... essi si collocarono in una "posizione che permetteva da una parte di vedere da dove provenissero i mezzi in uscita dalla Safe (da (OMISSIS), dall'altra parte di osservare la rotonda di intersezione tra (OMISSIS), che proseguiva verso Sud".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella - Presidente -
Dott. MESSINI D’AGOSTINI P. - rel. Consigliere -
Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -
Dott. SARACO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S.A., nato il (OMISSIS);
I.S., nato il (OMISSIS);
Z.M.F., nato il (OMISSIS);
C.G., nato il (OMISSIS);
B.M., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MIGNOLO Olga, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Antonio Paolo MUZZI per S., avv. Michele D'AGOSTINO per B., avv. Corrado LIMENTANI per I. e, in sostituzione dell'avv. Antonio Lucio ABBONDANZA, per Z., e dell'avv. Domenico IZZO per C., che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 5/4/2018 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa il 27/9/2017 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Pavia, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato S.S.A., I.S., Z.M.F. e C.G. alla pena di otto anni di reclusione e 3.000 Euro di multa e B.M. alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 2.000 Euro di multa per concorso nei reati, tutti aggravati, di rapina, porto in luogo pubblico di armi e ricettazione nonchè al risarcimento del danno subito dalla parte civile, liquidato in 20.000 Euro.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, S. aveva partecipato alla organizzazione di una rapina in danno di un portavalori, materialmente commessa dagli altri quattro imputati e da due soggetti non identificati, armati di un fucile e di una pistola, con l'utilizzo di due autovetture provento di furto con le quali avevano bloccato la guardia giurata, disarmandola ed impossessandosi della somma di 298.000 Euro.
Nei confronti degli odierni ricorrenti era stata emessa ordinanza di custodia cautelare; il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, accolta dal Giudice per le indagini preliminari.
2. Propongono ricorso S.S.A., I.S., Z.M.F., C.G. e B.M., a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza.
3. Con il ricorso presentato nell'interesse di S. vengono dedotti due motivi.
3.1. Con il primo motivo viene censurata la motivazione della sentenza, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento al concorso dell'imputato nella rapina, in assenza di qualsivoglia contributo materiale o morale, affermato sulla base di una prova indiziaria priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 192, comma 2.
Peraltro, la Corte di appello in modo contraddittorio ha dapprima sostenuto che il contributo di S. è stato di tipo morale, ma poi ha concluso evidenziando un contributo materiale dallo stesso fornito ai complici.
A carico del ricorrente risultano solo quattro conversazioni telefoniche intercettate fra il 31 ottobre ed il 2 novembre del 2014, dalle quali non si evince affatto il ruolo di organizzatore della rapina, commessa il giorno successivo all'ultima telefonata.
S. ricevette quelle telefonate da persone che conosceva, dalle quali tutt'al più apprese delle loro - intenzioni delittuose, -tenendo un atteggiamento meramente passivo, tale da integrare una connivenza non punibile.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale, in relazione a quanto previsto dall'art. 63 c.p., comma 4, che regola il concorso di circostanze ad effetto speciale, nonchè il vizio motivazionale in ordine alle argomentazioni poste a fondamento del rigetto del motivo di appello concernente la mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso la riduzione della pena base individuata per il delitto di rapina.
Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il G.i.p., in presenza delle aggravanti ex art. 628 c.p., comma 3 e art. 99 c.p., comma 4, avrebbe implicitamente aumentato la pena ex 63 c.p., comma 4, con una interpretazione in malam partem della procedura sanzionatoria seguita dal primo giudice.
3.3. Nei motivi nuovi vengono riprese e sviluppate le argomentazioni svolte con il ricorso; inoltre la recente contestazione agli altri imputati e non a S. dei reati di detenzione e porto della pistola sottratta alla guardia giurata in occasione della rapina fa venir meno "un ulteriore e fortissimo elemento indiziario" a carico del ricorrente.
4. Il ricorso di I.S. è articolato in tre motivi.
4.1. Contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova con riguardo all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa.
Nel corso delle indagini erano emersi plurimi indizi che indicavano quali autori della rapina un gruppo di soggetti gravitante intorno a due campi nomadi, rispetto ai quali il ricorrente era del tutto estraneo.
La sentenza impugnata ha ritenuto non infondata la pista investigativa seguita in un primo tempo e poi abbandonata, ma poi in modo contraddittorio ha confermato la sentenza di condanna: il mancato approfondimento di una ipotesi alternativa ritenuta verosimile determina l'impossibilità di superare la soglia del dubbio ragionevole.
4.2. Illogicità e contraddittorietà della motivazione nonchè violazione dell'art. 192 c.p.p. con riguardo alla valutazione degli elementi di prova a carico dell'imputato.
In relazione ai presunti sopralluoghi, la sentenza erroneamente ha valorizzato in senso accusatorio la presenza degli imputati, di pomeriggio, tre giorni prima della rapina, in un paese distante dieci chilometri dal luogo del delitto, ed ha ritenuto provata l'esecuzione di un secondo sopralluogo, il (OMISSIS), da parte di I., che quel giorno non contattò B.M..
La Corte nel contempo ha illogicamente svalutato la circostanza che la Polizia, il giorno della rapina, non riscontrò la presenza degli imputati nello stesso paese in cui tre giorni prima erano stati pedinati.
Nella motivazione, inoltre, viene richiamato il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte in altro procedimento, dal quale la Corte evince riferimenti degli interlocutori alla rapina contestata, sulla base tuttavia di dati errati o travisati.
4.3. Violazione della legge penale, in relazione a quanto previsto dall'art. 63 c.p., comma 4, che regola il concorso di circostanze ad effetto speciale, nonchè il vizio motivazionale in ordine alle argomentazioni poste a fondamento del rigetto del motivo di appello concernente la mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso la riduzione della pena base individuata per il delitto di rapina.
Il motivo è identico a quello proposto nel ricorso di S..
5. Con il ricorso presentato nell'interesse di Z.M.F. vengono dedotti tre motivi.
5.1. Con i primi due motivi si denunciano violazione di legge e mancanza di motivazione sotto due profili.
Recependo acriticamente le conclusioni della prima sentenza, la Corte ha confermato la condanna dell'imputato sulla base dei contatti avuti con gli organizzatori della rapina e di elementi privi dei requisiti previsti dall'art. 192, comma 2.
In secondo luogo, le sentenze di merito, così come il capo d'imputazione, non hanno indicato il tipo di contributo concorsuale fornito da Z..
5.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge perale (artt. 62 bis e 133 c.p.) ed il vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, avendo il giudice di appello ignorato anche su questo punto le argomentazioni svolte con il gravame.
6. Anche il ricorso di C.G. è articolato in tre motivi.
6.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui è stato confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla base di indizi privi dei requisiti previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 2, peraltro valutati dalla Corte territoriale in modo atomistico.
Non vi è alcuna conversazione intercettata che rimandi in maniera inequivoca alla partecipazione dell'imputato ai sopralluoghi, non dimostrata aliunde, e tantomeno alla rapina, non desumibile dalla sua presenza in un bar il giorno del delitto nè da una conversazione fra lo stesso ricorrente ed I., nella quale i due fanno riferimento non alla rapina di cui si tratta ma - a "delitti commessi in passato", come si legge anche in sentenza.
6.2. Con il secondo motivo, quanto alla condanna per la ricettazione, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, considerato che la difesa aveva prospettato con l'appello la differente ipotesi delittuosa del furto, maggiormente plausibile in ragione del breve lasso temporale intercorso fra la denuncia di furto di una delle due autovetture e la commissione della rapina.
6.3. Lo stesso vizio è denunciato con l'ultimo motivo, in relazione all'applicazione della recidiva, considerato anche che il ricorrente ha riportato l'ultima condanna quasi trent'anni or sono.
7. B.M. lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione a due diversi punti della sentenza.
7.1. In relazione all'affermazione di responsabilità, si sostiene l'erronea valutazione della prova indiziaria, in violazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza e del principio del ragionevole dubbio.
Il servizio di osservazione del 31/10/2014 non dimostra che vi fu un sopralluogo finalizzato all'esecuzione della rapina; neppure l'incontro fra il ricorrente ed alcuni coimputati il giorno del delitto fornisce alcun dato certo ed incontrovertibile, al pari del contenuto delle conversazioni ambientali richiamate in sentenza ed erroneamente interpretate.
7.2. La Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche sulla base di valutazioni che nella stessa sentenza sono ritenute pertinenti solo per la posizione dei coimputati.
Inoltre, non vi è motivazione sui singoli aumenti di pena per la continuazione con gli altri reati, quantificati in un anno ciascuno a fronte di fattispecie differenti.
7.3. Con motivi nuovi la difesa deduce che B.M. è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 22/4/2016 per la detenzione ed il porto di armi che almeno in parte erano state utilizzate nella rapina in esame; la Corte di appello, pertanto, ha omesso l'applicazione del disposto dell'art. 649.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono tutti inammissibili perchè proposti con motivi generici, non consentiti ovvero manifestamente infondati.
2. Va premesso che i ricorsi si sono confrontati solo in parte con le ampie argomentazioni svolte nella sentenza di appello, difettando, quindi, sia pure in diversa misura, di "specificità estrinseca", ossia della esplicita correlazione con le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata.
E' noto che, secondo il diritto vivente, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 38072 del 13/07/2018, Adamo, non mass.; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).
Sono inammissibili, dunque, i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
I ricorsi, invece, hanno riproposto in buona parte le doglianze svolte con l'appello, motivatamente disattese dalla Corte con una logica e coerente motivazione e valutazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, espresse in senso adesivo a quelle, assai ampie ed articolate, del primo giudice.
In proposito va ricordato che "la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni. Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado" (così Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n. 50119 del 17/10/2017, Ripamonti, non mass., nonchè Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione).
Entrambe le sentenze di merito, invero, hanno esaminato in modo logico e adeguato le risultanze probatorie, delineando un quadro accusatorio imponente a carico di tutti i ricorrenti, già emerso nella fase cautelare.
3. Ricorso S..
3.1. Il motivo inerente all'affermazione di responsabilità è generico e ripropone doglianze in ordine al ruolo svolto dal ricorrente, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguata risposta senza alcuna contraddizione o lacuna, ma solo con una imprecisione terminologica laddove ha evocato un concorso morale di S., pur avendo ritenuto dimostrato che l'imputato contribuì all'organizzazione della rapina, anche con un supporto materiale, pur non avendo preso parte direttamente alla fase esecutiva del delitto, con l'aggressione armata al portavalori.
Secondo la difesa, dalle conversazioni telefoniche intercettate non si evincerebbe il contributo fornito da S. alla rapina, ma sul punto la motivazione della sentenza impugnata è puntuale e logica.
Va in proposito richiamato il principio, ribadito anche da ultimo dalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 38042 del 13/07/2018, Venere, non mass.), secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650) o in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516).
Priva di ogni fondamento, dunque, è la deduzione difensiva secondo la quale nella condotta del ricorrente sarebbe tuttalpiù configurabile una ipotesi di connivenza non punibile.
E' noto come la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto vada individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454; Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 2581.86; Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum, Rv. 257810; Sez. 5; n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953).
3.2. Il secondo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4, ed alla determinazione della pena base, è inammissibile perchè non proposto con l'appello.
Secondo il diritto vivente non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202).
Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perchè non segnalato con i motivi di gravame (da ultimo v. Sez. 2, n. 25941 del 17/05/2018, Emmanuele, non mass.).
Il primo giudice, infatti, negate le attenuanti generiche ed applicata la recidiva, si era posto il problema del concorso fra le due circostanze aggravanti ad effetto speciale ed aveva richiamato il disposto dell'art. 63 c.p., comma 4, risolvendo correttamente la questione sulla base della nota sentenza Indelicato (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664) e determinando la pena detentiva per la rapina pluriaggravata in nove anni di reclusione, senza alcuna specificazione.
Con l'appello, S. aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva, con la conseguente riduzione della pena, senza lamentare la determinazione in misura onnicomprensiva della pena per il reato di rapina, censura che non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
La Corte territoriale ha disatteso le due doglianze dell'appellante (in questa sede non riproposte), ed ha ritenuto congrua, alla luce dei criteri previsti dall'art. 133 c.p., specificamente richiamati, la pena complessivamente determinata dal primo giudice per la rapina, non rilevando la scomposizione operata nella sentenza di appello, finalizzata a individuare l'aumento (facoltativo) ex art. 63 c.p., comma 4, punto che non era stato devoluto con il gravame.
Va ricordato altresì che, secondo la prevalente giurisprudenza, non sussiste neppure l'obbligo del giudice di indicare specificamente i singoli aumenti sulla pena base, imposti dalla riconosciuta sussistenza di circostanze aggravanti, in quanto la graduazione della pena, ancorchè concernente aumenti e diminuzioni correlati rispettivamente a circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la determinazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 c.p. (Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Pedercini, Rv. 265141; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263700; Sez. 2, n. 4984 del 21/01/2015, Giannone, Rv. 262290; Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Di Palma, Rv. 262313; Sez. 5, n. 7164 del 13/01/2011, De Felice, Rv. 249710).
3.3. L'inammissibilità del ricorso si estende al motivo nuovo (art. 585 c.p.p., comma 4).
In ogni caso è di tutta evidenza che l'omessa contestazione anche a S. del porto della pistola sottratta alla guardia giurata in occasione della rapina è elemento del tutto neutro rispetto al tema della sua responsabilità per lo stesso delitto.
4. Ricorso I..
4.1. Privo di ogni pregio è il motivo inerente alla presunta pista alternativa trascurata dagli investigatori.
La sentenza impugnata, disattendendo la doglianza pedissequamente riproposta con il ricorso, ha evidenziato che dalla presenza sul luogo della rapina anche di un'autovettura intestata ad una donna, che forse apparteneva ai clan di nomadi residenti in due vicini campi, si era ipotizzato che vi fosse stato un supporto logistico anche di altri soggetti, ma giammai che I. e gli altri imputati fossero estranei al delitto: non si trattava affatto, dunque, di una "pista alternativa" che sia pure in misura minima potesse incidere sul giudizio di responsabilità del ricorrente e dei suoi complici.
4.2. Con il secondo motivo la difesa ha di fatto sollecitato un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate nella decisione impugnata, invocando una rilettura delle prove e l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa; ciò è precluso in questa sede poichè non è consentito dedurre il "travisamento del fatto" ma solo il travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, che abbia il carattere di decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
Va ricordato anche che il travisamento della prova può avere rilievo - come di recente ribadito dalla Suprema Corte - solo quando "l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio" (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); pertanto, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227).
Pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà il ricorrente, con le censure proposte, non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).
La Corte di legittimità, dunque, non può valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, ciò a maggior ragione in presenza come nel caso di specie - di una "doppia conforme", ma deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, che nel caso di specie sono del tutto assenti.
Il vizio logico, invece, è riscontrabile nel ricorso laddove svaluta la circostanza del sopralluogo eseguito dagli imputati tre giorni prima della rapina, in un paese che era distante sì dieci chilometri dal luogo ove fu poi realizzato il delitto, ma che era quello ove aveva sede la società Safe; essi si collocarono in una "posizione che permetteva da una parte di vedere da dove provenissero i mezzi in uscita dalla Safe (da (OMISSIS)), dall'altra parte di osservare la rotonda di intersezione tra (OMISSIS), che proseguiva verso Sud".
Risultò così evidente, ex post, come il sopralluogo "fosse finalizzato a prendere conoscenza dei luoghi dove pochi giorni si sarebbe dovuto iniziare l'inseguimento della macchina portavalori da rapinare in direzione Sud".
La sentenza impugnata ha evidenziato tale circostanza, dando altresì conto di numerosi altri indizi gravi, precisi e concordanti, con puntuale e logica confutazione delle ulteriori argomentazioni difensive in questa sede riproposte.
4.3. Il terzo motivo, identico a quello proposto da S., è inammissibile per le ragioni già illustrate trattando del precedente ricorso (sub 3.2.). Anche I. in appello aveva chiesto genericamente la riduzione della pena inflitta, considerata la determinazione della pena base in nove anni di reclusione, senza alcun riferimento alle modalità di applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4.
5. Ricorso Z..
5.1. I motivi in punto di responsabilità non hanno alcun fondamento.
Secondo il diritto vivente, infatti, la motivazione per relationem è legittima quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, e fornisca altresì la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (Sez. U, n. 1721/06/2000, Primavera, Rv. 216664; più di recente v. Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248).
La Corte di appello - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - ha esaminato e valutato le doglianze proposte con l'appello e le ha disattese sulla base di ampie argomentazioni, espresse in senso adesivo a quelle del Tribunale. Sarebbe priva di fondamento la pretesa che il giudice di secondo grado, pur condividendo le considerazioni espresse nella decisione impugnata, dovesse dalle stesse prescindere.
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se il giudice come nel caso di specie - abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte.
Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le tante v. Sez. 2, n. 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione), e che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su specifiche deduzioni prospettate con il gravame, quando queste - come avvenuto nel caso in esame - risultino disattese dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220).
Il ricorso, peraltro, sollecita una rivalutazione delle prove inammissibile in questa sede, come già detto (sub 4.2.), ed è generico a fronte delle approfondite valutazioni espresse dai giudici di merito, che hanno anche ritenuto dimostrata la partecipazione di Z. alla esecuzione materiale della rapina, sulla base di una solidissima prova indiziaria: non è dunque comprensibile il rilievo difensivo circa la omessa indicazione del tipo di contributo concorsuale dallo stesso fornito.
5.2. Privo di pregio è anche il motivo il ricorrente in ordine alle attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale con adeguata ed insindacabile motivazione.
Il giudice di appello ha richiamato i precedenti penali dell'imputato, in assenza anche di una ragione che giustificasse il riconoscimento di dette attenuanti.
Così motivando la Corte territoriale si è attenuta a principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Va ribadito, infatti, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 38039 del 13/07/2018, Ferro, non mass.).
In secondo luogo, i precedenti penali da soli possono essere ostativi al riconoscimento di dette attenuanti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411, in motivazione; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; da ultimo v. Sez. 2, n. 38038 del 13/07/2018, Palo, non mass.).
Infine, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere - in considerazione tutti - gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23326 del 04/05/2018, Coco, non mass.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
6. Ricorso C..
6.1. Il motivo in punto di responsabilità è inammissibile perchè per un verso ripropone una non consentita rilettura delle prove (come visto sub 4.2.) e per altro verso non si confronta con il procedimento seguito dai giudici di merito, che hanno correttamente applicato il noto principio, affermato già in una risalente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), secondo il quale la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore al di là di ogni ragionevole dubbio; ciò deve avvenire con un alto grado di credibilità razionale, che sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, n. 20461, Graziadei, Rv. 266131; Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967).
Va ribadito anche che "la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice" (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
I giudici di merito hanno esaminato singolarmente i fatti noti accertati (quali la presenza di C. ai sopralluoghi ed il giorno della rapina, i frequentissimi contatti fra gli imputati in quei giorni, la sua presenza all'incontro al bar poco dopo la rapina), valutandoli poi nel loro complesso, anche alla luce dell'inequivoco tenore di alcune conversazioni intercettate, dimostrative della partecipazione del ricorrente non solo a "delitti commessi in passato", ma anche della - rapina di cui si tratta: l'interpretazione di dette conversazioni - risulta tutt'altro che illogica, al pari delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per disattendere le deduzioni difensive sul punto, cosicchè essa, quale questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, non può essere sindacata in questa sede (v. sub 3.1).
6.2. Incensurabile è anche la qualificazione giuridica confermata dal giudice di appello (ricettazione) in relazione alla disponibilità delle due autovetture utilizzate per la rapina.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 c.p. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove circostanziate e dunque attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264).
La Corte territoriale si è attenuta a detto principio, ritenendo del tutto insufficiente, al fine di ipotizzare che i veicoli fossero stati sottratti dagli imputati, che il furto di uno (solo) dei due fosse avvenuto pochi giorni prima della rapina.
6.3. Nella sentenza vi è puntuale e adeguata motivazione anche in ordine all'applicazione della recidiva, in ragione della considerazione del nuovo delitto commesso quale espressivo di maggiore pericolosità, alla luce anche dei gravissimi precedenti penali di C., l'ultimo dei quali risalente all'anno 2009, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente.
7. Ricorso B..
7.1. Il motivo in tema di responsabilità è inammissibile perchè contrasta in modo evidente con i principi in precedenza evidenziati in tema di specificità del ricorso (sub 2.), interpretazione delle conversazioni intercettate (sub 3.1.), di divieto di rilettura delle prove in sede di legittimità (sub 4.2) e di valutazione della prova indiziaria (sub 6.1).
Essendo poi pacifica la presenza del ricorrente in occasione dei sopralluoghi e, con la propria autovettura, il giorno della rapina, in prossimità del luogo ove la stessa fu consumata, va altresì evidenziato che B.M., in relazione alla ricostruzione della vicenda fatta dai giudici di merito, neppure ha prospettato una versione alternativa - per giustificare detta presenza, al pari invero degli altri suoi complici.
In proposito ritiene il Collegio condivisibile il principio secondo il quale nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; da ultimo v. Sez 2, n. 44231 del 12/09/2018, Morano).
7.2. Il motivo in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena è privo di ogni fondamento.
Il primo giudice, considerato il fatto che B., al momento della commissione dei delitti di cui si tratta non era recidivo, gli ha inflitto una pena assai più mite di quella irrogata ai coimputati, ma nel contempo, come evidenziato dalla Corte, ha considerato che successivamente egli è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per detenzione di armi, cosicchè, pur se non recidivo, B. non era più neppure incensurato (sul punto valgono anche le considerazioni espresse sub 5.2., trattando del ricorso di Z.).
Va poi ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è comunque inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione).
Inoltre, secondo un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella determinazione della pena rispetto al reato continuato non sussiste alcun obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento (Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, Portulesi, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731; Sez. 2, n. 50699 del 04/10/2016, Chierchiello, Rv. 268908; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, Ferracane, Rv. 268451; Sez. 2, n. 34662 del 07/07/2016, Felughi, Rv. 267721).
La scelta di determinare il medesimo aumento di pena per due reati puniti con pene edittali diverse non è censurabile, avendo il giudice - evidentemente valutato in concreto la gravità delle condotte.
7.3. Il terzo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 649 c.p.p., è inammissibile sotto molteplici profili.
Innanzitutto il motivo nuovo non era collegato a quelli proposti con il ricorso principale: secondo il diritto vivente, i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; di recente v. Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980).
In secondo luogo, l'inammissibilità del ricorso si estende ex art. 585 c.p.p., comma 4, al motivo nuovo, che non era stato neppure proposto con l'appello.
In ogni caso, ammesso che si trattasse delle stesse armi, nel processo di cui si tratta è stato contestato il porto delle armi e non già la loro detenzione.
8. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019
Usò carte di credito sottratte a un disabile, a Mantova condannato Bellani 14.06.2022 Fonte Gazzetta di Mantova>>>
