T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, Sent., (data ud. 26/01/2023) 30/01/2023, n. 290 (Omissis) contro Ministero dell'Interno costituiscono valido motivo di rigetto dell'istanza di rilascio del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata

Lunedì, 30 Gennaio 2023 05:09

Le frequentazioni controindicate documentate in un ampio arco di tempo, in modo da escludere l'occasionalità, con soggetti che presentano un ventaglio di pregiudizi penali e di polizia che abbracciano i più svariati titoli di reato, costituiscono valido motivo di rigetto dell'istanza di rilascio del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Venera Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Acireale, via R. Curro' 34;

contro

il Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del -OMISSIS-), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento:

del decreto prot. n. -OMISSIS-r, emesso dal -OMISSIS- in data 20 settembre 2017 e notificato in data 02 ottobre 2017, a mezzo del quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e relativo porto d'armi a tassa ridotta in favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente domanda l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-r, emesso dal -OMISSIS- in data 20 settembre 2017, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e relativo porto d'armi a tassa ridotta.

Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: illegittimità, violazione art. 3 L. n. 241 del 1990, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. Nella sostanza, il ricorrente ritiene che la sussistenza di frequentazioni controindicate, nel periodo tra il 2012 ed il 2014, non sia di per sé impeditiva al rilascio del titolo anelato.

2.- Si costituiva il Ministero dell'Interno, concludendo per l'infondatezza nel merito del ricorso.

3.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, venivano disposti incombenti istruttori.

4.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, veniva respinta l'istanza di sospensione interinale degli effetti del provvedimento.

5.- All'udienza del -OMISSIS-, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

6.- Il ricorso è infondato.

6.1- I fatti posti a fondamento del provvedimento di diniego costituiscono, legittimamente, indici sintomatici del giudizio negativo di "buona condotta morale", ai sensi dell'art. 138 co. 1 n. 5 TULPS.

Invero, le frequentazioni controindicate risultano documentate in un ampio arco di tempo (escludendo così il carattere dell'occasionalità) e, per di più, i soggetti controllati unitamente al ricorrente presentano un ventaglio di pregiudizi penali e di polizia che abbracciano i più svariati titoli di reato (da quelli in materia di stupefacenti, a quelli contro il patrimonio e finanche ai delitti di stampo associativo).

Per tali ragioni, gli elementi raccolti assurgono ex se a fattore preclusivo dell'assegnazione del titolo di guardia particolare giurata (peraltro con porto d'armi), in ragione dei delicati compiti di tutela della persona e dei beni connessi all'esercizio di tale funzione, oltre che del potenziale pericolo derivante dalla disponibilità di un'arma da fuoco.

A chi aspira a divenire guardia particolare giurata, è richiesto mantenere una condotta irreprensibile, sotto ogni aspetto della vita di relazione, affinchè possa offrire piena garanzia di affidabilità nell'espletamento dell'incarico, di talchè non appare connotata da illogicità ed irragionevolezza l'esercizio dell'attività discrezionale da parte dell'Amministrazione intimata.

6.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Ministero dell'Interno, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Conclusione
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppa Leggio, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere

Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore

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