Pubblicato il 14/01/2022
N. 00081/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ercole Romano e Stefano Colombetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, viale Bianca Maria n. 23;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Varese prot. n. -OMISSIS- in data 06.05.2020, notificato il 29.05.2020, che ha respinto le istanze presentate in data 14.11.2019 e intese a ottenere il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola per difesa personale in favore del signor -OMISSIS-, e di ogni atto preordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 14.11.2019, il legale rappresentante della -OMISSIS-, ha chiesto il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata, e del relativo porto di pistola per difesa personale, in favore del ricorrente, che è stata tuttavia respinta con il provvedimento impugnato.
La difesa erariale si è costituta in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
All’udienza pubblica del 12.1.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato è incentrato su un episodio risalente all'anno 2014, in cui i Carabinieri di -OMISSIS- sono intervenuti per sedare una lite tra il ricorrente e la propria madre, durante la quale ha danneggiato e infranto il parabrezza di un’autovettura, su una segnalazione del 27.8.2015 per oltraggio a Pubblico Ufficiale, e su un provvedimento di diniego del rilascio del porto d'armi uso tiro a volo del 6.2.2019, adottato in conseguenza di controlli che ne hanno accertato la frequentazione con persone gravate da pregiudizi penali e di polizia.
Il ricorso va respinto atteso che, per giurisprudenza costante, le guardie giurate devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività, a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, potendo l'ampio potere di apprezzamento discrezionale di cui dispone l'autorità di pubblica sicurezza, a tutela degli interessi potenzialmente pregiudicati dalla pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione, essere censurato dal giudice amministrativo solo in caso di evidenti vizi di irrazionalità ed incoerenza (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.5.2018, n. 134), che nel caso di specie non sono invece riscontrabili.
Malgrado il ricorrente non abbia effettivamente riportato condanne in sede penale, lo stesso è stato comunque coinvolto in una pluralità di episodi idonei a far sorgere fondati dubbi in ordine alla sua capacità a svolgere le mansioni di guardia giurata, ciò che, considerato il limitato sindacato giurisdizionale nella presente materia, è sufficiente ad escludere l’illegittimità del diniego oggetto del presente giudizio.
In particolare, la nota del 26.8.2020 del Questore di Varese, documenta che l’istante è stato controllato per tredici volte in compagnia di soggetti pregiudicati, confermando pertanto quanto asserito nel provvedimento impugnato, che contrariamente a quanto sostenuto dall’istante nella propria memoria finale, era in realtà anche incentrato su tale circostanza, non avendo pertanto la difesa erariale illegittimamente dato luogo ad un’illegittima integrazione della motivazione.
Per giurisprudenza pacifica, “la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un'indubbia importanza in sede di valutazione dell’affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata, ben potendo l’Amministrazione ritenere che tali frequentazioni possano dare luogo a rischi” (C.S., Sez. III 27.3.2018, n. 1905).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Gatti Domenico Giordano
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
