REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1903/2005, proposto da R.P., rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Annunziata, Guido Facciolo e Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo, in Venezia, san Polo n. 3080/L;
contro
il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Verona, costituiti in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui sono ex lege domiciliati, in san Marco n. 63;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale, del provvedimento 11.7.2005, con cui il Prefetto di Verona ha respinto la richiesta di nomina a guardia particolare giurata, e, quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento 27.12.2005 che rinnova tale diniego;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del resistente Ministero;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 30.3.2006 - relatore il consigliere Rita De Piero - l'avv. Annunziata, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Bonora per l'Amministrazione;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- con il ricorso principale l'istante rappresenta di aver sempre svolto nel suo luogo di residenza, in Ginosa (Ta), attività artigianale nel settore del cartongesso e pitturazioni, ma di aver deciso, dopo il matrimonio, di trasferirsi a Verona ove risiede un fratello, che da molti anni svolge l'attività di guardia particolare giurata presso l'Istituto di Vigilanza Privata "Battistolli" e che gli ha procurato un'offerta di lavoro presso la medesima Ditta.
1.1. - A tal fine, veniva richiesto al Prefetto di Verona il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata, che, col provvedimento opposto in principalità, veniva denegato.
1.2. - Contro tale atto l'istante deduce:
1) violazione dell'art. 10 bis della L. 7.8.90 n. 241, per non essergli stato comunicato il preavviso di provvedimento negativo;
2) violazione degli artt. 11, 138 e 141 del T.U.L.P.S. 18.6.31 n. 773. Difetto di presupposti.
Il provvedimento pone a fondamento del diniego presunte "frequentazioni" con non meglio specificate persone pregiudicate per reati gravi, ivi compreso un "parente" che altri non è che il proprio cognato, che l'istante afferma di non vedere da tempo.
Il ricorrente, inoltre, non ha trascorsi penali di alcun tipo.
3) Violazione degli artt. 11, 138 e 141 del T.U.L.P.S. 18.6.31 n. 773. Carenza di istruttoria e contraddittorietà.
La P.A. non ha tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che l'istante si è allontanato dal proprio luogo di residenza proprio per evitare le "frequentazioni" che gli vengono addebitate e a controbilanciare le quali sta la specchiata carriera del proprio fratello, cui la nomina a guardia giurata e il porto d'armi - pur avendo la medesima estrazione sociale - non sono stati negati.
Né può rilevare, ai fini che interessano, la richiamata, remota, segnalazione di polizia (peraltro senza alcun ulteriore seguito di carattere penale) per presunte lesioni personali, che in realtà altro non era che una banale rissa.
2. - L'Amministrazione, costituita, controdeduceva nel merito del ricorso, di cui chiedeva la reiezione.
3. - Con ordinanza n. 755/2005 il Tribunale adito accoglieva l'istanza cautelare proposta e sospendeva gli effetti del provvedimento.
4. - L'Amministrazione allora spontaneamente si rideterminava sull'istanza, denegando nuovamente - col provvedimento datato 27.12.05 - la nomina a guardia particolare giurata.
4.1. - Contro questo nuovo atto, il ricorrente propone motivi aggiunti, deducendo le stesse doglianze avanzate avverso il primo diniego, rilevando peraltro come, a seguito degli "ulteriori e più approfonditi accertamenti effettuati", gli elementi su cui il diniego si fonda appaiano ancora più evanescenti.
4.2. - L'Amministrazione presenta memorie anche contro i motivi aggiunti, ribadendo le già rassegnate conclusioni.
5. - Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti sono fondati e, conseguentemente, il secondo provvedimento di diniego va annullato.
5.1. - Come esposto nel riassunto in fatto che precede, dopo l'ordinanza di questo T.A.R. che ha accordato la sospensione interinale del diniego opposto col ricorso principale, ritenendo insufficienti gli elementi posti a base del diniego, l'Amministrazione, sua sponte (dato che l'ordinanza non conteneva alcun ordine di riesame), ha provveduto ad effettuare un supplemento di istruttoria onde acquisire più puntuali elementi utili ai fini della valutazione dell'istanza, e, in esito a tale approfondimento di indagine, ha emesso il secondo diniego, impugnato coi motivi aggiunti. Ha cioè rinnovato la valutazione ed emesso un nuovo provvedimento; il che appare sufficiente a rendere improcedibile - per sopravvenuta carenza di interesse - il ricorso avverso l'atto originario, dovendosi ritenere che il secondo provvedimento assorba in sé e superi il primo (cfr., sul principio: C.S., sez. IV, n. 3797/04 e id. n. 4832/05).
Il ricorso principale, quindi, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.2. - Quanto al secondo diniego, risulta anch'esso affetto - al pari del primo - da motivazione incongrua e carenza di adeguati presupposti.
I motivi che sorreggono tale atto, infatti, sono una segnalazione all'Autorità Giudiziaria del 6.3.1988 - per lesioni personali - e la frequentazione (non più "costante", come in un primo tempo indicato, bensì solo "saltuaria") di un cognato, pluripregiudicato anche per associazione a delinquere di stampo mafioso.
In questo nuovo atto sparisce il riferimento all'essere il ricorrente "più volte stato controllato in compagnia di persone pregiudicate", ma viene precisato che la frequentazione del cognato - attualmente in stato di libertà - sarebbe "stata accertata dal Comando Stazione Carabinieri di Ginosa (Ta), previo uso di mezzi tecnici, anche durante la (sua) latitanza".
Orbene, ritiene il Collegio che - come correttamente osserva il ricorrente - un unico, isolato, precedente, non di natura penale, bensì consistente in una mera segnalazione all'Autorità Giudiziaria non seguita da imputazione, sottoposizione a processo e condanna, non costituisca elemento idoneo a giustificare la valutazione di inaffidabilità del soggetto, sottesa al diniego.
Neppure se unita all'accertata frequentazione di un parente pregiudicato che, proprio perché parente, non può essere del tutto estromesso dalla vita dei suoi familiari, con conseguente giustificatezza della frequentazione medesima (si veda, in tema: Tar Campania - Napoli, sez. III, n. 4587/02; Tar Puglia - Bari, sez, II, n. 5169/05 e Tar Friuli - Venezia Giulia, n. 842/05). In proposito va anche osservato che l'Amministrazione non ha dovutamente valutato - oltre a tale elemento, oggettivamente negativo - anche gli elementi favorevoli al ricorrente, consistenti nel suo volontario allontanamento dal luogo in cui è sempre vissuto (e, di conseguenza, anche dal cognato con gravi precedenti), e nel suo inserimento nella, per così dire, "area di influenza" del fratello residente a Verona che da oltre vent'anni svolge senza mende l'attività di guardia particolare giurata.
5.3. Né giustifica il giudizio negativo l'ulteriore affermazione contenuta nel provvedimento opposto secondo cui il Comando Stazione Carabinieri di Ginosa (Ta), avrebbe accertato - "previo uso di mezzi tecnici" - che il ricorrente frequentava il cognato "anche durante la (sua) latitanza".
L'affermazione, infatti è assolutamente generica, non circostanziata e priva del benché minimo supporto probatorio, il che ha anche impedito al ricorrente di poter adeguatamente controdedurre sul punto.
5.4. - Da ultimo va ancora osservato che, quantunque la prudenza dell'Amministrazione nel valutare le domande a guardia particolare giurata sia quanto mai apprezzabile, non va scordato che "perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità, ... devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere", non essendo "ammissibile ... che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale" (così, puntualmente: Tar Puglia - Bari, sez, II, n. 5169/05 cit.). In quest'ottica, la mera, sporadica, frequentazione di un familiare pregiudicato (essendo, di fatto, venuto meno quanto in un primo tempo attribuitogli, e cioè che il ricorrente fosse stato "più volte controllato in compagnia di persone pregiudicate") non pare motivo sufficiente per la valutazione di inaffidabilità espressa dall'Amministrazione.
6. - In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti va accolto ed il diniego del 27.12.2005, annullato.
7. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone le ragioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso principale; accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del 27.12.2005.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio il 30.3.2006.
