REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania-Napoli IV, Sezione ,
in persona dei magistrati
Dott.Dante D'AlessioPresidente
Dott.ssa Renata IanigroReferendario
Dott.ssa Ines Simona Immacolata PisanoReferendario Estensore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso R.G. n.8066/2003 proposto da M.C., rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dall'Avv. Davide Attilio presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli Centro Direzionale Isola E/4
C O N T R O
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi domiciliato in via Diaz 11
PER
La condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per illegittima revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata nella misura di Euro 18.451,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dall'amministrazione intimata a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla udienza pubblica del 13 luglio 2005 il Referendario Dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano;
Sentiti gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza;
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a cagione dell'asseritamente illegittimo comportamento dell'amministrazione intimata: il Prefetto di Napoli, infatti, a seguito di arresto del ricorrente in data 8 giugno 1998 per detenzione illegale e porto di armi comuni da sparo e relativo munizionamento in concorso, malgrado l'arresto non venisse convalidato dal GIP (provvedimento dell'8.6.1998) e nonostante il rigetto della richiesta del PM di misure cautelari nei confronti del ricorrente, in data 5.8.1998 emetteva provvedimento di revoca del decreto di approvazione a nomina di guardia particolare giurata, che notificato all'Istituto di Vigilanza "La Metropoli" presso il quale il sig. Monopoli prestava la propria attività lavorativa derminava la sospensione dal servizio del predetto a decorrere dalla data suddetta, con conseguente venir meno di ogni fonte di reddito fino alla data del 23.2.1999, quando il ricorrente veniva riammesso in servizio a seguito di provvedimento del 22.2.1999 di rinnovazione del decreto di nomina a guardia giurata e connessa licenza di porto di pistola da parte dell'amministrazione, atteso che a seguito della non convalida dell'arresto il PM chiedeva ed il GIP pronunziava decreto di archiviazione del procedimento inerente i reati ipotizzati a carico del M..
Nelle more il ricorrente con ricorso al TAR impugnava il provvedimento del Prefetto di revoca del decreto di approvazione a nomina di guardia particolare giurata, chiedendone la sospensione cautelare che veniva respinta con ordinanza n. 1363 del 24.11.1998.
Con sentenza n.847/2002 il ricorso veniva accolto con sentenza, passata in giudicato, di annullamento del decreto del 5.8.1998.
Atteso pertanto che per effetto di suddetto provvedimento illegittimo il ricorrente non ha prestato la propria attività lavorativa, con conseguente mancata percezione della retribuzione, dal 5.8.1999 al 22.2.99, il ricorrente ha pertanto agito per ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito sotto il profilo a) della mancata percezione della retribuzione, pari a lire 16.364.400 (Euro 8.451,51) b) del danno all'immagine conseguente all'illegittima sospensione del servizio, da liquidarsi secondo equità e da corrispondersi nella misura di Euro 5.000,00 c) del danno generato dalla situazione di prostrazione e sofferenza psicologica derivante dall'avere dovuto far ricorso all'aiuto di amici e familiari per far fronte al proprio sostentamento, ciò che determinava una situazione di generale depressione.
L'amministrazione intimata ha depositato in data 1.09.2003 memoria scritta chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione insistendo nelle relative richieste e conclusioni.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
2. In via assolutamente preliminare deve rappresentarsi che nessun dubbio può sussistere sulla spettanza della giurisdizione a questo Giudice - con riguardo alla pretesa risarcitoria in oggettosol che si ponga mente alla condivisibile affermazione giurisprudenziale secondo cui "Con la nomina a guardia giurata si acquista una posizione di diritto soggettivo che, nell'ipotesi di revoca del provvedimento di nomina, degrada a interesse legittimo per riespandersi in diritto ove il provvedimento venga annullato dal giudice amministrativo."(App. Trieste, 19 gennaio 1998).
3. Ciò premesso, ad avviso della Sezione, il principio dal quale muovere al fine della risoluzione della questione per cui è causa, è rappresentato dalla costante affermazione giurisprudenziale secondo cui - a seguito della novella di cui alla l. n. 205/2000 che ha affidato alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle pretese risarcitorie da illegittima compressione di posizioni giuridiche attive rientranti nel novero dei c.d. "interessi legittimi"- " Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo è condizionato dalla verifica di tutti i requisiti di legge che sono la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento (danno ingiusto) e l'accertamento del dolo o della colpa della p.a., la cui imputabilità è esclusa sia ove la violazione delle regole sia l'effetto di un errore scusabile sia ove non possano essere mosse censure sul piano della diligenza e della perizia." (Consiglio Stato, sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6000).
Il vaglio sulla fondatezza della pretesa di parte ricorrente trarrà le mosse, pertanto, dal superiore presupposto, pienamente condiviso dalla Sezione.
4. In punto di fatto - non è superfluo rammentarlo - parte ricorrente fu destinataria del provvedimento di ritiro a contenuto ablatorio, determinato dall'essere stata in precedenza attinta da un provvedimento restrittivo della libertà personale di iniziativa della Polizia Giudiziaria (arresto in flagranza, ex art.380 cpp) per una ipotesi delittuosa concernente l'abusivo possesso di armi, che tuttavia non veniva convalidato, nei termini di legge, dal Giudice Penale.
Sulla illegittimità del provvedimento di ritiro de quo non è il caso di soffermarsi: essa costituisce dato pacifico, posto che questo Tribunale Amministrativo Regionale ebbe ad annullarlo con sentenza n. 847/2002.
Tuttavia è coerente ribadire che - alla stregua del superiore orientamento giurisprudenziale esposto in premessa - il pregresso annullamento del provvedimento ablatorio non determina ex se ed in via automatica la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile ai sensi del paradigma normativo di cui all'art. 2043 cc: la delibazione sul petitum risarcitorio postula invece che ci si soffermi sulla ricorrenza di tre ulteriori condizioni: l'esistenza di un nesso eziologico tra provvedimento illegittimo ed evento dannoso (T.A.R. Veneto, sez. II, 31 marzo 2003, n. 2166); la sussistenza di una condotta dolosa o colposa imputabile all'amministrazione (intesa, quest'ultima, quale "apparato amministrativo", nel solco inaugurato dalla sentenza n. 500/1999 della Suprema Corte di Cassazione); la ricorrenza di un danno risarcibile diverso ed ulteriore rispetto a quello eliso dalla sentenza 847/2002 demolitiva del provvedimento prefettizio a contenuto ablatorio sopraccitato.
5. Quanto all'aspetto del nesso eziologico, è pacifico che per effetto del provvedimento di revoca emesso dal Prefetto in fata 5.8.1999 il ricorrente è stato, doverosamente, sospeso dalle proprie mansioni.
6. Circa l'aspetto dell'elemento soggettivo , e" doveroso pertanto soffermarsi, quanto a tali ultimi aspetti, sulle circostanze fattuali che seguirono all'arresto di parte ricorrente.
Come risulta dagli atti del procedimento il provvedimento restrittivo della libertà personale che attinse il ricorrente non venne neppure convalidato dal giudicante penale e questi venne immediatamente scarcerato.
Orbene: non ignora la Sezione la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui l'autorità amministrativa, in tema di ritiro delle c.d. "autorizzazioni di polizia" non è vincolata dalle statuizioni del giudice penale e può apprezzare in chiave sfavorevole la sussistenza di episodi e circostanze pur prive di rilievo penale al fine della legittima emissione di provvedimenti a contenuto ablatorio, (e viceversa) essendosi condivisibilmente affermato (in tema di porto d'armi, ma il principio è perfettamente trasponibile alla fattispecie in oggetto) che "L'art. 43 comma 2 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, disciplina la licenza di porto d'armi, il cui potere di rilascio va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, per cui la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi: conseguentemente, qualora si tratti di denunce penali, l'Autorità di polizia non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base."(T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 marzo 2004, n. 122).
7. Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che il provvedimento di ritiro già oggetto di annullamento e dal quale trae le mosse l'odierno petitum risarcitorio si fondava unicamentecome chiaramente si evince dalla motivazione del provvedimento del 5.8.1998- sulla circostanza del pregresso arresto di parte ricorrente; esso fu reso dall'autorità competente omettendo di tenere conto della circostanza che il provvedimento restrittivo cautelare aveva ex tunc perso efficacia a seguito della mancata convalida del medesimo da parte del giudice penale. Non avere tenuto conto di tale - determinanteelemento fattuale, ben noto all'amministrazione complessivamente intesa (e tale ultima affermazione è incontestabile posto che il provvedimento di mancata convalida dell'arresto e conseguente scarcerazione del 10.6.1998 non poteva non essere conosciuto dalle forze di polizia che avevano tratto in arresto parte ricorrente quando, in data 4.8.1998, esse provvedevano alla trasmissione alla Prefettura della nota nr.43/11-8 prot. per i provvedimenti di comepetenza) integra senz'altro gli estremi di una condotta colposa, sia che tale condotta venga valutata sotto il profilo della "semplice" omissione di valutazione in ordine ad un presupposto fattuale di determinante importanza, sia che lo si voglia prendere in esame avendo riguardo alla condotta omissiva consistita nel non avere informato l'autorità competente ad adottare il provvedimento ablatorio del rilevante mutamento della situazione di fatto sottesa all'adozione del provvedimento medesimo. Nessun dubbio, quindi, può sussistere in ordine alla ricorrenza dell'elemento della colpa in capo all'amministrazione.
Ed invero, il giudice deve formulare il giudizio sulla "colpevolezza" dell'amministrazione, affermandola quando la violazione risulta commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e, viceversa, negandola quando l'indagine presupposta conduce al riconoscimento di un errore scusabile.
La riscontrata illegittimità dell'atto rappresenta, nella normalità dei casi, l'indice della colpa dell'amministrazione; indice tanto più grave, preciso e concordante quanto inspiegabile o non spiegata è l'illegittimità in cui l'apparato è incorso (Consiglio di Stato 12 marzo 2004, n. 1261).
Alla luce dei predetti criteri nella fattispecie, ad avviso del Collegio, il comportamento dell'Amministrazione non può essere ritenuto giustificabile, non ricorrendo alcun elemento, né di fatto né di diritto, che possa rendere giustificabile l'adozione da parte dell'amministrazione di atti illegittimi.
8. Quanto alla ricorrenza di un danno risarcibile, esso è senz'altro ravvisabile sotto il profilo del danno patrimoniale subito dal ricorrente per la la mancata percezione della retribuzione per l'attività lavorativa di "guardia giurata" presso l'Istituto di Vigilanza "La Metropoli" per effetto della illegittima revoca prefettizia del decreto di approvazione della nomina. Invero il ricorrente fu riassunto in servizio solo in data 23.2.1999, dopo che per effetto del suddetto provvedimento illegittimo del 5.8.1999 era stato costretto a smettere di prestare la propria attività lavorativa e mancava pertanto di percepire la connessa retribuzione.
Premesso che chi lamenta un danno da lesione di interessi legittimi, causato da un provvedimento illegittimo della p.a. non può pretenderne il risarcimento se non provveda ad impugnare l'atto asseritamente fonte di danno chiedendone l'annullamento (T.A.R. Lazio, sez. II, 14 febbraio 2005, n. 1259; Consiglio Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215), nel caso in esame va evidenziato che il ricorrente ha regolarmente impugnato il provvedimento di revoca del Prefetto chiedendone contestualmente la sospensione cautelare, che veniva peraltro respinta con ordinanza collegiale n. 1363 del 24.11.1998, annullato con sentenza n. del.
9. Circa la quantificazione del danno in parola, la giurisprudenza civilistica in materia di risarcimento del danno per mancata prestazione dell'attività lavorativa a seguito di licenziamenti illegittimie che può applicarsi al caso in esamestatuisce che ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non è necessaria la dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno (Cass. Sez. Lavoro, n. 5662 del 08/06/1999; n. 1610 del 24/02/1999).
Pertanto, al ricorrente va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della mancata percezione della retribuzione per l'intero periodo di sospensione dal servizio, commisurato sotto tale profilo all'effettivo importo mensile della retribuzione moltiplicato per i mesi in cui il lavoratore è stato sospeso, eccettuate le componenti stipendiali presupponesti l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, con interessi legali dalla data di consumazione del fatto illecito e rivalutazione monetaria, vertendosi nel caso di specie non in materia di crediti di lavoro bensì di risarcimento del danno di natura extracontrattuale, benché lato sensu connesso ad un pregresso rapporto di lavoro.
La somma dovuta per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, rappresenta infatti un debito di valore sul quale devono essere calcolate non solo la rivalutazione, ma anche gli interessi c.d. "compensativi" nella misura del tasso legale da calcolarsi separatamente sull'importo nominale del credito (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 6 novembre 2003, n. 1491; Tribunale Monza, 14 ottobre 2004) .
La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento dei danni, consistente in un debito di valore, e gli interessi assolvono infatti a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e, quindi, cumulabili (T.A.R. Lazio, sez. III, 31 maggio 2004, n. 5124).
10. Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie, va osservato quanto segue.
Le fonti della responsabilità del datore di lavoro sono state individuate sia nel generale obbligo del neminem laedere, espresso dall'articolo 2043 cod. civ., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia nel più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'articolo 2087 cod. civ. ad integrazione, ex lege, delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale. L'articolo 2087 cod. civ., obbligando il datore di lavoro a tutelare la personalità morale dei prestatori di lavoro, si presta a tutelare il lavoratore anche da tutta una serie di pregiudizi ulteriori rispetto alle tradizionali voci del danno patrimoniale e del danno biologico (si pensi, ad esempio, al danno da demansionamento o da "mobbing").
Come noto, la giurisprudenza ha da tempo superato la ripartizione del danno non patrimoniale nelle categorie del danno biologico e del danno morale, elaborando la categoria del danno esistenziale che comprende qualsiasi danno che l'individuo subisco alle attività realizzatrici della propria persona (Cassazione, n. 7713/2000). Vanno richiamate, a questo riguardo, le recenti sentenze della Suprema Corte (n. 8827/2003 e n. 8828/2003) con le quali si afferma che la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059 cod. civ., in relazione all'articolo 185 cod. pen., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato, non può essere ulteriormente condivisa.
In tali sentenze si afferma, infatti, che deve intendersi ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo. Analogamente, la Corte Costituzionale (n. 233/2003) ha affermato che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'articolo 2059 cod. civ., si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo e - richiamando anch'essa la sentenza della Suprema Corte sopra indicate (n. 8827/2003 e n. 8828/2003) rileva che è stato ricondotto a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, con la prospensione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'articolo 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di altri interessi di rango sostituzionale inerenti alla persona. Sulla base di tali principi la giurisprudenza ha riconosciuto al lavoratore che provi il nesso causale tra la condotta lesiva del datore di lavoro ed una serie di conseguenze pregiudizievoli a lui occorse -quali, ad esempio, oltre al danno patrimoniale ed al danno biologico, il danno all'immagine, il danno da demansionamento, le sofferenze per le mortificazioni subite e, più in generale, la mancata esplicazione della propria personalità attraverso l'attività lavorativail diritto al risarcimento di tale pregiudizio - con liquidazione da effettuarsi sulla base di criteri equitativi, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico.
11. Tuttavia nel caso in esame la richiesta risarcitoria inerente al danno all'immagine, anche a volerlo latamente intendere come danno esistenziale legato all'illegittimo diniego dell'esplicazione della propria professionalità - seppur per fatto dipendente non dal proprio datore di lavoro, bensì per c.d "factum principis" a seguito dell'illegittima revoca del decreto di approvazione della nomina del ricorrente a guardia giuratava respinta per mancanza di prova.
12. In tema di risarcimento dei danni da sospensione illegittima dell'attività lavorativa, infatti, la prestazione patrimoniale commisurata alla retribuzione mensile spettante al dipendente illegittimamente sospeso è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore di eseguire la propria prestazione lavorativa. La corresponsione di tale voce risarcitoria non esclude, come osservato, che il lavoratore illegittimamente sospeso possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del suddetto provvedimento illegittimo.
Tuttavia, mentre in relazione alla misura del risarcimento dei pregiudizi economici che si configurano come ineliminabili e immancabili conseguenze dell'inattività lavorativa a seguito della sospensione illegittima dall'attività lavorativa incombe sul datore di lavoro l'onere di l'onere di provare che nel corso della sospensione del rapporto lavorativo il lavoratore abbia eventualmente percepito ulteriori emolumenti, grava sul lavoratore l'onere di provare di avere subito danni alla propria professionalità e alla propria immagine, risarcibili anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 2059 c.c., ulteriori e diversi da quelli già risarciti attraverso l'attribuzione della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra la sospensione e la reintegrazione (Cass. Sez. Lavoro, n.10203 del 13/07/2002). Il danno all'immagine, così come quello alla professionalità, non può infatti ritenersi esistente "in re ipsa" in ogni ipotesi di illegittima sospensione dal servizio, ma deve essere puntualmente dedotto e dimostrato (Tribunale Milano, 29 ottobre 2004).
13. Va respinta, infine, la richiesta di risarcimento di cui al punto c) del ricorso.
Invero, ove si voglia qualificare tale richiesta a titolo di "danno morale", esso com'e" noto ai sensi dell'art.2059 c.c. è risarcibile solo ove derivante da reato , e non è questo il caso di specie.
Qualora invece la si intendesse come richiesta inerente al "danno biologico" subito dal ricorrente , deve ritenersi anche sotto profilo mancante qualsiasi indizio di prova rispetto al danno subito dal ricorrente, e la richiesta va pertanto respinta.
Infatti, in tema di azione per il risarcimento del danno conseguente al contestuale annullamento di un provvedimento illegittimo, occorre che nell'applicazione del sistema di cui all'art. 2043 ss. c.c. il ricorrente assolva in maniera compiuta all'onere della prova relativamente ai danni che sostiene di aver subito (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 1 dicembre 2004, n. 2716). L'eventuale esistenza di stati di disagio psichico non denota del resto, di per sè, una menomazione dell'integrità psicofisica della persona, con effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, la cui lesione deve essere in ogni caso dimostrata mediante la prova di specifici eventi patologici (Cass. Sez. Lav, n. 3131 del 24/03/1998), non potendo assurgere a tale livello la rappresentazione di pur comprensibili disagi derivanti al ricorrente (ed ai suoi familiari) dagli accadimenti sottesi alla vicenda processuale (Consiglio Stato, sez. IV, 20 aprile 2004, n. 2172).
Per quanto esposto, il ricorso va accolto nei limiti suddetti e pertanto l'amministrazione va condannata al risarcimento del danno subito dal ricorrente, nella misura degli stipendi non percepiti per il periodo 5.8.1998-23.2.1999, con esclusione delle voci stipendiali legate all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa (quali, ad es.indennità di rischio), con interessi compensativi, nella misura degli interessi legali, dalla data del fatto illecito e rivalutazione monetaria.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.8066/2003 proposto da M.C., lo accoglie e, per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'INTERNO al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per illegittima revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata nella misura di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.7.2005
