TAR PUGLIA: Bari, Sez. III, Sent., (data ud. 28/06/2017) 28/07/2017, n. 877. Orbene, l'esigenza di consentire alla stazione appaltante di aver sempre certezza dell'identità dei propri contraenti.

Venerdì, 28 Luglio 2017 21:10

Nel merito, la -OMISSIS- afferma che: "qualora in corso di esecuzione del contratto si manifestasse l'esigenza di un subentro, ciò avverrebbe (potrebbe avvenire) ai sensi dell' art. 116 d.lgs. 163/06 "; Orbene, l'esigenza di consentire alla stazione appaltante di aver sempre certezza dell'identità dei propri contraenti e dei soggetti chiamati ad eseguire il contratto posto in gara è un principio immanente nell'ordinamento a cui, osserva il Collegio, risultano preordinate in particolare le disposizioni relative ai requisiti di partecipazione alle procedure di gara. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 246 del 2017, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava e Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michele Perrone in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

contro

Comune -OMISSIS-, in persona Sindaco del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185;

nei confronti di

-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini e Luca Spaziani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alberto Melica in Bari, via Francesco Crispi, 6;
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione del 2.2.2017 di aggiudicazione definitiva in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, a seguito di scorrimento della graduatoria, dei "... Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani e dei servizi di igiene urbana ... alle medesime condizioni giuridiche ed economiche offerte e per le quali era risultata aggiudicataria la -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a.", trasmessa con pec del 7.2.2017;
- dei processi verbali tutti della procedura de qua, laddove ritengono ammissibile, valutabile e remunerativa l'offerta tutta del Consorzio controinteressato;
- del provvedimento, di estremi e data non conosciuti, per mezzo del quale la stazione appaltante ha autorizzato ai sensi dell'art. 51 dlgs n. 163/-OMISSIS-6 il subentro di -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. a -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. quale consorziata di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-.;
e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediate conseguimento dell'aggiudicazione, subentro nel contratto e declaratoria ex art. 122 cod. proc. amm. di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato con il Consorzio controinteressato;
ovvero, in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente;
in via ulteriormente subordinata, per la condanna della stazione appaltante alla riedizione della procedura di gara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con bando pubblicato nella GURI il 7.12.2015 il Comune -OMISSIS- indiceva una procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, avente un valore di Euro. 47.777.687,35 IVA esclusa e una durata settennale.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dlgs n. 163/-OMISSIS-6, con attribuzione di 20 punti massimi per l'offerta economica e 80 punti massimi per l'offerta tecnica.
Entro il termine per la presentazione delle offerte (29.1.2016) pervenivano alla stazione appaltante tre plichi, oltre a quelli prodotti dalla odierna ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. e dalla controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., la quale indicava come consorziate esecutrici del servizio -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-.
Esperite le operazioni di gara, la graduatoria era la seguente:
1) -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a., totalizzante 83,428 punti su 100;
2) -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. (punti 77,831);
3) -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. (punti 71,399);
4) -OMISSIS-(punti 57,099);
5) -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-. (punti 45,179).
Con determinazione n. 265 del 29.6.2016 il Comune -OMISSIS-, pertanto, aggiudicava in via definitiva la gara a -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a. che, pur tuttavia, dopo l'inizio del servizio, vale a dire in data 23.12.2016, veniva raggiunta da un provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto di Bari, in esito al quale la stazione appaltante recedeva dal contratto ai sensi degli artt. 92 e 94 D.Lgs. n. 159 del 2011.
Con la censurata 
determinazione del 2.2.2017
 il Comune -OMISSIS- disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, a seguito di scorrimento della graduatoria, dei "... Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani e dei servizi di igiene urbana ... alle medesime condizioni giuridiche ed economiche offerte e per le quali era risultata aggiudicataria la -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a.".
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. contestava la menzionata 
determinazione del 2.2.2017
 e tutti gli altri atti in epigrafe indicati, invocando tutela risarcitoria in forma specifica e, in subordine, per equivalente.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 51 dlgs n. 163/-OMISSIS-6; violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/-OMISSIS-6: la consorziata -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. di -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe affittato in data 19.5.2016 in favore della ditta -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. l'azienda (come definita dall'art. 3 dello stesso contratto di affitto) comprensiva anche del contratto di appalto per cui è causa; detto contratto di affitto avrebbe durata fissa (ex art. 7.4) sino al 31.12.2021 (non essendo prevista la facoltà di rinnovo), mentre il contratto di appalto ha durata di 7 anni (ex art. 3 del disciplinare di gara) con scadenza presumibile alla data del 30.6.2023; vi sarebbe, pertanto, una evidente discrasia temporale tra la durata del contratto d'affitto e la durata del contratto d'appalto; peraltro, nei confronti di -OMISSIS- sarebbe stato emesso in data 25.10.2016 un DURC negativo per oltre Euro. 8.500.000, ostativo alla partecipazione alla gara in forza dell'art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/-OMISSIS-6;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 comma 1, lett. f) dlgs n. 163/-OMISSIS-6; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e carenza d'istruttoria: -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe dichiarato vari errori professionali (12 risoluzioni contrattuali) ex art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/-OMISSIS-6 nella domanda di partecipazione, errori che tuttavia sono stati illegittimamente considerati dalla stazione appaltante nella seduta del 22.4.2016 come non rilevanti e non ostativi ai fini della partecipazione; tuttavia, il numero e la tipologia di risoluzioni in cui è incorsa -OMISSIS- renderebbero evidente l'inaffidabilità della stessa; la motivazione della stazione appaltante sul punto sarebbe estremamente generica;
3) violazione e falsa applicazione del principio generale di complessiva rimuneratività dell'offerta; violazione e falsa applicazione della lex specialis; eccesso di potere per grave carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta: l'offerta della controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe in perdita, posto che i lavoratori addetti ai servizi sarebbero indicati al netto della maggiorazione del lavoro straordinario;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 dlgs n. 163/-OMISSIS-6, 120 e 283 D.P.R. n. 207 del 2010; violazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica, sub specie pubblicità e trasparenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta: la Commissione avrebbe illegittimamente integrato la legge di gara con fissazione in via successiva dei criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio.
2. - Si costituivano il Comune -OMISSIS- e la controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, resistendo al gravame.
3. - Nel corso dell'udienza pubblica del 28 giugno 2017 la causa passava in decisione.
4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito indicati, in quanto fondato.
4.1. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso formulata dalla difesa comunale e dalla difesa del Consorzio controinteressato in relazione al motivo di ricorso sub 1) (oggetto - come si vedrà successivamente - di accoglimento).
Sostengono le controparti che trova applicazione nel caso di specie il rito super accelerato di cui all'
art. 120
, comma 2 bis 
cod. proc. amm.
 introdotto dall'
art. 204 D.Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede un onere di tempestiva impugnazione delle ammissioni / esclusioni con dies a quo decorrente dal giorno delle pubblicazioni sul profilo della stazione committente ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50 del 2016.
Secondo la prospettazione del Comune -OMISSIS- e del Consorzio controinteressato il ricorso sarebbe tardivo in quanto l'ammissione di -OMISSIS- -OMISSIS- risale alla seduta di gara del 22.4.2016 nel corso della quale era presente il legale rappresentante della ditta -OMISSIS-, con la conseguenza che il ricorso sarebbe dovuto essere proposto entro il 22.5.2016; essendo stato il ricorso notificato in data 9.3.2017 lo stesso sarebbe inammissibile / irricevibile per tardività.
Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 25/11/2016, n. 4994:
"Quando viene introdotto un nuovo assetto normativo, che modifica un regime esistente, il legislatore deve (dovrebbe) farsi carico delle questioni di diritto intertemporale e dettare una chiara disciplina sulla transizione tra la regolazione previgente e quella nuova. In astratto, le opzioni regolatorie concettualmente disponibili sono tre: a) la normativa anteriore continua ad applicarsi ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo atto normativo (principio di ultrattività); b) la nuova normativa si applica anche ai rapporti pendenti (principio di retroattività); c) previsione di una regolazione autonoma provvisoria. In mancanza di un'esplicita regolazione del regime transitorio, ma solo in quel caso, soccorrono all'interprete i noti principi del divieto di retroattività (articolo 11 delle preleggi: "la legge non dispone che per l'avvenire"), che impedisce di ascrivere entro l'ambito operativo di una disposizione legislativa nuova una situazione sostanziale sorta prima, e, per quanto riguarda le fattispecie sostanziali che constano di una sequenza di atti (ivi comprese quelle processuali), il principio del tempus regit actum, che impone di giudicare ogni atto della procedura soggetto al regime normativo vigente al momento della sua adozione. Con riferimento alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 50 del 2016, il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha chiaramente risolte scegliendo e utilizzando (tra quelle astrattamente disponibili) l'opzione dell'ultrattività, mediante, cioè, la previsione generale che le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo "Codice", e, quindi, dopo il 19 aprile 2016, e il rinvio a disposizioni speciali e testuali di un diverso regime di transizione; pertanto, l'anzidetta previsione, chiarissima nella sua portata precettiva, impedisce, innanzitutto, ogni esegesi di questioni ermeneutiche di diritto intertemporale che si fondi sulla regola tempus regit actum (pure prospettato come canone risolutivo, in senso contrario a quello qui affermato, del problema in esame), e che si rivela, evidentemente, recessiva rispetto a una disposizione normativa che regola la successione nel tempo delle leggi, e vincola, al contrario, l'interprete ad attenersi alla stretta applicazione della disciplina transitoria. Ne consegue che poiché il rito "superspeciale" di cui ai commi 2 bis e 6 bis dell'
art. 120 cod. proc. amm.
 risulta concepito e regolato in coerenza con la nuova disciplina procedimentale introdotta dal D.Lgs. n. 50 del 2016, resta del tutto illogica l'entrata in vigore differenziata dei due regimi (processuale e sostanziale) atteso che l'onere di impugnazione immediata, nel termine di trenta giorni, del "provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali" risulta esigibile solo a fronte della contestuale operatività delle disposizioni del decreto legislativo che ne consentono l'immediata conoscenza da parte delle imprese partecipanti alla gara e, segnatamente, degli art. 29, comma 1, e 76, comma 3.".
Pertanto, nel caso di specie essendo stato il bando pubblicato nella GURI in data 7.12.2015 e quindi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016, non possono trovare applicazione il rito super accelerato ed il termine di decadenza di cui al comma 2 bis del novellato art. 120 cod. proc. amm., come del resto tutta la normativa di diritto sostanziale introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2016. Si tratta, pertanto, di una fattispecie integralmente regolamentata dal regime (sostanziale e processuale) vigente alla data di pubblicazione del bando.
Né si può sostenere che il contraddittorio non sia stato correttamente instaurato, non avendo la ricorrente -OMISSIS- evocato in giudizio la società -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a, originaria aggiudicataria successivamente destinataria di comunicazione di recesso del 30.12.2016 per via della interdittiva antimafia prefettizia del 23.12.2016.
Invero, l'interesse della -OMISSIS- -OMISSIS- (originaria terza classificata) a contestare l'aggiudicazione (rectius subentro di cui alla determina del 2.2.2017) nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- (originaria seconda classificata) si è concretizzato unicamente all'esito della scorrimento della graduatoria disposta appunto dalla stazione appaltante con il censurato Provv. del 2 febbraio 2017.
E' quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza del 20.6.2011, n. 3671 con riferimento ad una fattispecie in cui la procedura concorsuale era stata parzialmente rinnovata a seguito dell'annullamento della originaria aggiudicazione, con assegnazione dell'appalto all'originario secondo graduato; secondo il Consiglio di Stato l'originario terzo graduato (divenuto successivamente secondo) assume la veste di soggetto direttamente interessato in quanto immediatamente inserito in graduatoria dopo il nuovo aggiudicatario, con la conseguenza che lo stesso non ha un onere di impugnazione immediata dell'aggiudicazione originaria e che il ricorso avverso l'originario secondo classificato (divenuto nuovo aggiudicatario) non può essere considerato tardivo (cfr. in tal senso anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater, 17.2.2017, n. 2543 ; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 8.6.2013, n. 1252).
Non vi è, pertanto, alcuna necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della -OMISSIS--OMISSIS-.
Essendo la presente decisione di accoglimento del motivo di ricorso sub 1) con assorbimento delle altre censure, può prescindersi dalla disamina della eccezione di tardività relativamente agli motivi di gravame.
4.2. - Sempre in rito va disattesa l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla difesa di -OMISSIS- -OMISSIS- nel corso della discussione orale del 28.6.2017.
Sostiene la controinteressata che l'-OMISSIS- -OMISSIS- non potrebbe ottenere mai l'aggiudicazione in quanto - come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3030/2017
 - la stessa sarebbe priva del requisito di affidabilità morale ex art. 38, comma 1, lett. c) dlgs n. 163/-OMISSIS-6.
Detta eccezione non può trovare accoglimento poiché la stessa sarebbe dovuta essere al più oggetto di un ricorso incidentale, tuttavia mai presentato dalla controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS-.
4.3. - Nel merito deve essere accolto il motivo di ricorso assorbente sub 1).
Con detta doglianza la ricorrente -OMISSIS- rileva che la consorziata -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. di -OMISSIS- -OMISSIS- ha affittato in data 19.5.2016 in favore della ditta -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. l'azienda (come definita dall'art. 3 dello stesso contratto di affitto) comprensiva anche del contratto di appalto per cui è causa.
Detto contratto di affitto ha durata fissa (ex art. 7.4) sino al 31.12.2021 (non essendo prevista la facoltà di rinnovo).
Il contratto di appalto per cui è causa ha durata di 7 anni (ex art. 3 del disciplinare di gara) con scadenza presumibile alla data del 30.6.2023.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, vi è una evidente discrasia temporale tra la durata del contratto d'affitto e la durata del contratto d'appalto.
Sul punto T.A.R. Sicilia, Catania n. 1118/2017 su fattispecie analoga ha condivibilmente affermato che:
"... 3) E comunque, ai fini dell'odierno giudizio non può non rilevare, come lamentato dalla -OMISSIS- con autonomo motivo di ricorso, che il contratto di affitto di azienda reca una durata sino al 31.12.2021, mentre l'appalto prevede una durata di ben 7 anni, cosicché alla scadenza del 31.12.2021 il servizio (se aggiudicato all'ATI -OMISSIS- -OMISSIS-) dovrebbe tornare ad essere eseguito dalla -OMISSIS- -OMISSIS-, e quindi l'affittuaria -OMISSIS--OMISSIS- non possiede attualmente i requisiti per poter garantire l'intero svolgimento del servizio.
La -OMISSIS- sostiene che "anche tale doglianza è affetta da una irrimediabile tardività, in quanto attinente alle condizioni per il subentro di -OMISSIS--OMISSIS- ad -OMISSIS-, di cui all'
art. 51 D.Lgs. n. 163 del 2006, che non sono state censurate in termini".
Ma anche per tale eccezione vale quanto sopra appena precisato.
Nel merito, la -OMISSIS- afferma che: "qualora in corso di esecuzione del contratto si manifestasse l'esigenza di un subentro, ciò avverrebbe (potrebbe avvenire) ai sensi dell'art. 116 d.lgs. 163/06 "; "il contratto verrà sottoscritto dal Consorzio di appartenenza di -OMISSIS--OMISSIS-, il quale è parimenti libero di sostituire, in corso di esecuzione, la consorziata esecutrice, nel rispetto delle forme e dei presupposti di legge"; "la scadenza del contratto di affitto non priva (rectius, non priverà) -OMISSIS--OMISSIS- della capacità di eseguire autonomamente contratti di appalto, posto che la società è in condizione di integrare dotazioni proprie"; "le vicende esecutive non hanno alcuna attinenza con la fase di qualificazione in gara".
Il Collegio osserva però in proposito che trattasi di mere ipotesi e supposizioni, in quanto tali irrilevanti, perché non eliminano la circostanza che, al momento della stipula del contratto, ci si trovi dinanzi a un soggetto che non si sta impegnando per tutta la durata del contratto prevista dal bando di gara, ma per un periodo di gran lunga inferiore. E, naturalmente, trattasi di difetto non sanabile (cfr. TRGA - Trento, 13.01.2017 n. 8, che ha ritenuto legittima l'esclusione da una gara di appalto di una ditta che, ai fini dell'ammissione, aveva prodotto un contratto di affitto di un ramo d'azienda di durata inferiore a quella della prestazione oggetto della gara, risultando così indeterminato il soggetto eventualmente subentrante in corso di esecuzione del contratto nella titolarità del ramo d'azienda; conclusione che non può non valere anche nel caso in cui il subentro sia specificamente previsto nell'offerta, atteso che la stazione appaltante deve essere in grado di conoscere l'identità dell'offerente/eventuale contraente fin dal momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto). ...".
T.A.R. Trento n. 8/2017 a tal proposito rileva:
"... Occorre in primo luogo considerare, quanto all'impugnata esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, i contenuti della comunicazione di cui alla nota del 14 novembre 2016 inviata dall'amministrazione resistente. La non ammissione alla fase successiva della procedura risulta motivata dal mancato possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa richiesti dal bando di gara. Orbene, l'esigenza di consentire alla stazione appaltante di aver sempre certezza dell'identità dei propri contraenti e dei soggetti chiamati ad eseguire il contratto posto in gara è un principio immanente nell'ordinamento a cui, osserva il Collegio, risultano preordinate in particolare le disposizioni relative ai requisiti di partecipazione alle procedure di gara. Coerente corollario di tale principio è l'ulteriore generale principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione affermato da costante giurisprudenza e, da ultimo, ribadito nella pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2015. Secondo quanto rilevato dal giudice di seconda istanza il possesso dei requisiti suddetti "si impone" a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e in ogni successiva fase della procedura di evidenza pubblica nonché per tutta la durata dell'appalto senza soluzione di continuità e ciò per assicurare alla stazione appaltante di contrarre con un soggetto affidabile in quanto provvisto di tutti i requisiti necessari. Nel caso di specie vale considerare che la vigenza limitata a sei mesi (poi prorogata di altri due) del contratto d'affitto di ramo d'azienda risultava incompatibile con la necessità della verifica del possesso dei requisiti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ma anche e soprattutto per tutta la durata della procedura di affidamento fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto e per tutto il periodo di esecuzione dello stesso (secondo il bando di durata pari a tre anni eventualmente rinnovabile per altri tre). Da ciò la coerente decisione della stazione appaltante di ritenere la ricorrente non in possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa richiesti dal bando di gara. ...".
Ne discende la evidente violazione del principio generale di cui all'art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/-OMISSIS-6 (in tema di tassatività della cause di esclusione), avendo -OMISSIS- -OMISSIS- sostanzialmente dato vita, attraverso la presentazione del contratto di affitto di azienda del 19.5.2016, ad un'offerta assolutamente incerta nel contenuto e nei suoi elementi essenziali, in quanto non consente di comprendere, per un servizio di grande rilevanza anche sul piano economico (quale appunto la raccolta ed il trasporto dei rifiuti in ambito comunale), chi sia il soggetto esecutore nel periodo di tempo intercorrente tra il 2021 e il 2023.
Ciò consente anche di disattendere l'eccezione, sollevata dalla controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- nella memoria depositata in data 16.6.2017, di inammissibilità del ricorso per assenza di specificità in quanto non sarebbe individuata la norma violata.
Infatti, secondo 
Cons. Stato, Sez. V, 08/02/2011, n. 854:
"I motivi di ricorso possono essere considerati muniti di adeguata consistenza e specificazione quando indicano le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l'intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano, fermo restando che, in presenza di motivi generici, non può essere invocato il principio "iura novit curia", perché la conoscenza che il giudice ha e deve avere delle norme dell'ordinamento non esonera il ricorrente dallo specificare adeguatamente le sue richieste, né il principio può essere interpretato nel senso che il giudice debba prestare la sua opera ovviando con la sua attività all'incapacità delle parti di reperire un qualunque fondamento per le loro pretese; pertanto, il ricorrente è tenuto a esporre la questione giuridica nei suoi termini essenziali, ma non ha l'onere di indicare tutte le norme che interessano la fattispecie e neppure specificare quelle che sarebbero violate.".
Nel caso di specie è stata correttamente prospettata nei suoi termini essenziali da parte ricorrente la questione giuridica relativa alla evidente discrasia temporale esistente tra la durata del contratto d'affitto e la durata del contratto d'appalto, discrasia che - come detto - rende l'offerta presentata assolutamente incerta nel contenuto e nei suoi elementi fondamentali, in quanto non consente alla P.A. di comprendere chi sia il soggetto esecutore nel periodo di tempo intercorrente tra il 2021 e il 2023.
Peraltro, l'art. 48, comma 7 bis D.Lgs. n. 50 del 2016, introdotto dall'art. 32 D.Lgs. n. 56 del 2017 ("E' consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'-OMISSIS- consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'-OMISSIS- consorziata.") depone nel senso della inammissibilità della operazione posta in essere da -OMISSIS- -OMISSIS- e dalla consorziata -OMISSIS- -OMISSIS- ai fini della partecipazione alla gara per cui è causa (in quanto elusiva della mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'-OMISSIS- consorziata), pur trattandosi di disposizione ratione temporis non applicabile alla procedura di gara in esame.
Inoltre, non assume rilevanza la circostanza per cui il contenzioso di cui alla sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania n. 1118/2017 aveva ad oggetto un'ATI tra -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-che aveva designato come -OMISSIS- esecutrice la società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., diversamente dalla fattispecie per cui è causa, in cui viceversa -OMISSIS- -OMISSIS- agisce quale consorzio stabile ex art. 36 dlgs n. 163/-OMISSIS-6 con -OMISSIS- -OMISSIS-, in considerazione del fatto che in entrambe le fattispecie rimane ferma l'inammissibile incertezza in ordine al soggetto esecutore dell'appalto nel periodo intercorrente tra il 2021 ed il 2023.
Come evidenziato da Cons. Stato n. 55/2015 e da 
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I n. 1340/2016
, l'avvenuta cessione del ramo di azienda è comunque condizionata alla verifica (vincolata e vincolante) ex artt. 51 e 116 dlgs n. 163/-OMISSIS-6 del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla cessionaria (verifica che nel caso di specie ha dato evidentemente esito negativo).
Peraltro, con riferimento specifico alla fattispecie del consorzio è stato evidenziato da T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, n. 9036/2016  e da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III n. 6966/2016, oltre che da  Cons. Stato n. 3344/2014, n. 1717/2016  e n. 849/2017, che l'-OMISSIS- designata (rectius nel caso di specie -OMISSIS- -OMISSIS-) quale esecutrice dal consorzio stabile ex art. 36, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 2016 (nella fattispecie in esame -OMISSIS- -OMISSIS-) è immodificabile, non potendosi far luogo a sostituzioni ed ulteriori designazioni con soggetti non previamente indicati in sede di gara, con la conseguenza che, una volta designato, l'esecutore non può essere modificato ad libitum.
Detta norma consente alla stazione appaltante di controllare eventuali violazioni del divieto di partecipazione dei consorziati alla medesima gara cui concorre il consorzio, nonché di verificare il rispetto del principio dell'immodificabilità dei partecipanti e di esperire le verifiche preventive del possesso dei requisiti richiesti in capo a tutti i soggetti coinvolti.
L'obbligo di cui all'art. 36, comma 5 dlgs n. 163/-OMISSIS-6 di "indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre" risponde, infatti, al fine non solo di consentire il controllo del divieto di partecipazione dei consorziati alla medesima gara cui concorre il consorzio del quale fanno parte, ma anche di verificare l'osservanza dell'obbligo, assunto dal consorzio stabile già in sede di procedura di affidamento, di avvalersi in sede esecutiva dell'-OMISSIS- specificamente designata per tale fase.
È evidente che nel caso di specie l'operazione consistente nella stipulazione in data 19.5.2016 del contratto di affitto di azienda in favore della ditta -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. (azienda comprensiva anche del contratto di appalto per cui è causa) con durata inferiore rispetto al contratto di appalto de quo si configura chiaramente come elusiva della richiamata disciplina secondo quanto condivibilmente affermato da T.A.R. Sicilia, Catania n. 1118/2017.
Né si può sostenere, come viceversa affermato dalla controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- nella memoria depositata in data 16.6.2017, che gli artt. 51 e 116 dlgs n. 163/-OMISSIS-6 ovvero l'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 D.Lgs. n. 50 del 2016, laddove prevedono la successione dell'affittuario nella aggiudicazione ovvero nella stipulazione del contratto di appalto pubblico, siano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. (e quindi della libertà di iniziativa economica), in quanto imporrebbero una durata limitata dell'affitto di azienda in funzione della partecipazione a procedure di evidenza pubblica e alla durata dei relativi contratti posti a gara, limitandosi così irragionevolmente la partecipazione e dunque la libertà di iniziativa economica e la concorrenza.
Invero, non si può affermare che vi sia alcuna limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa economica (costituzionalmente garantita dall' art. 41 Cost.) poiché comunque gli operatori economici sono liberi di determinare a proprio piacimento la durata dei contratti di affitto di azienda; tuttavia, è evidente che nel decidere di partecipare alle gare pubbliche debbono comunque garantire la certezza nella identificazione dell'esecutore per tutta la durata del contratto di appalto attraverso la stipulazione di un contratto di affitto che abbia durata coincidente con il primo contratto, ovvero con la previsione espressa della facoltà di rinnovo (al fine di garantire una copertura temporale coincidente con la durata dell'appalto), la qualcosa non è evidentemente riscontrabile nel caso di specie.
Va, altresì, rilevato che, al termine del contratto di affitto di azienda, nell'appalto per cui è causa, in mancanza di rinnovo (come detto, non espressamente previsto dal contratto del 19.5.2016), dovrebbe subentrare -OMISSIS- -OMISSIS- che presenta alla data del 25.10.2016, come correttamente rilevato da parte ricorrente nell'atto introduttivo (circostanza peraltro non oggetto di contestazione), un DURC negativo per oltre Euro. 8.500.000, circostanza chiaramente ostativa alla partecipazione alla gara in forza dell'art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/-OMISSIS-6.
5. - Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento della domanda impugnatoria di cui al ricorso nei sensi e nei limiti in precedenza esposti e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura dedotta da parte ricorrente resta assorbita.
5.1. - Quanto alla domanda risarcitoria in forma specifica, la stessa va respinta, poiché, a seguito della presente sentenza, spetterà alla stazione appaltante riattivare il procedimento amministrativo al fine di verificare il possesso dei requisiti in capo alla -OMISSIS- ed eventualmente procedere alla aggiudicazione in suo favore.
Non può essere accolta neanche la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 122 cod. proc. amm.
 poiché non risulta essere stato stipulato alcun contratto con -OMISSIS- -OMISSIS-.
Né può affermarsi che l'-OMISSIS- -OMISSIS- abbia riportato danni meritevoli di risarcimento per equivalente, proprio in conseguenza dell'accoglimento della domanda impugnatoria che consente alla stessa società in prospettiva il conseguimento in via diretta del bene della vita cui aspira in forma specifica (i.e. futura aggiudicazione della gara de qua) con totale elisione di ogni e qualsivoglia pregiudizio risarcibile per equivalente.
Peraltro, la domanda risarcitoria va in ogni caso disattesa in mancanza di idoneo supporto probatorio, non avendo parte ricorrente adempiuto al proprio onere sul punto, come imposto dall'
art. 64 cod. proc. amm.
Si richiama, a tal riguardo, la statuizione di Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2449: "In materia di appalti pubblici la domanda di risarcimento del danno non sostenuta dalle allegazioni necessarie all'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione deve essere disattesa, atteso che grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno e dunque almeno di una diminuzione patrimoniale o di perdita di chance, con la conseguenza che la totale assenza di queste indicazioni priva il giudice anche della possibilità di una valutazione equitativa.".
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per quanto concerne i rapporti con il Comune -OMISSIS-. All'opposto, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite con la contorinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune -OMISSIS- al pagamento in favore della ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. delle spese di lite liquidate in Euro. -OMISSIS-00,00, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di lite nei confronti della controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno -OMISSIS-3 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-., -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. e -OMISSIS--OMISSIS- s.p.a.
Conclusione
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario

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