Registro Sentenze: 3696/04
Registro Generale: 672/2004
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore
CARLO TESTORI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 08 Luglio 2004
Visto il ricorso 672/2004 proposto da:
ANNUNZIATA ANGELO
rappresentato e difeso da:
FREGNI AVV. GIORGIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA D'AZEGLIO 34
presso
VANNI AVV. STEFANO
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA DI MODENA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,del provvedimento 22.3.2004 con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Modena ha respinto la domanda del ricorrente per svolgere l’attività di guardia giurata quale lavoratore autonomo.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA DI MODENA
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 20.5.2004 n. 682 con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 8 luglio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Fregni per il ricorrente e l’avvocato dello Stato A. Cocchieri per la resitente Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
Fatto
Oggetto del presente ricorso è il provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di Modena 22.3.2004, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di guardia giurata quale lavoratore autonomo, ritenendo tale figura non contemplata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce con l’unico motivo di illegittimità la violazione degli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S., ritenendo che tali norme non pongano alcuna limitazione soggettiva allo svolgimento dell’attività di vigilanza privata da parte di soggetti non appartenenti a istituti di vigilanza.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 8 luglio 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
