legittimo il rifiuto di una guardia giurata - con turni quotidiani di lavoro, mantenuti nel tempo pur in assenza di comprovate esigenze aziendali, con orario dalle 23,55 alle 6.00 e dalle 16.00 alle 22.00 - di eseguire, al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, il compito aggiuntivo di riscossione delle fatture
Axitea S.p.A., già Sicurglobal S.p.A., già Sicurglobal Vigilanza S.r.l. con sentenza depositata il 7.4.2012 la Corte di appello di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno, ha respinto l'opposizione della società Axitea s.p.a. proposta nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avverso l'ordinanza ingiunzione n. 291 del 2008 della Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno per violazioni, commesse nell'anno (OMISSIS), al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 7 concernente i riposi giornalieri dei dipendenti, guardie giurate, della società svolgente attività nel settore della vigilanza.
La Corte distrettuale, in sintesi, ha ritenuto sussistente la violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 7 (concernente i riposi giornalieri) a fronte delle seguenti argomentazioni: il tenore lessicale dell'art. 2, comma 2 D.Lgs. n. 66 (vigente ratione temporis) non consente di comprendere le attività di vigilanza privata nel novero di quelle escluse dal campo di applicazione della suddetta disciplina;
Il credito retributivo del lavoratore va ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro al lordo della quota contributiva altrimenti gravante sul lavoratore, in privilegio trattandosi di credito per retribuzione, esclusa quella gravante sul datore di lavoro.
In via ulteriore invocava anche Cass. n. 19922 del 2016 emessa in causa avente ad oggetto la condotta di una guardia giurata. ... - la recidività nell'addormentarsi in servizio