7 maggio 2008 n. 202), il danno all'immagine consiste nell'alterazione del prestigio e della personalità dello Stato-Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito della commissione di un'azione dannosa compiuta in violazione dell'art. 97 della Costituzione, ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. giur. Reg. Lombardia, 29 dicembre 2008, n. 989). In tali casi si verifica, pertanto, una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerandosi nei cittadini-utenti la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. giur. Reg. Lombardia, 2 luglio 2008, n. 433; Corte dei Conti, Sez. II centr. app., 31 marzo 2008, n. 106).
5. Sempre in materia di danno all'immagine, e con riferimento specifico al soggetto passivo del danno all'immagine, giova altresì ricordare che la giurisprudenza della Corte dei conti, in linea con l'orientamento definitivamente assunto dalla Corte di Cassazione, ha più volte affermato la possibilità che anche la persona giuridica pubblica, per effetto del comportamento genericamente illegittimo o illecito tenuto da un amministratore o da un pubblico dipendente, possa subire una tale tipologia di danno.
6. E' altrettanto indiscusso, tuttavia, che il danno all'immagine non può derivare automaticamente dal riconoscimento dell'illiceità del comportamento del dipendente o dell'amministratore pubblico, ma deve piuttosto realizzare un pregiudizio che superi la c.d. "soglia minima" della lesione del bene tutelato; in caso contrario si rischierebbe di risarcire la mera violazione dei doveri di servizio, anche laddove tale violazione non sia assistita da alcuna deminutio patrimonii (principio ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze gemelle nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008) con l'aberrante conseguenza di trasformare, di fatto, il danno all'immagine in una pena accessoria a quella principale.
Alla stregua di tali considerazioni, ciò che deve essere adeguatamente provato, quindi, è il negativo riflesso del comportamento antidoveroso (e doloso) del soggetto incardinato nella struttura della Pubblica amministrazione che, nel minare i valori di onestà, correttezza, trasparenza, legalità ed affidabilità dell'amministrazione pubblica, ne abbia pregiudicato l'immagine.
7. A ciò si aggiunga che anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 355/2010 ha, peraltro, individuato - con specifico riferimento alle condotte che integrino gli estremi di reati propri contro la Pubblica Amministrazione - il fondamento giuridico della tutela risarcitoria in caso di danno all'immagine, affermando che "l'art. 97 della Costituzione impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza e imparzialità. Si tratta - ha affermato la Suprema Corte - di regole che conformano, all'"interno", le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa. È indubbio come sussista una stretta connessione tra la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione e il rispetto del suddetto precetto costituzionale. Può ritenersi, infatti, che l'autorità pubblica sia titolare di un diritto "personale" rappresentato dall'immagine che i consociati abbiano delle modalità di azione conforme ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità. Tale relazione tendenzialmente esistente tra le regole "interne", improntate al rispetto dei predetti canoni, e la proiezione "esterna" di esse, giustifica il riconoscimento, in capo all'amministrazione, di una tutela risarcitoria".
8. Un siffatto nocumento al patrimonio pubblico, comprensivo anche del diritto dell'ente alla propria identità ed onorabilità, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale anche quando non comporti una diminuzione patrimoniale diretta. In tali termini si è espressa la Corte di Cassazione (cfr., tra le ultime, Cass. Sez. un., n. 26806/2009 e n. 8098/2007) nel puntualizzare che "il danno all'immagine, anche se non comporta apparentemente una diminuzione patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del bene giuridico leso", indicando, quali parametri per una quantificazione da compiersi eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., non solo le spese direttamente sostenute e/o a quelle eventuali da sostenere per il ripristino dell'immagine pubblica lesa - spese che possono anche mancare - ma anche tutte le ulteriori conseguenze che secondo l'id quod plerumque accidit possono derivare in futuro dalla condotta illecita.
9. Il successivo sviluppo giurisprudenziale ha individuato i molteplici parametri utilizzabili ai fini dell'individuazione del "quantum" del danno in questione, facendo riferimento sostanzialmente, fra gli altri elementi, al ruolo del responsabile nell'organizzazione amministrativa, alla ripetitività del comportamento causativo del danno (profilo soggettivo), nonché alla reazione prodotta nell'ambiente di esercizio dell'attività, oltre che nella collettività (aspetto oggettivo).
10. Sempre con riferimento alla configurazione del danno all'immagine, e segnatamente alla sua quantificazione, sono intervenute, da ultimo, anche le Sezioni riunite della Corte dei conti, che con sentenza n. 1/2011/QM del 18 gennaio 2001, nell'operare la ricostruzione complessiva del danno all'immagine, come emergente dai principi affermati nella sentenza della Terza Sezione centrale d'appello n. 143/2009 e dai conformi orientamenti delle altre sezioni di appello, hanno affermato che "(..) la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929) ha evidenziato che il 'danno non patrimoniale', inteso come 'danno c.d. conseguenza', è costituito (..) dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente (..) sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori di categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca, e non "dalle spese necessarie al ripristino". "In altre parole - hanno affermato le Sezioni riunite della Corte dei conti - il danno all'immagine della Pubblica amministrazione, anche se qualificato "conseguenza", coincide non già con il fatto lesivo (in ipotesi di condotta di corruzione), ma con la lesione (perdita di prestigio), che costituisce una "conseguenza" (art. 1223 c.c.) del fatto lesivo, sicché - come rilevato anche dalla Procura generale nelle conclusioni versate in atti - la soluzione ipotizzata nell'ordinanza di remissione, per la quale non vi sarebbe danno all'immagine "in assenza di spese di ripristino", appare contrastare con la stessa ricostruzione del danno in termini di "danno conseguenza" espressa nell'ordinanza medesima, con il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione. In definitiva, - ha proseguito l'organo di nomofilachia - sulla scorta dei principi affermati nella sentenza della Terza Sezione centrale d'appello n. 143/2009 anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione intervenuta dopo la sentenza di queste Sezioni riunite n. 10/QM/2003 (cfr. SS.UU. Cassazione n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008), e dei conformi orientamenti delle altre sezioni di appello sopra richiamati, deve ritenersi che il danno all'immagine della Pubblica amministrazione ("non patrimoniale"), anche se inteso come "danno c.d. conseguenza", è costituito "dalla lesione" all'immagine dell'ente, "conseguente" ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con "le spese necessarie al ripristino", che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento" (cfr. Corte dei conti, Sez. riun., n. 1/2011/QM del 18 gennaio 2011).
11. Tutto ciò premesso in via generale, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che la condotta del convenuto, per la gravità e la durata nel tempo dei comportamenti addebitatigli in sede penale, ha senz'altro determinato la prospettata lesione all'immagine dell'amministrazione, per aver leso proprio nel cuore della sua identità e missione istituzionale l'immagine della Polizia di Stato a cagione dei gravissimi delitti che l'allora dipendente ha commesso nei giorni nei quali ha falsamente attestato la propria malattia.
11.1. Al riguardo giova evidenziare, infatti, che l'Amministrazione dell'Interno, e segnatamente la Polizia di Stato, ha quale compito istituzionale proprio quello di arginare e perseguire la commissione di reati da parte dei consociati. Nel caso di specie, pertanto, l'immagine dell'Amministrazione è stata lesa proprio nel cuore della sua identità e missione istituzionale a cagione dei gravissimi delitti che il proprio dipendente ha commesso nei giorni nei quali ha falsamente attestato la propria malattia, indebitamente beneficiando del relativo trattamento economico, proprio al fine di potersi dedicare all'attività criminale: finalità che, ove come nel caso, perseguita da un Ispettore di Polizia, per di più in giorni nei quali egli avrebbe dovuto, in assenza delle false attestazioni di malattia, essere in servizio, contraddice ontologicamente alla missione istituzionale del Corpo della Polizia di Stato, così compromettendone in modo particolarmente grave la percezione di integrità ed efficacia nella lotta al crimine che ne hanno i consociati, con una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione, tale da far perdere a quest'ultima credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 57 del 9 giugno 2014; Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 433 del 2 luglio 2008; Corte dei conti, Sez. II Appello, n. 106 del 31 marzo 2008).
11.2. Tale lesione dell'immagine della P.A. risulta ancora più grave ove si consideri la singolare sfrontatezza e spregiudicatezza con cui il dipendente ha operato - ponendosi falsamente in malattia per recarsi a commettere i delitti, mettendo a servizio del gruppo criminale la professionalità acquisita nella Polizia di Stato, abusando dei mezzi di servizio (telefono, stanza) per perpetrare il reato e per custodirne i proventi, ostentando ai terzi e addirittura ai colleghi della Polizia di Stato la maggiore ricchezza acquisita in forza della rapina commessa - con atteggiamenti integranti un vero e proprio dileggio dell'Istituzione di appartenenza. Il che ha minato profondamente la percezione e la fiducia che nell'Istituzione medesima ripongono sia i consociati quanto all'effettiva capacità di garantire la sicurezza e la legalità e sia gli appartenenti, che per di più non di rado mettono a repentaglio la propria incolumità personale per poter assolvere con lealtà e dedizione ai compiti d'Istituto e ciò nonostante hanno visto l'integrità e il prestigio della propria Istituzione messi pubblicamente in discussione a cagione dei delitti commessi dal G. F. nei giorni nei quali egli ha falsamente attestato di essere malato.
11.3. L'entità del pregiudizio arrecato all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza si appalesa ancora più grave ed evidente alla luce del clamor fori suscitato dalla celebrazione del processo penale e dall'ampio risalto che la vicenda, in sé gravissima per la riprovevolezza dei delitti posti in essere e per il coinvolgimento addirittura di un Ispettore della Polizia di Stato che si era messo falsamente in malattia per il riprovevole fine di recarsi a compiere una rapina, hanno avuto per lungo tempo sui principali quotidiani anche a diffusione nazionale (La Stampa). Né è derivato un vulnus profondissimo all'immagine, al prestigio, alla percezione esterna e interna dell'Amministrazione e del Corpo di appartenenza quanto alla loro integrità e capacità effettiva di assolvere alla missione istituzionale di contrasto alla criminalità (Sez. Piemonte sent. 9 giugno 2014 n. 57).
12. Stante tutto quanto sopra, l'evocando in giudizio deve rispondere del danno erariale che la sua condotta criminosa posta in essere nei giorni nei quali ha falsamente attestato di essere in malattia ha arrecato all'Amministrazione di appartenenza.
12.1. Tale danno si articola, anzitutto, nel danno patrimoniale attinente alla retribuzione da egli percepita nei giorni dal 27 al 31 agosto 2008, in cui l'Ispettore G. F. ha falsamente dichiarato il proprio stato di malattia, onde poter illecitamente beneficiare dell'istituto dell'aspettativa al fine di assentarsi dal servizio per recarsi a commettere i reati per i quali è poi stato condannato con sentenza definitiva. In forza di tale falsa dichiarazione, egli ha illecitamente percepito, pur non avendone in vero alcun titolo, gli emolumenti connessi all'aspettativa per malattia, ammontanti a Euro 909,61, come da prospetto qui trasmesso con nota della Questura di Campobasso del 24.7.2014 acquisita al prot. (...) del 29.7.2014, esborso che l'Amministrazione ha quindi sopportato sine titulo e che pertanto integra danno erariale da porre a carico dell'Ispettore G. F. che vi ha dato causa.
12.2. Il danno erariale cagionato dall'illecita condotta dell'evocando in giudizio si articola altresì nel danno all'immagine, come sopra descritto e inequivocabilmente subito dall'Amministrazione dell'Interno in relazione al gravissimo episodio di criminalità commesso dal proprio dipendente nei giorni nei quali ha fruito sine titulo dell'aspettativa per una malattia falsamente attestata e della relativa retribuzione, oltre che alla particolare spregiudicatezza e sfrontatezza nonché addirittura ostentazione dei proventi dell'attività criminale che hanno caratterizzato la condotta dell'Ispettore G. F.. In relazione alla intrinseca gravità dei fatti, all'atteggiamento dell'evocando di totale spregio e dileggio dell'Istituzione di appartenenza e del proprio specifico dovere di servizio di lealtà e correttezza verso la stessa, addirittura mortificati dall'ostentazione verso i propri colleghi degli ingenti proventi del delitto, al clamor fori del processo penale e all'ampio risalto che hanno avuto a lungo sulla stampa, anche nazionale, i gravissimi comportamenti oggetto del processo tenuti dal soggetto rivestente la delicata e importante qualifica di Ispettore di Polizia nei giorni nei quali egli si è falsamente collocato in aspettativa per malattia, il Collegio, in piena adesione alla richiesta attorea, ritiene che il danno all'immagine cagionato dal convenuto debba essere equamente quantificato, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, nella somma complessiva di Euro 20.000,00 (Ventimila/00) (per il solo danno all'immagine).
12.3. Con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine da risarcire da parte dell'odierno convenuto, il Collegio rileva, infatti, che nella quantificazione del danno arrecato alla pubblica amministrazione per effetto dei fatti esposti occorre fare riferimento al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., basato sui seguenti parametri: la diffusività dell'episodio nella collettività, la gravità oggettiva del fatto (rilevabile dalle circostanze del fatto, dalla eventuale reiterazione dello stesso, dall'entità dell'arricchimento illecito), la qualifica del soggetto agente e il suo ruolo nell'organizzazione amministrativa. La Sezione, peraltro, ritiene rilevante, nella fattispecie, non solo la intrinseca gravità dei fatti contestati al convenuto, ma anche la qualifica funzionale dallo stesso rivestita e il ruolo istituzionale ricoperto, nonché l'effetto emulativo negativo della sua condotta all'interno della pubblica amministrazione. E' fuori di dubbio, infatti, che in ragione dell'incarico ricoperto e delle funzioni svolte dal convenuto all'epoca dei fatti esposti, l'accertato illecito ha gettato discredito sulla Amministrazione della Polizia di Stato per la compromissione del senso di fiducia che i cittadini ripongono in essa, nonché per il clamor fori indotto dalla vicenda anche a seguito del giudizio penale sugli stessi fatti.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti per la liquidazione del danno all'immagine in via equitativa, il Collegio ritiene di dover convenire con le valutazioni della Procura attrice circa la quantificazione del danno da porre a carico dell'odierno convenuto, determinandolo, in adesione alla richiesta attorea, nella somma complessiva di Euro 20.000,00 (Ventimila/00), a cui vanno aggiunti, come da richiesta attorea, la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, e le spese di giudizio.
Sulla base di quanto sopra si è osservato in via generale sulla quantificazione del danno all'immagine, il Collegio ritiene, infatti, di dover prescindere dagli eventuali costi di ripristino dell'immagine effettivamente e concretamente sopportati, nel caso di specie, dalla pubblica amministrazione, perché l'immagine dell'ente è intesa come valore autonomo, che può subire pregiudizio nel comune sentire della comunità in cui l'ente danneggiato opera, a seguito di condotte illecite di suoi dipendenti e, come tale, necessita di un generale e più ampio ripristino e non di una mera restituitio in integrum. In questo senso - come si è detto - si esprime da tempo la giurisprudenza secondo cui non è necessario dimostrare l'effettuazione delle spese di ripristino del bene-immagine leso, essendo sufficienti prove presuntive/indiziarie ovvero la liquidazione in via equitativa (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. III centr. app. n. 143/2009; Corte dei conti, Sez. II centr. app., n. 269 del 30 giugno 2010; nonché, in sede nomofilattica, Corte dei conti, Sez. riun., n. 1/2011/QM del 18 gennaio 2011).
13. Per quanto riguarda l'imputazione del predetto danno il Collegio, in adesione alla richiesta attorea, ritiene che il danno all'immagine e il danno patrimoniale configurabili in relazione ai fatti esposti, debbano essere addebitati all'odierno convenuto, G. F., nella predetta qualità, all'epoca dei fatti di causa, di Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, per avere lo stesso cagionato, con il suo comportamento gravemente riprovevole e doloso, accertato in sede penale, il danno all'immagine e il danno patrimoniale all'amministrazione da cui all'epoca era dipendente, in relazione ai fatti esposti.
14. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto in relazione ai fatti esposti, il Collegio, in adesione alla prospettazione attorea, ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto, all'epoca dei fatti Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, in relazione ai fatti esposti non può che essere connotato dall'elemento soggettivo del dolo, come si evince chiaramente dalle risultanze del procedimento penale in cui sono state sanzionate le condotte illecite del convenuto medesimo. Non vi è dubbio, infatti, sul carattere doloso della condotta dell'Ispettore G. F., come è stato definitivamente acclarato in sede penale quale elemento costitutivo degli illeciti penali per i quali egli è stato definitivamente riconosciuto colpevole e condannato, con efficacia di giudicato.
14.1. Né può sottacersi l'intensità dell'elemento soggettivo, indubitabilmente da qualificarsi come dolo, denotato dalla spregiudicatezza, lucidità e determinazione con cui l'Ispettore G. F. ha organizzato e portato avanti la sua partecipazione alla commissione del delitto de quo e la fruizione dei relativi proventi, abusando del know-how professionale e delle risorse in uso in ragione delle pubbliche funzioni svolte quale Ispettore della Polizia di Stato. Come ha puntualmente rilevato la Procura attrice, infatti, egli ha, invero, artatamente dichiarato all'Amministrazione di appartenenza uno stato di malattia in realtà non sussistente onde poter fruire dell'istituto dell'aspettativa e così assentarsi dal servizio per recarsi a commettere i delitti per i quali è stato condannato, consapevolmente abusando di un istituto che gli ha consentito di percepire la retribuzione anche nei giorni di assenza e con evidente e deliberata violazione dei doveri di servizio che gli imponevano di comportarsi con lealtà e correttezza nei riguardi del Corpo di appartenenza e di adottare anche al di fuori dal servizio un comportamento consono alla dignità e importanza della funzione pubblica da egli svolta e della missione istituzionale del Corpo medesimo, di contrasto al crimine, ontologicamente incompatibili con la deliberata partecipazione alla commissione dei gravissimi delitti per la quale si è assentato dal servizio e per la quale è stato definitivamente condannato in sede penale. L'evocando in giudizio ha, altresì consapevolmente e deliberatamente posto a disposizione del gruppo criminale il proprio know-how professionale acquisito nell'esercizio delle funzioni di Ispettore di Polizia, deliberatamente distorcendolo le tecniche e la formazione acquisite in Polizia, impartitegli onde porlo in condizione di garantire la sicurezza dei cittadini e il perseguimento dei reati, in un ruolo "di supporto", di cui è stata giudizialmente riconosciuta la "professionalità dimostrata", alla commissione di gravissimi delitti da parte del gruppo criminale di cui ha fatto parte, al quale egli ha scientemente "garanti(to) la sicurezza esterna durante l'esecuzione della rapina e a bordo dei mezzi utilizzati per la successiva fuga". Con altrettanta spregiudicata consapevolezza e volontà l'Ispettore G. F. si avvalso, nell'ambito dell'attività criminale, del telefono di servizio per lo scambio di telefonate e messaggi, con i complici e con la moglie, che non solo non erano motivati da ragioni di servizio, ma addirittura erano strumentali alla commissione dei detti gravi delitti e dunque alla profonda violazione dei doveri di servizio perpetrata nel palese dispregio e dileggio della missione istituzionale del Corpo di Polizia di Stato.
15. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa per danno all'immagine e per danno patrimoniale per indebita percezione della retribuzione in giorni in cui si è indebitamente assentato dal servizio dell'odierno convenuto, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere accolta, e che il Signor G. F. va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della somma complessiva di Euro 20.909,61 (Ventimilanovecentonove/61) (di cui Euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine ed Euro 909,61 a titolo di danno patrimoniale).
16. Alla somma da porre a carico del responsabile, come sopra determinata, vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalla data della commissione del fatto causativo del danno all'immagine fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.
17. Quanto alle modalità di riscossione delle somme predette, la Sezione rammenta che le stesse vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale..
18. Alla condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise,
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3505/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise con atto di citazione del 14 gennaio 2015, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella segreteria della Sezione in data 19 gennaio 2015, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice, e per l'effetto condanna il Signor G. F., come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della somma complessiva di Euro 20.909,61 (Ventimilanovecentonove/61) (di cui Euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine ed Euro 909,61 a titolo di danno patrimoniale), oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalla data della commissione del fatto causativo del danno all'immagine fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, da liquidarsi in Euro 687.05 (SEICENTOOTTANTASETTE/05).
Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale (in Gazz. Uff. n. 180 del 4 agosto 1998).
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone altresì che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli stessi soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Conclusione
Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2015.
Depositata in Cancelleria 16 novembre 2016.
