Sentenze C.D.S.

Sentenza Tar Venezia. PSS VIGILANZA S.r.l. ed ITALPOL GROUP S.p.A., contro Autorità Portuale di Venezia nei confronti di CIVIS S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con l’Istituto in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con l’Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l., la CDS S.r.l., la RANGERS S.r.l. e la Sicuritalia S.p.A.

Per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di conferma all’esercizio dei servizi di vigilanza privata nel territorio di Foggia e la contestuale revoca delle licenze di polizia.

Istituto di vigilanza contro Ministero dell’Interno

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 25 depositata il 2 gennaio 2020 – Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

La vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, laddove l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva, ma solo passiva, degli immobili; cionondimeno è innegabile una certa loro correlazione funzionale, nel senso che la difesa attiva si innesta e consegue ad attività di controllo dei luoghi e di segnalazione di situazioni di allarme. Qualora sussistono chiari riscontri della contiguità tecnico-operativa tra i due servizi è giustificato l'accorpamento funzionale in sede di affidamento.

L'art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 prevede che l'Amministrazione competente al rilascio o rinnovo del porto d'armi "può", e non più "deve", rifiutarlo ai soggetti condannati per i delitti di cui al primo comma per i quali sia intervenuto il beneficio della riabilitazione, così configurando come discrezionale (e non più vincolata) la valutazione rimessa all'Autorità di pubblica sicurezza.

La violazione da parte di un Istituto di Vigilanza dell'obbligo di comunicazione al Prefetto di utilizzazione cumulativa di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni costituisce violazione della disposizione recata dall'art. 257 sexies R.D. n. 635/1940.

CDS: GUARDIA GIURATA IN PROPRIO

Lunedì, 30 Settembre 2019

REPUBBLICA  ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L'EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE I 

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