In materia di detenzione e porto di armi, l'Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; l'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, R.D. n. 773/1931, il compito dell'Autorità di P.S.
Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-contro Prefettura di-OMISSIS-, avverso provvedimento di rigetto istanza per il rilascio del decreto di approvazione a guardia particolare giurata
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2020, proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro che ha respinto le istanze presentate in data 14.11.2019 e intese a ottenere il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola per difesa personale in favore del signor -OMISSIS-
Securpol Puglia S.p.A. contro Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Roma e nei confronti International Security Service Vigilanza I.S.S.V S.p.A. per l'annullamento recante il diniego dell'accesso agli atti.