Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 10/06/2009) 07/07/2009, n. 27665. Il ritrovamento presso tale autorimessa di un giubbotto antiproiettile in dotazione alla guardia giurata R.M., il giorno dell'assalto presente sul furgone rapinato

Martedì, 07 Luglio 2009 12:09

identificazione, di tentato omicidio pluriaggravato, di rapina pluriaggravata ad un furgone blindato portavalori, dell'incendio di più autovetture, di ricettazione di più autovetture ... il ritrovamento presso tale autorimessa di un giubbotto antiproiettile in dotazione alla guardia giurata R.M., il giorno dell'assalto presente sul furgone rapinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere

Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) M.T. N. IL (OMISSIS);

2) T.F. N. IL (OMISSIS);

3) S.P. N. IL (OMISSIS);

4) F.E. N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 16/12/2008 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 16 dicembre 2008 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, confermava quella resa dal G.I.P. del Tribunale petroniano il precedente 17.11.2008, che carico di T.F., S.P., M.T., F. E. e L.F.P. aveva disposto la misura cautelare in carcere giacchè gravamente indiziati, in concorso tra loro e con altri in via di identificazione, di tentato omicidio pluriaggravato, di rapina pluriaggravata ad un furgone blindato portavalori, dell'incendio di più autovetture, di ricettazione di più autovetture, di detenzione e porto di numerosissime armi da guerra (fucili mitragliatori, mitragliette, ed altre armi automatiche per tiro a raffica) e di associazione per delinquere. Condotte accertate in (OMISSIS) ed in varie regioni italiane con condotta perdurante.

Appare utile premettere che il (OMISSIS), con una concertata rapina consumata spettacolarmente da un gruppo di circa dieci persone travisate ed armate con fucili mitragliatori di notevolissima capacità offensiva su un furgone blindato bloccato sull'autostrada, ignoti si impossessavano di oltre Euro 3.080.000,00 in denaro ed assegni, mentre, utilizzando come sbarramento un'autovettura rubata alla quale era stato appiccato il fuoco, veniva altresì bloccato il traffico autostradale e costretti alla consegna delle chiavi alcuni degli atterriti proprietari.

Nella ricostruzione degli accadimenti gli inquirenti accertavano che una settimana prima della rapina detta, e precisamente il (OMISSIS), gli autori dell'azione criminosa, ovvero alcuni di loro, aveva eseguito di essa una sorta di prova generale o forse un primo tentativo di eseguire il piano criminale, tentativo dal quale avevano poi desistito.

A carico del F., accusato di aver partecipato al gruppo di fuoco della rapina del (OMISSIS), i giudici di merito pongono gli accertamenti eseguiti su un guanto rinvenuto sul furgone FIAT Ducato trovato bruciato il giorno successivo a quello della rapina ed utilizzato dai rapinatori e precisamente la identità di profilo genetico delle tracce biologiche rimaste su tale guanto e quelle raccolte in seguito ad un esame alcolimetrico eseguito dal F. in occasione di un normale controllo autostradale. A carico del T., anch'egli accusato di aver partecipato al gruppo di fuoco in occasione della rapina, i giudici di merito pongono una analoga identità di profili genetici, questa volta tratti da un passamontagna ritrovato anch'esso nel furgone FIAT Ducato di cui innanzi.

A carico del M., accusato di aver attivamente partecipato il (OMISSIS) precedente il giorno della rapina, a quella che gli inquirenti hanno definito la prova generale del delitto ovvero, probabilmente, un primo tentativo andato a vuoto della rapina poi consumata, i giudici di merito pongono i due biglietti autostradali di andata e ritorno utilizzati dal predetto (i due biglietti recano le sue impronte digitali) alla guida dell'autovettura Renault Clio intestata a tale Ma.Do., genitore di Ma.Fr. locatario di uno dei covi utilizzati dai coimputati S.P. e L.F.; l'uso di tale autovettura all'interno di un convoglio di automezzi analogo a quello formatosi in occasione della rapina ed in occasione degli spostamenti del furgone blindato poi rapinato (il tutto accertato con il sistema fotografico di controllo di velocità autostradale denominato "Tutor"); la conoscenza con altri coindagati; l'assenza di giustificazioni plausibili in ordine alla sua presenza sul teatro degli accadimenti.

A carico del S. il Tribunale richiama la presenza nel convoglio di auto presente il (OMISSIS) dietro il furgone rapinato di un'autovettura Ford Focus riconducibile allo stesso; la disponibilità di covi nella zona delle operazioni a (OMISSIS), ove era custodito l'arsenale delle armi utilizzate per l'assalto del (OMISSIS) (al S. furono sequestrate le chiavi di tale ultimo locale; un'autorimessa); i vuoti comunicativi del suo cellulare in occasione delle spedizioni del (OMISSIS); il ritrovamento presso tale autorimessa di un giubbotto antiproiettile in dotazione alla guardia giurata R.M., il giorno dell'assalto presente sul furgone rapinato.

2. Ricorrono al giudice di legittimità per l'annullamento dell'impugnata ordinanza M.T., T.F., S. P. e F.E., denunciando l'illegittimità dell'impugnato provvedimento con riferimento sia alla sussistenza della richiesta gravità indiziaria in ordine alla loro colpevolezza, sia alla ricorrenza nel caso di specie dei reati contestati ai sensi dell'art. 416 c.p. ed ai sensi degli artt. 56, 575 e 577 c.p..

2.1 Oppone in particolare il M. la nullità della impugnata ordinanza perchè omessa ed illogica la motivazione illustrata in ordine alla valutazione degli indizi e questo sul rilievo che risulterebbe privo di riscontro probatorio la circostanza che il (OMISSIS) si sarebbe avuta un'"autentica anteprima" dell'assalto consumato la settimana successiva e che risulterebbe del pari indimostrata l'asserzione che il ricorrente sia stato presente il 30.6.2008 sul teatro della rapina.

La circostanza infatti, ammessa dall'interessato, di essersi trovato in zona il (OMISSIS) nulla prova, osserva la difesa istante, in ordine ai gravi accadimenti di sette giorni dopo, così come nulla prova l'altra circostanza, particolarmente trattata nell'ordinanza impugnata, che il (OMISSIS) lo stesso si sarebbe recato al punto blu di (OMISSIS) per regolarizzare un mancato pagamento maturato in precedenza.

2.2 T.F., da parte sua, denuncia violazione degli artt. 61, 356 e 360 c.p.p., in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e illogicità della motivazione sul punto.

Osserva al riguardo il ricorrente che il profilo genetico accertato come presente sul passamontagna reperito nel furgone bruciato ed utilizzato come indizio a suo carico, è stato dichiarato compatibile con un parente maschio in linea retta del pregiudicato T. A., il quale non avendo figli ed essendo orfano di padre, consente l'individuazione di T.F., il quale in quel momento aveva già assunto la veste di indagato, i cui diritti, nel caso in esame, non sarebbero stati pertanto rispettati (avvertenze di legge e possibilità di nomina del difensore di fiducia, presenza dello stesso alle operazioni peritali).

Lamenta ancora il T. che nel fascicolo processuale mancano i verbali di prelevamento e di consegna ai consulenti del P.M. a riprova della surrettizia attività svolta dagli inquirenti attraverso l'esame alcolimetrico.

Censura infine il ricorrente l'ipotizzabilità nel caso di specie del reato di cui all'art. 416 c.p..

2.3 S.P. denuncia anch'egli, col primo motivo di doglianza, la nullità della impugnata ordinanza perchè omessa ed illogica, a suo avviso, la motivazione illustrata in ordine alla valutazione degli indizi e questo sul rilievo che la presenza di una Ford Focus riconducibile al ricorrente sul luogo della rapina è indizio di evidente labilità; che le armi ritrovate il (OMISSIS) non è provato siano state utilizzate il (OMISSIS) precedente; che i vuoti comunicativi del (OMISSIS) appaiono privi di significato probatorio; che il giubbotto antiproiettile sequestrato nell'autorimessa bolognese non è provato che appartenga ad una delle guardie giurate della Coopservice.

Col secondo motivo di censura contesta la difesa ricorrente la ipotizzabilità nel caso in esame sia del reato di cui all'art. 416 c.p., sia di quello di tentato omicidio, ancorchè ipotizzato nelle forme del dolo alternativo.

2.4 F.E., infine, denuncia violazione degli artt. 356, 178 e 360 c.p.p., nonchè difetto di motivazione in ordine alla valorizzazione indiziaria della identità biologica contestatagli in seguito all'esame del guanto ritrovato nel furgone bruciato. Lamenta sul punto il ricorrente, col primo motivo di ricorso, che l'esame alcolimetrico per l'acquisizione del materiale biologico di comparazione era avvenuto non casualmente, bensì su soggetto da considerarsi già indagato, allo scopo di acquisire campioni biologici di comparazione eppertanto in violazione dei suoi diritti difensivi. Col secondo motivo di censura lamenta altresì il ricorrente, sotto il profilo del difetto di motivazione, la non identità dei profili genetici, dappoichè mancante il sedicesimo indicatore, erroneamente valutato dal giudicante, secondo tesi difensiva, come tale (mancante cioè) ma in realtà "diverso". 3.1 ricorsi si appalesano infondati.

Le singole doglianze vanno valutate partitamente, dappoichè articolate con distinte ragioni di censura, peraltro premettendo al giudizio invocato in questa sede la considerazione che, in ordine all'applicazione della disciplina portata dall'art. 273 c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6^, 06/07/2004, n. 35671).

Tanto premesso sul piano dei principi si passa ad esaminare le singole doglianze.

3.1 M.T..

Con riguardo al ricorrente M. l'ordinanza impugnata si appalesa articolata con motivazione congruamente illustrata ed immune da vizi logici.

Come innanzi anticipato, la difesa del M. contesta che risulti acquisito al processo un sostegno indiziario apprezzabile in ordine alla convinzione espressa in motivazione dal giudice territoriale che il (OMISSIS), si sia tenuta una prova generale dell'azione criminosa programmata per la settimana successiva.

Orbene, diversamente opinando dalla tesi difensiva osserva la Corte che del tutto logica si appalesa, viceversa, la deduzione indiziaria da parte del giudice del riesame, il quale ha valorizzato i seguenti, significativi dati offerti dagli inquirenti: l'impronta del M. è stata rilevata sui ticket autostradali relativi al pagamento del tragitto effettuato da un autocarro furgone il quale aveva fatto parte di un'autocolonna composta da tale furgone e da altre quattro autovetture. Detta colonna di autovetture è stata seguita, attraverso i passaggi attraverso i caselli di partenza e ritorno, nel suo tragitto da (OMISSIS) (luogo come presto si vedrà ove è collocata una base certa del gruppo) a (OMISSIS), negli stessi orari di passaggio dei furgoni portavalori. La colonna di autovetture e gli orari di quel (OMISSIS) sono stati individuati sulla base dei pagamenti effettuati con tessera VIACARD aventi numeri successivi l'una all'altra. Il furgone guidato verosimilmente dal M. e segnalato dal ticket di cui innanzi (quello con l'impronta dell'indagato) corrisponde ad un pagamento effettuato con tessera VIACARD (OMISSIS), pagamento eseguito immediatamente prima e subito dopo altre tessere puntualmente indicate nel provvedimento e riferibili alle autovetture che quella sera seguirono i blindati portavalori. Detta tessera VIACARD viene altresì indicata dal giudice territoriale giacchè essa risulta associata più volte al pagamento di tariffe autostradali relative al passaggio dell'autovettura Renault Clio targata (OMISSIS) nella disponibilità del predetto M. (che il (OMISSIS) si presentò al punto BLU di (OMISSIS) per saldare un sospeso relativo a tale automezzo) automezzo intestato a Ma.Do., padre di M. F. locatario di uno dei covi (OMISSIS) individuati nell'ordinanza ed utilizzato dal coindagato S..

Non può negarsi robusto valore indiziario a tutto ciò e siffatto giudizio comporta riconoscimento della legittimità del provvedimento in esame, sul punto, quanto a coerenza e sufficienza della motivazione illustrata.

3.2 T.F..

A carico del ricorrente T. ricorre, come dato di consistente valore indiziario, il positivo raffronto tra le sue tracce biologiche e quelle reperite sul passamontagna trovato nel Ducato dato alle fiamme subito dopo il suo utilizzo nella rapina. La difesa del T. oppone, al riguardo, la violazione dei suoi diritti difensivi, sul rilievo che al momento dell'esame del dato biologico del parente in linea retta T.A. (dal cui esame si è poi risalito al ricorrente) egli, in qualità di indagato, aveva diritto alle avvertenze di legge, alla nomina di un difensore, alla presenza del difensore alle operazioni peritali. Al riguardo osserva la Corte che trattasi di eccezione infondata giacchè, come è noto, in tema di accertamenti tecnici fatti eseguire dal pubblico ministero, "le garanzie difensive dettate, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 360 c.p.p, riguardano solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, mentre per quelli ripetibili nessun avviso il pubblico ministero è tenuto a dare all'indagato e al suo difensore" (Cass. pen., Sez. 3^, 23/11/2004, n. 5460). Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo non risulta provata una situazione di irripetibilità ed, inoltre, appare dirimente la constatazione che non risulta operata difensivamente, nè in prime cure, nè in questa sede processuale, alcuna contestazione in ordine alla irripetibilità dell'accertamento.

3.3 S.P..

Anche con riferimento alla posizione processuale di tale ricorrente diffusamente e logicamente motivato si appalesa il giudizio impugnato.

L'istante oppone, in particolare, la labilità indiziaria del dato relativo alla presenza dell'autovettura Ford Focus targata (OMISSIS) sul luogo della rapina, la errata riconduzione ad essa rapina delle armi ritrovate il (OMISSIS), la non riconducibilità ad una delle guardie giurate della Coopservice del giubbotto sequestrato nel cosiddetto covo di (OMISSIS).

Trattasi di rilievi in fatto, peraltro privi di apprezzabile forza argomentativa.

Ha fondamento indiziario apprezzabile l'argomento logico illustrato dai giudici territoriali in relazione alla circostanza di fatto che la suddetta autovettura, intestata al fratello del ricorrente, sia stata ripresa dai sistemi TUTOR e dalle telecamere dell'area di servizio (OMISSIS) est mentre si poneva in marcia, con le altre autovetture identificate come facenti parte del convoglio di automezzi utilizzato per la rapina, al passaggio dei furgoni portavalori, per poi marciare davanti ai furgoni medesimi ad andatura lenta per rallentarne la marcia. Il fratello del ricorrente, intestatario dell'automezzo detto, interrogato in sede di convalida di fermo, ha dichiarato che l'autovettura era abitualmente utilizzata dal congiunto S.P.. Ad analoga considerazione si perviene quanto al valore indiziario dato all'autorimessa posta in (OMISSIS), di cui il S. aveva le chiavi, dappoichè accertato che le armi ivi ritrovate sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nella rapina e che il giubbotto sequestrato è quello appartenente alla guardia giurata R.M., parte lesa nel processo.

3.4 F.E..

A carico del ricorrente F. l'ordinanza richiama l'identità di profilo genetico del suo reperto biologico con quello tratto dal guanto ritrovato nel Ducato bruciato, utilizzato per la rapina ed anche in questo caso non può negarsi forza indiziaria ad un dato di siffatta natura e di tale significatività.

Oppone detto ricorrente alle conclusioni dei giudici territoriali la violazione dei suoi diritti difensivi, dappoichè l'esame alcolimetrico effettuato sulla sua persona non fu affatto casuale, ma preordinato al confronto genetico del reperto ritrovato dagli inquirenti nel Ducato di cui innanzia, eppertanto effettuato su persona ritenuta indagata.

Trattasi di eccezioni non fondate.

In primo luogo non può non rilevarsi che non v'è stato prelievo coatto in danno del F. ed inoltre anche in relazione a questa posizione processuale va richiamato il principio di diritto già illustrato a margine della doglianza proposta dal ricorrente M., principio secondo cui in tema di accertamenti tecnici fatti eseguire dal pubblico ministero, "le garanzie difensive dettate, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 360 c.p.p. riguardano solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, mentre per quelli ripetibili nessun avviso il pubblico ministero è tenuto a dare all'indagato e al suo difensore" (Cass. pen., Sez. 3^, 23/11/2004, n. 5460). Anche in questo caso, come già rilevato a margine della posizione del M., non risulta provata una situazione di irripetibilità e, soprattutto, non risulta operata alcuna contestazione in ordine ad essa. Soltanto in sede di udienza camerale davanti a questa Corte il difensore del F. ha illustrato le sue ragioni sull'argomento, ragioni anche per questo inammissibili a mente dell'art. 311 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 611 c.p.p., comma 1 (Cass., Sez. 5^, 10.2.2005, n. 8826, rv. 231588).

In tema di ricorso per cassazione in tema provvedimenti de liberiate emessi dal giudice del riesame, infatti, non ricorre alcuna deroga infatti al principio generale della necessaria connessione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli prospettati in sede i legittimità (si veda: Cass., Sez. 3^, 13.11.2007, n. 2023, rv. 238527, in tema di ammissibilità di motivi nuovi ex art. 311 c.p.p., comma 4, per il quali, pure, è richiesto quella connessione originaria di cui innanzi).

4. Rimangono da trattare le doglianze con le quali i ricorrenti M. e S. contestano l'ipotizzabilità nel caso in esame dei reati di cui all'art. 416 bis c.p. e di quello di tentato omicidio, per il quale si contesta, anche, una oggetti va inipotizzabilità di dolo alternativo.

Pur risultando le relative questioni giuridiche sottoposte a questa Corte del tutto ininfluenti sul giudizio richiesto complessivamente con i ricorsi esaminati, osserva il Collegio che legittima si appalesa la contestazione relativa al delitto di cui all'art. 416 c.p., per la cui sussistenza la norma incriminatrice richiede, come è noto, un vincolo associativo comunque stabile tra tre o più persone, un programma criminoso indeterminato (per distinguerlo dal concorso di persone nel reato) ed, infine, l'esistenza di una seppur minima struttura organizzativa.

Le acquisizioni istruttorie hanno posto in evidenza nel caso in esame l'esistenza di un gruppo numeroso di persone, impegnate nella esecuzione di azioni criminali di rilevantissimo spessore delinquenziale tali da non poter rimanere isolate, organizzato con covi, basi logistiche, munizionamento occultato, capace di spostarsi in aree del Paese lontane dai luoghi di abituale dimora. Nell'attuale fase del processo tutto ciò appare sufficiente a ritenere la legittimità della contestazione in esame.

Del pari corretta si appalesa l'ipotizzato tentato omicidio, dappoichè indubbia l'idoneità degli atti consumati dai malviventi nella rapina al mezzo blindato a provocare la morte violenta di taluno o di tutti gli aggrediti, come comprovato dall'uso indiscriminato e per nulla finalizzato a determinati obbiettivi di armi da fuoco di oggettiva forza micidiale.

La ricostruzione della condotta realizzata dai rapinatori rende poi palese che l'intensa sparatoria utilizzata per lo scopo venne consumata nella piena consapevolezza, nè poteva essere altrimenti, della sua pericolosità omicida, di guisa che, nel caso di specie non di dolo eventuale (peraltro incompatibile con il tentativo) può discettarsi, bensì di dolo diretto, attesa l'elevatissima probabilità di una conseguenza omicida dell'azione posta in essere, che va ben al di là della mera accettazione del rischio di un evento più grave di quello ordinariamente rappresentatosi dall'agente (Cass., sez. 1^, 14.12.2004, n. 7582).

5. In conclusione i ricorsi vanno rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali a mente dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009

Pubblicato in Assalti Portavalori