Numero 00278/2022 e data 10/02/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2022
NUMERO AFFARE 00796/2021
OGGETTO: Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-contro Prefettura di-OMISSIS-, avverso provvedimento di rigetto istanza per il rilascio del decreto di approvazione a guardia particolare giurata;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 557/PAS/U/009223/10089. D.55 del 7/7/2021 con la quale il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Mario Luigi Torsello;
Premesso e Considerato:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il nominato in oggetto ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto di-OMISSIS- ha respinto l’istanza tesa a ottenere il rilascio del decreto di approvazione a guardia particolare giurata, adottato in data 21/05/2020 nei suoi confronti.
Con istanza in data 19/02/2020 il titolare dell’istituto di vigilanza privata -OMISSIS- chiedeva il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta in favore del nominato in oggetto.
Dagli accertamenti istruttori di rito emergeva non sussistere il requisito previsto dall’art. 138, comma 5, del TULPS (requisito di condotta), in quanto destinatario di provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni emesso dalla Prefettura, segnalato per uso di sostanza stupefacente e convivente con il padre condannato per violazione dell’art. 73 DPR 309/90 (stupefacenti) e in conseguenza destinatario di rigetto dell’istanza di rilascio di porto d’armi per uso sportivo.
Con decreto del 21/052020, notificato il 22/05/2020, l’istanza veniva pertanto respinta.
Con il ricorso indicato in premessa l’interessato lamentava l’illegittimità del provvedimento adottato, dichiarandosi non più convivente del genitore a cui carico peraltro il reato era stato dichiarato estinto.
Il ricorso è però irricevibile in quanto è stato presentato il 20 ottobre 2020, per come risultante dalla ricevuta dell’accettazione della raccomandata, e quindi oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
